Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 4/ 2023.  Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023. Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008.

COBAS – Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

– l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;

– inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva” la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008
Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Bandi, Gas serra, Radon, Interpello

portaleconsulenti News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 9 del 28 Febbraio 2023. PNRR MISE Sicurezza Lavoro
Newsletter portaleconsulenti

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 25 del 15 Giugno 2023

Bandi, Gas serra, Radon, Interpello.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.


Rischio Radon finanziamento

Finanziamento per le attività di misurazione all’interno del DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69. Rischio Radon finanziamento. Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea – Stralcio …LEGGI TUTTO


BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2023

Termini presentazione domanda dal 27/06/2023 al 21/09/2023. Delibera n. 52 del 18/05/2023. BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2023. Contributo/Fondo perduto. BANDI CONTRIBUTIVI CAMERA VICENZA . CHI PUÒ USUFRUIRNE Possono partecipare al …LEGGI TUTTO


Le emissioni di gas serra

Le emissioni di gas serra sono ai massimi storici e la Terra si sta riscaldando più velocemente che mai. Sono chiamati gas serra quei gas presenti nell’atmosfera che riescono a trattenere, …LEGGI TUTTO


ChatGPT e scuola

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare della ChatGPT e anche in ambito scolastico è viva la discussione sugli impatti sulla didattica di questa nuova tecnologia. Se le paure …LEGGI TUTTO


Centrali idroelettriche analisi dei rischi

Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche. INAIL 2023 Nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca Inail per il triennio 2022-2024 il laboratorio V del …LEGGI TUTTO


Interpello n. 3/2023 RLS

Interpello n. 3/2023 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Interpello RLS Oggetto: Interpello ai …LEGGI TUTTO


Tracciabilita’ Rifiuti Rentri, Formazione, Bandi, Prevenzione incendi

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 24 del 7 Giugno 2023 Tracciabilita’ Rifiuti Rentri, Formazione, Bandi, Prevenzione incendi. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti aLEGGI TUTTO


Terre e rocce da scavo con amianto naturale

Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio. Linee Guida SNPA n. …LEGGI TUTTO


Tracciabilita’ dei rifiuti

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del …LEGGI TUTTO


Videosorveglianza, Lista di controllo, Bravo Innovation Hub, Rischio biologico

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 23 del 31 Maggio 2023 Videosorveglianza, Lista di controllo, Bravo Innovation Hub, Rischio biologico. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non …LEGGI TUTTO


Inoltre siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più


Gruppo linkedin del Portale Consulenti

Ad ogni modo, Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning

Newsletter 25 del 15 Giugno 2023

Bandi, Gas serra, Radon, Interpello.

Interpello n. 3/2023 RLS

Interpello n. 3/2023 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Interpello RLS

Oggetto:

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:

“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;

– il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

– il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

contrattazione collettiva nazionale

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

– il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

SCARICA Interpello n. 3/2023 RLS

download decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Interpello n. 3/2023 RLS. obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS.
download Interpello n. 3/2023 RLS

medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

interpello n. 2 del 14 marzo 2023

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, con il quale ha fornito, all’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), alcuni chiarimentisul se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con  la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo  28 ”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di  competenza,  e allaorganizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
  • l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
  • l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),  in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
  • la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che:  “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

download Interpello n. 2 del 14 marzo 2023 medico competente sorveglianza sanitaria. salute e sicurezza del Ministero del Lavoro. Scarica interpello.
download

D lgs 81 2023, Ambienti sanitari, Lavoro e alcol, Interpello.

portaleconsulenti
Newsletter portaleconsulenti

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 1 del 03 Gennaio 2023

D lgs 81 2023, Ambienti sanitari, Lavoro e alcol, Interpello.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.


Decreto Milleproroghe in materia di lavoro

 

Decreto Milleproroghe: le proroghe di termini in materia di lavoro Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante …LEGGI TUTTO


LAVORO E ALCOL

 

ALCOL E LAVORO: ALCUNI RISULTATI DI UN’INDAGINE CONOSCITIVA TRA LAVORATORI DEI SETTORI TRASPORTI E COSTRUZIONI INAIL 2022 Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’uso dannoso di alcol ha causato, …LEGGI TUTTO


SICUREZZA AMBIENTI SANITARI

 

LA DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI ED IMPIANTI COME MISURA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SANITARI ED IN QUELLI AD ESSI ASSIMILABILI Documento INAIL 2022 disinfezione negli ambienti sanitari L’attività di disinfezione negli …LEGGI TUTTO


Accordi per l’innovazione – Secondo sportello

 

Innovazione Bando MISE Apertura domande secondo sportello: 31 gennaio 2023 A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, …LEGGI TUTTO


D lgs 81 Gennaio 2023

 

EDIZIONE GENNAIO 2023 VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE Novità in questa versione: Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra; Inserito il …LEGGI TUTTO


SICUREZZA DEI TOMOGRAFI

 

CONNOTAZIONI TECNOLOGICHE E DI SICUREZZA DEI TOMOGRAFI SUPERCONDUTTORI PER RISONANZA MAGNETICA A BASSO CONTENUTO DI ELIO INAIL 2022 I magneti superconduttori sono i più utilizzati nella diagnostica medica per immagini …LEGGI TUTTO


Interpello nomina RSPP

 

Interpello nomina RSPP Interpello n. 3/ 2022 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oggetto: …LEGGI TUTTO


Bando, Sabatini Green, Voucher PMI, sostanze pericolose.

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 44 del 14 Dicembre 2022 Bando, Sabatini Green, Voucher PMI, sostanze pericolose. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


 

Inoltre siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più

Gruppo linkedin del Portale Consulenti

Ad ogni modo, Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning

Newsletter 1 del 03 Gennaio 2023

D lgs 81 2023, Ambienti sanitari, Lavoro e alcol, Interpello.

Interpello nomina RSPP

Interpello nomina RSPP

Interpello n. 3/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.


Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;

– il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

– l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;

– il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile” la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

SCARICA INTERPELLO 3 / 2022

download SCARICA INTERPELLO 3 / 2022
download SCARICA INTERPELLO 3 / 2022

Infortuni, Stress settore sanitario, interpello, vigilanza

portaleconsulenti
portale consulenti

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 39 del 3 Novembre 2022

Infortuni, Stress settore sanitario, interpello, vigilanza, Formazione

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.


INFORTUNI PESCA MARITTIMA

 

IL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE E DELLA PESCA MARITTIMA: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NEGLI ANNI DELLA PANDEMIA DI COVID-19 infortuni sul lavoro Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale Il settore …LEGGI TUTTO


EFFETTI SULLA SALUTE DI SPECIFICI RISCHI OCCUPAZIONALI

 

CONTRIBUTO DELL’INAIL ALLA PRODUZIONE DELLE STIME GLOBALI DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE DI SPECIFICI RISCHI OCCUPAZIONALI RISCHI OCCUPAZIONALI La disponibilità di stime sanitarie accurate e trasparenti sull’impatto di malattie e infortuni …LEGGI TUTTO


I SEMIOCHIMICI IN AGRICOLTURA

 

I SEMIOCHIMICI: UN NUOVO APPROCCIO IN AGRICOLTURA E STATO DELL’ARTE INAIL 2022 Nel settore agricolo, l’impiego di ‘semiochimici’ rappresenta un nuovo strumento per il controllo biologico e integrato degli insettiLEGGI TUTTO


SICUREZZA NELLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

 

Il Progetto europeo RES URBIS INAIL 2022 Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, pprodotti e insediamenti antropici (Dit) Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) …LEGGI TUTTO


STRESS LAVORO-CORRELATO settore sanitario

 

Stress settore sanitario. Modulo contestualizzato al settore sanitario INAIL 2022 LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del …LEGGI TUTTO


Informare, educare, curare

 

Libro Bianco “Informare, educare, curare: verso un modello partecipativo ed integrato dell’alcologia italiana” A cura di Ministero della Salute 2022 Abstract Il Libro Bianco è stato curato dal Gruppo Redazionale …LEGGI TUTTO


sorveglianza sanitaria interpello

 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, con il quale ha fornito, alla …LEGGI TUTTO


Vigilanza nei cantieri

 

i dati INL dell’attività di vigilanza nei cantieri L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noti i risultati dell’attività di vigilanza messa in campo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 su …LEGGI TUTTO


Gestione rifiuti, interpello, Fondo nuove competenze, salari minimi

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 38 del 25 Ottobre 2022 Gestione rifiuti, interpello, Fondo nuove competenze, salari minimi. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti …LEGGI TUTTO


Bando formazione, organismi paritetici, rischi, Bonus bollette

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 37 del 19 Ottobre 2022, Bando formazione, organismi paritetici, rischi, Bonus bollette. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


 

Inoltre siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più

Gruppo linkedin del Portale Consulenti

Ad ogni modo, Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning

Newsletter 39 del 3 Novembre 2022

Infortuni, Stress settore sanitario, interpello, vigilanza