Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Regione Sicilia

Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione delle “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. G.U.R.S. 27 marzo 2026, n. 15

DECRETA

Art. 1 di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo 59/2025);

Art. 2 di approvare le “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, Allegato A del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art. 3 di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei Soggetti Formatori accreditati dalla Regione Siciliana senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all’Allegato A non sono validi;

Art. 4 di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano realizzati nell’ambito di specifici progetti pilota, che prevedono in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione non trovino validità nella Regione Siciliana;

Art. 5 di stabilire che, dalla data di adozione del presente decreto, non troveranno più applicazione, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio di cui al punto 13 dell’allegato A, le disposizioni di cui ai Decreti e Circolari sottoindicati:
a) Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.lgs. 81/2008). Linee guida sulle Modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”;
b) “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Allegato A del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
c) “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”, Allegato B del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
d) Circolare n. 01 del 07maggio 2020 “Disposizioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Emergenza Covid-19”;
e) Circolare n. 04 del 10 giugno 2020 “Chiarimenti attuazione per l’applicazione del Decreto Assessoriale dell’8 luglio 2019, n. 1432”.
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 marzo 2026.

D.A. n. 368 del 20 marzo 2026
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Le linee elettriche aeree

Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza. Le linee elettriche aeree di media/alta tensione sono costituite da conduttori nudi. INAIL 2026.


Sicurezza vicino alle linee elettriche aeree: prevenire infortuni gravi o mortali

Lavorare in prossimità delle linee elettriche aeree comporta rischi molto elevati, soprattutto per i lavoratori che non sono consapevoli del pericolo elettrico. Molti incidenti gravi o mortali avvengono durante attività non elettriche, come lavori edili, scavi, potature, pulizia, verniciatura o movimentazione di carichi, quando persone o attrezzature si avvicinano troppo ai conduttori elettrici.

Secondo i dati raccolti dall’INAIL, questi incidenti sono spesso causati dalla mancata conoscenza delle distanze di sicurezza e delle procedure di prevenzione.

Zone di lavoro e rischio elettrico

Il rischio elettrico dipende principalmente dalla distanza tra il lavoratore e le parti attive non protette della linea elettrica. Le normative tecniche europee e italiane definiscono diverse zone di lavoro:

  • Zona sotto tensione: area immediatamente vicina alla parte attiva dove è possibile entrare in contatto con parti in tensione.

  • Zona di prossimità: area esterna alla zona sotto tensione dove esiste comunque rischio di contatto accidentale con attrezzature o parti del corpo.

  • Zona senza pericolo elettrico: area oltre le distanze di sicurezza.

Queste distanze aumentano con l’aumentare della tensione della linea elettrica.

Lavori sotto tensione e lavori in prossimità

I lavori sotto tensione sono attività svolte direttamente su parti elettriche in tensione o molto vicino ad esse. Possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato.

I lavori in prossimità, invece, sono attività non elettriche svolte vicino a linee o impianti elettrici con parti attive non protette. Anche in questi casi è necessario rispettare le distanze minime e adottare adeguate misure di sicurezza.

Normativa e responsabilità

In Italia la sicurezza nei lavori vicino agli impianti elettrici è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che stabilisce:

  • le distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche

  • l’obbligo di adottare procedure organizzative e misure di protezione

  • la necessità che i lavori sotto tensione siano eseguiti solo da personale qualificato

L’importanza della prevenzione

Per ridurre il rischio di incidenti è fondamentale:

  • conoscere le distanze di sicurezza

  • formare adeguatamente i lavoratori

  • utilizzare attrezzature idonee

  • pianificare i lavori in presenza di linee elettriche

Una corretta valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di sicurezza sono elementi essenziali per prevenire infortuni gravi o mortali nei lavori svolti vicino alle linee elettriche.

Le linee elettriche aeree
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lavaggio delle mani

L’efficacia del lavaggio delle mani

Sia in ambiente sanitario che non sanitario l’igiene delle mani è una delle misure più importanti per la prevenzione delle infezioni. Programmare campagne di informazione e formazione di lavoratrici e lavoratori su tale tematica e individuare strumenti di sensibilizzazione rappresentano elementi centrali per una corretta gestione del rischio biologico. INAIL 2026


Il lavaggio delle mani rappresenta una delle pratiche più semplici ed efficaci per prevenire la diffusione delle infezioni. Già nel 1847 il medico ungherese Ignaz Semmelweis osservò che molte infezioni ospedaliere venivano trasmesse attraverso le mani dei medici. Introducendo l’obbligo di lavarsi le mani con soluzioni disinfettanti prima di assistere le partorienti, riuscì a ridurre drasticamente i casi di febbre puerperale. Questa scoperta segnò l’inizio di una rivoluzione nelle pratiche igieniche in ambito sanitario.

Nel corso del tempo, l’importanza dell’igiene delle mani è stata ulteriormente riconosciuta e integrata nei protocolli sanitari. Negli anni ’80 e ’90, durante la diffusione dell’HIV, i Centers for Disease Control and Prevention introdussero le cosiddette “precauzioni universali”, poi evolute nelle “precauzioni standard”, che includono il lavaggio delle mani come misura fondamentale di prevenzione.

La pandemia di COVID-19 nel 2020 ha riportato l’attenzione globale su questa pratica. Organizzazioni come l’World Health Organization e altre istituzioni sanitarie internazionali hanno sottolineato il ruolo cruciale dell’igiene delle mani nel limitare la trasmissione del virus, contribuendo anche a diffondere maggiore consapevolezza tra la popolazione.

In ambito sanitario, il lavaggio delle mani è essenziale per prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA), che possono verificarsi durante le cure in ospedali o altre strutture sanitarie. Queste infezioni aumentano la mortalità, prolungano la degenza dei pazienti e contribuiscono alla diffusione di microrganismi resistenti agli antibiotici.

Per questo motivo, le linee guida internazionali raccomandano pratiche rigorose di igiene delle mani, inclusa l’uso di soluzioni idroalcoliche quando l’acqua e il sapone non sono disponibili. Promuovere la formazione degli operatori sanitari e la sensibilizzazione della popolazione resta fondamentale per migliorare la sicurezza delle cure e proteggere la salute pubblica.

lavaggio delle mani L'efficacia del lavaggio delle maniSia in ambiente sanitario che non sanitario. Scarica documento INAIL 2026
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Circolare n. 1 del 23.2.2026

D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“:

La Circolare chiarisce come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza.


Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il D.L. 159/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .

Ecco i punti principali.


Controlli più mirati su appalti e subappalti

L’INL darà priorità ai controlli sulle imprese che operano in subappalto, sia pubblico che privato .

La notifica preliminare nei cantieri dovrà indicare anche le imprese in subappalto, con codice fiscale o partita IVA. La misura è già operativa dal 31 ottobre 2025 .


Badge di cantiere con codice anticontraffazione

Nei cantieri edili in appalto o subappalto sarà obbligatorio un badge con codice univoco anticontraffazione .

Il badge potrà essere anche digitale e integrato con il sistema SIISL .

Le modalità operative saranno definite con decreto ministeriale .


Patente a crediti: sanzioni più severe

Per lavoro “nero” è prevista la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare .

Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 .

Sale a 12.000 euro la soglia minima di sanzione per chi opera senza patente o con punteggio sotto i 15 crediti .

In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi .


Nuovi obblighi per le imprese

Domicilio digitale
Gli amministratori di società devono comunicare un domicilio digitale personale, diverso da quello dell’impresa, entro il 31 dicembre 2025 .

Comunicazioni obbligatorie
Dal 1° aprile 2026 potranno essere inviate anche tramite il SIISL .

Rete del lavoro agricolo di qualità
Diventa causa ostativa l’aver riportato condanne o sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni .


Prevenzione e dispositivi di protezione

Tra le misure generali di tutela rientra anche la prevenzione di comportamenti violenti o molesti sul lavoro .

Il datore di lavoro deve individuare nel DVR gli indumenti che assumono la funzione di DPI .

Per le scale verticali oltre 5 metri e con inclinazione superiore a 75°, servono sistemi anticaduta o gabbia di sicurezza .


Formazione e sorveglianza sanitaria

Esteso l’obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese sotto i 15 dipendenti .

Nelle imprese turistico-ricettive e nei pubblici esercizi, la formazione sicurezza può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione .

I controlli sanitari rientrano nell’orario di lavoro, tranne quelli preassuntivi .

Prevista la possibilità di visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze, per attività ad alto rischio .


Volontariato di protezione civile

Le regole sulla sicurezza per le organizzazioni di volontariato sono ora inserite direttamente nel D.Lgs. 81/2008 .

Definiti obblighi formativi, sanitari e di dotazione DPI per i volontari .


Il decreto rafforza i controlli su appalti e lavoro irregolare, introduce strumenti digitali e aumenta le sanzioni.

L’obiettivo è chiaro: più tracciabilità, più prevenzione, più responsabilità per imprese e datori di lavoro .

INL – Circolare n. 1 del 23.2.2026
download INL – Circolare n. 1 del 23.2.2026

𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮

Adottato il Piano integrato 2026 per salute e sicurezza sul lavoro

Con il D.M. n. 20/2026 il Ministero del Lavoro adotta il Piano integrato 2026: più prevenzione, formazione e controlli, con azioni coordinate tra Ministero, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026 con D.M. n. 20/2026, firmato il 12 febbraio 2026. Il Piano decorre dalla data del decreto e vale fino al 31 dicembre 2026.

L’obiettivo è rafforzare la strategia “Visione Zero” contro infortuni e malattie professionali, puntando su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d’impresa. Il Piano conferma un’impostazione coordinata tra Ministero, INAIL e INL, senza nuovi oneri per la finanza pubblica (attività svolte con risorse già disponibili).

Tra le priorità 2026:

  • sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
  • sostegno alle imprese (anche con strumenti incentivanti);
  • rafforzamento delle tutele;
  • controlli mirati e coordinati e scambio dati per la vigilanza.

Il Piano prevede, tra le azioni principali, campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione coordinate dal Ministero (con un tavolo dedicato), attività legate all’attuazione del D.L. 159/2025, e aggiornamenti su temi come la patente a crediti nei cantieri.

Per l’attuazione e i risultati è previsto un monitoraggio con report trimestrali da parte di INAIL e INL verso il Ministero.

Sicurezza sul lavoro; Salute; Prevenzione; Formazione; Vigilanza; INAIL; INL; Normativa; D.M. 20/2026; Piano integrato 2026.

𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Scarica documento portale consulenti
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Salute e sicurezza sul lavoro, Inail e Conferenza delle Regioni

C’è più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione, coinvolgendo il maggior numero di imprese nell’ottica di tutelare i lavoratori dal rischio di infortuni negli ambienti di lavoro. Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, si estende a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.

Da Inail e Regioni risorse e interventi per promuovere la sicurezza sul lavoro.

Attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall’Istituto con oltre 10 milioni di euro, le aziende possono disporre di occasioni aggiuntive per diffondere il trasferimento di conoscenze e adottare misure di prevenzione, rafforzando la consapevolezza dei rischi e favorendo l’adozione di misure di tutela più efficaci nei luoghi di lavoro. Un’opportunità alla base dell’accordo quadro firmato il 13 luglio 2023, ora prorogato, con cui è stata avviata una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente con specifici interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Destinatari i lavoratori e i preposti impegnati nei cantieri Pnrr.

Secondo l’accordo, a beneficiare degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano, come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. A garantire la qualità e l’uniformità territoriale, la formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, come precisato nel Catalogo degli interventi formativi.

Nel Catalogo corsi interdisciplinari a supporto della prevenzione.

Suddiviso in 14 corsi di formazione, il Catalogo individua tipologie differenti di intervento, che spaziano dalle tecnologie digitali all’innovazione tecnologica al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss. Sono poi approfonditi gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l’analisi di criticità e l’esposizione di buone prassi. Completa l’offerta del Catalogo la promozione della salute e degli stili di vita, la conoscenza degli effetti di alcol e droghe sui lavoratori impegnati in edilizia e l’apprendimento delle conseguenze che la mancata prevenzione dei rischi può avere sul benessere psicofisico.

Fonte INAIL.IT

Interpello n. 2/2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana relativa alla qualificazione dei luoghi utilizzati durante la campagna antincendio boschivo (AIB) ai fini dell’applicazione del Titolo II “Luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.

Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il documento completo dell’Interpello n. 2/2025 “Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.

IL QUESITO PRESENTATO DALLA REGIONE SICILIANA: LE POSTAZIONI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”?

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIBle postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.

Il Corpo Forestale ha inoltre precisato che i lavoratori impiegati nella campagna AIB sono lavoratori stagionali forestali inquadrati come lavoratori agricoli appartenenti agli elenchi dei lavoratori forestali, con rapporto giuridico inquadrato nell’ambito dell’azienda agricola regionale.

La qualificazione o meno di tali postazioni come “luoghi di lavoro” incide infatti sull’applicazione degli obblighi strutturali, igienici e impiantistici dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che presentano caratteristiche diverse rispetto alle misure operative previste dal Titolo I.

LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: NON TUTTI GLI SPAZI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali:

  1. L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D.Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro.
  2. Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale:
    – non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale;
    – sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse).
  3. L’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana
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