Sicurezza sul lavoro Ottobre patente a punti

Sicurezza sul lavoro, arriva la stretta: dal primo ottobre patente a «crediti» per imprese e autonomi. Per l’impresa o il lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 scatta la sanzione amministrativa a 6mila a 12mila euro. Sicurezza sul lavoro da Ottobre patente a punti.

A Palazzo Chigi il confronto, in due distinti tavoli, tra Governo e sindacati sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il Governo hanno partecipato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Al primo tavolo hanno preso parte i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confasal, Cisal, Confintesa e Usb e al secondo quelli di Confcooperative, Legacoop, Ance, Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Confimi Industria.


La patente a punti

Arriva dal primo ottobre 2024 la patente a “crediti” per la sicurezza sul lavoro. Il sistema dei crediti – si parte con trenta – riguarda imprese e lavoratori autonomi che per operare ne devono avere almeno quindici.

Il sistema è descritto nella bozza del decreto legge Pnrr , approdato nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri. In mattinata il Governo ha incontrato le parti sociali.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Nella bozza del decreto Pnrr viene spiegato che la patente a punti per la sicurezza sul lavoro potrà essere decurtata di 20 punti in caso di morte del lavoratore (-15 crediti per un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale e -10 crediti per un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni) ma si potrebbe anche sospendere la patente «fino a un massimo di 12 mesi».

Ancora: «Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.

Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti», si legge ancora nella bozza del provvedimento. I crediti decurtati, si legge ancora, «possono essere reintegrati» a seguito della frequenza di corsi.

In arrivo altri 766 ispettori del lavoro

Il decreto prevede inoltre misure per il rafforzamento del personale ispettivo. Arrivano altri 766 ispettori del lavoro. In particolare si tratta di 466 assunzioni che saranno sbloccate (sulla base di un vecchio concorso) e di 300 nuove assunzioni.

Salute sicurezza biotecnologie industriali

Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali. Sostenibilità di processi di bonifica di acque di falda. INAIL 2024. Sostenibilità di processi di bonifica di acque di falda mediante utilizzo di composti bio-based.

APPLICAZIONI E SICUREZZA

Pubblicazione realizzata da Inail. Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit)

L’attività di ricerca del Laboratorio X “Sicurezza delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile” del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (Dit) dell’INAIL nel settore delle biotecnologie industriali, è focalizzata sulla salute e sicurezza sul lavoro ed esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici.

Nell’ambito della Ricerca scientifica del Piano di attività 2019-2021, il Laboratorio X ha proposto il Progetto Bric 2019 – ID 52 “Potenziamento in-situ della dealogenazione microbica in acque di falda mediante utilizzo di composti bio-based” per lo sviluppo di processi di biorisanamento secondo modelli di economia circolare e sostenibilità.

Nel corso degli anni è cresciuta infatti la richiesta di una gestione sostenibile delle bonifiche, secondo la quale le esigenze di risanamento ambientale e di sicurezza igienico-sanitaria siano coniugate con costi accettabili e recupero economico delle aree bonificate. In questo senso, la bonifica dei siti contaminati diventa un tassello importante di uno sviluppo basato sui principi della Economia Circolare, consentendo il recupero di porzioni di territorio a nuovi usi produttivi (industriali, ma anche commerciali e residenziali), diminuendo al contempo la richiesta ex novo di aree di maggior pregio.

Integrare i principi della sostenibilità negli interventi di bonifica significa individuare le migliori soluzioni in termini di impatto ambientale, sociale e territoriale.

La bonifica delle acque di falda è spesso un processo complesso che richiede lunghi tempi di realizzazione: un approccio a lungo termine nella pianificazione e nell’implementazione è essenziale per garantire risultati efficaci e duraturi.

La sostenibilità nella gestione delle bonifiche delle acque di falda contaminate è un tema critico e di crescente rilevanza, poiché la protezione e il ripristino delle risorse idriche sono fondamentali per garantire la salute umana, la biodiversità e il benessere dell’ecosistema. Un approccio alla bonifica basato sull’ecosistema implica la comprensione e la considerazione dei processi naturali dell’ecosistema locale, in modo da migliorare la resilienza ecologica dell’area bonificata e promuovere il recupero naturale dell’ambiente.

Salute sicurezza biotecnologie industriali Sostenibilità di processi di bonifica di acque di falda. INAIL 2024. scarica documento dal portale
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Interpello n. 1 del 2024

Interpello 1 2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

Al riguardo, premesso che:
– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

– l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”;

– lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;

– l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;

– la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Interpello n. 1 del 2024 art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza lavoro
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Attività scolastiche Prevenzione incendi

Prevenzione incendi per attività scolastiche La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi. INAIL 2024. Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Attività scolastiche Prevenzione incendi.

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

La progettazione della sicurezza antincendio

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).

Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Attività scolastiche Prevenzione incendi. Prevenzione incendi per attività scolastiche La Regola Tecnica Codice di prevenzione incendi.
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Inclusione e sicurezza

SICUREZZA E INCLUSIONE. INAIL 2024. Questo documento è dedicato agli ambienti industriali e, in particolare, all’uso del colore nel codice visivo dei dispositivi di comando macchine.

INTRO

La Legge 227 del 22 dicembre 2021 Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, ha avviato un processo di revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore che mira a garantire parità di diritti nella vita come nel lavoro. In un luogo di lavoro, l’integrazione e l’inclusione si realizzano attraverso interventi atti a garantire l’effettiva accessibilità e usabilità degli spazi, delle attrezzature e dei prodotti con cui il lavoratore deve interagire.

Il testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori specifica che la valutazione e gestione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Pertanto, vanno individuati anche i potenziali rischi connessi alla presenza di barriere di diversa natura che possano in qualche modo ostacolare o rendere difficile “l’interazione” con l’ambiente di lavoro, la postazione, l’attrezzatura di lavoro, aumentando la fatica fisica o mentale e facilitando l’infortunio.

Questo significa riconoscere la presenza non solo del “rischio” ma anche delle categorie di lavoratori più “esposti” all’interno del proprio ambiente di lavoro; ovvero comporta l’onere per il Datore di lavoro di riconoscere le varie fragilità (diversità) ed intervenire per assicurare condizioni di sicurezza per tutti.

Senza inclusione non c’è sicurezza.

Scegliere ambienti, prodotti e tecnologie progettati secondo un approccio design for all agevola il Datore di Lavoro e contribuisce alla realizzazione di un ambiente sicuro per tutti: eliminando o indebolendo a monte barriere che impediscono lo svolgimento delle attività o lo rendono più difficoltoso, si riduce la necessità di uno sforzo eccessivo che può portare ad affaticamento o infortuni.

Il Dipartimento di Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti Ed Insediamenti Antropici, avvalendosi del Laboratorio Sicurezza degli Impianti di Trasformazione e Produzione, ha realizzato questo documento dedicato agli ambienti industriali e, in particolare, all’uso del colore nel codice visivo dei dispositivi di comando macchine per il superamento di alcune disabilità visive.

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Esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione

Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti perché – fra le proprie competenze – la conoscenza del d.lgs. 81/08 non possa essere trascurata, ed ai responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione perché la radioprotezione non debba essere semplicemente considerata quale materia delegata ad altro “specialista”. INAIL 2024. Esperto in radioprotezione.


PREMESSA

L’obiettivo della radioprotezione è quello di minimizzare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI) a carico dei soggetti coinvolti, fatte salve ragionevoli considerazioni di carattere economico e sociale, perseguendo la prevenzione degli effetti deterministici nonché la minimizzazione degli effetti stocastici. La norma che disciplina la radioprotezione è il d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Quanto segue intende porre delle riflessioni utili a creare una sinergia operativa efficace fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ‘Testo unico’ per la sicurezza sul lavoro, e quelle introdotte dal d.lgs.101/2020 e s.m.i, dando seguito allo sforzo già profuso dalla Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni con i prodotti editoriali del 2016 e del 2018.

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA RADIOPROTEZIONE

Fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL,  dirigenti e preposti), le figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:

l’esperto di radioprotezione (ERP) già esperto qualificato, la cui figura professionale è abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione;

il medico autorizzato (MA), la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero. Il DL è tenuto ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti (la descrizione delle sue prerogative non è materia di questo lavoro).


Esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione. Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti d.lgs. 81/08.
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA LUOGHI DI LAVORO

Benessere, performance. La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. INAIL 2023.

La qualità dell’aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera.

Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività.

Quest’ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito.

La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.


La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.

Benché il d.lgs. 81/2008 fornisca indicazioni riguardo alla qualità dell’aria nell’Allegato IV “Luoghi di lavoro”, l’assenza di elementi quantitativi implica che qualsiasi valutazione in merito va realizzata facendo riferimento alla normativa tecnica. Tuttavia, al contrario di ciò che avviene in altri ambiti dell’igiene occupazionale, la normativa, sia nazionale che internazionale, non fornisce un quadro univoco e facilmente applicabile nelle molteplici realtà dei luoghi di lavoro.

La Direzione Regionale Inail della Campania, avvalendosi degli esperti del settore Certificazione, Verifica e Ricerca, della Direzione Ricerca-DIT e dell’Università del Molise, ha voluto realizzare questo quaderno per fornire ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a tutti coloro che si occupano di prevenzione, un momento di sintesi sulle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi l’accettabilità della qualità dell’aria presente nei luoghi di lavoro, mettendoli così in grado di realizzare, se necessario, le migliori azioni correttive.

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