Parapetti

Obiettivo del Quaderno è di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le immagini che sono state realizzate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da “istruzioni per l’uso”. INAIL 2026 Parapetti.

Sicurezza nei cantieri, il nuovo quaderno Inail dedicato ai parapetti

La pubblicazione illustra attraverso immagini l’impiego corretto dei parapetti provvisori e permanenti, strumenti fondamentali per la prevenzione delle cadute dall’alto.

Inail ha pubblicato il nuovo volume “Parapetti”, inserito nella collana Quaderni per immagini, realizzata per rendere più immediata e accessibile la comunicazione sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il quaderno utilizza soprattutto illustrazioni dettagliate, riducendo al minimo i testi, così da superare le barriere linguistiche e raggiungere efficacemente anche i numerosi lavoratori stranieri presenti nel settore edile. I contenuti sono infatti proposti in italiano, inglese, francese, albanese e romeno.

La pubblicazione richiama l’importanza dei parapetti come misura di protezione collettiva: la loro installazione, sia provvisoria sia permanente, consente di limitare le conseguenze di possibili cadute dall’alto. Il documento tiene conto della revisione della norma UNI EN 13374:2025, relativa ai parapetti anticaduta provvisori, e della nuova UNI 11996:2025, dedicata ai parapetti permanenti.

Attraverso le immagini vengono mostrati i principali elementi di un parapetto provvisorio — montante, corrente principale, corrente intermedio e tavola fermapiede — e i requisiti geometrici previsti per i sistemi di classe B. Il volume presenta inoltre diversi esempi applicativi: parapetti metallici permanenti, sistemi con contrappeso, protezioni installate in corrispondenza degli angoli e parapetti provvisori montati su strutture in legno.

Le tavole finali illustrano anche situazioni di rischio concrete, come l’inciampo o lo scivolamento di un lavoratore su una copertura inclinata, evidenziando il ruolo del parapetto nell’arrestare la caduta.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire indicazioni semplici e immediatamente comprensibili per la scelta, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione dei sistemi di protezione, contribuendo alla riduzione degli infortuni gravi e mortali nei cantieri edili.

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
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Corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole

Corroboranti in agricoltura: una risorsa naturale per proteggere le colture e ridurre il rischio chimico

Propoli, caolino, lecitina ed estratti vegetali possono rafforzare le difese delle piante e sostenerne la resistenza agli stress. Un documento Inail illustra benefici, regole e limiti di questi prodotti.

L’agricoltura europea sta progressivamente adottando sistemi di difesa delle colture più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impiego dei prodotti fitosanitari e tutelare maggiormente ambiente, biodiversità e salute dei lavoratori. In questo scenario assumono un ruolo crescente i corroboranti, sostanze naturali o di origine biologica utilizzate soprattutto nell’agricoltura biologica e integrata.

A differenza dei prodotti fitosanitari, i corroboranti non esercitano un’azione letale diretta contro insetti o patogeni. La loro funzione consiste nel potenziare le difese naturali delle piante, migliorarne il vigore e aumentarne la resistenza agli stress biotici, come malattie e parassiti, e abiotici, tra cui siccità, temperature estreme ed eccessiva esposizione alla luce.

Tra gli esempi citati nel documento figurano la propoli, che stimola le difese naturali; la lecitina, utile per l’integrità cellulare; il caolino, capace di formare una pellicola protettiva su foglie e frutti; il bicarbonato di sodio, che può creare condizioni sfavorevoli per alcuni patogeni; e gli estratti vegetali, come quelli di alghe e ortica.

I meccanismi d’azione sono diversi. Alcuni prodotti favoriscono la produzione di enzimi e metaboliti difensivi, altri migliorano le condizioni fisiologiche della pianta. Materiali minerali come il caolino possono invece creare una barriera fisica contro insetti e scottature solari. Il documento mostra inoltre, nelle immagini delle pagine 2 e 3, l’impiego di zeolite, caolino e bentonite sulle foglie e la distribuzione del caolino osservata al microscopio elettronico.

Dal punto di vista normativo, in Italia i corroboranti sono disciplinati a livello nazionale. Le disposizioni più recenti distinguono i prodotti destinati all’agricoltura biologica e biodinamica da quelli utilizzabili esclusivamente nell’agricoltura convenzionale. Non essendo classificati come prodotti fitosanitari, non necessitano della stessa procedura di registrazione, ma devono rispettare specifici limiti d’impiego, modalità di applicazione e requisiti di etichettatura.

I vantaggi riguardano soprattutto la compatibilità con i modelli agricoli sostenibili, il ridotto rischio tossicologico e l’assenza di residui tossici sugli alimenti quando i prodotti vengono impiegati correttamente. Il loro utilizzo può quindi contribuire a diminuire l’esposizione degli operatori agricoli alle sostanze chimiche.

Restano tuttavia alcune criticità. L’efficacia può variare in funzione della specie coltivata, della varietà, delle condizioni ambientali e della formulazione utilizzata. Inoltre, l’azione indiretta dei corroboranti non consente di sostituire completamente i prodotti fitosanitari in presenza di infestazioni gravi. Sono pertanto necessari applicazioni ripetute, monitoraggio continuo e integrazione con corrette pratiche agronomiche.

Secondo le conclusioni del documento Inail, i corroboranti rappresentano un valido strumento di supporto alla protezione sostenibile delle colture. I risultati migliori si ottengono inserendoli in una strategia più ampia, basata su gestione integrata, fertilizzazione equilibrata e controllo costante delle condizioni ambientali e fitosanitarie.

Corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole Corroboranti in agricoltura rischio chimico. Portale INAIL
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Progetti realizzati dall’Inail nel campo del reinserimento lavorativo

Disponibile il Catalogo INAIL dedicato alle buone pratiche e agli interventi per favorire la continuità occupazionale dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. INAIL 2026

INAIL ha pubblicato il “Catalogo progetti personalizzati per il reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro – 2026”, uno strumento operativo pensato per supportare lavoratori, datori di lavoro, consulenti, associazioni datoriali, patronati, sindacati e tutti i soggetti coinvolti nei percorsi di reinserimento lavorativo.

Il Catalogo raccoglie una selezione di 34 progetti realizzati in diversi settori produttivi, tra cui agricoltura, pesca, allevamento, ristorazione, edilizia, metalmeccanica, lavorazione del legno, trasporto merci e attività artigianali. Gli esempi illustrano interventi concreti per la conservazione del posto di lavoro, il mantenimento della mansione originaria o, quando necessario, l’assegnazione a una nuova mansione.

I progetti descritti riguardano, in particolare, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, introduzione di nuove attrezzature, soluzioni ergonomiche, formazione, tutoraggio e addestramento. L’obiettivo è favorire il superamento delle limitazioni funzionali conseguenti a infortuni o malattie professionali, valorizzando le competenze residue del lavoratore e garantendo condizioni di sicurezza e pari dignità.

Il Catalogo rappresenta anche un utile riferimento per i consulenti che assistono le imprese nella predisposizione di progetti di reinserimento, fornendo esempi pratici, schede progettuali, indicazioni operative, criticità riscontrate e punti di forza emersi dalle esperienze già realizzate.

Si ricorda che INAIL può riconoscere, entro i limiti previsti, il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi ritenuti necessari e appropriati al reinserimento lavorativo, fino a un contributo massimo di 150.000 euro, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Il documento costituisce una raccolta dinamica, destinata ad aggiornamenti periodici in relazione all’evoluzione delle prassi operative e delle esperienze maturate sul territorio.

La Consulenza tecnica salute e sicurezza e la Direzione centrale prestazioni sociosanitarie, hanno realizzato un Catalogo contenente delle schede sintetiche di progetti personalizzati per il reinserimento lavorativo. Il volume è rivolto a datori di lavoro, lavoratori, patronati, associazioni datoriali e sindacali, enti del collocamento mirato e del terzo settore, e ha l’obiettivo di far conoscere, in modo chiaro, le attività e i progetti realizzati dall’Inail nel campo del reinserimento lavorativo. INAIL 2026
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Rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.

La direttiva europea 2023/2668. La direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto

Il 30 novembre 2023 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. INAIL 2026

Amianto, nuove regole europee: più tutele per i lavoratori e limiti di esposizione dieci volte più bassi

La Direttiva europea 2023/2668 aggiorna la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, modificando la precedente Direttiva 2009/148/CE. Il provvedimento punta a ridurre al minimo i rischi legati a un agente cancerogeno ancora presente in edifici, infrastrutture, mezzi di trasporto e alcuni contesti industriali.

Secondo il documento Inail, in Europa sono ancora potenzialmente esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori. Dopo il bando dell’amianto nell’Unione Europea, il rischio riguarda soprattutto attività di rimozione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti pericolosi e interventi accidentali su materiali contenenti amianto.

Una delle novità principali è l’ampliamento del campo di applicazione: la direttiva riguarda anche lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del divieto nazionale dell’amianto, attività estrattive e di scavo in “pietre verdi”, oltre alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.

Il testo introduce inoltre una distinzione tra tre forme di esposizione: attiva, nei cantieri di bonifica; passiva, per chi lavora vicino ad attività che disturbano materiali contenenti amianto; e secondaria, quando le fibre possono essere trasportate a casa tramite vestiti o capelli di persone esposte professionalmente.

Tra le misure più rilevanti figura l’abbassamento del limite massimo di esposizione occupazionale da 0,1 a 0,01 fibre per cm³, cioè dieci volte inferiore al precedente. Dal 21 dicembre 2029 sarà inoltre obbligatorio utilizzare metodiche più sensibili, come microscopia elettronica a scansione o trasmissione, per misurare i livelli di amianto e includere anche le fibre più sottili.

La direttiva rafforza anche gli obblighi per i datori di lavoro: prima di interventi di rimozione, demolizione, manutenzione o ristrutturazione dovranno essere raccolte informazioni sulla presenza o possibile presenza di amianto. In caso di materiali non identificati disturbati durante i lavori, le attività dovranno cessare immediatamente fino all’adozione di misure adeguate.

Previsti inoltre obblighi più stringenti su notifica agli organi di vigilanza, uso dei dispositivi di protezione individuale, formazione specifica dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti. Anche nei casi di esposizione sporadica e di debole intensità, i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza medica e inseriti nel Registro degli Esposti.

In Italia, le nuove disposizioni sono state recepite dal d.lgs. 213/2025 e inserite nel d.lgs. 81/08, modificando il Titolo IX, Capo III. L’obiettivo è aumentare la tracciabilità delle attività svolte in presenza di amianto e rafforzare la tutela della salute degli operatori del settore.

La direttiva europea 2023/2668
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RSPP e validità di seminari e convegni

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti su aggiornamento RSPP e validità di seminari e convegni

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 1/2026, fornendo importanti chiarimenti in materia di formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro, in particolare per l’aggiornamento di RSPP/ASPP e Coordinatori della Sicurezza (CSE/CSP).

L’intervento nasce da un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti, volto a chiarire se seminari e convegni validi come aggiornamento debbano rispettare gli stessi requisiti previsti per i corsi di formazione, soprattutto in relazione alla qualificazione dei docenti.

Docenti: quando servono i requisiti formali?

La Commissione chiarisce un punto centrale:

  • I requisiti dei formatori previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 si applicano solo ai corsi di formazione e aggiornamento.
  • Non si applicano invece ai relatori di seminari o convegni utilizzati ai fini dell’aggiornamento.

Seminari e convegni: quando sono validi?

Affinché seminari e convegni siano riconosciuti come aggiornamento:

  • devono trattare contenuti coerenti con la normativa sulla sicurezza;
  • è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

Il riferimento normativo aggiornato

L’interpello richiama inoltre il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR), che ha aggiornato e sostituito il precedente accordo del 2016, ridefinendo:

  • soggetti formatori,
  • requisiti dei docenti,
  • modalità di aggiornamento professionale.

Impatti pratici per aziende e professionisti

Questo chiarimento ha effetti concreti:

  • maggiore flessibilità nell’organizzazione di eventi formativi (seminari/convegni);
  • possibilità di coinvolgere relatori non necessariamente qualificati come formatori, senza perdere la validità dell’aggiornamento;
  • necessità di garantire sempre una verifica finale dell’apprendimento.

L’Interpello 1/2026 distingue nettamente tra formazione strutturata (corsi) e aggiornamento tramite eventi, semplificando l’utilizzo di seminari e convegni ma mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dell’apprendimento.

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti su aggiornamento RSPP e validità di seminari e convegni Impatti pratici per aziende e professionisti
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Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Regione Sicilia

Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione delle “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. G.U.R.S. 27 marzo 2026, n. 15

DECRETA

Art. 1 di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo 59/2025);

Art. 2 di approvare le “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, Allegato A del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art. 3 di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei Soggetti Formatori accreditati dalla Regione Siciliana senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all’Allegato A non sono validi;

Art. 4 di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano realizzati nell’ambito di specifici progetti pilota, che prevedono in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione non trovino validità nella Regione Siciliana;

Art. 5 di stabilire che, dalla data di adozione del presente decreto, non troveranno più applicazione, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio di cui al punto 13 dell’allegato A, le disposizioni di cui ai Decreti e Circolari sottoindicati:
a) Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.lgs. 81/2008). Linee guida sulle Modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”;
b) “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Allegato A del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
c) “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”, Allegato B del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
d) Circolare n. 01 del 07maggio 2020 “Disposizioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Emergenza Covid-19”;
e) Circolare n. 04 del 10 giugno 2020 “Chiarimenti attuazione per l’applicazione del Decreto Assessoriale dell’8 luglio 2019, n. 1432”.
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 marzo 2026.

D.A. n. 368 del 20 marzo 2026
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Le linee elettriche aeree

Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza. Le linee elettriche aeree di media/alta tensione sono costituite da conduttori nudi. INAIL 2026.


Sicurezza vicino alle linee elettriche aeree: prevenire infortuni gravi o mortali

Lavorare in prossimità delle linee elettriche aeree comporta rischi molto elevati, soprattutto per i lavoratori che non sono consapevoli del pericolo elettrico. Molti incidenti gravi o mortali avvengono durante attività non elettriche, come lavori edili, scavi, potature, pulizia, verniciatura o movimentazione di carichi, quando persone o attrezzature si avvicinano troppo ai conduttori elettrici.

Secondo i dati raccolti dall’INAIL, questi incidenti sono spesso causati dalla mancata conoscenza delle distanze di sicurezza e delle procedure di prevenzione.

Zone di lavoro e rischio elettrico

Il rischio elettrico dipende principalmente dalla distanza tra il lavoratore e le parti attive non protette della linea elettrica. Le normative tecniche europee e italiane definiscono diverse zone di lavoro:

  • Zona sotto tensione: area immediatamente vicina alla parte attiva dove è possibile entrare in contatto con parti in tensione.

  • Zona di prossimità: area esterna alla zona sotto tensione dove esiste comunque rischio di contatto accidentale con attrezzature o parti del corpo.

  • Zona senza pericolo elettrico: area oltre le distanze di sicurezza.

Queste distanze aumentano con l’aumentare della tensione della linea elettrica.

Lavori sotto tensione e lavori in prossimità

I lavori sotto tensione sono attività svolte direttamente su parti elettriche in tensione o molto vicino ad esse. Possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato.

I lavori in prossimità, invece, sono attività non elettriche svolte vicino a linee o impianti elettrici con parti attive non protette. Anche in questi casi è necessario rispettare le distanze minime e adottare adeguate misure di sicurezza.

Normativa e responsabilità

In Italia la sicurezza nei lavori vicino agli impianti elettrici è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che stabilisce:

  • le distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche

  • l’obbligo di adottare procedure organizzative e misure di protezione

  • la necessità che i lavori sotto tensione siano eseguiti solo da personale qualificato

L’importanza della prevenzione

Per ridurre il rischio di incidenti è fondamentale:

  • conoscere le distanze di sicurezza

  • formare adeguatamente i lavoratori

  • utilizzare attrezzature idonee

  • pianificare i lavori in presenza di linee elettriche

Una corretta valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di sicurezza sono elementi essenziali per prevenire infortuni gravi o mortali nei lavori svolti vicino alle linee elettriche.

Le linee elettriche aeree
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