La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori

La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, la diffusione dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro è stata incentivata da normative nazionali ed europee. INAIL 2025

L’arresto cardiaco, principale causa di morte improvvisa, può essere trattato efficacemente con la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce, aumentando il tasso di sopravvivenza fino al 60%. Sebbene non obbligatorio, il DAE è raccomandato in luoghi pubblici e aziende. La formazione al suo utilizzo, integrata nei corsi di primo soccorso, migliora la sicurezza e riduce il rischio aziendale. Il rapido riconoscimento dell’arresto, l’uso del DAE e l’intervento tempestivo dei soccorsi sono fondamentali per salvare vite.


Negli ultimi anni, l’interesse per l’educazione al primo soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) è cresciuto significativamente, anche grazie all’attenzione del legislatore, sia a livello nazionale che europeo.

La normativa (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) ha attribuito al primo soccorso un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la legge 116/2021 raccomanda ulteriormente la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro, presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e mezzi di trasporto a lungo raggio (percorrenze superiori a due ore).

La mortalità cardiovascolare rappresenta la principale causa di morte a livello mondiale: il 50% di tutte le morti per causa cardiovascolare avviene all’improvviso, anche in persone senza patologia cardiaca nota. L’arresto cardiaco si verifica quando il cuore non riesce più a pompare sangue e ossigeno alle cellule. Se non trattato entro pochi minuti porta alla morte.

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Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici

Il ruolo della differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti cutanei. INAIL 2025. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute rappresenta una delle condizioni più comuni rilevabili in numerosi cicli produttivi. Più di mille sostanze possiedono una classificazione armonizzata in Europa come sensibilizzante cutaneo.

La differenza di genere nella registrazione degli effetti dovuta ad esposizione a queste sostanze sta emergendo in modo sempre più netto negli ultimi anni. Indagini sperimentali hanno evidenziato diverse caratteristiche della pelle maschile e femminile, ma anche attività più frequentemente condotte dal genere femminile, come il “lavoro umido”, sia in ambienti di vita che di lavoro, che possono portare ad una maggiore fragilità cutanea femminile con la registrazione di effetti più frequenti e di maggiore severità rispetto alla popolazione maschile.


Nel 2020 il Comitato per l’analisi socio-economica (Seac) e il Comitato per la valutazione del Rischi (Rac) dell’Unione europea si sono espressi positivamente rispetto alla proposta di Francia e Svezia di inserire una nuova restrizione nel reg. (CE) 1907/2006 (REACH) che andasse a ridurre sensibilmente la presenza di agenti chimici sensibilizzanti cutanei in prodotti tessili o del cuoio. Infatti, come indicato dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), è stato stimato che circa 180.000 persone ogni anno in Europa si sensibilizzino attraverso il contatto con agenti chimici sensibilizzanti.

La restrizione, ancora in discussione a livello europeo, dovrebbe comprendere tutti i composti già classificati all’interno del CLP come sensibilizzanti cutanei, ma anche quelli che dovessero acquisire tale classificazione negli anni a venire. Attualmente sono centinaia le sostanze che possiedono questa classificazione in Europa.

Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute.
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Fibre sostitutive dell’amianto

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. INAIL 2025

Le FAV costituiscono attualmente il gruppo di fibre sostitutive dell’amianto commercialmente più importante grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica; trovano largo impiego nell’isolamento termico e acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi.

Appartengono alle FAV, le lane minerali (lana di vetro, di roccia, di scoria) e quelle di nuova generazione, come lane di silicati alcalino-terrosi (AES, dall’inglese Alkaline Earth Silicate wools) e lane ad alto contenuto di allumina e basso contenuto di silice (HT, dall’inglese High Temperature wools). Le lane di nuova generazione sono state sviluppate con l’obiettivo di avere proprietà simili all’amianto, ma una maggiore biosolubilità e minore biopersistenza nei tessuti polmonari, e quindi minori rischi per la salute. Sono costituite principalmente da ossidi di magnesio, calcio e silicio, con presenza di ossidi di altri metalli alcalino-terrosi.

Le lane AES sono fibre amorfe, utilizzate a temperature di applicazione fino a 1.200 °C in apparecchiature a funzionamento continuo, come materiale isolante nei
forni per la lavorazione dei metalli, nelle tubazioni e apparecchiature ad alta temperatura, nei forni industriali e nelle caldaie, al fine di assicurare un’efficiente ritenzione del calore.

Le HT hanno una bassa biopersistenza e un alto punto di fusione, caratteristiche che le rendono molto utilizzate nei processi di isolamento termico.

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. INAIL 2025
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Impariamo dagli errori

La scheda “Un “sacco” di errori” racconta di un infortunio mortale per caduta di materiale dall’alto durante le operazioni di trasferimento di frammenti di pietrisco da BIG BAG deteriorato ad uno nuovo. ATS BRIANZA Impariamo dagli errori

Tipo di infortunio: Caduta dall’alto di gravi / Schiacciato da materiale contenuto in un BIG BAG
Lavorazione: Commercio materiali per edilizia

Descrizione infortunio:
Contesto:

In una giornata autunnale, dopo alcuni giorni di pioggia, un lavoratore si trovava da solo in un deposito delocalizzato dell’azienda allo scopo di trasferire frammenti di pietrisco vario da un BIG BAG deteriorato in un BIG BAG nuovo. Aveva a disposizione un carrello elevatore e una gru montata sul carro con il quale aveva trasportato il BIG BAG dalla sede di vendita al deposito.

Dinamica incidente:

Dopo aver sollevato con il carrello elevatore i maniglioni del BIG BAG nuovo per tenerlo aperto, posizionava il sacco pieno sopra a quello vuoto, utilizzando la gru montata su carro, con l’intenzione di svuotare il carico aprendo il fondo del sacco mediante l’apposita cordicella di chiusura.
Nel compiere quest’ultima operazione, si poneva fra il sacco sospeso e le forche del muletto, e in quel momento si rompeva uno dei maniglioni appesi al gancio della gru, cosicché il BIG BAG è caduto schiacciando l’infortunato tra il fondo del sacco pieno e le forche del muletto.

Contatto:

Testa schiacciata tra le forche del muletto e il fondo del sacco pieno di frammenti di pietrisco.

Impariamo dagli errori. La scheda “Un “sacco” di errori” racconta di un infortunio mortale per caduta di materiale dall’alto
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Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie

Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. INAIL 2025. Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività museale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V. 10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. INAIL 2025.
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Accordo Stato – Regioni sulla formazione 2025

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi delle principali novità. Confindustria. NOTA Accordo Stato Regioni 2025.

Il legislatore, con il dl 146/2021, ha previsto che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino un accordo nel quale accorpare, rivisitare e modificare gli accordi esistenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Accordo, oltre ad armonizzare ed abrogare quelli già esistenti, è chiamato anche a individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il documento dà attuazione alla previsione normativa senza stravolgere l’impostazione degli accordi precedenti ed introducendo alcune novità sulle quali ci si sofferma nel prosieguo, rinviando, per la parte meramente descrittiva, alla lettura del testo.

L’impatto culturale del nuovo Accordo

L’introduzione dell’obbligo formativo per il datore di lavoro (e l’individuazione dei contenuti della formazione), la valorizzazione della funzione del preposto (quale anello di congiunzione tra la fase programmatoria e organizzativa del datore di lavoro e la funzione esecutiva dei lavoratori) e l’orientamento del modello formativo alle concrete esigenze lavorative (con valorizzazione della fase di esposizione al rischio) segnano un passo in avanti verso una maturazione culturale consapevole nell’affrontare, a tutti i livelli, la prevenzione.

Il provvedimento Accordo Stato Regioni 2025

Solo in data 17 aprile 2025 le Regioni hanno concluso l’Accordo sulla formazione, nonostante il termine fosse individuato dalla legge nel 30 giugno 2022: i “visto” contenuti  nella premessa ripercorrono solamente in parte il complesso iter che ha portato all’accordo, ma consentono comunque di cogliere posizioni differenti.

Accordo Stato – Regioni sulla formazione 2025 formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Scarica PDF
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Accordo stato regioni formazione 2025

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 2025. Accordo stato regioni formazione 2025.

accordo stato regioni 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;

1.2 i soggetti “accreditati”;

1.3 altri soggetti.

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

presenza fisica

video conferenza sincrona 

e-learning

modalità mista.

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.