Disposizioni in materia di lavoro

Disposizioni in materia di lavoro L. n. 203/2024. Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l’attività di questo Ispettorato.

Articolo 1

L’art. 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 fra le quali si segnalano le seguenti: introduce l’art. 14-bis, prevedendo che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;

Articolo 41

modifica l’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua fra l’altro (al comma 9) la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione);

Articolo 65

modifica l’art. 65 in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”, consentendo l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008; etc..


Disposizioni in materia di lavoro in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l’attività.
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Interpello 7 2024

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto, con l’Interpello 7 2024, alla Camera di commercio di Modena.

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sull’aggiornamento dei preposti. Seduta della Commissione del 21 novembre 2024.

La Camera di commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “Con la presente sono a chiedere qualche informazione sull’aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L.215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l’accordo stato regione del 2011?”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
– il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”; ………………….


Interpello 7 2024 La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto, con l'interpello n. 7/2024, alla Camera.
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Radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità

Le istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità emerse. Il documento riporta un’estrema sintesi delle più diffuse criticità riscontrate nelle istruttorie RI condotte dall’Inail per il tramite della Sezione Supporto al SSN in materia di radiazioni, quale organo di consulenza del Ministero della Salute. INAIL 2024.

Per tali competenze ai sensi dell’art. 23 della legge 833/1978 il Ministero aveva assegnato tale compito all’ISPESL (confluito nel 2010 all’INAIL). La proposta che ne scaturisce va intesa quale risultato della volontà di condivisione degli autori delle esperienze e sensibilità professionali maturate sul campo, nell’auspicio di promuovere un sempre più alto ma anche sostenibile standard di sicurezza nonché un utile modello di confronto per gli esperti di radioprotezione.

Le principali attività di consulenza sinora svolte hanno riguardato l’espressione di pareri nell’ambito del rilascio di nulla osta di Cat. A, il decommissioning di siti nucleari e l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo.

L’Inail, invece, è coinvolta direttamente, ai sensi del d. lgs. 101/2020, nell’iter per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e nel riconoscimento dell’idoneità dei servizi di dosimetria e organismi di misura.

L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL’INAIL IN AMBITO RI

L’attività di consulenza viene svolta su richiesta di parere dal Ministero della salute per tutte le pratiche RI in cui, per rilevanza o complessità dell’istanza, è ritenuto strategico il coinvolgimento dell’Inail, eventualmente con lo svolgimento di un sopralluogo presso il soggetto istante.

CRITICITÀ RELATIVE AI LAVORATORI

Le principali criticità riscontrate in sede di istruttoria riguardano aspetti relativi alla gestione e alla classificazione del personale non direttamente coinvolto nei processi operativi, ma che accede e opera all’interno delle zone controllate per svolgere ‘attività al contorno’ quali pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie e attività amministrative.

Le istruttorie condotte dall'Inail in ambito radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità emerse. Il documento INAIL
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Infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio

Infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio: un caso particolare. Nel presente “Factsheet” viene analizzata una particolare tipologia di accadimento infortunistico in cui il muletto interviene all’inizio di una concatenazione di eventi che possono portare all’esito fatale. INAIL 2024

Queste circostanze hanno mostrato una certa ricorrenza, in quanto in un solo anno sono stati registrati 3 casi con esito mortale del tutto analoghi, senza considerare il fatto che quelli mortali sono solo la punta dell’iceberg di eventi gravi e meno gravi o near miss ben più numerosi. Si ritiene che l’interesse del caso e la maggiore insidia insita nello stesso sia il fatto che il lavoratore coinvolto non percepisca il rischio grave ed immediato al quale viene sottoposto.


L’Inail ha avviato il progetto “Infortuni mortali e strumenti di prevenzione” per l’approfondimento delle cause e circostanze degli infortuni mortali con l’obiettivo di suggerire misure di tipo prevenzionale.  A partire dai dati statistici estratti per il triennio 2017-19, lo studio ha previsto la realizzazione di alcuni focus per alcuni anni specifici attraverso l’analisi tecnica dei documenti presenti nei data base Inail; per ogni singolo caso, in particolare, sono stati esaminati la denuncia di infortunio e la relazione ispettiva, oltre, qualora disponibili, altri documenti utili ad approfondire le cause e le circostanze degli eventi mortali.

Nel presente factsheet si presenta un approfondimento sugli infortuni mortali denunciati nell’anno 2019 in ambiente di lavoro dedito al magazzinaggio. Questa tipologia di infortuni è stata individuata e analizzata partendo dal totale degli infortuni mortali denunciati nella suddetta annualità basandosi sulla documentazione in possesso dell’Inail per la definizione dei casi.

Gli infortuni in ambiente di lavoro dedito al magazzinaggio costituiscono una porzione rilevante del totale, come testimoniato dal grafico sottostante che ne evidenzia quelli mortali avvenuti nell’anno 2019.

Infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio. particolare tipologia di accadimento infortunistico in cui il muletto
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Malattie asbesto correlate

Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica. INAIL 2024. L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2024 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

La “questione amianto” continua ad essere oggetto di attenzione da parte di ricercatori, media, politici, parti sociali e semplici cittadini a causa del perdurare dei gravi danni alla salute causati dall’asbesto.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno stimato che a livello mondiale oltre il 70% dei decessi per tumori di origine professionale è riconducibile all’esposizione all’amianto. In Europa, la direttiva 2023/2668 del 22/11/23 ha definito i nuovi obbiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto.

La fonte dei dati statistici sulle malattie professionali asbesto correlate riconosciute dall’Inail esposte nel seguente paragrafo è l’Open data Inail, sezione malattie professionali, tabelle nazionali con cadenza semestrale “Blocco 1” e “Blocco 2”, data di aggiornamento 30/4/2024, quinquennio di osservazione per anno di protocollazione della denuncia 2019-2023.

Nella lettura dei dati si deve tener presente che il riconoscimento della malattia professionale necessita di congrui tempi tecnici per la gestione e la definizione della pratica, inoltre i postumi delle malattie asbesto correlate sono fortemente influenzati dal periodo di tempo che intercorre tra la data di contrazione della patologia e la data di osservazione del fenomeno, pertanto, i dati esposti sono soggetti a variazione in funzione della data di aggiornamento e le informazioni più recenti non possono ritenersi consolidate.


Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica
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L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio. La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a disposizione maggiori informazioni sui fattori di rischio tecnici, procedurali e organizzativi presenti nei luoghi di lavoro, andando a coniugare la sorveglianza degli eventi dannosi (gli esiti della mancata o insufficiente prevenzione) con l’osservazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (pre-evento), attraverso un approccio sia reattivo che proattivo. INAIL 2024.

L’OSSERVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PRE E POST EVENTO INFORTUNISTICO

Il Piano nazionale della prevenzione (PNP), sul versante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mira al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali anche attraverso il perfezionamento e lo sviluppo dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, tra cui Infor.Mo che costituisce una fonte consolidata per l’approfondimento delle conoscenze sui fattori causali.

Negli ultimi anni, attraverso la costituzione del sistema Pre.Vi.S (Prevenzione vigilanza soluzioni), si è proceduto alla valorizzazione delle informazioni presenti nei verbali di prescrizione dei servizi di prevenzione delle Asl, conseguenti ai sopralluoghi svolti per l’accertamento delle condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle aziende o nei cantieri.

La lettura integrata dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S permette di avere a disposizione maggiori informazioni sui fattori di rischio tecnici, procedurali e organizzativi presenti nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di modelli standardizzati per il monitoraggio favorisce, sia sul versante istituzionale che sul versante delle imprese, l’individuazione e la programmazione di più efficaci interventi di prevenzione.

In sostanza, si coniuga la sorveglianza degli eventi dannosi (gli esiti della mancata o insufficiente prevenzione) con l’osservazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (pre-evento), attraverso un approccio sia reattivo che proattivo, consentendo una conoscenza più ampia delle criticità che caratterizzano la piramide della sicurezza di Heinrich e Bird.

Lo studio di fattibilità e la fase sperimentale del sistema Pre.Vi.S sono stati condotti grazie alla collaborazione tra Inail Dimeila, Asl, Regioni e Ministero della Salute che ha promosso due progetti dedicati sostenuti dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Recentemente, a seguito delle novità introdotte dalla l. 215/2021 che ha esteso le competenze in materia di vigilanza, è stata attivata una nuova Azione centrale del CCM, che ha come obiettivi specifici il coordinamento delle attività di vigilanza e l’evoluzione del sistema Pre.Vi.S.

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S. il monitoraggio dei fattori di rischio. La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi
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Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità. La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche caratterizzate da problemi di sicurezza legati alla viabilità aziendale e alla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi. INAIL 2024

La scheda tecnica fornisce un approfondimento trasversale ai settori di attività economica delle aziende, sul rischio d’interferenza in senso ampio derivante sia dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro, sia da attività lavorative differenti svolte da operatori della stessa azienda in ambienti non correttamente organizzati.

La disamina si riferisce all’analisi delle dinamiche caratterizzate dalla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi e fa riferimento a casi di infortunio, presenti nella banca dati del sistema Infor.Mo, che presentano sempre tra le cause almeno un fattore ambiente contraddistinto da specifici problemi di sicurezza come l’assenza di spazi adeguati di lavoro/manovra, percorsi in sicurezza, adeguata viabilità, barriere e protezioni, illuminazione idonea, segnaletica, etc. o la presenza di elementi e di ingombri pericolosi.

A tale scopo, nel periodo considerato (2002 – 2022), sono stati selezionati 370 infortuni (17 generati da eventi collettivi) di cui 178 mortali e 192 gravi a cui si associano un totale di 889 fattori di rischio (media 2,4 per infortunio). Dall’analisi sono stati esclusi i settori Costruzioni e Agricoltura data la particolarità dei relativi ambienti di lavoro che richiedono approfondimenti tematici.

In merito alle caratteristiche dei lavoratori infortunati emerge che l’88,1% è di sesso maschile, l’85,9% di origine italiana e con un’anzianità nella mansione che nel 58% dei casi è superiore ai 3 anni.

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi. organizzazione degli spazi e viabilità. La scheda presenta un approfondimento
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