Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie

Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. INAIL 2025. Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività museale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V. 10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. INAIL 2025.
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Accordo Stato – Regioni sulla formazione 2025

Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi delle principali novità. Confindustria. NOTA Accordo Stato Regioni 2025.

Il legislatore, con il dl 146/2021, ha previsto che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino un accordo nel quale accorpare, rivisitare e modificare gli accordi esistenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Accordo, oltre ad armonizzare ed abrogare quelli già esistenti, è chiamato anche a individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il documento dà attuazione alla previsione normativa senza stravolgere l’impostazione degli accordi precedenti ed introducendo alcune novità sulle quali ci si sofferma nel prosieguo, rinviando, per la parte meramente descrittiva, alla lettura del testo.

L’impatto culturale del nuovo Accordo

L’introduzione dell’obbligo formativo per il datore di lavoro (e l’individuazione dei contenuti della formazione), la valorizzazione della funzione del preposto (quale anello di congiunzione tra la fase programmatoria e organizzativa del datore di lavoro e la funzione esecutiva dei lavoratori) e l’orientamento del modello formativo alle concrete esigenze lavorative (con valorizzazione della fase di esposizione al rischio) segnano un passo in avanti verso una maturazione culturale consapevole nell’affrontare, a tutti i livelli, la prevenzione.

Il provvedimento Accordo Stato Regioni 2025

Solo in data 17 aprile 2025 le Regioni hanno concluso l’Accordo sulla formazione, nonostante il termine fosse individuato dalla legge nel 30 giugno 2022: i “visto” contenuti  nella premessa ripercorrono solamente in parte il complesso iter che ha portato all’accordo, ma consentono comunque di cogliere posizioni differenti.

Accordo Stato – Regioni sulla formazione 2025 formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Scarica PDF
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Accordo stato regioni formazione 2025

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 2025. Accordo stato regioni formazione 2025.

accordo stato regioni 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;

1.2 i soggetti “accreditati”;

1.3 altri soggetti.

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

presenza fisica

video conferenza sincrona 

e-learning

modalità mista.

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

Sicurezza nei porti

Salute e sicurezza nei porti. Documento di indirizzo alla gestione tecnica e procedurale delle operazioni che si svolgono nei porti che aggiorna l’edizione ILO del 2005. INAIL 2025.

Sicurezza e Salute nei Porti: il Codice ILO come guida per un lavoro portuale più sicuro

Nel cuore del sistema logistico globale i porti rappresentano non solo snodi strategici per il commercio internazionale ma anche luoghi di intensa attività lavorativa dove la sicurezza e la salute dei lavoratori sono priorità assolute il Codice ILO di buone pratiche si propone come una bussola essenziale per orientare governi autorità portuali datori di lavoro e lavoratori verso standard più elevati di prevenzione e protezione in ogni fase dell’attività portuale

La complessità delle operazioni nei porti contemporanei impone una gestione attenta e integrata dei rischi dalle movimentazioni dei container all’accesso alle navi dalle infrastrutture alle attrezzature fino alla regolamentazione dei flussi di merci e persone ogni aspetto deve essere considerato nella sua interazione con l’ambiente operativo per garantire sicurezza efficienza e benessere dei lavoratori

Questo codice non ha valore vincolante ma offre linee guida solide e aggiornate che riflettono le migliori pratiche internazionali ed è il risultato di una revisione partecipata e globale che include esperti provenienti da tutti i continenti rappresentanti di governi datori di lavoro e sindacati è una visione comune che supera i confini e si adatta alle specificità nazionali

La protezione contro i rischi professionali si articola in numerosi ambiti dalle misure strutturali come l’illuminazione e la segnaletica alla formazione continua dei lavoratori passando per la corretta gestione dei DPI e la promozione di una cultura della sicurezza condivisa e partecipata il documento pone inoltre attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche ai rischi emergenti e alla necessità di aggiornare costantemente i protocolli operativi

Grande rilievo viene dato al ruolo delle donne nei porti con l’invito a costruire politiche sensibili al genere capaci di garantire equità di trattamento accesso alla formazione e piena partecipazione a tutte le decisioni in materia di SSL viene altresì evidenziata la necessità di affrontare con serietà il tema delle malattie professionali comprese quelle trasmissibili sottolineando l’importanza dei servizi di medicina del lavoro e di un sistema di sorveglianza sanitaria efficace

Il Codice ILO rappresenta quindi una piattaforma concreta per la promozione del lavoro dignitoso nei porti un riferimento chiaro per affrontare le sfide attuali e future nel rispetto delle normative internazionali e nell’ottica di un miglioramento continuo delle condizioni lavorative uno strumento da adottare consultare e aggiornare per proteggere le persone che ogni giorno rendono possibile il funzionamento di una delle infrastrutture più dinamiche del mondo moderno.


Salute e sicurezza nei porti. Documento di indirizzo alla gestione tecnica e procedurale delle operazioni che si svolgono nei porti
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Rischio stress lavoro-correlato

La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Il monografico intende fornire una descrizione degli strumenti integrativi offerti per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti connessi al lavoro. INAIL 2025.

I cambiamenti in corso nel mondo del lavoro stanno determinando trasformazioni sostanziali nelle modalità di organizzazione e gestione dei processi lavorativi, fornendo opportunità di sviluppo e di innovazione per le aziende e, nel contempo, determinando l’emersione di nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La necessità di anticipare tali aspetti emergenti è riconosciuta come prioritaria dal Quadro strategico dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 2021-2027.

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, pone inoltre l’attenzione sugli impatti della tecnologia negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di individuare ed implementare misure per migliorare le condizioni del lavoro da remoto e per affrontare i possibili disagi legati all’uso della tecnologia.

In un contesto in così rapido mutamento, risulta pertanto fondamentale il ruolo della ricerca nel fornire alle aziende strumenti e strategie efficaci per affrontare le nuove sfide che accompagnano tali cambiamenti sociali e tecnologici.

Se le nuove forme flessibili di lavoro e l’adozione di tecnologie innovative nei contesti organizzativi costituiscono senza dubbio degli elementi positivi da incentivare per le ricadute sul benessere dei lavoratori e sulla competitività delle organizzazioni, al tempo stesso, tali aspetti possono comportare rischi psicosociali significativi per la salute, derivanti ad esempio dall’eccessiva connessione, dalla confusione dei confini tra lavoro e vita privata, dalla maggiore intensità di lavoro o dal cosiddetto tecnostress.


La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Il monografico intende fornire una descrizione.
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Conformità macchine ante direttiva 2025

Conformità macchine ante direttiva. Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti. INL 2025

Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d. lgs. n. 81/2008.

L’articolo 64, comma 1 lettera a) prescrive che: “Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”. Il richiamato articolo 63, comma 1 stabilisce che: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.

Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V.

La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione.

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010. Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).


Conformità macchine ante direttiva 2025. Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea
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I rischi emergenti

I progetti di previsione dell’EU-OSHA anticipano i cambiamenti che potrebbero portare a nuove sfide in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), per prevenire i rischi futuri e garantire luoghi di lavoro sicuri e sani.

I progetti individuano i rischi emergenti nonché la necessità di ulteriori ricerche e azioni. L’EU-OSHA realizza progetti di previsione su TIC/digitalizzazione, economia circolare, lavori «verdi» e nanomateriali e cambiamenti climatici.

Secondo una nuova ricerca dell’EU-OSHA, gli sviluppi tecnologici e i nuovi problemi di salute mentale hanno un impatto sui lavoratori. Le innovazioni, come l’uso delle energie rinnovabili nei trasporti e nelle tecnologie basate sui campi elettromagnetici, offrono opportunità, ma comportano anche rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quali ustioni, elettrocuzione e stress termico. Inoltre,l’eco-ansia, una reazione emotiva negativa alla crisi ambientale dei cambiamenti climatici, è una nuova sfida per la salute mentale che incide anche sul benessere dei lavoratori.


Il lavoro e i luoghi di lavoro sono in costante evoluzione, il che può comportare rischi e sfide nuovi per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e implicare nuovi dilemmi. Attraverso i suoi progetti di previsione, l’EU-OSHA mira ad anticipare questi cambiamenti –
tecnologici, ambientali, sociali, politici ed economici – nonché a sostenere la prevenzione e l’attenuazione tempestive dei futuri rischi in materia di SSL.

Digitalizzazione

Questo progetto di previsione si è incentrato sull’impatto delle tecnologie digitali sulla SSL, tra cui le piattaforme online, l’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio intelligenti, il lavoro a distanza e la robotica. Gli spunti del progetto hanno contribuito alla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 «Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale» con i suoi cinque settori prioritari

I progetti di previsione dell’EU-OSHA individuano le tendenze principali, i fattori di cambiamento e modellano gli scenari futuri al fine di sviluppare strategie per la prevenzione e la gestione dei rischi emergenti in materia di SSL.


I rischi emergenti I progetti di previsione dell’EU-OSHA anticipano i cambiamenti che potrebbero portare a nuove sfide
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