MALATTIE ASBESTO CORRELATE

LE MALATTIE ASBESTO CORRELATE. INAIL 2025. Pubblicazione realizzata da
Inail Consulenza statistico attuariale.

Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale


Con il termine amianto (o asbesto) ci si riferisce ad un insieme di minerali conosciuti da moltissimi anni per le loro proprietà ignifughe e isolanti. La resistenza al calore di tale materiale e la sua struttura fibrosa ne avevano reso comune l’uso, soprattutto in edilizia. Tuttavia, è stato utilizzato anche sui mezzi di trasporto, all’interno di cicli industriali con alte temperature e in ambito domestico.

La sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l’uso in molti paesi. Se respirate, infatti, le polveri contenenti fibre d’amianto possono causare gravi patologie, l’asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico, e il carcinoma polmonare. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia pericolosa: un’esposizione prolungata nel tempo o a elevate quantità aumenta significativamente le probabilità di contrarne le patologie associate.

Il primo paese al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell’amianto fu il Regno Unito nel 1930, a seguito di pionieristici studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori. Nel 1943 la Germania fu il primo paese a riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza dell’inalazione di amianto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti. Il primo Stato a bandire l’amianto fu l’Islanda nel 1983 e attualmente 67 paesi nel mondo hanno bandito l’amianto, la maggior parte dei quali con economie ad alto reddito.

LE MALATTIE ASBESTO CORRELATE. INAIL 2025. Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale.
download

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2025 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

Chiarimenti su formazione in sicurezza per docenti

Interpello n. 1/2025 Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025.

L’Università degli Studi di Udine ha presentato interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.
Il dubbio riguarda la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.

La risposta della Commissione Interpelli

Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che:

il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto – neppure saltuariamente – a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.

Chiarimenti su formazione in sicurezza per docenti
download

Bio-ritmo ospedali rischio biologico

Bio-ritmo ospedali – Metodologia per la valutazione del rischio biologico. La monografia descrive la metodologia Inail BIO-RITMO nella sua versione validata per la valutazione del rischio biologico in ambito ospedaliero.

Pubblicazione realizzata da Inail.  Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza , in collaborazione con Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Azienda Ospedaliera di Perugia – Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia.

“BIO-RITMO” è un metodo di valutazione del rischio biologico elaborato dall’Inail e dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente Ligure (Arpa) per le attività specifiche dell’Agenzia e, successivamente, applicato ad altre attività di lavoro. Obiettivo del metodo è fornire ai datori di lavoro e a quanti sono coinvolti nelle attività di valutazione dei rischi professionali uno strumento omogeneo, agevole e oggettivo, che consenta la comparabilità dei risultati della valutazione in ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e favorisca l’individuazione e la pianificazione temporale degli interventi migliorativi da attuare secondo una scala di priorità, a tutela dei lavoratori esposti al rischio biologico.

In ambito sanitario, la metodologia è stata validata per le attività svolte dal personale sanitario Inail che opera negli Ambulatori “Prime cure” (medici, infermieri, tecnici-radiologi, ecc.), presenti in diverse Sedi dislocate sul territorio nazionale.

L’esigenza di estendere a tale ambito la sperimentazione di BIO-RITMO è scaturita dalle difficoltà riscontrate dai datori di lavoro e dai servizi di prevenzione e protezione interni all’Istituto nel far fronte agli obblighi normativi derivanti dal Titolo X e X-bis del d.lgs. n. 81/2008 e smi. per attività di lavoro caratterizzate da una molteplicità di scenari espositivi a fonti di rischio peculiari (lavoratori tecnopatici e infortunati) e da una varietà di prestazioni medico-specialistiche erogate (medicina legale, medicina del lavoro, chirurgia, dermatologia, ortopedia, oculistica, otorino, neurologia, etc.).

rischio biologico
Download rischio biologico

Gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie

Impiego di gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie: indicazioni del regolamento (ue) 2024/573 per la sostenibilità ambientale in ottica One Health.

L’obiettivo del fact sheet è quello di focalizzare l’attenzione sugli aspetti del Regolamento (UE) 2024/573 che rappresenta una parte fondamentale degli sforzi dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere gli obiettivi climatici previsti dall’Accordo di Parigi e dal Green Deal europeo, per contribuire a ridurre il riscaldamento globale, abbattendo progressivamente l’uso dei gas fluorurati e promuovendo soluzioni maggiormente sostenibili per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra (GU UE del 20 febbraio 2024), entrato in vigore l’11 marzo 2024, noto anche con l’acronimo “regolamento F-gas”, modifica la direttiva (UE) 2019/1937, abroga il regolamento (UE) 2014/517 e traduce l’obiettivo dell’Ipcc in azioni concrete e obbligatorie per gli Stati membri dell’UE, con modifiche maggiormente restrittive sulla gestione dei rischi associati all’utilizzo ed al controllo dei gas fluorurati ad effetto serra (in particolare gli idrofluorocarburi, HFC-HydroFluoroCarbon), considerando la loro sostituzione con soluzioni più sostenibili, modalità idonee di controllo, obblighi di recupero ed altri adempimenti finalizzati a ridurre, su base annuale, le emissioni di gas fluorurati. Per diverse apparecchiature si è riscontrato, quindi, un passaggio all’uso di alternative con minore “potenziale di riscaldamento globale” (Global warming potential – GWP), definito dall’Ipcc, ricorrendo ad altre fonti naturali (ad esempio aria, anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi e acqua).

Impiego di gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie: indicazioni del regolamento (ue) 2024/573 per la sostenibilità ambientale
download

Corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

Corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti: cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono confermate e aggiornate le regole relative all’organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti.

Questi percorsi formativi, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, rappresentano uno strumento essenziale per garantire la diffusione della cultura della prevenzione e il rispetto degli obblighi di legge.


Il ruolo del datore di lavoro nell’organizzazione dei corsi

L’Accordo ribadisce che i datori di lavoro possono organizzare direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. In questo caso, essi assumono il ruolo di soggetti formatori, con tutti gli adempimenti e le responsabilità che ne conseguono.

In alternativa, l’azienda può rivolgersi a soggetti formatori qualificati, così come individuati dall’Accordo, per garantire lo svolgimento dei corsi in piena conformità normativa.


Chi può svolgere la docenza

Un aspetto centrale riguarda la figura dei docenti formatori. I corsi devono essere erogati da professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dall’Accordo, a garanzia della qualità didattica. Quindi il datore di lavoro puo’ rivolgersi ad un ente di formazione per erogare la formazione.

Formatore per la sicurezza: chi è e cosa fa

Il formatore per la sicurezza sul lavoro è una figura professionale qualificata, dotata di specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Tali requisiti possono includere titoli di studio pertinenti, certificazioni di formazione o comprovata esperienza nel settore. Questo professionista si occupa di progettare e condurre percorsi formativi rivolti ai lavoratori e agli attori coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08.

Un caso particolare è rappresentato dai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008). Essi, infatti, possono assumere anche il ruolo di docenti, ma esclusivamente nei confronti dei propri dipendenti, limitatamente alla formazione prevista nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Accordo.


Il coinvolgimento degli organismi paritetici

In coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, prima di avviare le attività formative è necessario inviare una richiesta di collaborazione agli organismi paritetici competenti per settore e territorio.

  • Se l’organismo risponde, le sue indicazioni devono essere considerate nella pianificazione dei corsi, anche qualora non sia direttamente incaricato della formazione.

  • Se l’organismo non fornisce riscontro entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente con la pianificazione e la realizzazione dei corsi.


Perché questi corsi sono fondamentali

L’aggiornamento normativo rafforza un principio già chiaro: la formazione non è un adempimento burocratico, ma un investimento strategico per la sicurezza aziendale. Coinvolgere lavoratori, preposti e dirigenti in percorsi formativi qualificati significa:

  • ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali,

  • aumentare la consapevolezza delle responsabilità,

  • favorire la creazione di una cultura condivisa della prevenzione.

Reinserimento e integrazione lavorativa persone con disabilità lavoro

L’Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psicofisiche, con una mansione diversa, attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo. INAIL 2025 Direzione centrale pianificazione e comunicazione dcpianificazione-comunicazione@inail.it

L’Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psicofisiche, con una mansione diversa, attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo. Lo stesso sostegno è garantito anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

SOGGETTI DESTINATARI DEI PROGETTI DI REINSERIMENTO

In caso di conservazione del posto di lavoro:
i lavoratori subordinati e parasubordinati anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché i lavoratori autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail.

In caso di nuova occupazione:
le persone con disabilità da lavoro tutelate dall’ Inail con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile (a esclusione dei contratti di lavoro autonomo), per essere adibite a un’attività lavorativa, anche non soggetta ad obbligo assicurativo Inail.

In entrambi i casi, non rientrano tra i destinatari degli interventi:
i soggetti tutelati dall’Inail non direttamente qualificabili come lavoratori quali, per esempio, gli studenti e le casalinghe;
i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.


Azione centrale sull’attività di vigilanza

Report azione centrale sull’attività di vigilanza. Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art. 5 d.lgs. 81/2008. La pubblicazione presenta attività, metodologie e risultati raggiunti con l’azione centrale 2022. INAIL 2025

La nuova strategia dell’Eu-Osha per il periodo 2025-2034 si focalizza su tre principali aree d’intervento: fornire conoscenze per politiche efficaci attraverso la raccolta e analisi dei dati sui fattori di rischio lavorativi, sviluppare strumenti rivolti alle imprese per la prevenzione dei rischi e promuovere la cultura della sicurezza in ogni ambito.

Nel contesto normativo italiano tali linee europee si attuano attraverso il d.lgs. 81/2008 e il Piano nazionale di prevenzione (PNP), delineando la competenza delle istituzioni anche verso interventi che forniscano indirizzi per le attività di prevenzione e vigilanza a livello regionale, locale e territoriale. Il PNP 2020-2025, inoltre, ha richiamato l’esigenza di agire sul complesso sistema dei diversi attori coinvolti nelle politiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando il coordinamento tra le varie Istituzioni e il partenariato economico- sociale e tecnico scientifico.

Gli aggiornamenti introdotti con la legge 215/2021 hanno esteso il quadro delle competenze istituzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali modifiche richiedono livelli più efficaci di coordinamento nelle azioni di vigilanza verso le imprese, al fine di valorizzare la complementarità degli interventi dei diversi soggetti competenti a supporto delle strategie di prevenzione e dei programmi di controllo nei settori a maggior rischio.

L’azione centrale CCM “Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art.5 d.lgs.81/2008”, di cui si presentano metodologie e risultati con il presente Report, si è posta l’obiettivo di armonizzare le procedure e l’operatività degli enti preposti alle attività di vigilanza. In tal senso, ha definito e realizzato un’azione di comunicazione e trasferimento di strumenti e modelli di intervento emersi come buone pratiche nei territori coinvolti nelle attività progettuali, oltre a un monitoraggio dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro attraverso la valorizzazione dei dati delle attività di vigilanza svolte.

Azione centrale sull’attività di vigilanza Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori. INAIL 2025
download