lavaggio delle mani

L’efficacia del lavaggio delle mani

Sia in ambiente sanitario che non sanitario l’igiene delle mani è una delle misure più importanti per la prevenzione delle infezioni. Programmare campagne di informazione e formazione di lavoratrici e lavoratori su tale tematica e individuare strumenti di sensibilizzazione rappresentano elementi centrali per una corretta gestione del rischio biologico. INAIL 2026


Il lavaggio delle mani rappresenta una delle pratiche più semplici ed efficaci per prevenire la diffusione delle infezioni. Già nel 1847 il medico ungherese Ignaz Semmelweis osservò che molte infezioni ospedaliere venivano trasmesse attraverso le mani dei medici. Introducendo l’obbligo di lavarsi le mani con soluzioni disinfettanti prima di assistere le partorienti, riuscì a ridurre drasticamente i casi di febbre puerperale. Questa scoperta segnò l’inizio di una rivoluzione nelle pratiche igieniche in ambito sanitario.

Nel corso del tempo, l’importanza dell’igiene delle mani è stata ulteriormente riconosciuta e integrata nei protocolli sanitari. Negli anni ’80 e ’90, durante la diffusione dell’HIV, i Centers for Disease Control and Prevention introdussero le cosiddette “precauzioni universali”, poi evolute nelle “precauzioni standard”, che includono il lavaggio delle mani come misura fondamentale di prevenzione.

La pandemia di COVID-19 nel 2020 ha riportato l’attenzione globale su questa pratica. Organizzazioni come l’World Health Organization e altre istituzioni sanitarie internazionali hanno sottolineato il ruolo cruciale dell’igiene delle mani nel limitare la trasmissione del virus, contribuendo anche a diffondere maggiore consapevolezza tra la popolazione.

In ambito sanitario, il lavaggio delle mani è essenziale per prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA), che possono verificarsi durante le cure in ospedali o altre strutture sanitarie. Queste infezioni aumentano la mortalità, prolungano la degenza dei pazienti e contribuiscono alla diffusione di microrganismi resistenti agli antibiotici.

Per questo motivo, le linee guida internazionali raccomandano pratiche rigorose di igiene delle mani, inclusa l’uso di soluzioni idroalcoliche quando l’acqua e il sapone non sono disponibili. Promuovere la formazione degli operatori sanitari e la sensibilizzazione della popolazione resta fondamentale per migliorare la sicurezza delle cure e proteggere la salute pubblica.

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Circolare n. 1 del 23.2.2026

D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“:

La Circolare chiarisce come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza.


Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il D.L. 159/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .

Ecco i punti principali.


Controlli più mirati su appalti e subappalti

L’INL darà priorità ai controlli sulle imprese che operano in subappalto, sia pubblico che privato .

La notifica preliminare nei cantieri dovrà indicare anche le imprese in subappalto, con codice fiscale o partita IVA. La misura è già operativa dal 31 ottobre 2025 .


Badge di cantiere con codice anticontraffazione

Nei cantieri edili in appalto o subappalto sarà obbligatorio un badge con codice univoco anticontraffazione .

Il badge potrà essere anche digitale e integrato con il sistema SIISL .

Le modalità operative saranno definite con decreto ministeriale .


Patente a crediti: sanzioni più severe

Per lavoro “nero” è prevista la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare .

Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 .

Sale a 12.000 euro la soglia minima di sanzione per chi opera senza patente o con punteggio sotto i 15 crediti .

In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi .


Nuovi obblighi per le imprese

Domicilio digitale
Gli amministratori di società devono comunicare un domicilio digitale personale, diverso da quello dell’impresa, entro il 31 dicembre 2025 .

Comunicazioni obbligatorie
Dal 1° aprile 2026 potranno essere inviate anche tramite il SIISL .

Rete del lavoro agricolo di qualità
Diventa causa ostativa l’aver riportato condanne o sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni .


Prevenzione e dispositivi di protezione

Tra le misure generali di tutela rientra anche la prevenzione di comportamenti violenti o molesti sul lavoro .

Il datore di lavoro deve individuare nel DVR gli indumenti che assumono la funzione di DPI .

Per le scale verticali oltre 5 metri e con inclinazione superiore a 75°, servono sistemi anticaduta o gabbia di sicurezza .


Formazione e sorveglianza sanitaria

Esteso l’obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese sotto i 15 dipendenti .

Nelle imprese turistico-ricettive e nei pubblici esercizi, la formazione sicurezza può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione .

I controlli sanitari rientrano nell’orario di lavoro, tranne quelli preassuntivi .

Prevista la possibilità di visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze, per attività ad alto rischio .


Volontariato di protezione civile

Le regole sulla sicurezza per le organizzazioni di volontariato sono ora inserite direttamente nel D.Lgs. 81/2008 .

Definiti obblighi formativi, sanitari e di dotazione DPI per i volontari .


Il decreto rafforza i controlli su appalti e lavoro irregolare, introduce strumenti digitali e aumenta le sanzioni.

L’obiettivo è chiaro: più tracciabilità, più prevenzione, più responsabilità per imprese e datori di lavoro .

INL – Circolare n. 1 del 23.2.2026
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𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮

Adottato il Piano integrato 2026 per salute e sicurezza sul lavoro

Con il D.M. n. 20/2026 il Ministero del Lavoro adotta il Piano integrato 2026: più prevenzione, formazione e controlli, con azioni coordinate tra Ministero, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026 con D.M. n. 20/2026, firmato il 12 febbraio 2026. Il Piano decorre dalla data del decreto e vale fino al 31 dicembre 2026.

L’obiettivo è rafforzare la strategia “Visione Zero” contro infortuni e malattie professionali, puntando su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d’impresa. Il Piano conferma un’impostazione coordinata tra Ministero, INAIL e INL, senza nuovi oneri per la finanza pubblica (attività svolte con risorse già disponibili).

Tra le priorità 2026:

  • sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
  • sostegno alle imprese (anche con strumenti incentivanti);
  • rafforzamento delle tutele;
  • controlli mirati e coordinati e scambio dati per la vigilanza.

Il Piano prevede, tra le azioni principali, campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione coordinate dal Ministero (con un tavolo dedicato), attività legate all’attuazione del D.L. 159/2025, e aggiornamenti su temi come la patente a crediti nei cantieri.

Per l’attuazione e i risultati è previsto un monitoraggio con report trimestrali da parte di INAIL e INL verso il Ministero.

Sicurezza sul lavoro; Salute; Prevenzione; Formazione; Vigilanza; INAIL; INL; Normativa; D.M. 20/2026; Piano integrato 2026.

𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Scarica documento portale consulenti
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Salute e sicurezza sul lavoro, Inail e Conferenza delle Regioni

C’è più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione, coinvolgendo il maggior numero di imprese nell’ottica di tutelare i lavoratori dal rischio di infortuni negli ambienti di lavoro. Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, si estende a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.

Da Inail e Regioni risorse e interventi per promuovere la sicurezza sul lavoro.

Attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall’Istituto con oltre 10 milioni di euro, le aziende possono disporre di occasioni aggiuntive per diffondere il trasferimento di conoscenze e adottare misure di prevenzione, rafforzando la consapevolezza dei rischi e favorendo l’adozione di misure di tutela più efficaci nei luoghi di lavoro. Un’opportunità alla base dell’accordo quadro firmato il 13 luglio 2023, ora prorogato, con cui è stata avviata una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente con specifici interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Destinatari i lavoratori e i preposti impegnati nei cantieri Pnrr.

Secondo l’accordo, a beneficiare degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano, come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. A garantire la qualità e l’uniformità territoriale, la formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, come precisato nel Catalogo degli interventi formativi.

Nel Catalogo corsi interdisciplinari a supporto della prevenzione.

Suddiviso in 14 corsi di formazione, il Catalogo individua tipologie differenti di intervento, che spaziano dalle tecnologie digitali all’innovazione tecnologica al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss. Sono poi approfonditi gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l’analisi di criticità e l’esposizione di buone prassi. Completa l’offerta del Catalogo la promozione della salute e degli stili di vita, la conoscenza degli effetti di alcol e droghe sui lavoratori impegnati in edilizia e l’apprendimento delle conseguenze che la mancata prevenzione dei rischi può avere sul benessere psicofisico.

Fonte INAIL.IT

Interpello n. 2/2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana relativa alla qualificazione dei luoghi utilizzati durante la campagna antincendio boschivo (AIB) ai fini dell’applicazione del Titolo II “Luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.

Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il documento completo dell’Interpello n. 2/2025 “Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.

IL QUESITO PRESENTATO DALLA REGIONE SICILIANA: LE POSTAZIONI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”?

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIBle postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.

Il Corpo Forestale ha inoltre precisato che i lavoratori impiegati nella campagna AIB sono lavoratori stagionali forestali inquadrati come lavoratori agricoli appartenenti agli elenchi dei lavoratori forestali, con rapporto giuridico inquadrato nell’ambito dell’azienda agricola regionale.

La qualificazione o meno di tali postazioni come “luoghi di lavoro” incide infatti sull’applicazione degli obblighi strutturali, igienici e impiantistici dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che presentano caratteristiche diverse rispetto alle misure operative previste dal Titolo I.

LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: NON TUTTI GLI SPAZI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali:

  1. L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D.Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro.
  2. Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale:
    – non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale;
    – sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse).
  3. L’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana
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Nuova Norma CEI 11-27

Questa edizione della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva, costituisce la revisione della edizione 2021-09. Essa si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi.

Data Pubblicazione: 2025-10
Inizio validità: 2025-11

La Norma si applica ad impianti eserciti a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Questo documento fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.). La presente Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15. Le principali modifiche rispetto alla precedente edizione riguardano: – un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024; – gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte; – le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione; – le distanze di lavoro; – nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni per l’emergenza”

Le principali novità della Norma CEI 11-27

Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui:

  • Adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024;
    Aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
    Nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
    Revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro;
    Introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza.

Fonte CEI

Sistema di sorveglianza Marel

Sistema di sorveglianza Marel – Rapporto 2019 – 2022. INAIL 2025

La rete MAREL (Malattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) è costituita da ambulatori di Medicina del Lavoro che raccolgono i dati relativi alle visite specialistiche di medicina del lavoro con particolare riferimento alla storia lavorativa e alle esposizioni professionali dei lavoratori.

La rete Marel (Malattie e rischi emergenti sul lavoro) è costituita da ambulatori di medicina del lavoro che raccolgono i dati relativi alle visite specialistiche prestando particolare attenzione alla storia lavorativa e alle esposizioni professionali dei lavoratori.

Le informazioni dedotte dai dati sulle esposizioni professionali rappresentano la chiave del sistema, in costante sviluppo, sia sugli aspetti metodologici sia sull’ ampiamento della rete collaborativa che caratterizza il sistema stesso.

Il presente report è articolato in due parti: nella prima vengono illustrate le metodologie e gli strumenti del sistema di sorveglianza, con i criteri di attribuzione dei nessi di causa all’interno della cartella sanitaria; nella seconda vengono presentate  le statistiche inerenti alle storie lavorative, le malattie e le esposizioni professionali nei dati raccolti nel quadriennio 2019 – 2022.

Infine, con specifica attenzione ai temi di promozione della salute e del Total Worker Health, sono presentati alcuni dati relativi agli stili di vita dei lavoratori con un approfondimento esemplificativo sull’edilizia per la professione dei muratori.

La rete MAREL (Malattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) è costituita da ambulatori di Medicina del Lavoro
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