Correttivo codice appalti, 2025. Il 31 dicembre 2024 è stato approvato il decreto correttivo al Codice appalti, necessario per accelerare il raggiungimento degli obiettivi del PNNR, soprattutto sulla digitalizzazione.
Il correttivo al codice dei contratti pubblici
Il decreto correttivo al D.lgs. 36/2023 introduce nuove disposizioni per garantire maggiore uniformità e trasparenza nelle gare di appalto. Tra le novità più rilevanti:
Soglia non ribassabile oltre i 140.000 euro:
Per le gare di importo superiore a 140.000 euro, il compenso e le spese non possono essere ribassati oltre il 65% dell’importo stimato. Il restante 35% è invece ribassabile, anche integralmente.
Limite al ribasso sotto soglia fiduciaria:
Per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, il ribasso massimo consentito è pari al 20% dell’importo stimato.
Maggiore attenzione alla verifica di congruità:
Le stazioni appaltanti devono adottare criteri rigorosi per accertare la sostenibilità economica delle offerte, in particolare per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori.
Il decreto correttivo ha modificato 5 articoli cruciali per la digitalizzazione tra i 18 rilevanti, cercando di rispondere alle critiche e difficoltà operative segnalate dagli operatori del settore. La riforma ha interessato oltre 80 disposizioni del Codice, integrando nuovi articoli e allegati con l’intento di migliorare i processi di procurement pubblico.
Correttivo 2025 al Codice appalti in vigore dal 31/12/2024
Dopo l’approvazione nel Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 dicembre, il D.Lgs. 209/2024 recante le nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, data a partire dalla quale il provvedimento è in vigore.
Il decreto legislativo approvato intende semplificare e razionalizzare il quadro normativo, rispondendo a criticità emerse durante l’applicazione del codice e alle richieste di modifica da parte dell’Unione Europea. Analizziamo nel dettaglio le principali modifiche:
Il provvedimento interviene nei seguenti ambiti:
la tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione;
il meccanismo di revisione dei prezzi;
la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
le tutele lavoristiche;
la qualificazione delle stazioni appaltanti;
uso delle attestazioni SOA nei subappalti:
nomina esterna del RUP;
incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza;
tempistica delle procedure di appalto e di concessione;
affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione;
garanzie a corredo dell’offerta;
accordi quadro;
silenzio-assenso nella verifica dei requisiti.
Nella relazione illustrativa del decreto correttivo vengono evidenziati i 10 temi sostanziali ritenuti prioritari sui quali si è maggiormente concentrata la novella, che nel complesso modifica o sostituisce integralmente oltre 80 disposizioni, tra articoli del Codice e allegati, inserendo ex novo 3 articoli e 3 allegati.
Tra questi macrotemi prioritari vi è anche la digitalizzazione, come era ovviamente prevedibile considerando sia l’oggettiva centralità che la stessa riveste nell’evoluzione dei processi di procurement pubblico, sia le difficoltà operative che l’entrata in vigore delle relative disposizioni aveva determinato e che erano state segnalate dagli operatori del settore, sia, infine la scadenza – proprio coincidente con il primo gennaio 2025 – del termine a partire dal quale il ricorso alle metodologie di building information modelling (il BIM) sarebbe divenuto obbligatorio per tutti i progetti di importo superiore a 1 milione di euro.
Nota INL 9326 del 9/12/2024 – Regime sanzionatorio per la patente a crediti.
La patente a crediti è uno strumento introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri edili in Italia, obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi a partire dal 1° ottobre 2024.
La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i soggetti obbligati hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per adeguarsi, nel frattempo hanno la possibilità di inviare un’autocertificazione valida solo per il mese di Ottobre. L’autocertificazione deve essere trasmessa tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri, sino alla presentazione della richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’INL.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce indicazioni sul regime sanzionatoriorelativo alla patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° ottobre 2024.
La nota, dopo aver riepilogato l’obbligo di possesso della patente e le relative eccezioni, entra nel dettaglio delle sanzioni previste.
Regime sanzionatorio: multe e sospensioni
Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio specifico, applicabile sia a chi opera nei cantieri senza patente o documento equivalente, sia a chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Sanzioni amministrative
La normativa stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.
La nota INL chiarisce che il valore dei lavori, da considerare al netto dell’IVA, viene calcolato facendo riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Solitamente, il contratto include un capitolato con il costo specifico dei lavori affidati. Anche i preventivi accettati dal committente possono essere utilizzati per determinare l’importo.
Durante la fase di accertamento, l’autorità può richiedere la presentazione del contratto, capitolato o preventivo firmato per accettazione, sia all’impresa o al lavoratore autonomo che al committente, come previsto dall’articolo 4 della Legge 628/1961. Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Una volta stabilito il valore di riferimento (10% del valore netto dei lavori o la soglia minima di 6.000 euro), la multa viene quantificata in concreto applicando l’articolo 16 della Legge 689/1981. L’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente emette l’ordinanza-ingiunzione e, in mancanza di una previsione normativa diversa, tutti gli organi di vigilanza indicati nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 possono accertare l’illecito e imporre la sanzione.
Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per finanziare i sistemi informatici necessari alla gestione e all’aggiornamento della patente a crediti. Pertanto, i trasgressori devono versare le somme utilizzando il codice IBAN dell’Ispettorato riportato nella nota, affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.
Per il personale ispettivo dell’Ispettorato, questa indicazione non sarà più necessaria grazie all’integrazione dei sistemi PagoPA nei verbali unici. Tuttavia, rimane importante fornire agli ipotetici trasgressori tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione della causale di versamento, al fine di garantire il buon esito del pagamento e la conclusione della procedura sanzionatoria.
Inoltre, è stato recentemente aggiornato il sistema informativo Vico per includere due nuove categorie di illeciti legate al sistema della patente a crediti, così da consentire una gestione più precisa delle violazioni riscontrate nei cantieri. I nuovi codici introdotti sono:
8108/27/1: utilizzato per segnalare i casi in cui un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza essere in possesso della patente a crediti obbligatoria;
8108/27/2: impiegato quando un’impresa o un lavoratore autonomo possiede la patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15 crediti, non sufficiente per continuare le attività nei cantieri.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Secondo il comma 11 dell’art.27 del D.lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi in violazione non potranno partecipare a lavori pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Come già indicato nella circolare 4/2024, per avviare il procedimento interdittivo, il personale ispettivo è tenuto a notificare l’irregolarità all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prenderà i provvedimenti necessari.
In caso di accertamento di violazioni ai commi 10 e 11, il personale ispettivo è obbligato a intervenire per:
allontanare dal cantiere l’impresa o il lavoratore autonomo che non possiede la patente a crediti, un documento equivalente, o una patente con almeno 15 crediti;
notificare il divieto di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile regolato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’allontanamento è effettuato con le conseguenze previste dall’articolo 650 del codice penale, che punisce chi non rispetta gli ordini dell’autorità, a tutela della sicurezza e della regolarità dei lavori.
Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori
L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare, anche nel caso di affidamento dei lavori a una sola impresa o a un lavoratore autonomo, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Per quanto riguarda l’adempimento di questo obbligo, si distinguono diverse situazioni:
se il committente o il responsabile dei lavori non ha verificato la presenza del titolo abilitativo e ha affidato i lavori a un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro, (art. 157 D.lgs. 81/2008) con possibilità di diffida ai sensi dell’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008. È stato introdotto nel sistema informatico Vico il codice 8108/90/32 per questa violazione;
se i lavori sono affidati a un soggetto che possiede una patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15, si applicherà la stessa sanzione prevista per la mancata verifica del titolo abilitativo;
se il titolo abilitativo del soggetto viene sospeso, revocato o se i crediti scendono sotto i 15 dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione non si applicherà al committente o al responsabile dei lavori. Tuttavia, l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo sarà soggetto a una sanzione ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. In tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
Poiché l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, la sanzione prevista dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati dopo tale data.
Inoltre, l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) nei confronti di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese o lavoratori autonomi nel cantiere ai quali non sia stata effettuata la verifica.
Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni. Pubblicata la circolare INPS sulla riduzione contributiva per le imprese edili fissata all’11,5% anche per il 2024. Domande entro il 15.2.2025.
E’ stato pubblicato già il 19 luglio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell’11,50%, anche per l’anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
Ieri 11 novembre 2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024 con le istruzioni e il modello di autodichiarazione aggiornati per l’applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è fissato al 15 FEBBRAIO 2025
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
altri lavori simili, contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024.
Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «patente a crediti», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.
I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:
«I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»
La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto legge Pnrr che ha stabilito l’obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata dal 1 ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dalla Ue devono presentare sul portale Inl l’autocertificazione dell’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto). Servirà un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per l’estensione delle informazioni anche alle pubbliche amministrazioni e ai rappresentati del lavoratori per la sicurezza.
E’ stata pubblicata la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con le prime indicazioni sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex. art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le modalità di rilascio e gestione della patente a crediti.
Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 30 luglio 2024 ha approvato il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.
Data l’attuale rilevanza sia in termini numerici che economici degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici – evidenziata anche nella relazione annuale dell’ANAC al Parlamento – l’Anac ha predisposto un apposito Vademecum informativo, per fornire indicazioni utili sia dal punto di vista normativo che operativo.
LA DISCIPLINA PREVISTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI
Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.
La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”
Per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori possono ricorrere all’ istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici.
Le le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento nel quale sono disciplinate, tra gli altri:
– le modalità di costituzione e di revisione dell’Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
– i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (o cui richiedere i preventivi) attingendo dall’elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.
Interpelli ambientali su Economia Circolare. Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 la provincia autonoma di Bolzano chiede chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo. In particolare l’istante evidenzia che “Dagli impianti Heizwerk Vierschach Srl (Centrale termo-elettrica a biomassa di Versciaco) e Fernheizwerk Laas – Eyrs (Centrale termica di Lasa) per il teleriscaldamento vengono prodotti gas e calore secondo un processo di gassificazione in più fasi (CraftWERK CW 1800, tecnologia SynCraft Engineering) della materia prima (legno), che viene trasformata in gas e prodotti solidi.
Il gas alimenta di seguito un motore per la produzione di corrente elettrica e calore. I residui solidi sono costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)” e che il biochar potrebbe essere utilizzato in impianti di compostaggio e in impianti per la produzione di calcestruzzo.
La Provincia chiede chiarimenti su:
sulla possibilità del utilizzo del biochar in impianto di compostaggio
sulla possibilità di utilizzare il biochar nella produzione di calcestruzzo
sulla possibilità in generale di riutilizzare un sottoprodotto in sostituzione di una materia prima
sull’applicazione dei limiti previsti in Austria per la qualifica come sottoprodotto
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del biochar, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 106952 del 10/06/2024 e fornito con nota prot. n. 131620 del 16/7/2024 è emerso quanto segue……
Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell’amianto. INAIL 2024. Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in matrice friabile che in matrice compatta è previsto l’utilizzo delle Unità di Decontaminazione del Personale (UDP).
Talvolta sono state registrate in cantiere modalità di utilizzo non corrette, soprattutto nella fase di decontaminazione in uscita dal cantiere.
Tale fact-sheet ha dunque l’intento di esplicitare le idonee procedure da utilizzare sia in ingresso che in uscita dalle UDP, a tutela sia della salute dei lavoratori che dell’integrità degli ambienti di vita esterni al cantiere. In particolare, tali procedure risultano adeguate nei cantieri di durata di uno o pochi giorni.
È importante preservare il rapporto tra l’esposizione all’amianto e sicurezza sul lavoro. Tutte le attività lavorative devono essere eseguite in condizioni di sicurezza per i lavoratori. Tuttavia particolare attenzione deve essere posta in caso di gestione di materiali in cemento amianto, specialmente se in stato di degrado e che quindi possono nuocere gravemente alla salute.
Varie indicazioni di sicurezza sono contenute nel Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Questo inoltre è integrato dal Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 6 settembre 1994.
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