La direttiva NIS2

La direttiva NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) è una legge dell’Unione Europea che aggiorna e rafforza la prima versione della direttiva NIS, con l’obiettivo di migliorare la resilienza e la sicurezza informatica in tutta l’UE. Essa si inserisce nel contesto della crescente minaccia di attacchi cibernetici e della necessità di garantire che i sistemi e le reti informatiche, che sono alla base di numerosi servizi essenziali per la società e l’economia, siano protetti in modo efficace.

Perché è importante?

La sicurezza delle informazioni e delle reti è diventata un tema centrale, soprattutto perché molte attività della vita quotidiana dipendono ormai da sistemi digitali e interconnessi. Le vulnerabilità di queste reti possono essere sfruttate da criminali informatici, gruppi di hacker o addirittura Stati ostili, con gravi conseguenze. Gli attacchi informatici possono causare danni economici, interrompere servizi vitali come ospedali o centrali energetiche, e compromettere la fiducia dei cittadini nelle tecnologie digitali.

Principali obiettivi della direttiva NIS2

  1. Aumentare la sicurezza informatica nei settori critici: La NIS2 si concentra su settori essenziali che forniscono servizi critici alla società e all’economia, come l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni, la sanità, i servizi finanziari e l’acqua potabile. Questi settori sono altamente vulnerabili agli attacchi informatici e la loro sicurezza è fondamentale per la stabilità sociale ed economica.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione: Rispetto alla direttiva NIS originale, NIS2 amplia il numero di settori e organizzazioni che devono rispettare gli obblighi di sicurezza. Include anche altre categorie come i fornitori di servizi digitali (es. piattaforme cloud, servizi di data hosting, motori di ricerca e social media) e più tipi di attori pubblici e privati che operano in ambiti strategici.
  3. Gestione dei rischi e protezione delle infrastrutture: Le organizzazioni che rientrano nel campo di applicazione della NIS2 sono tenute a identificare i rischi informatici, implementare misure preventive adeguate (come firewall, software antivirus, piani di continuità operativa), e reagire rapidamente in caso di incidenti. Devono anche condurre periodiche valutazioni della sicurezza per garantire che i loro sistemi siano sempre protetti.
  4. Obbligo di segnalazione degli incidenti: Le organizzazioni devono comunicare alle autorità competenti gli incidenti significativi che potrebbero compromettere la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La segnalazione tempestiva consente alle autorità e ad altre aziende di rispondere in modo coordinato e ridurre i danni.
  5. Miglioramento della collaborazione e della condivisione delle informazioni: Un altro elemento centrale della direttiva è il rafforzamento della cooperazione tra i vari Stati membri dell’UE. Le informazioni su minacce e incidenti devono essere condivise tra i Paesi per garantire una risposta collettiva e tempestiva agli attacchi informatici su larga scala. La NIS2 promuove anche la creazione di centri di coordinamento nazionali per la gestione degli incidenti.
  6. Formazione e sensibilizzazione: La direttiva NIS2 sottolinea l’importanza di formare adeguatamente il personale e sensibilizzare le organizzazioni sui rischi informatici. Le aziende devono garantire che i loro dipendenti siano consapevoli delle minacce informatiche e siano in grado di adottare comportamenti sicuri, come evitare phishing e utilizzare password forti.
  7. Sanzioni e responsabilità: La NIS2 prevede sanzioni severe per le aziende che non rispettano gli obblighi di sicurezza. Le sanzioni possono essere molto alte, in base alla gravità del mancato adempimento. Questo incentiva le organizzazioni a prendere seriamente la protezione dei loro sistemi informatici.

Impatti per le imprese

Le imprese che operano in settori critici o che forniscono servizi digitali dovranno affrontare una serie di nuove responsabilità sotto la NIS2. In particolare, dovranno:

  • Implementare misure di sicurezza più rigorose, come soluzioni di difesa avanzate, monitoraggio costante dei sistemi e aggiornamenti regolari.
  • Gestire meglio i fornitori: Le aziende dovranno assicurarsi che anche i fornitori con cui collaborano rispettino gli stessi standard di sicurezza, poiché le vulnerabilità possono essere introdotte da terze parti.
  • Prepararsi a gestire gli incidenti: Devono avere piani di emergenza ben definiti per rispondere a cyberattacchi, inclusi piani di backup e comunicazione interna ed esterna.

Vantaggi per la società e l’economia

  1. Maggiore sicurezza: La protezione delle infrastrutture critiche contribuirà a ridurre il rischio di disservizi, furti di dati e danni economici causati da attacchi informatici.
  2. Maggior fiducia nei sistemi digitali: Con l’introduzione di standard di sicurezza più elevati, i cittadini e le imprese saranno più propensi a utilizzare i servizi digitali con maggiore fiducia.
  3. Resilienza collettiva: Una risposta più coordinata e rapida agli attacchi cibernetici aiuterà l’Europa a essere più resistente e reattiva di fronte a minacce globali.

La NIS2 è un passo importante per migliorare la sicurezza digitale in Europa. Con l’aumento della digitalizzazione e il crescente numero di attacchi informatici, questa direttiva mira a proteggere meglio le infrastrutture essenziali, le aziende e i cittadini, creando un ambiente digitale più sicuro e affidabile. Sebbene la sua applicazione comporti impegni significativi per le aziende, essa rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la resilienza e garantire la continuità dei servizi vitali in caso di emergenze informatiche.


DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138 

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155) (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024)

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138 Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155)
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Nel testo normativo si legge che le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 16 ottobre 2024. Inoltre, gli enti dovranno necessariamente attendere ancora qualche mese per sapere con precisione se e a quali obblighi sono tenute.

il Decreto Legislativo impone ai soggetti essenziali ed importanti di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi utilizzati nella fornitura dei servizi e per ridurre l’impatto degli incidenti per i destinatari dei servizi.

Il dettaglio sarà definito dall’ACN sulla base dei seguenti parametri:

  • il grado di esposizione al rischio;
  • la dimensione dell’ente;
  • la probabilità che si verifichino incidenti e
  • la gravità (incuso l’impatto economico e sociale).

Tuttavia, è possibile che numerosi enti che saranno soggetti alla normativa in analisi avranno già una cyber maturity tale da consentirgli di attuare misure che siano più che altro migliorative rispetto a quelle già esistenti. Dunque, verosimilmente, questa normativa non si pone come una rivoluzione rispetto al passato. Per questo motivo, in un’ottica di adeguamento, sarà prezioso il contributo di professionisti di area tecnica e legale con un’ampia esperienza sul tema, che sappiano mappare e valorizzare le attività già svolte dall’ente.

Primo soccorso agenti chimici

Azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con agenti chimici. Il primo soccorso in ambiente di lavoro per eventi accidentali con agenti chimici richiede azioni rapide per proteggere la salute dei lavoratori. INAIL 2025

Pubblicazione realizzata da Inail. Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

Il Laboratorio di sorveglianza sanitaria e promozione della salute, del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale, ha voluto far confluire le attività che conduce in merito ai rischi per la salute dovuti a esposizione ad agenti chimici e alle misure di primo soccorso aziendale in questa proposta editoriale dal taglio operativo e divulgativo, realizzata in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona, per rendere ancora più efficaci gli interventi di prevenzione in ambiente di lavoro.

Le azioni di primo soccorso da mettere in atto in caso di intossicazione da agenti chimici nei contesti lavorativi, infatti, richiedono competenza rispetto alle modalità di intervento e conoscenza delle caratteristiche di pericolosità dei prodotti, dei sintomi e segni evidenziabili e delle opportune procedure. Questo perché, paradossalmente, un’azione inappropriata o improvvisata può determinare effetti avversi ancora peggiori rispetto a quanto possibile a causa del contatto con l’agente chimico.

Il presente manuale vuole essere uno strumento di facile consultazione per i datori di lavoro, gli addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici. Seppur non rappresenta un trattato esaustivo di tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi, consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche.

L’affiancamento delle nozioni qui riportate a quanto rilevabile nelle schede dati di sicurezza dei singoli prodotti potrà supportare i soccorritori nelle loro azioni di intervento.

Con soddisfazione e apprezzamento condivido i risultati del lavoro svolto, che ben rappresenta la multidisciplinarietà che caratterizza l’attività di ricerca del Dipartimento.

Primo soccorso agenti chimici. Azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con agenti chimici. download portale
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Lavoratori stranieri comunicazione lavoratori

FOCUS TECNICI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Fattori di rischio, igiene del lavoro, prevenzione, reinserimento lavorativo e aspetti assicurativi. Comunicazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori stranieri. INAIL 2025

Introduzione

Gli ultimi decenni hanno visto aumentare in maniera pressoché costante il numero di lavoratori stranieri in Italia, provenienti in gran parte da Paesi extra-Ue. Stando al XIV Rapporto annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a tutt’oggi essi ammontano a più di 2,3 milioni.

I settori con la più alta incidenza di occupati stranieri sono i seguenti:
servizi personali e collettivi (es. sanità, pulizie, assistenza domiciliare);
agricoltura;
ristorazione e turismo (HO.RE.CA.);
costruzioni.

L’ordinamento giuridico nazionale equipara gli immigrati ai cittadini italiani nel godimento di tutti i diritti correlati al lavoro, tra i quali la tutela della salute e della sicurezza.

Ciononostante, i lavoratori stranieri sono particolarmente suscettibili al rischio di infortunarsi e/o di contrarre tecnopatie, soprattutto a causa di:

difficoltà linguistiche e barriere culturali;
bassa percezione dei pericoli e dell’esposizione a essi;
scarsa conoscenza delle norme di sicurezza in generale e delle procedure di lavoro.

Per mettere gli stranieri in condizione di svolgere la propria attività in maniera sicura e salubre, è essenziale che costoro siano oggetto di efficaci iniziative di informazione/formazione.

L’Inail, con il contributo di diverse strutture – tra le quali la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) – ha elaborato e messo a disposizione svariati prodotti editoriali che possono essere utilizzati nell’ambito di percorsi informativi e formativi destinati a lavoratori immigrati.


Lavoratori stranieri comunicazione lavoratori. artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i Fattori di rischio, igiene del lavoro, prevenzione.
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I prodotti possono essere impiegati sia a scopo informativo che formativo, alla luce di quanto prescritto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori immigrati. INAIL 2025.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’Art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
2. Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. XIV Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2024.

Interpello 8 2024 formazione

Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”. Interpello 8 2024 formazione.

L’Università di Siena ha richiesto il parere della Commissione per gli Interpelli, in merito al seguente tema:

“In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell’Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.

La Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Pertanto, ritiene di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.

La Commissione ribadisce, altresì, quanto già esplicitato nell’interpello n. 2 del 18 aprile 2024 e pertanto, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

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Aree critiche in sanità

Infezioni nelle aree critiche in sanità. Misure di sicurezza per le infezioni nelle aree critiche in sanità: tecnologie avanzate per l’impiego continuo di dpi e di disinfezione di nuova concezione. INAIL 2025

Le infezioni contratte negli ambienti delle strutture sanitarie correlate alle attività che si eseguono è da qualche anno un problema sempre più emergente in ambito internazionale ed anche in Italia. Gli esperti dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in un autorevole articolo su Lancet pubblicato nel 2019 avevano evidenziato che l’Italia era il Paese della UE con il più alto numero di decessi da infezione contratte in ambito nosocomiale ovvero 10.000/anno (Cassini A. et al, 2019).

Al riguardo lo stesso Ministero della Salute sottolinea che “le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che costituiscono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, incluso gli ospedali per acuti, il day-hospital/day-surgery, le strutture di lungodegenza, gli ambulatori, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali” (Ministero della Salute, 2022). Nel merito delle conseguenze che ne derivano il Ministero della Salute evidenzia anche che “In Europa, le ICA provocano ogni anno: 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili, 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa. I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi di euro, includendo solo i costi diretti”. (Ministero della Salute, 2022).

Sempre il Ministero indica la possibile trasmissione delle infezioni “da persona a persona o tramite gli operatori e l’ambiente. … omissis … Le persone a maggior rischio di contrarre una ICA sono gli assistiti; tuttavia, sono esposti e possono essere colpiti anche il personale e i visitatori.

Infezioni nelle aree critiche in sanità. Misure di sicurezza per le infezioni nelle aree critiche in sanità. Scarica documento.
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Le infezioni nelle aree critiche in sanità rappresentano una delle principali sfide per la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Le aree critiche comprendono reparti come le unità di terapia intensiva (UTI), le sale operatorie, le camere di isolamento e le unità di neonatologia, dove i pazienti sono particolarmente vulnerabili a infezioni a causa della gravità delle loro condizioni. La gestione delle infezioni in queste aree richiede misure di sicurezza rigorose e protocolli specifici.

In sintesi, la gestione delle infezioni nelle aree critiche è una priorità per garantire la sicurezza dei pazienti e ridurre al minimo i rischi. Adottando misure preventive come l’igiene delle mani, la protezione adeguata del personale, la gestione dei dispositivi medici e l’isolamento dei pazienti infetti, è possibile ridurre significativamente la diffusione delle infezioni in contesti sanitari. La formazione continua e l’aggiornamento delle pratiche sono altrettanto essenziali per mantenere un ambiente sicuro nelle aree critiche.

Disposizioni in materia di lavoro

Disposizioni in materia di lavoro L. n. 203/2024. Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l’attività di questo Ispettorato.

Articolo 1

L’art. 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 fra le quali si segnalano le seguenti: introduce l’art. 14-bis, prevedendo che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;

Articolo 41

modifica l’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua fra l’altro (al comma 9) la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione);

Articolo 65

modifica l’art. 65 in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”, consentendo l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008; etc..


Disposizioni in materia di lavoro in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l’attività.
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Nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195 (file pdf), è stato approvato per la prima volta il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo nuovo strumento, immediatamente attivo, segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.

Questo nuovo strumento, di immediata applicazione, nasce dall’esigenza di promozione di azioni e programmi utili al potenziamento della cultura della sicurezza in tutti luoghi – di vita, di studio e lavoro – al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico.

Al suo interno sono previste azioni e interventi in diversi ambiti che vedono il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento, anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INAIL e, per quanto attiene alle campagne informative, dell’INPS.

L’obiettivo del Piano consiste nell’affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, imprimendo un decisivo cambio di passo attraverso misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento, al fine di contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell’ambiente lavorativo.

L’attuazione del Piano si articolerà attraverso cinque aree strategiche:

  • Iniziative di prevenzione e promozione
  • Campagne informative
  • Programmi dedicati ai giovani
  • Campagne straordinarie di vigilanza
  • Interscambio di banche dati per la vigilanza

Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, grazie a un sistema di monitoraggio costante delle attività e di verifica dei risultati.

Risultati Attesi e Impatti Positivi

L’approccio integrato introdotto con questo nuovo Piano non si limita a intervenire su singoli aspetti, ma mira a creare un vero e proprio ecosistema di sicurezza in cui tutte le parti coinvolte – istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità – siano parte attiva nel processo di prevenzione.
Ci si attende che tale sinergia, unita all’immediata applicazione delle misure, possa portare a:

  • Riduzione significativa di infortuni e malattie professionali: attraverso controlli più efficaci, formazione mirata e una diffusione capillare della cultura della prevenzione, il Piano mira a un deciso calo degli eventi dannosi, con impatti diretti sull’incolumità e sulla qualità della vita dei lavoratori.
  • Maggiore competitività e stabilità delle imprese: investire in sicurezza non solo previene incidenti, ma rafforza l’immagine aziendale, riduce i costi legati all’assenteismo e migliora la produttività. Ciò rende le imprese più solide e attrattive, a beneficio dell’intero sistema economico.
  • Aumento della consapevolezza tra le nuove generazioni: attraverso iniziative rivolte ai giovani, comprese quelle nelle scuole e nei percorsi formativi, il Piano punta a radicare fin dall’età scolare il valore del rispetto delle norme di sicurezza, creando così futuri lavoratori e datori di lavoro più responsabili.
  • Più efficacia della vigilanza e contrasto alle irregolarità: l’interscambio di dati tra gli enti coinvolti consentirà di identificare con maggiore rapidità i contesti a rischio, ottimizzando l’azione ispettiva e garantendo maggiore legalità e trasparenza nei settori produttivi.

Fonte Ministero del lavoro