Fondo screening – DAE

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 gennaio 2026, al n. 29 sono state individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del citato Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 500mila euro annui sono destinate a finanziare, a partire dall’anno 2026, i seguenti interventi organizzati dalle imprese datrici e diretti a incentivare:

  • la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
  • l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Con il D.D.G. n. 46 del 15 aprile 2026 è stato adottato, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del citato decreto ministeriale, l’Avviso pubblico “FONDO SCREENING – DAE 2026” con il quale sono state definite, per l’annualità 2026, nel rispetto della normativa sopra citata e in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2025, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda.

Fondo screening - DAE Con il D.D.G. n. 46 del 15 aprile 2026 è stato adottato, ai sensi dell’articolo 4 comma 1
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A partire dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 e fino alle 23:59 del 31 gennaio 2027 sarà possibile (una volta effettuata la preregistrazione di cui sopra) presentare la domanda di accesso al Fondo mediante l’applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo sopra indicato.

Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) è un dispositivo medico salvavita in grado di riconoscere le aritmie maligne e interromperle tramite uno shock elettrico. Analizza il ritmo cardiaco e guida il soccorritore tramite comandi vocali, rendendone sicuro l’uso anche da parte di personale non sanitario. Il suo utilizzo immediato entro 5 minuti aumenta drasticamente la sopravvivenza da arresto cardiaco

Rischi psicosociali nel lavoro domestico

Rischi psicosociali nel lavoro domestico: allarme UE per le donne migranti.

Condizioni di lavoro precarie e stress: cresce l’attenzione in Europa

Le donne migranti impiegate nei settori della cura, delle pulizie e del lavoro domestico sono tra le categorie più esposte a rischi psicosociali (PSR), come stress, isolamento, burnout e violenze sul lavoro. È quanto emerge da un recente studio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Secondo il report, queste lavoratrici operano spesso in condizioni di precarietà e informalità, con limitato accesso a diritti, tutele sanitarie e supporto legale. La combinazione di fattori come genere, status migratorio e lavori poco qualificati amplifica la loro vulnerabilità.


Lavoro domestico e assistenza: i principali rischi

Nel dettaglio, lo studio evidenzia diversi elementi critici:

  • Sovraccarico di lavoro e fatica cronica, soprattutto per chi svolge più impieghi contemporaneamente
  • Isolamento sociale, aggravato da barriere linguistiche e lunghe ore di lavoro
  • Discriminazione e molestie, anche di natura sessuale
  • Scarso controllo su orari e condizioni contrattuali

In alcuni Paesi europei, le lavoratrici migranti rappresentano fino al 70% della forza lavoro nel settore dell’assistenza agli anziani, ma spesso con salari bassi e scarsa tutela.


Il problema invisibile delle pulizie e del lavoro domestico

Le addette alle pulizie, in particolare, affrontano condizioni difficili: turni notturni, mancanza di sicurezza e alto rischio di stress. Circa il 45% delle lavoratrici notturne dichiara di sentirsi insicuro, mentre una su tre ha subito molestie sul lavoro.

Nel lavoro domestico, spesso svolto in abitazioni private, la situazione è ancora più complessa: molte lavoratrici operano senza contratto e con scarsa protezione legale, aumentando il rischio di sfruttamento.


Digitalizzazione e piattaforme: nuovi rischi emergenti

L’espansione delle piattaforme digitali nel settore domestico introduce ulteriori criticità. Il controllo tramite algoritmi e sistemi di rating può generare:

  • maggiore pressione lavorativa
  • instabilità del reddito
  • perdita di autonomia
  • rischio di molestie online

Questi fattori contribuiscono ad aumentare i livelli di stress e precarietà.


Le soluzioni: più diritti e inclusione

Tra le principali strategie individuate a livello europeo:

  • Regolarizzazione del lavoro informale
  • Accesso a informazioni sui diritti in più lingue
  • Maggiore coinvolgimento delle lavoratrici nella gestione degli orari
  • Programmi di formazione interculturale
  • Rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul lavoro

Esempi concreti arrivano da Paesi come Spagna e Belgio, dove sono stati introdotti strumenti per migliorare sicurezza, contratti e tutele sociali.


Il lavoro domestico e di cura rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia europea, ma resta ancora sottovalutato e poco tutelato. Migliorare le condizioni delle donne migranti non è solo una questione sociale, ma anche economica e di sostenibilità del sistema di welfare.

Studio UE rivela stress, precarietà e rischi psicosociali per le donne migranti nel lavoro domestico e di cura. Analisi e soluzioni.
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Piombo nei luoghi di lavoro

L’Unione Europea rafforza la tutela della salute nei luoghi di lavoro con nuove linee guida dedicate al monitoraggio biologico e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti. Il documento pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) rappresenta un passo importante verso standard più rigorosi e aggiornati.

Limiti più severi per una maggiore protezione

Le nuove disposizioni derivano dalla Direttiva (UE) 2024/869, che introduce limiti più stringenti per l’esposizione al piombo. In particolare, il valore limite biologico nel sangue sarà progressivamente ridotto fino a 15 μg/100 ml entro il 2029, con una fase transitoria fino al 2028.

Questa revisione nasce dalla crescente evidenza scientifica sui rischi associati al piombo, soprattutto per la salute riproduttiva e lo sviluppo fetale, per i quali non esiste una soglia di sicurezza identificabile.

Un rischio ancora diffuso

Il piombo continua a essere ampiamente utilizzato in numerosi settori industriali:

  • produzione di batterie e accumulatori
  • edilizia e ristrutturazioni
  • metallurgia e fonderie
  • riciclo e gestione dei rifiuti

L’esposizione può avvenire principalmente per inalazione di polveri e fumi o per ingestione accidentale.

Effetti sulla salute: un problema sistemico

Il piombo è un agente tossico cumulativo che può colpire diversi organi e sistemi, tra cui:

  • sistema nervoso (deficit cognitivi e disturbi comportamentali)
  • sistema cardiovascolare (ipertensione)
  • reni e sistema ematologico
  • apparato riproduttivo

Gli effetti possono essere gravi e persistenti nel tempo, anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Sorveglianza sanitaria e biomonitoraggio: strumenti chiave

Le linee guida sottolineano l’importanza di un programma strutturato di sorveglianza sanitaria, che includa:

  • monitoraggio periodico dei livelli di piombo nel sangue
  • valutazione della storia lavorativa ed esposizione cumulativa
  • esami clinici mirati

Queste attività sono fondamentali per individuare precocemente eventuali effetti sulla salute e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Maggiore attenzione ai lavoratori vulnerabili

Particolare attenzione è rivolta ai gruppi più sensibili, come:

  • donne in età fertile, in gravidanza o in allattamento
  • giovani lavoratori
  • persone con condizioni di salute preesistenti

Per questi soggetti, le misure di protezione devono essere ancora più rigorose.

Il ruolo delle aziende

Le imprese sono chiamate a:

  • ridurre l’esposizione al minimo tecnicamente possibile
  • adottare sistemi chiusi o alternative meno pericolose
  • garantire formazione e informazione adeguata ai lavoratori

L’obiettivo è non solo rispettare i limiti normativi, ma prevenire attivamente i rischi.


Verso ambienti di lavoro più sicuri

Le nuove linee guida rappresentano un importante aggiornamento nella gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro. L’approccio integrato tra monitoraggio biologico, prevenzione e formazione mira a costruire ambienti lavorativi più sicuri e sostenibili, in linea con le più recenti evidenze scientifiche.

Piombo nei luoghi di lavoro: nuove linee guida UE per proteggere la salute dei lavoratori. Scarica Documento UE sicurezza lavoro
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certificato medico di infortunio telematico

Dal 13 maggio 2026 è disponibile una nuova versione del servizio online “Certificati medici infortunio” che semplifica la redazione del certificato di infortunio da parte dei medici attraverso la riduzione dei campi obbligatori, l’eliminazione di campi non essenziali, la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato nonchè l’introduzione dell’obbligo di fornire almeno un recapito di contatto del lavoratore per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.

La nuova versione è operativa nelle tre modalità di trasmissione già in uso:

  • servizio online
  • invio offline tramite file
  • cooperazione applicativa/interoperabilità.

Per gli utenti che utilizzano la modalità online, l’aggiornamento è disponibile direttamente nel servizio senza necessità di interventi.

Gli utenti che trasmettono i certificati in modalità offline ovvero tramite il file in formato .xml, invece, devono adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio 2026 avvalendosi della documentazione tecnica (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche) disponibile nella sezione “Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online”.

Anche gli utenti che operano in interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi e possono consultare la documentazione nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”, relativa al servizio Rest “CMI–CertificatoMedicoInfortunio” (sezioni “Specifiche servizio” e “Risorse”).

Il mancato adeguamento dei sistemi può determinare errori bloccanti al momento dell’invio per il mancato inserimento di un recapito di contatto e aggiornamento dei campi non più previsti o non più obbligatori.

In caso di necessità, è possibile usufruire del servizio “Inail risponde” per avere chiarimenti o chiedere una verifica del file da trasmettere in modalità offline allegandolo alla richiesta di supporto. Nel form da compilare è necessario valorizzare i campi obbligatori con i seguenti valori: Categoria “Prestazioni”, Sottocategoria “Assistenza Servizi Online”, Oggetto “Certificato medico per infortunio”.

È, inoltre, possibile contattare il Contact Center Inail allo 06.6001, sia da rete fissa che mobile, secondo il piano tariffario previsto dal gestore telefonico dell’utente.


Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online

FAQ ufficiali ASR 2025

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in materia di formazione: arrivano le FAQ ufficiali del 27 marzo 2026

Elaborate dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa, le FAQ del 27 marzo 2026 sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresentano un passaggio molto rilevante, perché intervengono su un punto decisivo: ridurre l’incertezza applicativa e riportare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro un quadro interpretativo il più possibile uniforme.

ACCREDITAMENTO REGIONALE

Quesito n. 1
Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?

Risposta
L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.

ATTESTATI

Quesito n. 2
Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull’attestato, come elemento aggiuntivo?

Risposta

Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in materia di formazione: arrivano le FAQ ufficiali del 27 marzo 2026. ACCREDITAMENTO REGIONALE
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Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Regione Sicilia

Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione delle “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. G.U.R.S. 27 marzo 2026, n. 15

DECRETA

Art. 1 di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo 59/2025);

Art. 2 di approvare le “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, Allegato A del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art. 3 di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei Soggetti Formatori accreditati dalla Regione Siciliana senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all’Allegato A non sono validi;

Art. 4 di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano realizzati nell’ambito di specifici progetti pilota, che prevedono in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione non trovino validità nella Regione Siciliana;

Art. 5 di stabilire che, dalla data di adozione del presente decreto, non troveranno più applicazione, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio di cui al punto 13 dell’allegato A, le disposizioni di cui ai Decreti e Circolari sottoindicati:
a) Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.lgs. 81/2008). Linee guida sulle Modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”;
b) “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Allegato A del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
c) “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana”, Allegato B del Decreto Assessoriale n. 1432 dell’8 luglio 2019;
d) Circolare n. 01 del 07maggio 2020 “Disposizioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Emergenza Covid-19”;
e) Circolare n. 04 del 10 giugno 2020 “Chiarimenti attuazione per l’applicazione del Decreto Assessoriale dell’8 luglio 2019, n. 1432”.
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 marzo 2026.

D.A. n. 368 del 20 marzo 2026
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Esposizione a formaldeide nei laboratori

Esposizione a formaldeide. Esposizione a formaldeide nei laboratori di anatomia patologica: il ruolo della prevenzione primaria. INAIL 2026


Formaldeide nei laboratori di anatomia patologica: focus su rischi e prevenzione

La formaldeide continua a rappresentare una delle principali criticità in ambito sanitario e laboratoristico, in particolare nei laboratori di anatomia patologica dove viene ampiamente utilizzata come fissativo dei tessuti. Una recente pubblicazione Inail evidenzia i rischi connessi all’esposizione e sottolinea il ruolo fondamentale della prevenzione primaria.

Un agente chimico ad alto rischio

La formaldeide è classificata come sostanza cancerogena e mutagena, con effetti tossici sia sistemici che locali. Secondo la normativa vigente (d.lgs. 81/08 aggiornato alla direttiva UE 2019/983), sono stati stabiliti limiti di esposizione professionale pari a 0,37 mg/m³ su 8 ore e 0,74 mg/m³ su 15 minuti.

La classificazione internazionale IARC la inserisce nel Gruppo 1, ovvero tra le sostanze certamente cancerogene per l’uomo, con evidenze consolidate soprattutto per il tumore nasofaringeo.

Dove si concentra il rischio

Nei laboratori di anatomia patologica, la formaldeide è utilizzata prevalentemente sotto forma di formalina tamponata. Le fasi più critiche di esposizione includono:

  • campionamento e trasporto dei campioni
  • preparazione delle soluzioni
  • attività di biopsia e manipolazione dei tessuti
  • gestione dei rifiuti e pulizia
  • utilizzo di macchinari per il trattamento dei campioni

Prevenzione primaria: la strategia chiave

La prevenzione primaria rappresenta il primo livello di tutela per i lavoratori e si basa su una gerarchia di interventi:

1. Eliminazione o sostituzione
Dove possibile, la formaldeide dovrebbe essere sostituita con alternative meno pericolose, come fissativi alcolici o soluzioni a base di gliossale.

2. Misure tecniche

  • sistemi a ciclo chiuso
  • aspirazione localizzata e ventilazione
  • automazione dei processi
  • contenitori sicuri e filtranti

3. Misure organizzative

  • riduzione dei tempi di esposizione
  • procedure operative standard
  • formazione e informazione del personale

Quando il rischio non può essere eliminato completamente, è necessario ricorrere a dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Un impegno continuo per la sicurezza

La gestione del rischio da formaldeide richiede un approccio integrato e aggiornato, basato su innovazione tecnologica e attenzione organizzativa. L’adozione di strategie di prevenzione primaria non solo riduce l’esposizione, ma rappresenta un investimento concreto nella tutela della salute dei lavoratori.

 

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