Interpello 5 2024 RLS

Interpello n. 5/2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). In merito alla “Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale territoriale del Centro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)», in particolare viene chiesto di chiarire “(….) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.

Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima” (…)

La Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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Interpello n. 6/ 2024 preposto

Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale. Interpello n. 6/ 2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…..

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che,sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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Interpello n. 6/ 2024 preposto. Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale
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Raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana, sicurezza

Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana. La pubblicazione è frutto di uno studio condotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza dell’Inail, sviluppato negli anni con attività messe in campo dall’Inail attraverso accordi e protocolli, fin dal 2009, con Federambiente, Fondazione Rubes Triva e Utilitalia e, arricchito in molte sue parti, ricalca la struttura originaria del filone della sicurezza nell’ambito della gestione dei rifiuti.

La produzione dei rifiuti

La produzione complessiva di rifiuti urbani in Europa si attesta attorno ai 230 milioni di tonnellate l’anno, in crescita differenziale per i diversi Paesi, tra i quali si registrano anche alcune flessioni.

In Italia, si rileva un andamento altalenante nell’ultimo decennio, i cui decrementi sono legati alla contrazione dei consumi e all’introduzione di nuove disposizioni normative che hanno modificato la definizione o le modalità di contabilizzazione della raccolta e della gestione dei RU.

La produzione dei rifiuti urbani, nel 2022 è di poco inferiore a 30 milioni di tonnellate, in calo rispetto al 2021; stesso andamento per la produzione pro capite (494 chilogrammi per abitante: -1,6%.

I valori di produzione pro capite più elevati sono registrati al Centro con 532 chilogrammi per abitante). Nel 2022, la raccolta differenziata (RD) è al 65,2% della produzione nazionale, in crescita rispetto al 2021 (circa 19 milioni di tonnellate di cui la metà effettuata al Nord; il Centro e il Sud fanno registrare incrementi maggiori negli ultimi tre anni.

La raccolta porta a porta (manuale), benché questo dato necessiti di maggiori informazioni relative alle gestioni nei territori, rappresenta una rilevante percentuale nell’ambito del sistema di raccolta.

Questo opuscolo è a disposizione di quanti operano nelle attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale, ossia per tutti coloro i quali mantengono il decoro e l’igiene delle nostre città e dell’ambiente.

Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana. La pubblicazione. Portaleconsulenti.
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Bonifica da amianto

Bonifica da amianto – Piano di lavoro per le ditte specializzate. SUVA 2024

Prima dell’inizio dei lavori bisogna elaborare un piano di lavoro specifico per ogni bonifica da amianto. Il piano di lavoro comprende le fasi e le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di bonifica da amianto.

Si basa sull’individuazione dei pericoli e sulla valutazione dei rischi che indicano le misure di sicurezza e di tutela della salute necessarie. In molti casi è pertanto necessaria una perizia sulle sostanze nocive per verificarne la completezza e la plausibilità. I materiali contenenti amianto devono essere individuati in modo chiaro e univoco, se necessario eseguendo ulteriori perizie.

Prima di iniziare i lavori, occorre valutare la possibile contaminazione dei locali. Nella fase di pianificazione devono essere individuati e valutati sistematicamente anche altri pericoli come cadute dall’alto, vie di circolazione, pericoli meccanici, rumore, carichi pesanti, illuminazione ecc.

La perizia sulle sostanze nocive nonché l’individuazione e la valutazione dei pericoli sono allegati al piano di lavoro.

Prima di iniziare i lavori, verificare se nell’area in cui si intende costruire esiste il rischio di contaminazione da amianto a causa di lavori eseguiti in precedenza.

Bonifica da amianto. Piano di lavoro per le ditte specializzate. SUVA 2024 piano di lavoro specifico per ogni bonifica da amianto
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Fornire le informazioni più importanti e utili: numeri di emergenza, medico, ospedale e clinica vicino al cantiere, verifica del materiale di primo soccorso, vie di accesso e di fuga per i soccorritori. Indicare inoltre come deve essere garantita la comunicazione con il personale (lingue, aperture, ausili tecnici ecc.).

Lavorare in atmosfera sotto-ossigenata

Informazioni tecniche per la tutela della salute. Lavorare in atmosfera sotto-ossigenata. SUVA 2024

A cosa bisogna prestare attenzione quando si lavora in atmosfere sottoossigenate?
In che modo le aziende possono tutelare la salute del proprio personale?

La presente pubblicazione, rivolta principalmente a datori di lavoro, superiori di aziende con depositi e locali IT con queste caratteristiche, esperti nell’ambito della sicurezza nonché a medici del lavoro, ha l’obiettivo di rispondere a tali domande.

Ulteriori gruppi target del presente opuscolo sono progettisti, aziende che immettono in commercio sistemi antincendio e gli enti interessati.

In diversi settori, soprattutto nei magazzini e nei locali server, è sempre più diffusa la tecnica dell’impoverimento di ossigeno come misura antincendio. A seconda del materiale immagazzinato o delle installazioni da proteggere, il tenore di ossigeno nell’aria viene ridotto allo scopo di evitare un possibile incendio.

Un principio fondamentale della tutela della salute si basa sull’assunto che una procedura pericolosa deve essere sostituita da un’altra meno pericolosa. Questo principio viene meno quando si applica l’impoverimento di ossigeno ed è per questo motivo che si deve ricorrere a tale tecnica solo in casi eccezionali.

Nella presente pubblicazione vengono quindi riportate le misure necessarie per tutelare la salute delle persone che lavorano in ambienti con atmosfera sotto-ossigenata. Le misure di protezione si basano sulla valutazione dei potenziali pericoli e comprendono aspetti di natura costruttiva, tecnica, organizzativa e medica.

Pericoli per i lavoratori

2.1 Mal di montagna
Sostare in un’atmosfera sotto-ossigenata non è del tutto paragonabile alla situazione di chi si trova ad alta quota. Tuttavia, a seconda della concentrazione di ossigeno nell’aria, i sintomi sono più o meno gli stessi del mal di montagna in forma acuta:
• mal di testa
• stanchezza
• nausea
• inappetenza
• vertigini
• in casi gravi: edema cerebrale o polmonare

2.2 Calo del rendimento e aumento del rischio d’infortunio Se nell’aria respirabile la riduzione d’ossigeno è significativa, i possibili effetti sono una maggiore percentuale di errore nelle attività visive e logiche nonché tempi di reazione più lunghi. Non si esclude quindi un maggiore rischio di infortunio.

2.3 Pericolo in caso di malattie preesistenti
Riducendo il tenore di ossigeno, i pericoli aumentano soprattutto per le persone che soffrono delle seguenti patologie:
• malattie cardiocircolatorie
• malattie delle vie respiratorie e polmonari
• malattie ematiche

Informazioni tecniche per la tutela della salute. Lavorare in atmosfera sotto-ossigenata. SUVA 2024. Portalconsulenti
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Comunicazione e informazione dei lavoratori

La Comunicazione e informazione dei lavoratori, riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione sul lavoro, specialmente per quanto riguarda la sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza. Tra i soggetti coinvolti nella prevenzione, i lavoratori neoassunti, somministrati o stranieri rappresentano categorie particolarmente vulnerabili, per cui risulta cruciale l’adozione di tecniche e strumenti di comunicazione efficaci e mirati. In questo articolo esamineremo le principali tecniche di comunicazione e gli strumenti utilizzabili per garantire una corretta informazione e prevenzione.

1. Importanza della Comunicazione nella Prevenzione

La comunicazione efficace sul luogo di lavoro è un pilastro della prevenzione. Essa permette non solo di informare i lavoratori sui pericoli presenti, ma anche di promuovere comportamenti sicuri e responsabili. La comunicazione deve essere chiara, comprensibile e accessibile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro esperienza, livello di istruzione o conoscenza della lingua.

Obiettivi principali della comunicazione preventiva:
  • Informare sui rischi specifici legati all’attività lavorativa.
  • Formare i lavoratori sulle procedure di sicurezza.
  • Promuovere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Prevenire gli incidenti e migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo.

2. Tecniche di Comunicazione Efficaci

Per garantire che la comunicazione sia recepita e compresa da tutti i lavoratori, è importante adottare diverse tecniche di comunicazione che tengano conto delle differenze culturali, linguistiche e di esperienza tra i soggetti coinvolti.

2.1. Comunicazione verbale e non verbale

La comunicazione verbale, come riunioni, briefing o incontri individuali, è il metodo più diretto per trasferire informazioni. Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’importanza della comunicazione non verbale, che può rafforzare il messaggio tramite:

  • Gestualità e mimica facciale.
  • Segnaletica visiva sul luogo di lavoro (es. cartelli di sicurezza).
  • Simboli universali per il pericolo.
2.2. Semplicità del linguaggio

Un linguaggio semplice, privo di tecnicismi, è essenziale, soprattutto quando si ha a che fare con lavoratori stranieri o con limitate competenze linguistiche. Utilizzare frasi brevi, chiare e facilmente comprensibili riduce il rischio di incomprensioni.

2.3. Feedback e ascolto attivo

Incoraggiare il feedback e praticare l’ascolto attivo permette di identificare eventuali malintesi e di adattare la comunicazione alle esigenze dei lavoratori. È importante coinvolgere attivamente i dipendenti nel processo comunicativo, chiedendo se hanno dubbi o se necessitano di ulteriori chiarimenti.

2.4. Formazione esperienziale

Le tecniche di formazione pratica, come simulazioni, giochi di ruolo o esercitazioni sul campo, permettono ai lavoratori di apprendere attraverso l’esperienza diretta. Questo approccio è particolarmente utile per i neoassunti e i lavoratori somministrati, che potrebbero non avere familiarità con i rischi specifici del luogo di lavoro.

3. Strumenti di Comunicazione per la Prevenzione

Oltre alle tecniche, è fondamentale scegliere gli strumenti giusti per veicolare i messaggi preventivi. L’uso di una combinazione di mezzi di comunicazione può aumentare l’efficacia della trasmissione delle informazioni.

3.1. Materiale cartaceo e digitale

I manuali, le brochure informative e i volantini sono strumenti tradizionali, ma ancora efficaci, per fornire istruzioni dettagliate sui rischi e le procedure di sicurezza. Il materiale deve essere tradotto in più lingue, se necessario, e distribuito anche in formato digitale per raggiungere una platea più ampia.

3.2. Videotutorial e presentazioni multimediali

I video di formazione possono essere estremamente utili per illustrare in modo chiaro e visivo i comportamenti corretti e le procedure da seguire. Le presentazioni multimediali, che combinano immagini, suoni e testi, sono particolarmente indicate per i lavoratori stranieri o con bassa alfabetizzazione.

3.3. App e piattaforme digitali

Le applicazioni per smartphone e le piattaforme online consentono una formazione personalizzata e accessibile in qualsiasi momento. Le app possono includere check-list, quiz interattivi e reminder quotidiani per garantire che i lavoratori rimangano informati e aggiornati.

3.4. Segnaletica di sicurezza

La segnaletica visiva è uno degli strumenti più immediati per comunicare i rischi presenti in un ambiente di lavoro. I cartelli devono essere chiari, semplici e rispettare gli standard internazionali, con simboli facilmente riconoscibili anche da chi non parla la lingua locale.

4. Comunicazione e informazione dei lavoratori e Sensibilizzazione dei Lavoratori più Vulnerabili

I lavoratori neoassunti, somministrati e stranieri rappresentano categorie che necessitano di un’attenzione particolare. Spesso non conoscono a fondo le normative o le pratiche di sicurezza adottate dall’azienda, o possono avere barriere linguistiche o culturali che ostacolano la comprensione dei rischi.

4.1. Neoassunti

Per i neoassunti, è cruciale offrire una formazione iniziale completa e accessibile, che includa:

  • Un’introduzione ai rischi specifici del settore.
  • Istruzioni su come usare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Un mentore o tutor che li affianchi nei primi giorni di lavoro.
4.2. Lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati, spesso impiegati per periodi brevi, devono ricevere una formazione rapida ma esaustiva, che includa sia le normative di base che le specificità del luogo di lavoro. Le aziende devono garantire che anche per brevi contratti sia garantita la sicurezza.

4.3. Lavoratori stranieri

Per i lavoratori stranieri, è necessario adottare un approccio multilingue e multiculturale. È utile fornire materiali tradotti e assicurarsi che vi siano interpreti o personale formato per gestire eventuali difficoltà linguistiche. Inoltre, la cultura della sicurezza può variare da paese a paese, quindi è importante allineare le aspettative e le pratiche tra i lavoratori e l’azienda.

Una comunicazione efficace e una sensibilizzazione mirata rappresentano strumenti essenziali per garantire la sicurezza sul lavoro. Attraverso tecniche di comunicazione semplici, chiare e accessibili, e l’uso di strumenti adeguati, le aziende possono ridurre significativamente i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. I neoassunti, i lavoratori somministrati e quelli stranieri richiedono un’attenzione particolare, ma con i giusti approcci è possibile creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti.

Redazione Portaleconsulenti. Comunicazione e informazione dei lavoratori

Percorsi formativi in tema di salute e sicurezza

Percorsi formativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Deliberazione n. XII/421 del Consiglio Regione Lombardia.

Il Consiglio regionale della Lombardia visto

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e i relativi Accordi in Conferenza Stato-Regioni attuativi del decreto legislativo stesso;

vista

la Circolare regionale 17 settembre 2012, n. 7 “Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/ esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/ esr del 21 dicembre 2011)” che recepisce in Lombardia gli Accordi nazionali sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;

premesso che

dagli Accordi sulla sicurezza si evince che i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere erogati da una molteplicità di soggetti, tra i quali:

  • i soggetti “istituzionali” come previsti dall’articolo 32 del d.lgs. 81/2008 e ripresi dalla bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, ossia Regioni e PA di Trento e di Bolzano, università, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole

amministrazioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell’interno, Formez, le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale;

  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 32 del lgs. 81/2008) e gli organismi paritetici così come individuati dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Nella bozza del nuovo Accordo Stato Regioni questi soggetti sono sotto la dicitura/gruppo “Altri soggetti”. La stessa bozza comprende nel gruppo “Altri soggetti” anche i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  • i datori di lavoro, che possono organizzare direttamente i corsi di formazione in applicazione dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti;
  • i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Per Regione Lombardia si tratta dei soggetti accreditati alla formazione Sezione B che quindi rappresentano una minima parte di soggetti che erogano corsi sicurezza;

considerato che

i corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono rispettare gli standard previsti dagli specifici e molteplici accordi sanciti in Conferenza permanente Stato-Regioni, che individuano: gli specifici soggetti erogatori (che sono diversi per ciascuna tipologia di corso), durata e contenuti minimi della formazione, modalità della formazione obbligatoria e della verifica finale di apprendimento, nonché le specifiche dei corsi per l’abilitazione all’uso di determinate attrezzature di lavoro;

atteso che

gli Accordi attualmente esistenti confluiranno in un unico Accordo omnicomprensivo che è in via di definizione a seguito di un complesso e lungo lavoro del gruppo interistituzionale MLPS, INAIL, INL e Regioni all’uopo costituito. Tale accordo, di cui è stata redatta una bozza definitiva, sta concludendo l’iter istituzionale e sarà dunque quanto prima approvato in Conferenza Stato-Regioni;

impegna la Giunta regionale

  • ad avviare l’interlocuzione tra i tecnici delle due direzioni generali coinvolte (DG Welfare e DG IFL) volte a progettare, creare e rilasciare una piattaforma digitale ad hoc che permetta di tracciare e monitorare, con un supporto informatico, i percorsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro erogati da tutti gli enti/soggetti titolati – e non solo gli accreditati alla formazione – in modo da consentirne l’attività di controlli ex-ante, in itinere ed ex post;
  • a rivedere, per gli enti accreditati, i requisiti di accesso all’accreditamento dei soggetti formatori che intendono erogare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un’apposita sezione dell’albo dedicata ai soggetti accreditati che erogano tali percorsi; limitando al contempo la formazione FAD/e-learning valorizzando il più possibile la formazione pratica in presenza in quanto si ritiene che questo sia un approccio didattico più coerente per questa tipologia di percorsi. Infine, innalzare il titolo di studio d’accesso, in possesso dei docenti, che erogano la formazione;
  • a consultare la commissione consiliare competente nella definizione dei parametri attuativi dei due punti precedentemente ”.
Percorsi formativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Deliberazione n. XII/421 del Consiglio Regione Lombardia.
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