DIRETTIVA (UE) 2023/2668 Amianto lavoratori rischi connessi all’esposizione Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 30/11/2023

Amianto lavoratori rischi connessi all’esposizione

Amianto, in Gazzetta UE la Direttiva 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione. Il testo della Direttiva (UE) 2023/2668, volta a fornire maggiore protezione ai lavoratori esposti all’amianto, modifica considerevolmente le disposizioni della Direttiva 2009/148/CE. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 30/11/2023.

Amianto in greco (Amiantos) significa immacolato, ma anche incorruttibile. il termine asbesto equivale ad amianto, e in greco significa perpetuo, inestinguibile.

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ottiene a seguito di un’attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola Asbesto che tradotto significa “Che non si spegne mai”.

La direttiva 203/2668 del 22/11/23 definisce i nuovi obbiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori nei confronti dei manufatti contenenti amianto.

La Direttiva definisce l’ambito di applicazione: tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile.
Prevedono inoltre misure di prevenzione e protezione rafforzate, quali l’ottenimento di autorizzazioni speciali per la rimozione dell’amianto e la verifica dell’eventuale presenza di amianto negli edifici più vecchi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di manutenzione. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell’obiettivo dell’UE di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell’UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.

All’articolo 11, il primo comma recita :

«Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.»

DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
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