Certificazione dei tecnici per gli F-gas

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024 riguarda anche le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, nonché i cicli Rankine a fluido organico Certificazione dei tecnici per gli F-gas: cambiano le regole con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024 sulla G.U.U.E. L del 9 settembre 2024.
In particolare, il provvedimento si occupa del rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli stessi certificati, per quanto riguarda:
le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore;
i cicli Rankine a fluido organico;
le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative.

Per effetto è abrogato il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067 della Commissione.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature:

a) apparecchiature fisse di refrigerazione,

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,

c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a f luido organico,

d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,

e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

a) controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;

b) installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

d) recupero dei gas f luorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.

2. Il presente regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Certificazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate.

2. I tipi di certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono:

2/19 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj

GU L del 9.9.2024 IT

a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas f luorurati a effetto serra e gli idrocarburi;

b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas f luorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;

c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’anidride carbonica (CO2);

d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’ammoniaca (NH3);

e) certificato D: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas f luorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas f luorurati a effetto serra;

f) certificato E: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito:

a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per le quali le persone fisiche sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché siano svolte sotto la supervisione del titolare di un certificato per l’attività in questione, pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;

b) recupero di gas f luorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la cui carica di gas f luorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative al certificato D, indicate nell’allegato I del presente regolamento.

4. Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e

b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Articolo 4

Certificazione di persone fisiche

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 8 che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I per il certificato in questione.

(3) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj 3/19

IT

GU L del 9.9.2024

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) tipo di certificato per le persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e attività specifiche che il titolare è autorizzato a svolgere, nonché tipo specifico di apparecchiatura cui si applica;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.

Articolo 5

Certificazione di persone giuridiche

Le persone giuridiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono titolari del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Certificati per le persone giuridiche

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato a una persona giuridica per una o più attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;

b) sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) attività che il titolare è autorizzato a svolgere, specificando se del caso la carica massima, espressa in chilogrammi, dell’apparecchiatura;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 7

Organismo di certificazione

1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’articolo 2.

L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati.

3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.

4/19 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj

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Articolo 8

Organismo di valutazione

1. L’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’organismo di certificazione di cui all’articolo 7 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di valutazione mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti quando svolgono attività che riguardano refrigeranti tossici o infiammabili o che avvengono in condizioni di pressioni elevate.

3. L’organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 9

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 4 per le persone fisiche e all’articolo 6 per le persone giuridiche, per le attività specificate in tali certificati.

2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.

3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Articolo 10

Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze teoriche e le competenze pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine essi provvedono affinché:

a) i titolari di certificati di categoria I e II a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, specificato nell’allegato I;

b) i titolari di certificati di categoria III a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, specificato nell’allegato I;

c) i titolari di certificati di categoria IV a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj 5/19

IT

GU L del 9.9.2024

Articolo 11

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ZES Unica, Scale fisse, Impianti rinnovabili, DOP e IGP

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Il Portale

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 32 del 11 Settembre 2024

ZES Unica, Scale fisse, Impianti rinnovabili, DOP e IGP.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

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Contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP

È stato pubblicato in GU 6 settembre 2024 n. 209, il Decreto 26 luglio 2024 del MASAF, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione …LEGGI TUTTO


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Travi per la casseratura di solette

Scheda tematica Travi per la casseratura di solette. SUVA 2024 Il cedimento di un cassero per solette rappresenta un disastro per qualsiasi impresa edile, perché da un lato i collaboratori …LEGGI TUTTO


Affidamenti diretti di lavori

Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro. Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione …LEGGI TUTTO


Impianti rinnovabili pubblicato il decreto

Incentivi per impianti a rinnovabili: pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024 (cosiddetto “Fer 2”). Lo ha reso noto lo stesso dicastero con una …LEGGI TUTTO


Intelligenza artificiale, Bandi, Lista controllo, Data center

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 31 del 4 Settembre 2024 Intelligenza artificiale, Bandi, Lista controllo, Data center. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


TRANSIZIONE 5.0, Bandi, Esempi di MOG, parità di genere.

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 30 del 28 Agosto 2024 TRANSIZIONE 5.0, Bandi, Esempi di MOG, parità di genere. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non …LEGGI TUTTO


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ZES Unica, Scale fisse, Impianti rinnovabili, DOP e IGP.

Contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP

È stato pubblicato in GU 6 settembre 2024 n. 209, il Decreto 26 luglio 2024 del MASAF, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti dai marchi DOP e IGP.

È stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste mette a disposizione 900.000 euro, incrementabili con ulteriori risorse disponibili, per sostenere la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti Dop e Igp. Il provvedimento stabilisce i criteri per la concessione di contributi a favore dei Consorzi di tutela e, in particolare, per le associazioni di rappresentanza degli stessi, promuovendo iniziative a livello nazionale e internazionale.

Decreto Ministeriale 26 luglio 2024 n. 339084 Contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP. Decreto 26 luglio 2024 del MASAF. Scarica gara portaleconsulenti

Decreto Ministeriale 26 luglio 2024 n. 339084 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209 del 06-09-2024


Il DM 26 luglio 2024 infatti disciplina l’erogazione di contributi in favore dei consorzi di tutela e, in particolare, per le associazioni di rappresentanza degli stessi, per la promozione di iniziative a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo, dunque, è quello di rafforzare il sistema Indicazioni Geografiche, finanziando attività promozionali e di salvaguardia così come progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità. Nello specifico sono agevolate le seguenti attività:

  • organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi;
  • pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli;
  • attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole;
  • formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching);
  • progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP.

Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23.59 del giorno 3 ottobre 2024. –

Si prega di indicare nell’oggetto della pec: “Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente“.

Il decreto si prefigge l’obiettivo di rafforzare il sistema Indicazioni Geografiche, finanziando attività promozionali e di salvaguardia nonché progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità. I soggetti beneficiari saranno ammessi a contributo in misura proporzionale al punteggio attribuito in sede di valutazione, fino ad un importo massimo pari a 250.000 euro per progetto. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Comunicazione integrativa ZES Unica

Pubblicato il Modello con le regole per la comunicazione integrativa per il credito di imposta Zes Unica Mezzogiorno.

Con il Provvedimento n 350036 del 9 settembre si dettano le regole per provvedere agli invii previsti secondo le novità da effettuarsi dal 18 novembre al 2 dicembre ad opera delle imprese che hanno inviato la prima comunicazione entro il 12 luglio scorso.

In particolare, gli operatori economici potranno usare il modello dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

Il modello della comunicazione integrativa deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematicautilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente.

Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

Ricordiamo che l’articolo 16 del Dl 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).

Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Comunicazione integrativa ZES Unica. Pubblicato il Modello la comunicazione integrativa per il credito di imposta Zes Unica Mezzogiorno.
download Provvedimento n 350036 del 9 settembre

Ai fini della fruizione del credito d’imposta ZES unica, la comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’importanza dei DPI per la Sicurezza sul Lavoro

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni in azienda. Tra le misure di sicurezza più efficaci e obbligatorie rientra l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questi strumenti giocano un ruolo essenziale nella protezione dei lavoratori dai rischi presenti in diversi ambienti di lavoro, soprattutto quelli che non possono essere eliminati attraverso altre misure tecniche o organizzative. L’importanza dei DPI per la Sicurezza sul Lavoro.

L'importanza dei DPI per la Sicurezza sul Lavoro. Cosa sono i DPI? Formazione e controllo dell’utilizzo dei DPI. PORTALECONSULENTI
DPI

Cosa sono i DPI per la sicurezza lavoro?

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti o attrezzature destinate a essere indossate o tenute dal lavoratore con l’obiettivo di proteggerlo dai rischi specifici per la salute e la sicurezza. Questi dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti e adeguati ai pericoli presenti nel luogo di lavoro.

Tra i DPI più comuni troviamo:

Elmetti per la protezione della testa;
Occhiali e visiere per la protezione degli occhi;
Maschere e respiratori per la protezione delle vie respiratorie;
Guanti per la protezione delle mani;
Calzature antinfortunistiche per la protezione dei piedi;
Imbracature per la prevenzione delle cadute dall’alto.

La necessità dell’utilizzo dei DPI

In molti settori, dai cantieri edili agli impianti industriali, esistono rischi significativi legati a cadute, urti, esposizioni a sostanze nocive, rumore eccessivo, radiazioni e altri pericoli. I DPI si rendono indispensabili in contesti dove l’eliminazione completa del rischio non è possibile o dove altre misure di sicurezza non possono garantire una protezione adeguata.

La normativa italiana prevede l’obbligatorietà di fornire e utilizzare DPI in azienda secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Questo decreto obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi presenti, fornire i DPI idonei e formare adeguatamente i lavoratori al loro corretto utilizzo.

Prevenzione degli infortuni

Uno dei principali obiettivi nell’uso dei DPI è la prevenzione degli infortuni. Incidenti come cadute, ustioni, tagli o esposizioni a sostanze chimiche possono avere conseguenze gravi o addirittura fatali. Utilizzare dispositivi di protezione adeguati riduce significativamente il rischio di tali eventi.

Per esempio, l’uso di guanti protettivi può prevenire lesioni alle mani causate da agenti chimici, tagli o abrasioni. Allo stesso modo, gli occhiali di protezione evitano danni agli occhi in caso di contatto con polveri, schegge o sostanze pericolose.

Formazione e controllo dell’utilizzo dei DPI

L’efficacia dei DPI dipende non solo dalla loro qualità, ma anche dall’uso corretto. È essenziale che i lavoratori siano formati sull’importanza dei DPI, su come utilizzarli correttamente e su quando è necessario indossarli. Il datore di lavoro ha la responsabilità di organizzare corsi di formazione e di assicurarsi che i dispositivi siano sempre in buone condizioni e adeguatamente conservati.

Il controllo periodico dell’efficienza dei DPI è un altro aspetto cruciale. I dispositivi danneggiati o non più idonei devono essere immediatamente sostituiti, poiché un DPI difettoso può creare un falso senso di sicurezza, esponendo i lavoratori a rischi maggiori.

L’uso dei DPI rappresenta un pilastro fondamentale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. È compito del datore di lavoro assicurarsi che i dispositivi siano forniti, utilizzati correttamente e mantenuti in buono stato. D’altra parte, i lavoratori devono essere consapevoli della loro importanza e utilizzarli ogni volta che necessario. Solo attraverso un impegno congiunto si potrà garantire un ambiente di lavoro sicuro e ridurre al minimo il numero di incidenti.

REDAZIONE PORTALECONSULENTI

Scale fisse a pioli

Scale fisse a pioli. Lista di controllo. SUVA 2024.

Le cadute dalle scale possono provocare conseguenze gravissime. Assicuratevi pertanto che vengano utilizzate in sicurezza. Le cause e i pericoli principali in caso di caduta da una scala fissa a pioli sono:

gli utenti perdono l’equilibrio

gli utenti lasciano la scala

una fatalità durante la salita o la discesa dalla pedana più in alto.

Controllate regolarmente le scale a pioli fisse. Per farlo seguite le domande e le istruzioni della lista di controllo «Scale fisse a pioli», punto per punto.

La lista di controllo affronta le tematiche seguenti, spiegate mediante illustrazioni e fotografie:

Uso di scale

Costruzione e disposizione

Organizzazione, formazione

Errori umani

Inoltre nella lista di sicurezza sono riportate le principali regole di sicurezza per salire e scendere da scale fisse a pioli.

Nella vostra azienda le scale fisse a pioli esistenti vengono usate in condizioni di sicurezza?

Il più delle volte una caduta da una scala a pioli ha conseguenze gravi. Vale quindi la pena verificarne regolarmente la sicurezza.

Ecco i pericoli principali:

caduta in seguito allo scivolamento del piede sui pioli

caduta dopo essersi staccati dalla scala a pioli

caduta dall’ultimo pianerottolo in alto (durante la salita o la discesa)

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

Uso delle scale fisse a pioli
Costruzione e collocazione
Organizzazione, formazione, comportamento

Le scale fisse a pioli vengono frequentemente impiegate per l’accesso ai luoghi di lavoro sopraelevati o in profondità quali: gru, serbatoi, tralicci ciminiere, silos, pozzi; tali strutture sono solitamente verticali o con una inclinazione non inferiore ai 75°.
Strutturalmente tali scale sono costituite da una serie di pioli fissati a due montanti o direttamente murati sulla parete.

Principali rischi

L’uso di tali scale comporta per gli utilizzatori un rischio di caduta che può essere determinata da fattori legati all’utilizzatore stesso (malore, stanchezza, manovra errata) oppure alla scala e alle sue condizioni (cattiva installazione o manutenzione, presenza di sostanze che rendono scivolosi i pioli come grasso o ghiaccio); in questi casi un parapetto normale, come protezione risulterebbe inefficace per cui devono essere installate gabbie metalliche di protezione.


Scale fisse a pioli. Lista di controllo. SUVA 2024. Le cadute dalle scale possono provocare conseguenze gravissime. Principali rischi.
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Travi per la casseratura di solette

Scheda tematica Travi per la casseratura di solette. SUVA 2024

Il cedimento di un cassero per solette rappresenta un disastro per qualsiasi impresa edile, perché da un lato i collaboratori possono rimanere gravemente feriti o addirittura perdere la vita, e dall’altro il danno di immagine per l’azienda è enorme. In linea di massima, la stabilità di un cassero a travi per solette è garantita solo se le travi vengono utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante, la ripartizione delle forze è corretta e i lavori vengono eseguiti a regola d’arte.

Affinché possiate controllare l’utilizzo corretto delle travi sul vostro cantiere, vi forniamo a supporto una scheda tematica con i principali criteri di verifica, ovvero distanze, sovrapposizioni, fissaggio o anche le condizioni delle travi. Durante il montaggio di un cassero a travi si devono tassativamente osservare i punti seguenti:

  • I punti di giunzione e le estremità delle travi devono essere muniti di teste a forcella.
  • Le travi per la casseratura di solette non devono essere posate in piano.

La scheda tematica contiene numerose figure, che mostrano l’aspetto di un cassero a travi per solette stabile e sicuro e quali installazioni non sono ammesse.

Punti essenziali

Per la casseratura si usano travi lunghe e sottili con una portata straordinaria che tuttavia possono diventare instabili e provocare il crollo dell’intera struttura in caso di utilizzo improprio.

Le travi per la casseratura devono essere utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante (travi longitudinali e trasversali). La loro sezione è tarata per una determinata resistenza. Per questo motivo, al fine di lavorare in maniera accurata e precisa è essenziale
rispettare le indicazioni del fabbricante.


Scheda tematica Travi per la casseratura di solette. SUVA 2024. Punti essenziali. travi lunghe e sottili. Scarica documento.
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