Sicurezza sul lavoro, manca sistema unico

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 44/2025/G, l’analisi sull’azione di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza in ambito professionale, nel triennio 2022-2024. Corte dei conti : Sicurezza sul lavoro, manca sistema unico condivisione dati.

Ad oggi, specifica la Corte, l’assetto normativo che, in origine, individuava l’Ispettorato come Agenzia unica, con titolarità esclusiva dei servizi ispettivi e piena autonomia organizzativo-contabile, appare evolutosi secondo nuove, intervenute esigenze, orientate a non indebolire, da un lato, il contrasto all’evasione contributiva e assicurativa e mantenere, dall’altro, la vigilanza attiva sul rispetto della legislazione sociale. L’assenza, inoltre, di un sistema unico di condivisione dei dati tra gli istituti deputati alla vigilanza, presupposto fondamentale per l’esercizio di una corretta funzione di coordinamento, rende di primaria importanza il completamento dei sistemi operativi già avviati (Sinp e MiniSinp) e l’entrata in funzione del Portale nazionale del sommerso che potrebbe, in futuro, risolvere questa criticità gestionale.

Sul versante finanziario, la Corte ha raccomandato l’adozione di misure tese a snellire il meccanismo di trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello dell’Ispettorato, rimarcando l’importanza di limitare i vincoli di destinazione esistenti, per un utilizzo delle risorse finalizzato non solo alla prevenzione, ma anche alla copertura delle carenze di personale e alla migliore organizzazione dell’Ispettorato stesso.

Tra gli interventi legislativi auspicati, infine, dalla magistratura contabile, si dovrebbe consentire l’assunzione non solo di personale ispettivo tecnico, ma anche di personale amministrativo, per riservare in via esclusiva il primo ai propri compiti istituzionali, prevedendo, inoltre, un più equo rapporto tra retribuzione e complessità della funzione svolta, per aumentare l’attrattività del ruolo stesso dell’ispettore del lavoro.

Fonte : Corte dei Conti

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Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici

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Lavoratori esposti ad acrilonitrile

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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025. Nuovo modello e istruzioni operative Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2025, adottato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 e pubblicato …LEGGI TUTTO


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Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione

DELIBERA N.4515- (DL) RECEPIMENTO ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, N. 59 DEL 17 APRILE 2025 (G.U. SERIE GENERALE N. 119 DEL 24 MAGGIO 2025) AVENTE AD OGGETTO “ACCORDO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008”, E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI AI SOGGETTI FORMATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA. Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione.

DELIBERA

1. di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

2. di approvare il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, prevedendo in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;

4. di stabilire che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione, sono ricomprese l’Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;

5. di stabilire che, nelle more dell’atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell’Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. …” e che “con l’atto di cui al punto 1 parte I … saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza…………

Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione. Recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome.
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La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori

La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, la diffusione dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro è stata incentivata da normative nazionali ed europee. INAIL 2025

L’arresto cardiaco, principale causa di morte improvvisa, può essere trattato efficacemente con la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce, aumentando il tasso di sopravvivenza fino al 60%. Sebbene non obbligatorio, il DAE è raccomandato in luoghi pubblici e aziende. La formazione al suo utilizzo, integrata nei corsi di primo soccorso, migliora la sicurezza e riduce il rischio aziendale. Il rapido riconoscimento dell’arresto, l’uso del DAE e l’intervento tempestivo dei soccorsi sono fondamentali per salvare vite.


Negli ultimi anni, l’interesse per l’educazione al primo soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) è cresciuto significativamente, anche grazie all’attenzione del legislatore, sia a livello nazionale che europeo.

La normativa (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) ha attribuito al primo soccorso un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la legge 116/2021 raccomanda ulteriormente la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro, presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e mezzi di trasporto a lungo raggio (percorrenze superiori a due ore).

La mortalità cardiovascolare rappresenta la principale causa di morte a livello mondiale: il 50% di tutte le morti per causa cardiovascolare avviene all’improvviso, anche in persone senza patologia cardiaca nota. L’arresto cardiaco si verifica quando il cuore non riesce più a pompare sangue e ossigeno alle cellule. Se non trattato entro pochi minuti porta alla morte.

La diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, la diffusione dei defibrillatori (DAE)
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Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici

Il ruolo della differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti cutanei. INAIL 2025. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute rappresenta una delle condizioni più comuni rilevabili in numerosi cicli produttivi. Più di mille sostanze possiedono una classificazione armonizzata in Europa come sensibilizzante cutaneo.

La differenza di genere nella registrazione degli effetti dovuta ad esposizione a queste sostanze sta emergendo in modo sempre più netto negli ultimi anni. Indagini sperimentali hanno evidenziato diverse caratteristiche della pelle maschile e femminile, ma anche attività più frequentemente condotte dal genere femminile, come il “lavoro umido”, sia in ambienti di vita che di lavoro, che possono portare ad una maggiore fragilità cutanea femminile con la registrazione di effetti più frequenti e di maggiore severità rispetto alla popolazione maschile.


Nel 2020 il Comitato per l’analisi socio-economica (Seac) e il Comitato per la valutazione del Rischi (Rac) dell’Unione europea si sono espressi positivamente rispetto alla proposta di Francia e Svezia di inserire una nuova restrizione nel reg. (CE) 1907/2006 (REACH) che andasse a ridurre sensibilmente la presenza di agenti chimici sensibilizzanti cutanei in prodotti tessili o del cuoio. Infatti, come indicato dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), è stato stimato che circa 180.000 persone ogni anno in Europa si sensibilizzino attraverso il contatto con agenti chimici sensibilizzanti.

La restrizione, ancora in discussione a livello europeo, dovrebbe comprendere tutti i composti già classificati all’interno del CLP come sensibilizzanti cutanei, ma anche quelli che dovessero acquisire tale classificazione negli anni a venire. Attualmente sono centinaia le sostanze che possiedono questa classificazione in Europa.

Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute.
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Lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile. Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale. Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell’esposizione professionale ad acrilonitrile contribuiscono a identificare i rischi connessi alle attività produttive, a implementare politiche di salute e sicurezza sul lavoro e a monitorare l’esposizione per ridurre i fattori di rischio al fine di migliorare la qualità della vita lavorativa. INAIL 2025


Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell’esposizione professionale a specifici agenti cancerogeni contribuiscono all’identificazione dei rischi connessi con le attività produttive, all’implementazione di politiche di salute e sicurezza sul lavoro, e, attraverso il monitoraggio dell’esposizione quale strumento utile alla riduzione dei fattori di rischio, al miglioramento della qualità della vita lavorativa.

Tra questi agenti è annoverato l’acrilonitrile, sostanza organica diffusamente impiegata nell’industria chimica e principalmente utilizzata nella produzione di polimeri sintetici.

L’acrilonitrile è anche presente in alcune resine e nella produzione di adesivi, vernici, e nelle attività legate alla sintesi di altri composti chimici. Gli effetti nocivi sulla salute umana, in particolare quelli cancerogeni, sono ben noti e rilevabili dall’ampia letteratura scientifica in materia.

Studi sperimentali sugli animali hanno evidenziato che l’esposizione all’acrilonitrile può aumentare l’incidenza di tumori nei polmoni, nel fegato, nel tessuto linfatico e nel sistema nervoso, mentre studi epidemiologici su coorti di lavoratori esposti hanno mostrato un rischio aumentato per tumori del polmone, vescica, e sistema nervoso centrale.

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile. Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri.
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Fibre sostitutive dell’amianto

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. INAIL 2025

Le FAV costituiscono attualmente il gruppo di fibre sostitutive dell’amianto commercialmente più importante grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica; trovano largo impiego nell’isolamento termico e acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi.

Appartengono alle FAV, le lane minerali (lana di vetro, di roccia, di scoria) e quelle di nuova generazione, come lane di silicati alcalino-terrosi (AES, dall’inglese Alkaline Earth Silicate wools) e lane ad alto contenuto di allumina e basso contenuto di silice (HT, dall’inglese High Temperature wools). Le lane di nuova generazione sono state sviluppate con l’obiettivo di avere proprietà simili all’amianto, ma una maggiore biosolubilità e minore biopersistenza nei tessuti polmonari, e quindi minori rischi per la salute. Sono costituite principalmente da ossidi di magnesio, calcio e silicio, con presenza di ossidi di altri metalli alcalino-terrosi.

Le lane AES sono fibre amorfe, utilizzate a temperature di applicazione fino a 1.200 °C in apparecchiature a funzionamento continuo, come materiale isolante nei
forni per la lavorazione dei metalli, nelle tubazioni e apparecchiature ad alta temperatura, nei forni industriali e nelle caldaie, al fine di assicurare un’efficiente ritenzione del calore.

Le HT hanno una bassa biopersistenza e un alto punto di fusione, caratteristiche che le rendono molto utilizzate nei processi di isolamento termico.

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. INAIL 2025
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