RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

RLS e Coordinatore per la Sicurezza: quando gli incarichi sono incompatibili secondo il Ministero del Lavoro.

RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)? A fare chiarezza è la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026. interpello-4-del-24092026

Il quesito è stato presentato da FILCA CISL, che ha chiesto se la contemporanea attribuzione dei due incarichi allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda sia compatibile con il D.Lgs. 81/2008, in particolare rispetto ai principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli. interpello-4-del-24092026

Cosa prevede il Testo Unico sulla sicurezza

Il documento ricorda innanzitutto il ruolo del RLS, definito dal D.Lgs. 81/2008 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tra le sue attribuzioni rientrano la consultazione sulla valutazione dei rischi, l’accesso alla documentazione aziendale e la formulazione di proposte sulle attività di prevenzione. interpello-4-del-24092026

La normativa prevede già espressamente un caso di incompatibilità: l’esercizio delle funzioni di RLS non è compatibile con la nomina a responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP o ASPP). interpello-4-del-24092026

Per quanto riguarda invece il CSP, l’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, durante la progettazione dell’opera, il coordinatore deve tra l’altro redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. interpello-4-del-24092026

Quando RLS e CSP diventano incompatibili

La Commissione precisa che non esiste una previsione normativa che vieti in modo assoluto il cumulo dei due incarichi.

L’incompatibilità può però emergere in una situazione specifica: quando la società per cui lavora il soggetto opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori. interpello-4-del-24092026

In questo caso, infatti, lo stesso soggetto si troverebbe da un lato ad avere assunto, come CSP, determinate scelte progettuali in materia di sicurezza e, dall’altro, a esercitare come RLS le proprie prerogative di rappresentanza nei confronti dei lavoratori presenti nel cantiere.

Secondo la Commissione, questa sovrapposizione potrebbe compromettere l’autonomia di giudizio del RLS e incidere sui requisiti di indipendenza e imparzialità necessari allo svolgimento delle sue funzioni. interpello-4-del-24092026

Il nodo del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Un ulteriore elemento riguarda il PSC.

L’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. interpello-4-del-24092026

Secondo la Commissione, questa disposizione presuppone una distinzione chiara tra chi viene consultato, cioè il RLS, e chi ha elaborato il PSC in fase di progettazione. Se le due funzioni coincidessero, tale separazione verrebbe meno, con possibili conseguenze sull’indipendenza del rappresentante dei lavoratori. interpello-4-del-24092026

RLS e CSP: cosa cambia per aziende e cantieri

Il principio espresso nell’Interpello n. 4/2026 è quindi circoscritto: RLS e CSP non sono automaticamente incompatibili in ogni situazione.

Il problema sorge quando il lavoratore che ricopre entrambi gli incarichi appartiene a una società che partecipa direttamente all’esecuzione dei lavori in cantiere con propri dipendenti. In tale scenario il cumulo dei ruoli può determinare un conflitto rispetto alle esigenze di autonomia, indipendenza e imparzialità che caratterizzano la funzione del RLS.

Per imprese, committenti e professionisti della sicurezza, il chiarimento rappresenta quindi un elemento da considerare con particolare attenzione nella distribuzione degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

RLS, Coordinatore Sicurezza Progettazione, CSP, sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, Interpello 4/2026, PSC, cantiere
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D lgs 81 Ottobre 2026, Interpello 3 2026, operatori sanitari

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Nanomateriali a base di grafene

Nanomateriali a base di grafene: applicazioni, esposizione e possibili rischi per la salute

Nanomateriali a base di grafene: opportunità tecnologiche e possibili rischi per la salute

Il grafene e i nanomateriali a base di grafene stanno trovando applicazione in un numero crescente di settori industriali e tecnologici, ma parallelamente aumenta l’attenzione sui possibili effetti per la salute dei lavoratori esposti.

A fare il punto è una pubblicazione INAIL del 2026 dedicata ai nanomateriali a base di grafene, o GBN, che analizza caratteristiche, applicazioni, vie di esposizione, risultati degli studi tossicologici e indicazioni per la prevenzione.

Il grafene è costituito da un singolo strato di atomi di carbonio disposti secondo una struttura esagonale a nido d’ape. L’elevata resistenza meccanica, l’ampia superficie specifica e la conducibilità elettrica e termica ne favoriscono l’utilizzo in numerosi ambiti. Nanomateriali a base di grafene…

Cosa sono i nanomateriali a base di grafene

Con l’acronimo GBN, Graphene-Based Nanomaterials, si indica una famiglia di materiali che comprende diverse forme, tra cui:

  • grafene monostrato;
  • grafene a pochi strati;
  • ossido di grafene;
  • ossido di grafene ridotto;
  • nanopiastrine;
  • nanofogli;
  • nanoscaglie;
  • punti quantici. Nanomateriali a base di grafene…

La figura presente a pagina 1 del documento mostra sia la struttura esagonale del grafene sia un’immagine al microscopio elettronico di nanoscaglie di grafene.

Dove vengono utilizzati i GBN

Le proprietà dei nanomateriali a base di grafene consentono il loro impiego in numerosi settori.

Tra le principali applicazioni citate da INAIL figurano:

  • elettronica ed energia, inclusi sensori, batterie, supercondensatori e celle solari;
  • settore aerospaziale e automotive;
  • materiali compositi e vernici;
  • settore biomedicale;
  • biosensori e sistemi di rilascio dei farmaci;
  • ingegneria tissutale e diagnostica per immagini;
  • imballaggi e industria alimentare;
  • ricerca chimica, ambientale e dei materiali. Nanomateriali a base di grafene…

La diffusione crescente di questi materiali rende quindi sempre più importante valutare le condizioni in cui può verificarsi un’esposizione professionale.

Esposizione professionale: il rischio principale è l’inalazione

Per la popolazione generale, l’esposizione ai GBN viene considerata generalmente bassa e associata soprattutto a emissioni accidentali o al rilascio da prodotti di consumo.

In ambito lavorativo, invece, la principale via di esposizione è l’inalazione di polveri, soprattutto durante le lavorazioni a secco.

Sono possibili anche:

  • contatto cutaneo;
  • ingestione accidentale;
  • esposizione indiretta durante pulizia e manutenzione dei macchinari. Nanomateriali a base di grafene…

Le fasi di manipolazione di polveri rappresentano quindi uno dei momenti più delicati dal punto di vista della prevenzione.

Quali effetti sulla salute sono stati osservati

Secondo il documento INAIL, gli effetti biologici dei GBN dipendono da diversi fattori, tra cui caratteristiche fisico-chimiche, dimensioni delle particelle, dose e durata dell’esposizione.

Gli studi in vitro hanno evidenziato possibili fenomeni di:

  • citotossicità;
  • danno alla membrana cellulare;
  • apoptosi;
  • disfunzioni mitocondriali;
  • genotossicità;
  • stress ossidativo;
  • risposta infiammatoria. Nanomateriali a base di grafene…

Gli studi in vivo su animali indicano inoltre che alcuni GBN possono accumularsi nei polmoni e, in determinate condizioni, determinare stress ossidativo, infiammazione e fibrosi.

INAIL sottolinea però che entità e persistenza degli effetti dipendono fortemente da dose, dimensioni delle particelle, rigidità, biopersistenza e altre caratteristiche del materiale. Nanomateriali a base di grafene…

Primo studio controllato sull’uomo: nessun effetto acuto evidente nel breve periodo

Il documento richiama anche uno studio del 2024 effettuato su 14 volontari sani.

L’inalazione controllata per due ore di nanofogli di ossido di grafene non ha evidenziato, nel breve periodo, effetti respiratori, cardiovascolari o infiammatori acuti. Nanomateriali a base di grafene…

Si tratta tuttavia di dati che non consentono di escludere possibili effetti legati a esposizioni professionali ripetute o di lunga durata.

Pochi dati epidemiologici e necessità di maggiore monitoraggio

Un punto centrale evidenziato da INAIL è la limitatezza delle informazioni oggi disponibili.

Mancano infatti studi epidemiologici longitudinali sufficienti a valutare gli effetti dell’esposizione professionale nel lungo periodo. Nanomateriali a base di grafene…

Le valutazioni condotte in aziende produttrici e laboratori di ricerca europei indicano generalmente un rischio espositivo basso quando sono presenti misure preventive adeguate, ma il rischio può aumentare durante:

  • manipolazione di polveri;
  • cambiamenti di processo;
  • modifiche dei materiali;
  • variazioni del personale coinvolto. Nanomateriali a base di grafene…

Esposizione maggiore nella produzione primaria

Un recente studio statunitense citato da INAIL, condotto in 11 stabilimenti su 44 lavoratori, ha rilevato esposizioni più elevate durante la produzione primaria, cioè nelle fasi di sintesi e manipolazione delle polveri, rispetto alla produzione secondaria, dove il materiale viene trasformato o incorporato in altri prodotti.

Le concentrazioni geometriche medie di carbonio elementare misurate sono risultate pari a:

  • 2,01 µg/m³ per la frazione respirabile;
  • 12,63 µg/m³ per la frazione inalabile. Nanomateriali a base di grafene…

Il valore orientativo OEB inferiore a 10 µg/m³ proposto nell’ambito dell’occupational exposure banding NIOSH è stato superato nel 38% dei campioni respirabili e nel 53% di quelli inalabili. Nanomateriali a base di grafene…

Biomonitoraggio INAIL: osservati possibili effetti biologici precoci

Particolarmente interessante è anche il riferimento all’unico studio di biomonitoraggio disponibile, condotto dal settore ricerca INAIL su 6 lavoratori esposti a GBN.

Lo studio ha rilevato un aumento di biomarcatori associati a:

  • effetto genotossico precoce;
  • danno ossidativo al DNA.

Non sono state invece osservate variazioni significative nei biomarcatori urinari di infiammazione e stress ossidativo. Nanomateriali a base di grafene…

Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che l’esposizione ai GBN possa determinare alterazioni biologiche precoci e potenzialmente ancora riparabili a livello cellulare, anche prima della comparsa di effetti infiammatori sistemici.

Sistemi chiusi, ventilazione e DPI riducono esposizione ed effetti

Il monitoraggio ambientale ha evidenziato contaminazione da GBN soprattutto nelle fasi di stoccaggio e pulizia.

Nel successivo follow-up, l’introduzione di misure preventive quali:

  • sistemi chiusi;
  • ventilazione locale;
  • dispositivi di protezione individuale;

ha determinato una riduzione significativa sia dell’esposizione sia degli effetti genotossico-ossidativi osservati. Nanomateriali a base di grafene…

Grafene e normativa: REACH e DPI

Il grafene e i nanomateriali a base di grafene rientrano nel quadro normativo europeo relativo alle sostanze chimiche e alle nanoforme.

Il documento richiama in particolare il Regolamento UE 2018/1881, che ha aggiornato REACH introducendo requisiti specifici per le nanoforme, e il decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 relativo all’aggiornamento dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 in materia di dispositivi di protezione individuale. Nanomateriali a base di grafene…

INAIL: serve un approccio precauzionale

Le conclusioni del documento sono nette: i GBN rappresentano un’importante opportunità tecnologica e industriale, ma richiedono attenzione sul fronte della salute occupazionale.

I pochi studi disponibili indicano possibili effetti soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e, in assenza di valori limite normativi specifici, INAIL suggerisce di adottare un approccio precauzionale.

La priorità è ridurre l’esposizione attraverso misure tecniche e organizzative e prevedere una sorveglianza sanitaria mirata, capace di intercettare eventuali effetti precoci nei lavoratori potenzialmente esposti.

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Aggressioni operatori sanitari: i dati INAIL 2026

Aggressioni agli operatori sanitari: il 46% segnala almeno un episodio negli ultimi cinque anni

Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari restano un fenomeno rilevante per la sicurezza sul lavoro. A confermarlo è la survey nazionale INAIL 2026, che fotografa la diffusione degli episodi di violenza nei servizi sanitari e socio-sanitari dell’Istituto.

La violenza sul luogo di lavoro viene descritta come un fenomeno multifattoriale, capace di incidere non solo sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche sull’organizzazione dei servizi, sui processi assistenziali e sugli esiti delle cure. Rischio aggressioni

Survey INAIL 2026: 1.145 operatori coinvolti

L’indagine ha interessato l’intera popolazione degli operatori sanitari e socio-sanitari INAIL, composta da 2.128 unità appartenenti a diversi profili professionali, tra cui medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici ortopedici, tecnici sanitari di radiologia medica e assistenti sociali.

Il questionario, anonimo e digitale, è stato somministrato tra il 28 gennaio e il 18 febbraio 2026. Hanno partecipato 1.145 operatori, pari al 54% dei professionisti contattati. Rischio aggressioni

Il 46% ha subito almeno un episodio di violenza

Il dato centrale è significativo: 527 operatori su 1.145, pari al 46%, hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio di violenza negli ultimi cinque anni di attività lavorativa. Rischio aggressioni

Il fenomeno interessa in modo trasversale diversi contesti professionali, compresi quelli legati alle attività di accertamento e valutazione medico-legale.

Nel confronto con la precedente rilevazione del 2019, la quota di lavoratori che riferisce episodi di violenza è passata dal 39% al 46% nel 2026. Rischio aggressioni

Aggressioni soprattutto verbali

La quasi totalità degli episodi segnalati è di natura verbale.

Secondo la survey, le aggressioni verbali rappresentano il 98% degli episodi dichiarati e si manifestano principalmente attraverso insulti, offese, minacce e molestie verbali.

Le aggressioni fisiche e quelle compiute attraverso strumenti digitali o web risultano invece molto più contenute. Rischio aggressioni

I grafici riportati a pagina 2 del documento mostrano chiaramente la netta prevalenza della componente verbale rispetto a quella fisica e online.

Ambulatori e spazi di accoglienza i luoghi più esposti

Gli episodi di violenza si verificano soprattutto nei contesti caratterizzati da un contatto diretto con l’utenza.

Gli ambulatori rappresentano il principale luogo di accadimento, con 327 episodi, pari al 62%. Seguono gli spazi comuni interni, tra cui sale d’attesa, aree di accoglienza e uffici, con 166 episodi, pari al 31%. Rischio aggressioni

Più contenuti i casi registrati negli uffici del servizio sociale e nei centri di riabilitazione.

Più della metà degli episodi durante gli accertamenti medico-legali

Un altro dato particolarmente rilevante riguarda il momento in cui avviene l’aggressione.

Oltre la metà degli episodi segnalati, 294 casi pari al 56%, si verifica durante attività di accertamento medico-legale. Un ulteriore 32%, pari a 167 casi, si concentra invece nelle fasi di accoglienza dell’utenza. Rischio aggressioni

Questo elemento è particolarmente significativo nel contesto INAIL, dove alle attività di assistenza sanitaria si affiancano quelle medico-legali e indennitarie, caratterizzate da modalità di interazione con l’utente differenti rispetto al tradizionale rapporto terapeutico. Rischio aggressioni

Chi è più spesso l’autore dell’aggressione

Nell’87% dei casi, l’autore dell’episodio aggressivo è l’utente che accede agli ambulatori INAIL per controlli e accertamenti relativi al danno indennizzabile.

Una quota minore riguarda familiari, caregiver o accompagnatori, mentre risultano più rari gli episodi riconducibili a soggetti estranei ai percorsi assistenziali. Rischio aggressioni

Il grafico a pagina 4 evidenzia una distribuzione pari all’87% per utenti o persone assistite, 10% per caregiver o familiari e 3% per soggetti estranei.

Le principali cause percepite: aspettative economiche e tempi di attesa

La survey individua anche diversi fattori associati al rischio di aggressione.

Tra quelli maggiormente segnalati figurano:

  • aspettative economiche dell’utenza: 29,5%;
  • insufficiente conoscenza delle finalità della tutela assicurativa e delle procedure istituzionali: 24,6%;
  • tempi di attesa negli ambulatori: 22,2%;
  • modalità di comunicazione tra personale sanitario e lavoratore: 20,4%. Rischio aggressioni

Si tratta quindi di un fenomeno che non dipende esclusivamente da fattori individuali, ma anche da aspetti organizzativi, informativi e relazionali. Rischio aggressioni

Meno aggressioni fisiche rispetto al 2019

Se da un lato aumenta la quota complessiva di operatori che dichiara di aver subito episodi di violenza, dall’altro emerge un dato positivo sul fronte degli eventi più gravi.

Le aggressioni fisiche sono scese da 28 episodi nel 2019, pari al 6% del totale, a 7 episodi nel 2026, pari all’1%. Rischio aggressioni

Secondo il documento, questa riduzione potrebbe riflettere almeno in parte gli effetti delle iniziative di prevenzione, formazione e sensibilizzazione già avviate dall’Istituto, anche se la verifica dell’efficacia di tali interventi richiederà ulteriori campagne di monitoraggio. Rischio aggressioni

Prevenzione e monitoraggio restano centrali

I risultati confermano la necessità di affrontare il rischio aggressioni attraverso strategie integrate che comprendano organizzazione, formazione, gestione delle attese, informazione all’utenza e miglioramento dei processi comunicativi.

Per INAIL, attività di analisi e monitoraggio rappresentano strumenti essenziali per orientare gli interventi di prevenzione, supportare la valutazione e gestione del rischio e promuovere ambienti di lavoro più sicuri per il personale sanitario e socio-sanitario.

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Nuova etichettatura di sostanze e miscele

Nuova etichettatura di sostanze e miscele: cosa cambia con il Regolamento UE 2024/2865

 

Nuova etichettatura di sostanze e miscele: le novità del Regolamento CLP

Cambiano le regole europee per l’etichettatura di sostanze e miscele chimiche. Il Regolamento (UE) 2024/2865 aggiorna infatti il Regolamento CLP, introducendo nuove disposizioni pensate per migliorare la leggibilità delle etichette, disciplinare le vendite online e i prodotti sfusi e favorire l’impiego delle etichette digitali.

L’etichetta resta uno degli strumenti fondamentali per comunicare ai lavoratori e agli utilizzatori i pericoli associati a un prodotto chimico e le precauzioni da adottare durante l’uso. Le informazioni devono essere riportate in modo leggibile, indelebile e nella lingua prevista per il mercato di destinazione. Nuova etichettatura di sostanze…

Regolamento UE 2024/2865: cosa cambia

La revisione del CLP nasce dalla necessità di adeguare le regole sulla comunicazione del rischio alle nuove modalità di vendita e alle tecnologie digitali.

Il nuovo quadro normativo punta in particolare a:

  • migliorare la leggibilità delle etichette;
  • disciplinare le etichette pieghevoli e multistrato;
  • introdurre requisiti specifici per le etichette digitali;
  • regolamentare la vendita di prodotti sfusi;
  • rendere più chiari gli obblighi per pubblicità e vendite a distanza.

Il Regolamento (UE) 2024/2865 è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Le scadenze originariamente previste per il 2026 e il 2027 sono state successivamente posticipate dal Regolamento (UE) 2439/2025 al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028, a seconda delle disposizioni interessate. Nuova etichettatura di sostanze…

Etichette pieghevoli e multistrato

Tra le novità più rilevanti figura la disciplina delle etichette pieghevoli, che entra direttamente nel Regolamento CLP.

Sulla prima pagina devono comparire almeno alcune informazioni essenziali, tra cui i dati del fornitore, la quantità nominale del prodotto quando prevista, gli identificatori del prodotto, gli eventuali pittogrammi di pericolo, le avvertenze e, se necessario, l’UFI.

Nelle pagine interne devono poi essere riportati tutti gli elementi dell’etichetta nelle diverse lingue utilizzate per i Paesi nei quali il prodotto sarà commercializzato. Nuova etichettatura di sostanze… Nuova etichettatura di sostanze…

Nel documento INAIL, a pagina 2, sono mostrati anche esempi di etichetta multipagina e etichetta multistrato, entrambe pensate per aumentare lo spazio disponibile senza compromettere la leggibilità dell’imballaggio.

Etichetta digitale: arriva il QR code, ma non sostituisce quella fisica

Un’altra importante novità riguarda l’etichetta digitale.

Il Regolamento CLP stabilisce che gli elementi obbligatori devono continuare a essere forniti mediante etichetta fisica, mentre alcune informazioni supplementari possono essere rese disponibili anche in formato digitale. Nuova etichettatura di sostanze…

L’accesso alle informazioni digitali deve essere semplice e gratuito. Il sistema deve inoltre garantire:

  • compatibilità con i principali sistemi operativi e motori di ricerca;
  • accesso in non più di due clic;
  • disponibilità in più lingue;
  • assenza di obbligo di registrazione;
  • nessuna necessità di scaricare app o creare password;
  • tutela della privacy degli utenti;
  • accessibilità anche per persone anziane, non digitalizzate o con disabilità.

Il documento cita tra gli esempi più immediati l’impiego di un QR code o di un link online per mettere a disposizione schede di sicurezza, istruzioni d’uso, traduzioni o contenuti dimostrativi. Nuova etichettatura di sostanze…

L’etichetta digitale, tuttavia, non sostituisce quella fisica: resta uno strumento complementare e volontario. Pittogrammi di pericolo, frasi H, frasi P e avvertenze devono continuare a comparire sull’etichetta fisica. Nuova etichettatura di sostanze…

Nuove regole per i prodotti sfusi

Il Regolamento interviene anche sulla vendita di sostanze e miscele pericolose sfuse, ad esempio attraverso stazioni di ricarica.

In questi casi l’etichetta deve essere applicata in modo stabile e ben visibile sulla stazione di ricarica e l’acquirente deve poter ricevere un’etichetta da apporre al proprio imballaggio.

La vendita tramite ricarica non è però consentita per alcune categorie caratterizzate da maggiore pericolosità, tra cui sostanze infiammabili, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti, PBT, vPvB e interferenti endocrini. Nuova etichettatura di sostanze…

Pubblicità e vendite online: più informazioni obbligatorie

Le nuove disposizioni riguardano anche pubblicità ed e-commerce.

Per le sostanze e miscele destinate alla vendita al pubblico, la pubblicità deve riportare l’invito a seguire sempre le informazioni presenti sull’etichetta. Inoltre, non sono ammesse espressioni come “non tossico”, “non nocivo” o “non inquinante” quando non coerenti con la classificazione del prodotto.

Nelle vendite a distanza, gli elementi dell’etichetta devono essere presentati in modo chiaro e visibile già nell’offerta commerciale. Per le sostanze e miscele classificate come pericolose, la pubblicità deve riportare, quando applicabile, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e informazioni EUH. Nuova etichettatura di sostanze…

Dimensioni minime di etichette e pittogrammi

Il nuovo quadro conferma inoltre specifici requisiti dimensionali in funzione della capacità dell’imballaggio.

La tabella riportata nel documento INAIL a pagina 3 indica, ad esempio, che:

  • per imballaggi fino a 3 litri, l’etichetta dovrebbe essere possibilmente almeno di 52×74 mm;
  • oltre 3 e fino a 50 litri, almeno 74×105 mm;
  • oltre 50 e fino a 500 litri, almeno 105×148 mm;
  • oltre 500 litri, almeno 148×210 mm.

Sono previste anche dimensioni minime specifiche per i pittogrammi di pericolo. Nuova etichettatura di sostanze…

Aggiornamento delle etichette: i nuovi termini

Il documento riepiloga anche le tempistiche per l’aggiornamento delle informazioni.

L’etichetta deve essere aggiornata:

  • entro 6 mesi quando viene introdotta una nuova classe di pericolo, una classificazione più grave o nuove informazioni rilevanti;
  • entro 18 mesi quando la nuova classificazione comporta una classe o categoria di pericolo meno grave;
  • entro 18 mesi anche per alcune modifiche derivanti dagli adeguamenti al progresso tecnico, salvo diversa previsione. Nuova etichettatura di sostanze…

Cosa devono fare le imprese

Per produttori, importatori, distributori e utilizzatori professionali, la revisione del CLP richiede una verifica puntuale delle procedure di etichettatura.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla leggibilità, alla corretta dimensione di caratteri e pittogrammi, alla presenza delle informazioni obbligatorie, alla gestione delle etichette multilingua e all’eventuale integrazione di strumenti digitali.

Restano inoltre valide le regole generali: l’etichetta deve essere saldamente applicata all’imballaggio, chiaramente leggibile, indelebile e con pittogrammi facilmente distinguibili dallo sfondo. Nuova etichettatura di sostanze…

Un CLP più adatto a digitale, e-commerce e nuovi modelli di vendita

L’aggiornamento punta quindi a rendere la comunicazione dei pericoli chimici più coerente con l’evoluzione del mercato.

Etichette pieghevoli, QR code, informazioni digitali, regole per le stazioni di ricarica e maggiori obblighi nelle vendite a distanza rappresentano i principali strumenti con cui il legislatore europeo intende rafforzare la tutela di lavoratori e consumatori.

Per le imprese sarà fondamentale utilizzare il periodo transitorio per verificare tempestivamente la conformità di etichette, imballaggi, cataloghi online e sistemi informativi.

Nuova etichettatura di sostanze e miscele
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valutazione fisiologica dei lavoratori

Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico. arametri cardiaci e rischio biomeccanico: lo studio INAIL 2026

Il fact sheet offre una panoramica sull’utilizzo della frequenza cardiaca in ambito occupazionale, un approccio previsto anche dal protocollo NIOSH e dalla norma ISO 11228-1.

Parametri cardiaci e rischio biomeccanico: dall’INAIL nuove indicazioni per valutare l’impegno fisico dei lavoratori

La frequenza cardiaca può diventare uno strumento utile per valutare l’impegno fisico dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico, soprattutto nelle attività caratterizzate da elevata variabilità delle mansioni.

È quanto emerge dalla pubblicazione INAIL 2026 “Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

La frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti del cuore al minuto, varia infatti in funzione di numerosi elementi, tra cui età, stato di salute, attività muscolare e condizioni emotive. Durante l’esercizio fisico aumenta anche per effetto dell’attivazione del sistema nervoso simpatico. Utilizzo dei parametri cardiaci

Frequenza cardiaca e valutazione del rischio sul lavoro

In ambito occupazionale, il monitoraggio della frequenza cardiaca può integrare le metodologie tradizionali di valutazione del rischio quando le attività svolte non sono facilmente standardizzabili.

Il documento ricorda, ad esempio, che il protocollo NIOSH prevede il ricorso alla misurazione del dispendio energetico e/o della frequenza cardiaca quando attività diverse dal sollevamento — come spinta, traino, trasporto o cammino — assumono un peso significativo nel lavoro complessivo. Anche la norma ISO 11228-1 richiama la possibilità di integrare l’analisi biomeccanica con valutazioni delle richieste metaboliche. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’analisi della frequenza cardiaca può essere particolarmente utile nelle attività che coinvolgono grandi gruppi muscolari, come:

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • movimentazione dei pazienti;
  • attività di spinta e traino;
  • lavori prolungati con le mani sopra l’altezza delle spalle;
  • mansioni caratterizzate da elevata variabilità.

Il metodo risulta invece meno indicato per attività che coinvolgono prevalentemente piccoli distretti muscolari, come alcuni movimenti ripetitivi degli arti superiori. Utilizzo dei parametri cardiaci

Smartwatch, fasce toraciche e wearable per il monitoraggio

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’utilizzo delle tecnologie indossabili.

Gli Holter portatili rappresentano la tecnologia più affidabile, ma possono risultare poco pratici durante il normale lavoro a causa della presenza di elettrodi e cavi. In contesti occupazionali possono quindi trovare maggiore applicazione le fasce toraciche e gli smartwatch. Utilizzo dei parametri cardiaci

Le fasce toraciche registrano direttamente gli impulsi elettrici del cuore, mentre gli smartwatch utilizzano sensori ottici che rilevano le variazioni del flusso sanguigno. Il documento sottolinea che gli smartwatch moderni hanno raggiunto livelli di affidabilità nella rilevazione della frequenza cardiaca comparabili a quelli delle fasce cardiache, pur misurando tecnicamente il Pulse Rate anziché l’attività diretta del muscolo cardiaco. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’accuratezza dei dispositivi ottici può tuttavia essere influenzata da fattori come peli, tatuaggi, abbigliamento interposto e caratteristiche della pelle. Utilizzo dei parametri cardiaci

Come si misura l’impegno fisico del lavoratore

La pubblicazione INAIL passa in rassegna diversi metodi presenti in letteratura.

Tra i riferimenti riportati compare una frequenza cardiaca indicativa massima, mantenibile nel corso di un normale turno di otto ore, compresa tra 105 e 110 battiti al minuto, oppure pari a circa 30-35 bpm in più rispetto alla frequenza cardiaca a riposo, secondo la letteratura citata dal documento. Utilizzo dei parametri cardiaci

La sola frequenza cardiaca media presenta però alcuni limiti: nelle mansioni molto variabili può infatti attenuare statisticamente i picchi di attività più intensa, con il rischio di sottostimare le fasi lavorative maggiormente affaticanti. Per questo INAIL evidenzia l’utilità di monitorare l’intera registrazione e associare i picchi ai singoli eventi o compiti lavorativi. Utilizzo dei parametri cardiaci

Tra gli indicatori utilizzabili figurano anche il Costo Cardiaco Assoluto (CCA) e il Costo Cardiaco Relativo (CCR), che consentono di stimare rispettivamente il carico di lavoro e la percentuale di riserva di frequenza cardiaca impegnata durante l’attività. Utilizzo dei parametri cardiaci

Per valutazioni di breve durata, nell’ordine di una o due ore, viene inoltre richiamato il metodo di Frimat, basato sull’analisi combinata di frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca di picco, CCA, CCR e accelerazione della frequenza cardiaca. Utilizzo dei parametri cardiaci

HRV: una prospettiva promettente, ma ancora con limiti

Accanto alla frequenza cardiaca, i nuovi wearable consentono di monitorare anche la Heart Rate Variability (HRV), cioè la variazione dell’intervallo temporale tra un battito e il successivo.

Secondo il documento, valori bassi di HRV possono essere associati a una maggiore attività del sistema nervoso simpatico e quindi a condizioni di sforzo o stress, mentre valori più elevati sono collegati maggiormente ai meccanismi di riposo e recupero. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’utilizzo dell’HRV nella valutazione occupazionale presenta però ancora importanti limiti: mancano livelli di riferimento standardizzati e classificazioni consolidate dell’impegno fisico, mentre gli smartwatch non garantiscono ancora, nel monitoraggio continuo dell’HRV, la stessa precisione delle fasce cardiache o degli Holter. Utilizzo dei parametri cardiaci

Applicazioni in edilizia, logistica, GDO e movimentazione pazienti

INAIL individua numerosi settori nei quali il monitoraggio della frequenza cardiaca può risultare particolarmente interessante: agricoltura, silvicoltura, pesca, edilizia, grande distribuzione organizzata, logistica, raccolta rifiuti porta a porta, movimentazione bagagli e movimentazione dei pazienti. Utilizzo dei parametri cardiaci

Le tecnologie indossabili consentono infatti di effettuare registrazioni anche durante l’intero turno, senza modificare in modo sostanziale la normale attività lavorativa e con costi potenzialmente accessibili anche alle PMI.

Il documento segnala inoltre possibili applicazioni nel monitoraggio dell’efficacia degli esoscheletri occupazionali, integrando frequenza cardiaca e HRV con strumenti come elettromiografia di superficie e sensori inerziali. Utilizzo dei parametri cardiaci

Un supporto alla valutazione, non un indicatore isolato

Il monitoraggio cardiaco presenta diversi vantaggi: è non invasivo, relativamente economico, utilizzabile anche per attività non standardizzate e permette registrazioni prolungate.

Esistono però anche limiti importanti. La frequenza cardiaca può essere influenzata da età, caratteristiche individuali, livello di allenamento, stress, temperatura, rumore, turnazione e condizioni di salute. Inoltre, il dato non consente di attribuire direttamente il sovraccarico a uno specifico distretto muscolare. Utilizzo dei parametri cardiaci

Per questo la conclusione dell’INAIL privilegia un approccio multidisciplinare, nel quale le metodiche strumentali siano integrate, quando possibile, con quelle osservazionali, così da identificare con maggiore precisione i fattori di rischio della specifica mansione e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico
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D lgs 81 Ottobre 2026

D lgs 81 Ottobre 2026

Novità in questa versione:

  • Inserito il Decreto Del Presidente Della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 01/07/1956;
  • Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 01/07/1956;
  • Inserito link esterno al documento “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – Parte 8: ATMOSFERE IPERBARICHE” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome del 26/11/2025;
  • Inserita la nota INL prot. 609 del 22/01/2026 avente ad oggetto: “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero””;
  • Inserita la Legge 26 gennaio 2026, n. 9 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”, pubblicata sulla G.U. n. 21 del 27/01/2026, in vigore dal 11/02/2026;
  • Inserita la circolare INL n. 1/2026 del 23/02/2026 ad oggetto: “D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile””;
  • Inserito il link esterno al DD. INL n. 24 del 06/03/2026 di “Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”;
  • Inserite le modifiche agli artt. 3, 30, 37, 55 e all’allegato VII operate dalla legge 11 marzo 2026, n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (G.U. n. 38 del 23/03/2026 in vigore dal 07/04/2026)
  • Inserita la Nota INL prot. 4634 del 24/06/2026 avente ad oggetto: “Art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 – linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008”;
  • Inserita la Nota INL prot. 780 del 15/04/2026 avente ad oggetto: “Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative”;
  • Inseriti gli interpelli n. 1/2026 del 16/04/2026, n. 2/2026 del 25/06/2026 e nn. 3/2026 e 4/2026 del 24/09/2026;
  • Aggiunto link esterno alle FAQ sull’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025 in materia di formazione;
  • Inserito il link esterno alla convezione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Inail e UNI – Ente italiano di normazione, di durata triennale, per garantire la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 30, comma 5-ter e al relativo portale per la libera consultazione delle norme UNI;
  • Inserito il link esterno al bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate dall’UNI, ai sensi dell’art. 30, comma 5-ter;
  • Inserita la Nota INL del 18/09/2026, prot. n. 2010 avente ad oggetto “Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994. Indicazioni operative”;
  • Inserito l’art 6-bis al DM 01/09/2021, cosiddetto “Decreto Controlli”, operate dal DM 22/09/2026, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 24/09/2026 ed entrato in vigore il 25/09/2026.
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