Cosa cambia con la ISO 9001:2026.

La nuova edizione della norma ISO 9001:2026 è in fase di definizione finale e sostituirà l’attuale versione 2015. Le principali novità riguardano l’introduzione della nuova Harmonized Structure (HS), un focus su etica, sostenibilità, cambiamento climatico e digitalizzazione, con un periodo di transizione previsto di circa tre anni.

Cosa cambia con la ISO 9001:2026.

I requisiti della nuova norma sono stati modificati per adattare i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) a un mercato globale sempre più complesso e digitalizzato. Gli elementi chiave dell’aggiornamento includono:
Interpretazione dei Cambiamenti Climatici: Viene richiesto di valutare se il cambiamento climatico sia un fattore rilevante per lo scopo e il contesto dell’organizzazione (Clausole 4.1 e 4.2).
Harmonized Structure (HS): La struttura viene allineata allo standard ISO per facilitare l’integrazione del sistema qualità con altre certificazioni (es. ISO 14001 per l’ambiente o ISO 45001 per la sicurezza).

Leadership ed Etica: Rafforzamento del capitolo 5, con indicazioni più chiare sulla promozione della cultura della qualità e del comportamento etico. Gestione dei Cambiamenti e Rischi: Distinzione più esplicita tra la gestione dei rischi e le opportunità, dando maggior peso al change management.Digitalizzazione e Dati: Maggiore attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale, dell’automazione, dell’uso dei dati e della sicurezza informatica nei processi aziendali.

Come prepararsi per la transizione

 La pubblicazione definitiva della norma è prevista per l’autunno (ottobre/novembre 2026). Le organizzazioni avranno un periodo di transizione (solitamente di 3 anni) per adeguare i propri sistemi di gestione alla nuova edizione.
Per gestire il passaggio senza intoppi, è consigliabile:
  1. Verificare lo stato dell’arte: Monitorare le comunicazioni ufficiali tramite piattaforme specializzate come UNI Ente Italiano di Normazione.
  2. Pianificare l’adeguamento: Consultare gli aggiornamenti periodici forniti dagli enti di certificazione accreditati.
  3. Analisi del contesto: Iniziare a valutare la propria gestione dei rischi e l’impatto di fattori esterni come l’ambiente e l’innovazione digitale sul proprio business.

Chi è coinvolto nell’adeguamento

Aziende certificate ISO 9001:2015: Devono aggiornare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) per evitare la scadenza e la perdita di validità del certificato attuale.
Nuove organizzazioni in fase di certificazione: Chi avvia l’iter a ridosso o dopo la pubblicazione ufficiale dovrà implementare direttamente i requisiti della versione 2026.
Aziende con sistemi integrati: Chi possiede già altre certificazioni (come ISO 14001 per l’ambiente o ISO 45001 per la sicurezza) deve adeguare la ISO 9001 alla nuova Harmonized Structure comune.
Fornitori della Pubblica Amministrazione e Grandi Imprese: Le realtà che partecipano ad appalti pubblici o che lavorano in filiere industriali complesse (es. automotive, aerospaziale, medicale) dove la certificazione aggiornata è un requisito contrattuale obbligatorio.

Dal 1° luglio previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore l’adesione automatica alla Previdenza Complementare

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Le nuove regole riguardano la destinazione del TFR maturando al momento dell’assunzione e distinguono tra lavoratori alla prima assunzione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro.

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari. Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.

È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione ad una delle forme pensionistiche complementari – fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), fondi pensione preesistenti. I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.

Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato).
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.
Sono denominati PIP “nuovi” i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi” sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni.

Se sei alla prima assunzione, hai 60 giorni per scegliere se:

  • aderire a una forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR presso il datore di lavoro;

In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale.

Se non è la tua prima assunzione e hai già aderito in passato a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, hai sempre 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo pensione destinare il TFR maturando. In questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.

Per effettuare questa scelta è necessario utilizzare la forma scritta. In attesa del modello ufficiale che sarà adottato con decreto interministeriale, puoi usare questo draft.

Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di adesione automatica, sulla destinazione del TFR e sulle altre novità introdotte dal 1° luglio 2026, consulta la sezione FAQ del Portale dedicata all'”Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR” al seguente link: FAQ | Portale sulla Previdenza Complementare e le direttive COVIP.

Fonte https://www.lavoro.gov.it/

Sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque

Criteri metodologici per la selezione delle sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque e relative liste. 2026

Linee Guida SNPA n. 58/2026 – ISBN 978-88-448-0377-3

Pesticidi nelle acque: nuove Linee guida SNPA per rendere il monitoraggio più uniforme in Italia

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le nuove Linee guida SNPA 58/2026, dedicate ai criteri metodologici per selezionare le sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque. Il documento aggiorna le precedenti indicazioni SNPA e ISPRA con l’obiettivo di rendere più omogeneo, confrontabile ed efficace il monitoraggio ambientale su tutto il territorio nazionale.

Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque interne, superficiali e sotterranee, rappresenta una delle attività più complesse per le Agenzie ambientali. La difficoltà nasce dall’elevato numero di sostanze presenti sul mercato, dall’evoluzione dei prodotti utilizzati in agricoltura e dalla necessità di aggiornare costantemente i programmi di controllo.

Le nuove Linee guida propongono un metodo comune per individuare le sostanze da ricercare in via prioritaria. La metodologia si basa su un approccio multicriterio che considera sia i fattori di esposizione, come dati di vendita, risultati dei monitoraggi e affinità delle sostanze per l’acqua, sia i criteri di pericolosità, tra cui classificazione ambientale, tossicità per l’uomo, persistenza, bioaccumulo e presenza tra le sostanze candidate alla sostituzione.

Dall’applicazione dei criteri ai dati del triennio 2021-2023 sono state valutate oltre 550 sostanze. Il primo elenco ha individuato 43 pesticidi prioritari, successivamente verificati in base alla fattibilità analitica nei laboratori delle Agenzie. Poiché per 12 sostanze l’attività analitica risulta oggi svolta da meno del 30% delle Agenzie, la lista minima nazionale finale è stata definita in 31 sostanze, comprendenti principi attivi e metaboliti.

Tra le sostanze incluse nella lista nazionale figurano, tra le altre, glifosato, AMPA, bentazone, terbutilazina, tebuconazolo, metribuzin, nicosulfuron, pendimetalin, cipermetrina e azossistrobina. La lista nazionale costituisce una base comune per i programmi di monitoraggio regionali, mentre gli allegati del documento riportano anche elenchi specifici per ciascuna regione, pensati per tenere conto delle peculiarità territoriali.

Un aspetto centrale delle Linee guida riguarda la necessità di conciliare priorità ambientali e capacità operative dei laboratori. Per alcune sostanze sarà infatti necessaria una fase transitoria di adeguamento metodologico, mentre in altri casi potranno essere adottate soluzioni organizzative basate sulla collaborazione tra le Agenzie del SNPA.

Il documento sottolinea inoltre l’importanza di aggiornare periodicamente le liste, indicativamente ogni tre anni, utilizzando i dati più recenti disponibili. Questo consentirà di intercettare nuove sostanze immesse sul mercato, seguire l’evoluzione dei consumi e migliorare la rappresentazione dello stato reale delle acque italiane.

Le nuove Linee guida rappresentano quindi uno strumento operativo importante per rafforzare la tutela delle risorse idriche, migliorare la qualità dei dati ambientali e sostenere una pianificazione del monitoraggio più coerente, trasparente e comparabile a livello nazionale.

  • Sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque nuove Linee guida SNPA per rendere il monitoraggio più uniforme in Italia
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ACN, nel 2025 cresce la minaccia cyber

ACN, nel 2025 cresce la minaccia cyber: più eventi malevoli, ma difese più efficaci

La Relazione annuale al Parlamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale fotografa un Paese più esposto agli attacchi informatici, ma anche più capace di prevenire, contenere e gestire gli incidenti.

Nel 2025 la minaccia cyber contro l’Italia ha continuato a crescere, confermando il cyberspazio come uno degli ambiti più delicati per la sicurezza nazionale, la continuità dei servizi essenziali e la competitività del sistema produttivo. È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che traccia il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e analizza l’evoluzione del rischio digitale nel Paese.

Secondo i dati del CSIRT Italia, nel 2025 sono stati trattati 2.729 eventi cibernetici, con un incremento del 38% rispetto all’anno precedente. Gli incidenti con impatto confermato sono stati invece 615, in aumento del 7%. Il dato evidenzia una crescita significativa delle attività ostili, ma anche una maggiore capacità del sistema nazionale di intercettare e mitigare le minacce prima che producano danni concreti.

Tra le minacce più rilevanti figurano gli attacchi DDoS, il phishing, l’esposizione di dati, l’abuso di credenziali valide e il ransomware. In particolare, le campagne DDoS hanno inciso in modo importante sul volume complessivo degli eventi, anche in relazione al contesto geopolitico internazionale e alle attività di gruppi hacktivisti. Tuttavia, la quota di attacchi DDoS con impatti misurabili risulta in diminuzione, segnale di una migliore capacità di contenimento da parte dei soggetti colpiti e delle strutture di coordinamento.

La Relazione sottolinea anche il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nelle campagne di phishing e spear phishing. L’uso di strumenti generativi consente infatti di produrre messaggi più credibili, personalizzati e difficili da riconoscere, aumentando il rischio di compromissione delle credenziali. Il fattore umano resta quindi uno degli elementi centrali nella dinamica degli attacchi, insieme alla gestione degli accessi e alla tempestiva correzione delle vulnerabilità.

Particolare attenzione è dedicata alla Pubblica Amministrazione, che resta uno dei bersagli principali. Nel 2025 sono stati rilevati 1.140 eventi cyber riferibili a istituzioni pubbliche nazionali, di cui 196 classificati come incidenti. L’aumento è legato sia alla maggiore esposizione digitale degli enti pubblici sia al rafforzamento degli obblighi di notifica, che consente una visibilità più ampia e tempestiva sullo stato della minaccia.

Il ransomware si conferma meno frequente rispetto ad altre tipologie di attacco, ma particolarmente critico per gli effetti sulla continuità operativa. Le vittime più esposte risultano spesso piccole e medie imprese, in particolare nel comparto manifatturiero, dove livelli di protezione non sempre adeguati possono favorire l’uso di credenziali compromesse, vulnerabilità non sanate e servizi di accesso remoto non correttamente protetti.

Il 2025 è stato anche un anno centrale per l’attuazione della disciplina NIS2 in Italia. L’ACN ha gestito l’ampliamento della platea dei soggetti coinvolti, con oltre 21.800 soggetti NIS individuati dopo la fase di registrazione. Parallelamente, l’Agenzia ha rafforzato il proprio ruolo nella governance nazionale dell’intelligenza artificiale, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.

Sul fronte degli investimenti, la Relazione evidenzia il proseguimento delle iniziative per consolidare la cybersicurezza della Pubblica Amministrazione, sostenere ricerca e innovazione, potenziare i servizi cyber nazionali e rafforzare la cooperazione internazionale. Alla fine del 2025 risultano completate 60 delle 82 misure previste dalla Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026.

Il quadro che emerge è quello di un Paese sottoposto a una pressione cyber crescente, ma dotato di strumenti più maturi per anticipare e gestire gli attacchi. La sfida, secondo l’ACN, resta quella di consolidare la resilienza sistemica, rafforzare la cultura della sicurezza digitale e rendere la protezione cyber una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini.


ACN Relazione 2025

Canone Rai in bolletta

Canone Rai in bolletta: c’è tempo sino al 30 giugno per evitare l’addebito – Ecco come fare

Il conto alla rovescia è iniziato per chi non possiede un televisore e vuole evitare l’addebito del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica. La data da segnare in calendario è il 30 giugno 2026: entro questo termine è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV e ottenere l’esonero dal pagamento per il secondo semestre dell’anno, cioè da luglio a dicembre.

Chi non interviene entro la scadenza rischia di ritrovarsi l’importo addebitato automaticamente in fattura, anche se in casa non è presente alcun televisore. Il pagamento del canone, infatti, si basa su una presunzione: se una persona è intestataria di un’utenza elettrica domestica residenziale, si presume che detenga un apparecchio televisivo.

Perché la scadenza del 30 giugno è importante

Dal 2016 il Canone TV viene addebitato direttamente nelle bollette della luce dei titolari di utenze elettriche per uso domestico residenziale. La legge presume che, in presenza di un contratto elettrico di tipo residenziale, sia presente almeno un televisore nell’abitazione.

Per superare questa presunzione, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, assumendosi la responsabilità di dichiarare che in nessuna delle abitazioni in cui è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un componente della stessa famiglia anagrafica.

Per il 2026, le finestre temporali sono due:

  • la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026 ha permesso l’esonero per l’intero anno 2026;
  • la dichiarazione presentata dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 consente l’esonero dal canone per il secondo semestre 2026, quindi per il periodo luglio-dicembre.

Dal 1° luglio 2026 sarà invece possibile presentare la dichiarazione per ottenere l’esonero relativo al 2027.

Come chiedere l’esonero dal Canone Rai

Per evitare l’addebito in bolletta, il contribuente deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Con questo modello si dichiara che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica domestica residenziale è presente un apparecchio TV. La dichiarazione ha valore di autocertificazione: chi la presenta risponde penalmente in caso di dichiarazioni false.

Il modello può essere trasmesso in diversi modi:

Online, tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS.

Tramite intermediari abilitati, come CAF o professionisti.

Via PEC, inviando il modello firmato digitalmente all’indirizzo:
cp22.canonetv@postacertificata.agenziaentrate.it

Con raccomandata senza busta, allegando copia di un documento di identità valido, all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

È importante ricordare che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale. Questo significa che, se anche negli anni successivi non si possiede alcun televisore, la richiesta dovrà essere ripresentata.

Chi deve pagare il Canone TV

Il Canone Rai non è legato alla visione dei programmi Rai, ma alla detenzione di un apparecchio televisivo. È quindi dovuto da chi possiede uno o più dispositivi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale televisivo digitale terrestre o satellitare.

Computer, smartphone e tablet non comportano il pagamento del canone se non sono dotati di un sintonizzatore TV. L’utilizzo di questi dispositivi per guardare contenuti in streaming via internet, di per sé, non fa scattare l’obbligo di pagamento.

Il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, a condizione che i componenti abbiano la stessa residenza.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, conviventi e con dimora abituale nello stesso Comune.

Gli altri casi di esonero

Oltre a chi non possiede un televisore, esistono altre categorie che possono essere esonerate dal pagamento del Canone TV.

Tra queste rientrano gli over 75 con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro, purché non convivano con altri soggetti titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Sono inoltre previste esenzioni per alcune categorie di diplomatici e militari stranieri, in applicazione di specifiche convenzioni internazionali.

Lo stesso modello può essere presentato anche dagli eredi, nei casi in cui l’utenza elettrica sia ancora temporaneamente intestata a una persona deceduta e nell’abitazione non sia presente alcun apparecchio televisivo.

Importo e addebito in bolletta

Per il 2026 l’importo del Canone TV ordinario è pari a 90 euro annui. Il pagamento avviene tramite addebito sulle fatture dell’energia elettrica, suddiviso in dieci rate mensili da gennaio a ottobre.

In pratica, chi è titolare di un’utenza elettrica domestica residenziale trova il canone direttamente in bolletta, salvo che abbia presentato nei termini la dichiarazione di non detenzione o rientri in una delle categorie esenti.

Per chi non possiede un televisore, dunque, la scadenza del 30 giugno rappresenta l’ultima occasione utile per evitare l’addebito relativo alla seconda metà del 2026.

Cosa fare subito

Chi non detiene alcun apparecchio televisivo deve scaricare o compilare online il modello di dichiarazione sostitutiva, compilare il quadro A e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2026.

Agire per tempo è fondamentale: dopo questa data l’esonero non varrà più per il secondo semestre dell’anno in corso, ma solo per il periodo successivo previsto dalle regole dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte INTERNET

Parità di genere e trasparenza retributiva

Parità di genere e trasparenza retributiva, in Gazzetta il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970.

Il Decreto Legislativo n. 96 del 7 maggio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 01/06/2026. Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96 Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 01/06/2026

Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. (26G00112)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2026


Dal 7 giugno 2026 entreranno in vigore nuove regole per rafforzare la parità di retribuzione tra uomini e donne e rendere più trasparenti salari, progressioni economiche e divari retributivi nelle aziende.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, che dà attuazione alla direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza retributiva. Il provvedimento mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso nuovi obblighi informativi e strumenti di controllo.

Una delle principali novità riguarda la fase di selezione: i datori di lavoro dovranno indicare negli avvisi e nei bandi la retribuzione iniziale o la relativa fascia prevista per la posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Ai candidati non potranno inoltre essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro attuali o precedenti.

Il decreto riconosce ai lavoratori il diritto di chiedere, una volta all’anno, informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro dovrà rispondere per iscritto entro due mesi. Sono vietate anche le clausole contrattuali che impediscono ai dipendenti di rendere nota la propria retribuzione.

Per le imprese con almeno 100 dipendenti sono previsti obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo di genere. Le aziende con almeno 250 dipendenti dovranno raccogliere i dati entro il 7 giugno 2027 e poi ogni anno; quelle tra 150 e 249 dipendenti entro la stessa data e poi ogni tre anni; quelle tra 100 e 149 dipendenti entro il 7 giugno 2031 e poi ogni tre anni.

Quando dalle informazioni emerga una differenza retributiva media pari almeno al 5% in una categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori, individuando misure per correggere e prevenire differenze non motivate.

Il provvedimento istituisce inoltre presso il Ministero del lavoro un organismo di monitoraggio, incaricato di promuovere l’attuazione delle misure, raccogliere e pubblicare i dati, analizzare le cause del divario retributivo di genere e trasmettere relazioni periodiche alla Commissione europea.

Le informazioni dovranno essere trattate nel rispetto del GDPR e non potranno essere utilizzate per finalità diverse dall’applicazione del principio di parità retributiva. Il decreto entrerà in vigore il 7 giugno 2026.

Parità di genere e trasparenza retributiva
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Disposizioni attuative in materia di AI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 177 del 10 giugno 2026, ha esaminato e approvato due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale. Quello più interessante, in quanto contiene novità in materia di lavoro, è il primo (A): tratta di formazione, con particolare riferimento agli Operatori sanitari (punto 1.4) e alle Professioni (punto 1.5), e di Tutela dei lavoratori (punto 2).

A) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione (decreto legislativo – esame preliminare)

1. FORMAZIONE 

La formazione è la condizione abilitante della strategia nazionale sull’IA: non semplice addestramento tecnico, ma alfabetizzazione critica, consapevolezza dei rischi, capacità di interpretare gli output, responsabilità nell’uso degli strumenti.

1.1 Scuola

Nella scuola l’intelligenza artificiale entra stabilmente nei percorsi educativi come contenuto da conoscere e come strumento per innovare la didattica. Si tratta non di inseguire la tecnologia, ma di rafforzare la missione educativa della scuola. Con l’attuazione della delega si interviene in tutti i settori della formazione scolastica, prevedendo misure specifiche per docenti, studenti ed adulti.

  • Aggiornamento delle indicazioni nazionali (“programmi scolastici”) del secondo ciclo, per integrare tecnologie avanzate e IA generativa nei percorsi di studio.
  • Inserimento dell’IA nell’educazione civica, con attenzione ai profili etici e alla cittadinanza digitale.
  • Rafforzamento delle competenze STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) e dell’orientamento scolastico, per accompagnare gli studenti verso scelte formative e professionali coerenti con le trasformazioni tecnologiche.
  • Formazione stabile dei docenti su funzionamento dei sistemi, rischi di errore e distorsione, tutela dei dati e uso responsabile dell’IA.

A supporto delle scuole sono previsti comitati tecnico-etici territoriali, organizzati in rete, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla sperimentazione didattica, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati. Essi contribuiscono anche all’aggiornamento dei regolamenti di istituto, così da rendere l’uso dell’IA sicuro e verificabile.

Importanti novità sono le misure per fronteggiare l’emergenza educativa legata all’abuso di social media, piattaforme digitali e IA. La scuola diventa presidio di prevenzione e benessere digitale: è previsto un piano di formazione dei docenti, con una dotazione di 100 milioni di euro, per rafforzare la capacità del sistema scolastico di prevenire rischi, dipendenze digitali, opacità algoritmica e forme di condizionamento dei minori.  Si prevede anche il coinvolgimento delle famiglie al fine di favorire il benessere integrale della persona e dei minori nello spazio digitale.

Le misure si estendono alla formazione degli adulti, con percorsi strutturati di alfabetizzazione e formazione sull’IA, con riconoscimento delle competenze già acquisite e sostegno ai processi di aggiornamento, riqualificazione professionale e reinserimento nel mercato del lavoro.

Si promuove l’integrazione di attività formative dedicate all’Intelligenza Artificiale nei percorsi dell’istruzione superiore e negli ITS Academy per valorizzarne il ruolo

1.2 Università, AFAM, ITS Academy e ricerca

L’IA non riguarda solo i percorsi specialistici: per il suo impatto orizzontale entra, attraverso contenuti adeguati, nei diversi ambiti della formazione universitaria, AFAM e tecnico-professionale.

  • Università e istituzioni AFAM integrano attività formative sull’utilizzo sicuro e consapevole dei sistemi di IA, anche con modalità laboratoriali e interdisciplinari.
  • I contenuti minimi riguardano funzionamento dei sistemi, interpretazione degli output, profili giuridici, rischi di cybersicurezza e impatto sui diritti.
  • I contenuti formativi minimi richiedono anche integrazioni interdisciplinari nei corsi per garantire la comprensione tecnica, l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, e la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni. Le norme introdotte consentono una visione sistemica delle competenze digitali con l’incrocio di competenze (integrazione dei profili etici e giuridici per i corsi universitari con profilo scientifico; integrazione di profili tecnici per i corsi universitari con prevalente profilo economico o giuridico).
  • L’ANVUR monitora la qualità dell’offerta formativa sulla base delle indicazioni del Ministro dell’Università e della ricerca, anche ai fini delle politiche di incentivazione.
  • Le attività di divulgazione scientifica, alfabetizzazione e formazione professionale svolte da docenti e ricercatori sono valorizzate anche ai fini della valutazione e della progressione di carriera.
  • Gli ITS Academy sono valorizzati come segmento strategico del sistema terziario superiore: integrano formazione, innovazione e fabbisogni produttivi e preparano figure capaci di operare in contesti ad alta intensità tecnologica.

1.3 Pubblica amministrazione: formazione del personale pubblico e raccordo con la SNA

Nella pubblica amministrazione l’intelligenza artificiale può trasformarsi più direttamente in valore pubblico: servizi più semplici, procedimenti più rapidi, migliore capacità di programmazione e decisioni amministrative più comprensibili. Per questo il ruolo del Ministero per la pubblica amministrazione è strategico: non si tratta solo di promuovere corsi sull’uso degli strumenti, ma di orientare l’intera trasformazione delle competenze pubbliche, collegando innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, tutela dei diritti e qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Le disposizioni attuative prevedono che le amministrazioni introducano sistemi di IA nelle politiche di reclutamento, formazione e innovazione organizzativa, con l’obiettivo di semplificare l’azione amministrativa e accelerare i procedimenti. In questa cornice, il Ministro per la Pubblica amministrazione assume una funzione di indirizzo e coordinamento: individua fabbisogni comuni, definisce priorità formative, promuove percorsi omogenei tra amministrazioni centrali e territoriali e impedisce che l’adozione dell’IA proceda in modo frammentato o diseguale.

La formazione del personale pubblico diventa così una leva di riforma amministrativa. Deve mettere i dipendenti nelle condizioni di comprendere il funzionamento dei sistemi, interpretarne correttamente gli output, riconoscerne limiti, errori e possibili bias, proteggere dati e sicurezza, e garantire una sorveglianza umana effettiva. L’IA può assistere l’azione amministrativa, ma la responsabilità della decisione deve restare chiara, verificabile e imputabile a persone competenti.

  • alfabetizzazione di base per tutti i dipendenti pubblici, per diffondere consapevolezza su opportunità, rischi, trasparenza, protezione dei dati e uso corretto degli strumenti;
  • riqualificazione professionale in relazione ai percorsi specialistici nei procedimenti amministrativi, nei servizi al cittadino, nella gestione documentale, nel reclutamento e nell’analisi dei dati;
  • alta formazione per dirigenti, responsabili della transizione digitale, uffici del personale e figure chiamate a governare il cambiamento organizzativo e a misurarne l’impatto sul valore pubblico;

Il raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione consentirà di tradurre l’indirizzo del Ministero in moduli e percorsi formativi comuni, aggiornati e differenziati per funzioni e livelli di responsabilità.

1.4 Operatori sanitari

L’intelligenza artificiale assume un rilievo crescente per i medici e i professionisti sanitari, anzitutto come strumento di supporto clinico, consentendo al professionista di prendere decisioni in modo più veloce e appropriato, e di fatto inizia ad essere largamente diffusa. Proprio per questo i decreti delegati prevedono che l’uso dei sistemi deve essere accompagnato da una formazione uniforme, permanente e non limitata alle competenze tecniche.

  • La formazione sull’IA è inserita obbligatoriamente, con una specifica percentuale, nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).
  • I contenuti riguardano l’uso operativo degli strumenti, ma anche profili deontologici, etici e giuridici, affinché il professionista mantenga piena responsabilità clinica.
  • La formazione sull’IA diventa parte integrante anche della formazione manageriale rivolta ai dirigenti sanitari al fine di garantire maggiore efficienza nella gestione e nell’organizzazione dei servizi sanitari, come ad esempio nel governo delle liste d’attesa e nella razionalizzazione degli sprechi.

Il riferimento alla Piattaforma “MIA”, finanziata nell’ambito del PNRR e in sperimentazione da parte di Agenas, conferma la scelta di promuovere strumenti istituzionali affidabili, sicuri e di qualità per il Servizio sanitario nazionale. L’IA può contribuire anche all’efficienza organizzativa, ad esempio nel governo delle liste d’attesa e nella riduzione degli sprechi.

1.5 Professioni

Per le professioni l’intervento introduce l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. La responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico.

  • I percorsi formativi degli ordini coprono tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (regolamento europeo e norme nazionali) e deontologico. Quest’ultimo è il profilo di maggiore rilievo in quanto riguarda la responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico della legge 132 del 2025.
  • Gli ordini adeguano i propri regolamenti entro sei mesi, secondo le procedure di ciascuna categoria, con il coinvolgimento dell’autorità vigilante quando previsto.
  • L’uso dell’IA rileva anche ai fini dell’equo compenso, attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I decreti che fissano i parametri dell’equo compenso — comprese le tariffe forensi — sono integrati entro dodici mesi. Si assicura, così, che il compenso rifletta l’effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all’uso dell’IA, con parametri trasparenti a tutela tanto del professionista quanto del cliente.

La disciplina evita che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. Al contrario, riconduce l’IA a criteri trasparenti e oggettivi, tutelando tanto il professionista quanto il cliente e applicando il principio antropocentrico alla dimensione professionale.

2. TUTELA DEI LAVORATORI

Nei rapporti di lavoro l’IA può supportare analisi e organizzazione, ma non può sostituire il decisore umano nelle scelte che incidono sui diritti fondamentali della persona.

Con il decreto delegato in materia di Lavoro si afferma un principio essenziale: le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione finale è riservata a una persona fisica dotata di poteri decisionali.

Con le misure introdotte coi decreti delegati si bilancia innovazione tecnologica e tutela sociale, prevenendo opacità, automatizzazione incontrollata e discriminazioni. L’uso dei sistemi di IA deve avvenire nel rispetto della dignità, della riservatezza e del principio di non discriminazione in conformità con l’AI ACT e le norme della legge italiana sull’intelligenza artificiale.

  • Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.
  • Il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda.
  • La motivazione deve indicare l’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo decisionale e i principali parametri considerati.
  • Restano fermi il diritto di accesso ai dati.
  • Il licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata è nullo.

La norma non frena l’innovazione nei processi aziendali; ne definisce il perimetro costituzionalmente compatibile. L’IA può essere uno strumento di efficienza e supporto, ma le scelte che incidono sulla vita lavorativa delle persone devono rimanere comprensibili, verificabili e imputabili a un decisore umano.

3. GIUSTIZIA: FORMAZIONE DEI MAGISTRATI

Nel settore giustizia la formazione sull’IA è una condizione di affidabilità fondamentale per assicurare che la decisione sia del magistrato e non della macchina: garantisce che gli strumenti tecnologici restino supporti all’attività umana e non sostituiscano il giudizio del magistrato.

La disciplina prevista dal decreto delegato raccorda la formazione del personale dell’amministrazione di giustizia con gli obblighi europei di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.

I percorsi formativi si articolano su tre piani: tecnico, per conoscere funzionamento, potenzialità, limiti, tecniche di interrogazione e cybersicurezza; giuridico, per comprendere il Regolamento europeo, la normativa nazionale e i principi della legge n. 132 del 2025; organizzativo e valoriale, per valutare l’impatto sull’amministrazione della giustizia, sul lavoro degli uffici e sui diritti fondamentali.

La formazione è differenziata per funzione e per livello di rischio dei sistemi, aggiornata periodicamente e finalizzata in particolare alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio (la giustizia è attività di alto rischio secondo l’AI ACT).

Le nuove norme attribuiscono alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di formare i magistrati nell’uso dell’IA, in conformità a linee programmatiche predisposte dal Ministero della Giustizia e a quelle del CSM già previste in generale dalla legge. L’uso dell’IA lascerà naturalmente e doverosamente intatta la discrezionalità del magistrato nell’interpretazione e applicazione della legge, come già previsto dalle norme europee e dalla legge del 2025. Il Comitato direttivo della Scuola in carica sta già svolgendo numerosi corsi formativi sull’IA. Il punto qualificante dei corsi di formazione è che l’IA non sostituisce lo ius dicere: può migliorare organizzazione, ricerca e strumenti di supporto, ma la decisione deve restare presidiata dalla competenza, dall’indipendenza e dalla responsabilità della persona.

4. AUTORITÀ NAZIONALI IA

La governance nazionale dell’IA deve essere chiara, cooperativa e proporzionata: regole certe per tutelare i diritti, senza frenare ricerca, sperimentazione e sviluppo industriale.

Il decreto definisce l’assetto nazionale delle autorità coinvolte nell’attuazione dell’AI Act. Il fulcro della governance è costituito da AgID, quale autorità di notifica, e da ACN, quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea. A queste competenze si affiancano quelle di altre autorità settoriali, in ragione degli ambiti di rischio e delle attività interessate.

  • Banca d’Italia, CONSOB e IVASS esercitano funzioni di vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari.
  • Il Garante per la protezione dei dati personali interviene, per i profili di competenza, sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati in attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.
  • Sono previsti strumenti di cooperazione informativa e operativa tra le autorità, per mettere a fattor comune competenze tecniche e regolatorie.

Il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato. Il decreto si avvale della facoltà prevista dall’AI Act di introdurre limiti massimi inferiori rispetto a quelli europei, calibrando le sanzioni sul grado di responsabilità dei soggetti coinvolti lungo la catena di approvvigionamento dei sistemi di IA.

Anche nei settori più sensibili, come sicurezza pubblica, contrasto dei reati, frontiere e giustizia, il criterio resta quello del controllo qualificato: l’IA può fornire analisi, previsioni e supporto, ma non può fondare decisioni giuridicamente pregiudizievoli in modo automatico né dar luogo a forme di sorveglianza massiva o indiscriminata. Le autorità competenti devono garantire proporzionalità, protezione dei dati e sorveglianza umana effettiva.

Le autorità nazionali trasmettono una relazione annuale, per il tramite del Comitato di coordinamento presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di valutare eventuali interventi di revisione normativa.

 

B) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (decreto legislativo – esame preliminare)

5. ATTIVITÀ DI POLIZIA 

L’IA può rafforzare prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, ma solo entro un perimetro rigoroso: uso mirato e proporzionato, divieto di sorveglianza massiva, autorizzazione giudiziaria per l’identificazione biometrica in tempo reale e decisioni sempre presidiate da operatori formati all’uso corretto. Non introducono una sorveglianza biometrica generalizzata, ma si disciplinano due utilizzi mirati, eccezionali e presidiati da garanzie: l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e ricerca di persone; il riconoscimento facciale a posteriori solo dopo la commissione di un reato e sulla base di elementi oggettivi e verificabili. La decisione resta umana e l’uso è circoscritto da limiti di finalità, tempo, luogo, tracciabilità, protezione dei dati, controllo dell’autorità.

In conformità all’articolo 5 del regolamento europeo, l’articolo 8 consente l’uso in tempo reale soltanto per prevenire minacce specifiche e gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. L’impiego deve servire esclusivamente a confermare l’identità di persone oggetto di interesse; il confronto avviene con banche dati adeguate e costituite lecitamente, mentre è vietato l’uso di banche dati alimentate mediante scraping non mirato. La richiesta all’autorità giudiziaria deve indicare finalità, durata, area, persone interessate, banche dati e tecnologie impiegate; l’autorizzazione è temporaneamente e territorialmente delimitata, riferita a persone specifiche e non può superare quindici giorni, salvo proroga motivata. Nei casi di urgenza è previsto un regime accelerato, ma l’uso deve essere interrotto, con cancellazione dei dati e inutilizzabilità dei risultati, se mancano i presupposti o l’autorizzazione.

In conformità con l’articolo 26, paragrafo 10, dell’Ai ACT, l’articolo 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori nei sistemi di videosorveglianza già installati in base alla legge. La tecnologia può essere attivata solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare persone indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili. Il titolare del trattamento è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; sono previste valutazione d’impatto e consultazione del Garante, conservazione locale dei dati per sette giorni, log non modificabili per cinque anni, divieto di decisioni pregiudizievoli fondate solo sull’output e divieto assoluto di uso non mirato o generalizzato.

Le disposizioni costruiscono un equilibrio effettivo tra sicurezza e diritti: mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti tecnologicamente avanzati, ma solo come supporto mirato all’azione umana e mai come controllo generalizzato della popolazione.

La conformità dell’articolo 8 discende dal puntuale raccordo con l’articolo 5 dell’AI Act: il regolamento vieta in via generale l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di contrasto, ma ammette eccezioni tassative per la ricerca di vittime o persone scomparse, la prevenzione di minacce gravi e specifiche e l’identificazione/localizzazione di soggetti collegati a reati gravi. Lo schema nazionale recepisce questa logica e la rafforza con autorizzazione dell’autorità giudiziaria, delimitazione temporale, geografica e personale, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, log e notifica al Garante.

La conformità dell’articolo 10 si fonda sull’articolo 26, paragrafo 10, dell’AI Act, che disciplina il post-remote biometric identification per finalità di contrasto. La norma nazionale ne riproduce la ratio: uso ex post, mirato, collegato a un reato specifico, fondato su elementi oggettivi e mai utilizzabile in modo indiscriminato. Inoltre, la previsione che nessuna decisione negativa possa basarsi unicamente sul risultato dell’applicazione dà attuazione al principio europeo di sorveglianza umana e impedisce la delega decisionale all’algoritmo.

Si vieta la costituzione di banche dati biometriche tramite forme di raccolta indiscriminata di informazioni dal web. I punti chiave del decreto delegato in materia di attività di polizia possono così riassumersi:

  • IA come supporto alle forze di polizia: le decisioni restano dell’uomo e gli algoritmi forniscono solo indicazioni, previsioni, contenuti e analisi di supporto.
  • Regole stringenti per l’identificazione biometrica in tempo reale, ammessa solo in casi eccezionali, con autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e per periodi limitati.
  • Nessun ‘Grande Fratello’: sono vietate le banche dati biometriche create con raccolta massiva e non mirata di dati dal web, nonché forme di identificazione biometrica indiscriminata.
  • Formazione specifica per gli operatori di polizia.

6. LA TUTELA DEL DANNEGGIATO E LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La tutela civile mira a riequilibrare la posizione di chi subisce un danno da un sistema di IA, superando opacità tecnologica e asimmetrie informative senza introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle imprese.

Il decreto rafforza l’accesso alla giustizia per il danneggiato in una materia tecnicamente complessa, nella quale la ricostruzione del funzionamento del sistema e del nesso causale può risultare particolarmente difficile. L’intervento si concentra sugli strumenti processuali necessari a rendere effettiva la tutela della persona danneggiata.

  • Accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata.
  • Presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo integralmente.
  • Foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato persona fisica, per rendere meno gravoso l’accesso alla tutela giudiziaria.
  • Azione diretta nei confronti dell’assicurazione, quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria.

Il valore dell’intervento è duplice. Da un lato si evita un vuoto di tutela, anche a fronte del ritiro della proposta europea sulla responsabilità da IA; dall’altro mantiene ferma la distinzione tra rafforzamento processuale della posizione della vittima e imposizione di nuovi oneri sostanziali agli operatori. Restano infatti ferme le tutele già previste in materia di protezione dei dati e responsabilità da prodotto.

7. LA RESPONSABILITÀ PENALE (ALTERAZIONE E OMISSIONI DI MISURE DI SICUREZZA)

La risposta penale è circoscritta alle violazioni più gravi: non colpisce la tecnologia in sé, ma le condotte e le omissioni umane che, nei sistemi ad alto rischio, mettono concretamente in pericolo beni primari.

Il decreto introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 437-bis, che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
La previsione risponde a una logica di effettività: nei segmenti in cui l’IA incide su beni di rango primario, la sicurezza non può restare affidata a obblighi solo formali. La responsabilità può estendersi anche all’ente, in base al decreto legislativo n. 231/2001, in modo che il presidio non gravi soltanto sulle persone fisiche ma riguardi anche l’organizzazione che trae vantaggio dall’impiego del sistema.
La punibilità è ancorata al pericolo concreto e, per la forma colposa, alla colpa grave: si evita così di criminalizzare ogni scostamento tecnico o ogni errore operativo, concentrando l’intervento penale sulle violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato.
Il messaggio è chiaro: l’innovazione è sostenuta, ma chi sviluppa, mette in servizio o utilizza sistemi ad alto rischio deve presidiare seriamente le misure di sicurezza. La responsabilità resta umana e organizzativa, lungo l’intero ciclo di vita del sistema.

La regolazione dell’IA è accompagnata da una scelta industriale: rafforzare l’ecosistema nazionale, sostenere start-up e tecnologie strategiche, attrarre capitale privato e consolidare la sovranità digitale italiana ed europea.

L’articolo 23 della legge n. 132/2025 destina una quota delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital, fino a un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’IA. L’obiettivo è promuovere imprese innovative, filiere tecnologiche prioritarie e capacità industriale nei settori strategici.
I dati disponibili mostrano un trend già significativo: il mercato italiano dell’IA ha raggiunto nel 2025 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente; CDP Venture Capital ha già allocato oltre 300 milioni di euro a favore di iniziative IA, sostenendo più di 150 start-up e coinvolgendo circa 20 fondi gestiti da SGR terze, anche attraverso strumenti dedicati come il “Fondo Artificial Intelligence”.

Voce Dato essenziale
Risorse programmate Fino a 1 miliardo di euro dal Fondo di sostegno al venture capital
Risorse già allocate Oltre 300 milioni di euro; 313 milioni nel dettaglio degli allegati
Imprese sostenute Oltre 150 start-up e circa 20 fondi gestiti da SGR terze
Capitale umano Oltre 1.000 occupati altamente qualificati nelle imprese sostenute
Nuovi investimenti Oltre 500 milioni di euro previsti nel prossimo triennio
Polo SophIA Circa 30 milioni di euro dal 2026 per IA e cybersicurezza

 

Gli investimenti stanno abilitando filiere prioritarie come robotica umanoide, guida autonoma, quantum, fotonica per l’high-performance computing e IA verticale. Tra le iniziative già realizzate figurano Generative Bionics, Niulinx, Algorithmiq, CamGraPhIC/2D Photonics, ALLSIDES e Smartness, con capacità di attrarre capitali nazionali e internazionali e creare nuove posizioni altamente specializzate.
A partire dal 2026 si affianca il Polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato all’IA e alla cybersicurezza, “Polo SophIA”, come ulteriore leva per sostenere start-up deep tech e trasformare i risultati della ricerca in imprese innovative. La strategia complessiva mira a fare dell’IA non solo un oggetto di regolazione, ma un asse di crescita, competitività e posizionamento internazionale del Paese.

Fonte: sito Governo