Modello OT23 per l’anno 2026

L’Inail ha pubblicato l’Istruzione operativa del 3 luglio 2025, con la quale informa che è in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.
Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.
È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

  • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
  • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
  • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
  • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Nulla varia in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell’anno 2025, che prevede due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Sono state effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:

  • A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
  • C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
  • C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
  • C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
  • C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
  • E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.

E’ stato eliminato l’intervento l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” del titolo IX del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.
Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.

Fonte: Inail

Guida all’implementazione tecnica NIS2

La presente relazione fornisce orientamenti tecnici a sostegno dell’attuazione della direttiva NIS2 per diversi tipi di entità nei settori dell’infrastruttura digitale NIS2, della gestione dei servizi TIC e dei fornitori digitali. I requisiti di cibersicurezza per tali soggetti sono definiti a livello dell’UE dal regolamento di esecuzione (EU) 2024/2690 della Commissione, del 17 ottobre 2024. La guida dell’ENISA offre consigli pratici, esempi di prove e mappature dei requisiti di sicurezza per aiutare le aziende ad attuare il regolamento.

Guida tecnica ENISA per attuare la NIS2

Il 26 giugno 2025, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) ha rilasciato una guida tecnica per facilitare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dal regolamento attuativo della direttiva NIS2, con particolare riferimento ai settori delle infrastrutture digitali e dei servizi ICT gestiti. Il documento fornisce indicazioni operative e concrete per supportare le aziende soggette al regolamento UE 2024/2690 del 17 ottobre 2024.

Questa guida è il risultato di un lavoro congiunto tra ENISA, il gruppo di cooperazione NIS e la Commissione europea, con il contributo del settore privato raccolto tramite consultazione pubblica.

La guida fornisce indicazioni dettagliate sui seguenti requisiti di sicurezza informatica del regolamento di attuazione NIS2:

  • Policy sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  • Risk management policy
  • Gestione degli incidenti
  • Business continuity e gestione delle crisi
  • Sicurezza della supply chain
  • Sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione di reti e sistemi informativi
  • Policy e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione del rischio di sicurezza informatica
  • Pratiche di base di cyber hygiene e formazione sulla sicurezza
  • Crittografia
  • Sicurezza delle risorse umane
  • Controllo degli accessi
  • Gestione delle risorse
  • Sicurezza ambientale e fisica
Guida all'implementazione tecnica NIS2 La presente relazione fornisce orientamenti tecnici a sostegno dell'attuazione della direttiva NIS2
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Le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato il Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, che definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza. Con la piena operatività della piattaforma digitale, l’INL renderà disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi.

Le nuove funzionalità della piattaforma sono state illustrate dall’Ispettorato in un evento online trasmesso il 1° luglio. Secondo quanto annunciato, la piattaforma dovrebbe essere operativa a partire dal prossimo 10 luglio.

Con la presentazione congiunta del 1° luglio 2025 da parte del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Danilo Papa, e del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, sono state rese note le nuove funzionalità della piattaforma di rilascio della patente a crediti compresa la relativa visualizzazione. Dal 10 luglio 2025, infatti, si potranno visionare i punteggi ulteriori delle imprese meritevoli iscritte, nonché procedere con l’attestazione delle persone fisiche e richiedere le deleghe a soggetti terzi per operare sull’applicativo INL.

INL: recepite indicazioni del Garante Privacy

Pochi giorni prima della presentazione l’INL, con Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, aveva stabilito le modalità di esposizione e visualizzazione della patente a crediti (PAC) ai soggetti individuati dalla normativa in base alle specifiche finalità di ognuno, successivamente al parere favorevole del Garante della Privacy a tutela dei dati personali ivi inseriti.

D.D. n. 43 del 25 giugno 2025 – visualizzazione patente a crediti

Whistleblowing una guida pratica

Open the Whistle: Protecting whistleblowers through transparency, cooperation and Open Government strategies (OPWHI) è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea (Progetto numero: 101140801 — Bando: CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE) che mira a creare un ambiente favorevole e protetto per le segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione e di altre infrazioni, promuovendo una cultura in cui lə segnalanti possano parlare con sicurezza.

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA GUIDA?

Questa guida pratica è un prodotto collettivo frutto della conoscenza, della ricerca e dell’esperienza congiunta di autorità e organizzazioni della società civile di Italia, Bulgaria e Spagna, con il coordinamento e la guida del mondo accademico, sul tema del whistleblowing.

A partire da questi tre contesti, che certo non esauriscono il quadro ma aiutano a mettere a fuoco alcune principali sfide aperte, offre conoscenze teoriche e orientamenti pratici che hanno, come obiettivo di fondo, il costruire una nuova narrazione e un modello solido di protezione delle persone segnalanti. Il fine più immediato è offrire spunti concreti e
raccomandazioni operative per implementare le pratiche esistenti, contribuendo a generare un ambiente sicuro e favorevole alla segnalazione e rendere più efficace l’emersione di comportamenti illeciti.

In queste pagine, esploreremo cinque sfide che, a oggi, consideriamo essenziali nel contesto del whistleblowing. A ciascuna di esse è dedicato un capitolo della guida:
A. Capitolo 1 → Trasparenza e comunicazione dei sistemi di segnalazione.
B. Capitolo 2 → Correttezza delle indagini e della gestione nell’ambito dei sistemi interni di segnalazione.
C. Capitolo 3 → Protezione dei dati personali.
D. Capitolo 4 → Protezione e sostegno dellǝ segnalanti.
E. Capitolo 5 → Valutazione dell’efficacia del sistema di segnalazione e dello sviluppo di una cultura del whistleblowing.

Dotando le diverse parti interessate degli strumenti e delle conoscenze adeguate, questa guida pratica:

A. Fornisce informazioni sui meccanismi di segnalazione, sulle misure di riservatezza e sulle politiche anti-ritorsione.
B. Affronta le già dette sfide all’interno delle legislazioni nazionali (la presente traduzione in italiano valorizza specialmente il contesto della Penisola) in materia di whistleblowing e le questioni derivanti dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito, “la Direttiva”) cercando di colmare le lacune esistenti o, ove non possibile, riconoscendo le questioni irrisolte.
C. Fornisce un’analisi dinamica, una sorta di fotografia in movimento non esaustiva, esaminando come si sono evolute le misure adottate in risposta alla Direttiva e individuando le sfide ancora aperte a sei anni dalla sua adozione.
D. Offre suggerimenti concreti basati sulle lezioni apprese durante

Whistleblowing una guida pratica. creare un ambiente favorevole e protetto per le segnalazioni di violazioni del diritto
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Trattamento illecito lavoratore Garante privacy

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato da una dipendente di Autostrade per l’Italia S.p.A., oggetto di due contestazioni disciplinari fondate su contenuti tratti dal suo profilo Facebook, da conversazioni su Messenger e da messaggi WhatsApp. Trattamento illecito lavoratore Garante privacy.

Contestazioni mosse alla società

La dipendente lamenta che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, poiché utilizzati senza un’adeguata base giuridica e per finalità non compatibili con la loro raccolta (cioè per avviare procedimenti disciplinari).

Difesa della società

Autostrade per l’Italia ha sostenuto che:

  • non ha svolto ricerche attive, ma ha ricevuto i contenuti spontaneamente da colleghi o terzi;

  • ha agito nel proprio legittimo interesse, per tutelare i propri diritti nel contesto lavorativo;

  • ha effettuato valutazioni interne di bilanciamento tra interessi contrapposti;

  • le opinioni espresse dalla dipendente, anche se fuori dal lavoro, potevano incidere sull’immagine aziendale.

Conclusioni del Garante

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati personali per le seguenti motivazioni:

  • Violazione dei principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

  • Violazione della riservatezza delle comunicazioni private, tutelata dall’art. 15 Cost. e dall’art. 8 della CEDU;

  • Utilizzo di informazioni tratte da canali privati (Facebook chiuso, Messenger, WhatsApp) senza adeguato test di bilanciamento e in assenza di idonea base giuridica;

  • Inosservanza dell’art. 113 del Codice Privacy, che vieta la raccolta e l’uso di informazioni non pertinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore;

  • I contenuti trattati erano opinioni personali e fatti esterni al rapporto lavorativo, non riconducibili a una valutazione professionale.

Provvedimenti adottati

  • Sanzione amministrativa pecuniaria di €420.000 a carico di Autostrade per l’Italia S.p.A.;

  • Pubblicazione dell’ordinanza sul sito del Garante, in considerazione della gravità e natura delle violazioni;

  • Ingiunzione di pagamento entro 30 giorni, con possibilità di riduzione del 50% se pagata entro il termine previsto per il ricorso.

Considerazioni finali

Il provvedimento ribadisce che:

  • anche le informazioni reperite passivamente (non cercate) sono soggette alla disciplina sul trattamento dei dati;

  • la semplice accessibilità online di un contenuto non ne autorizza l’uso indiscriminato da parte del datore di lavoro;

  • le comunicazioni private, anche se spontaneamente inoltrate da terzi, non possono essere utilizzate a fini disciplinari senza un’attenta valutazione di liceità e proporzionalità;

  • l’adozione di una “social media policy” aziendale non giustifica di per sé il trattamento illecito dei dati personali.

Il provvedimento rappresenta un’importante presa di posizione a tutela della riservatezza dei lavoratori, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro e dell’utilizzo dei social network.

Leggi tutta la notizia sul Garante Privacy.

Ddl sull’AI italiana, la Camera approva

Il testo ora approvato dalla Camera sul ddl AI ha novità sostanziali rispetto a quello del Senato. Spicca un ruolo di coordinamento alla presidenza del Consiglio e via all’obbligo di residenza dei datacenter sul territorio nazionali, tra gli altri.

Si ricorda che il DDL sull’intelligenza artificiale reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, con l’obbiettivo duplice di:

promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità
garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Le disposizioni della legge, come ribadito nell’art. 1, vanno interpretate e applicate conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): per la definizione di “sistema di intelligenza artificiale”, infatti, si richiama la definizione di cui all’art. 3, punto 1), dell’AI Act, così come per “modelli di intelligenza artificiale“, ove il richiamo è all’art. 3, punto 63) dell’AI Act.

Si chiarisce inoltre che la legge non intende produrre nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dall’AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

Fra le modifiche approvate dalla Camera, ora all’esame del Senato, si segnalano:

l’inserimento di un ulteriore capoverso al comma 4 dell’art. 3 (Principi generali), per cui “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo“
le integrazioni al comma 4 dell’art. 4 (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali), per cui l’acceso all’AI da parte degli infra quattordicenni “nonché il conseguente trattamento dei dati personali, richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196“
le integrazioni alla lett. a) del comma 1 dell’art. 5 (Principi in materia di sviluppo economico), per cui lo Stato e le altre Autorità pubbliche “a) promuovono lo sviluppo e l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea”
l’aggiunta di un capoverso al comma 1 dell’art. 16 (Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale), per cui “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito“
le modifiche all’art. 19, per cui viene disposta l’istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal MEF, dal MIMIT, dal MIUR, dal Ministro della salute, dal Ministro per la PA, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
all’art. 20, fra le Autorità per l’intelligenza artificiale, vengono confermate le competenze, i compiti e i poteri non solo del Garante Privacy, ma altresì dell’AGCOM, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell’art. 15 D.L. 123/2023
all’art. 28, infine, viene precisato che per le finalità di cui al presente articolo, possono essere conclusi accordi di collaborazione “con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all’Unione europea. Sulla base dell’interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale“.

MASE su Reach e EoW

REACH e End of Waste: le considerazioni del MASE sull’applicazione del Reg. 1907/2006.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un nuovo parere in merito ad un interpello ambientale presentato dalla CNA, in materia di applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste (EoW).

quesiti della CNA

La richiesta di chiarimenti al MASE comprende tre quesiti, riportati di seguito:

  • il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
  • la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
  • con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.

Le considerazioni e la posizione del MASE

Con riferimento agli adempimenti del Regolamento REACH relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche “la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non pone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni sul controllo del rifiuto in ingresso in un impianto di recupero per la produzione dell’End of Waste”.

Il Regolamento REACH, nello stabilire disposizioni riguardanti le sostanze chimiche e le miscele stabilisce, all’art. 2, comma 2, che: “I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento”.

Questa indicazione porterebbe quindi ad escludere i rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento REACH.

REACH e cessazione della qualifica di rifiuto

L’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 prevede che: “La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto”.

Tale indicazione evidenzia:

  • da una parte, la necessità che un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato rispetti il regolamento REACH,
  • dall’altra che tale conformità non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (scopo specifico, mercato, requisiti tecnici e assenza di impatti negativi).

Nel corso dell’iter istruttorio e nei casi in cui non sono definiti criteri specifici a livello comunitario o nazionale (autorizzazioni caso per caso, art. 184-ter, comma 3), è obbligo del produttore dell’EoW che immette il materiale sul mercato, o che lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni che permettano al soggetto che deve rilasciare l’autorizzazione “di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, ove applicabili”.


MASE su Reach e EoW REACH e End of Waste: le considerazioni del MASE sull’applicazione del Reg. 1907/2006.
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