Carta d’identità cartacea: addio

La Conferenza Stato Regioni  con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale evidenzia che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo, pur se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio.

Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la con la Circolare n. 8/2026, facendo seguito a quanto già indicato con Circolare n. 76/2025

Pertanto, in vista di tale scadenza è previsto un significativo incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento valido su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con i quali vigono specifici accordi.

Per prevenire disagi e contenere i tempi di attesa, il Ministero invita i Comuni ad adottare fin da subito misure organizzative straordinarie, quali, a titolo esemplificativo:

  • ampliamento degli orari di apertura degli sportelli e, ove possibile, attivazione di aperture dedicate;
  • incremento delle disponibilità di appuntamento tramite il sistema “Agenda CIE”, con gestione automatizzata delle cancellazioni;
  • predisposizione di una lista prioritaria per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, al fine di favorirne la tempestiva sostituzione.

Parallelamente, risulta fondamentale garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza, attraverso i siti istituzionali, i canali social e appositi avvisi affissi presso gli uffici comunali.

Si ricorda in particolare che:

  • la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile a decorrere dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento;
  • la sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche anteriormente alla scadenza;
  • la richiesta di passaggio dal documento cartaceo alla CIE non è qualificata come rilascio di duplicato e, pertanto, non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni, la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione

Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione e degli impianti di processo. La gestione del rischio dalla costruzione all’esercizio. Giunto all’11^ edizione, il convegno SAFAP 2026 si svolge a Rimini.

Proposto con cadenza biennale a partire dal 2004 e giunto ormai all’undicesima edizione, il convegno Safap è finalizzato a fare il punto sullo stato dell’arte nel campo delle attrezzature a pressione. L’edizione 2026 assume particolare importanza perché celebra il centenario della costituzione dell’Associazione nazionale controllo combustione (Ancc), che diede avvio alle attività di omologazione e verifica di attrezzature a pressione e generatori di vapore.

L’esperienza e il ruolo istituzionale e professionale permettono all’Inail di rimanere un punto di riferimento nazionale per le imprese in merito alla sicurezza di impianti e prodotti, dalla fase di fabbricazione alla fase di esercizio in sicurezza. Durante l’evento, esperti del settore presenteranno oltre cento memorie tecnico-scientifiche incentrate su diversi temi, dalle nuove tecnologie impiantistiche all’impiego di nuovi materiali, dai metodi di controllo innovativi alla gestione dei rischi. Particolare evidenza sarà data all’utilizzo della robotica nelle ispezioni in contesti pericolosi e all’uso dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla manutenzione.

Articolate in sessioni plenarie e parallele, le giornate verranno aperte dalla sessione “Inail alla Ricerca di un lavoro sicuro”, in cui l’attività di ricerca e quella di certificazione e verifica trovano il loro naturale contesto tecnico-scientifico, attraverso un modello collaborativo fatto di sviluppo continuo delle tecnologie. In questa occasione saranno anche presentati i prototipi di ultima generazione sviluppati dall’Istituto, frutto di un’attività di ricerca fortemente orientata al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione

  • Tipologia Evento : Convegni e incontri
  • Data Inizio : 11 maggio 2026
  • Data Fine : 13 maggio 2026
  • Orario: 9.00 – 18.00
  • Sede Evento: Centro congressi dell’Hotel Ambasciatori
  • Indirizzo: Viale Amerigo Vespucci, 22
  • Info Email Evento: dit.segreteriaeventi@inail.it

Programma provvisorio

FIR digitale: chiusura delle modalità operative

Il 31 marzo 2026 è stato pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali l’avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, a decorrere dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026.

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1° marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

– digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;

– cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.


Novità della Legge 26/2026: focus sul periodo transitorio

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26, nota come “Milleproroghe 2026”, converte con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, prorogando numerosi termini normativi in ambiti fiscali, ambientali e amministrativi. Entrata in vigore il 1° marzo 2026, introduce periodi transitori per facilitare l’adeguamento alle nuove regole.

Periodo transitorio RENTRI e FIR digitale

La principale novità riguarda il sistema RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti: fino al 15 settembre 2026, operatori obbligati possono usare il FIR cartaceo in alternativa al digitale, con sanzioni differite alla stessa data. Questo “doppio binario” vincola l’intera filiera (produttore, trasportatore, destinatario) a un unico formato, favorendo una transizione graduale e testando la piattaforma digitale.

Altre proroghe transitorie rilevanti

  • Sanità e formazione: Obbligo di formazione continua per operatori sanitari prorogato al 31 dicembre 2028 per il triennio 2023-2025; ricetta elettronica a regime con invio NRE via email.

  • Enti locali: Funzioni vicesegretari in piccoli comuni (<3.000 abitanti) fino a 12 mesi; tariffe rifiuti tempestive se caricate entro 6 marzo 2026.

  • Lavoro e PA: Assunzioni e mobilità prorogate (es. dirigenti fiscali al 31 dicembre 2028); permessi sindacali compensati tra 2025 e 2026.

Impatti pratici

Queste misure evitano sanzioni immediate, dando tempo per adeguamenti tecnologici e burocratici, soprattutto per imprese nel settore rifiuti e PA. Il periodo transitorio bilancia innovazione digitale con flessibilità operativa fino a settembre 2026

Nomina Energy Manager 2026: Scadenza 30 Aprile

Le imprese e gli enti con consumi energetici elevati devono nominare entro il 30 aprile 2026 il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, noto come Energy Manager. Questa figura è obbligatoria per i soggetti industriali che superano i 10.000 tep/anno (tonnellate equivalenti di petrolio) e per gli altri settori oltre i 1.000 tep/anno.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ricordato che il prossimo 30 aprile rappresenta il termine ultimo per la nomina dell’Energy Manager. Questa figura, introdotta dalla Legge 10/91, riveste un ruolo cruciale nella pianificazione energetica aziendale, supportando il management nell’adozione di politiche di efficientamento e sostenibilità.

Obblighi e Procedura

La nomina è annuale e va comunicata tramite la piattaforma NEMO gestita dalla FIRE (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia), per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Anche le aziende non obbligate possono procedere volontariamente per ottimizzare la gestione energetica e accedere a benefici come i certificati bianchi.

Importanza Strategica

L’Energy Manager supporta decisioni aziendali per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza, evitando sanzioni in caso di inadempienza. La FIRE pubblica annualmente l’elenco dei nominati, promuovendo il ruolo professionale.

Le sanzioni per la mancata nomina dell’Energy Manager sono amministrative pecuniarie, come previsto dall’art. 34 comma 8 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, aggiornato dal D.P.R. 380/2001 art. 132 comma 8. L’importo va da 5.164 euro a 51.645 euro.

Applicazione e Eccezioni

Queste sanzioni si applicano per inosservanza dell’obbligo di nomina e comunicazione entro il 30 aprile tramite portale NEMO della FIRE. Non sono previste per errori formali di compilazione, purché l’invio sia tempestivo; è possibile rettificare i dati senza perdere la validità della data di primo invio.

Conseguenze Aggiuntive

Oltre alle multe, la mancata nomina esclude da incentivi come i certificati bianchi e può complicare l’accesso a progetti di efficienza energetica. Le dichiarazioni false comportano responsabilità penali separate.

Competenze Tecniche

È essenziale la conoscenza delle normative (Legge 10/1991, D.Lgs. 102/2014, UNI CEI 11339), analisi dei dati energetici, project management e strumenti IT per monitorare consumi. Figure certificate come EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) sono preferite, ma non mandatory.

Qualità Professionali

Servono abilità trasversali come problem solving, leadership, negoziazione e familiarità con rinnovabili e incentivi come i certificati bianchi. Può essere un dipendente interno o consulente esterno.

Fonte: redazione Portaleconsulenti.it Albanese Pellegrino

Bando ESG, ENERGIA E DIGITALE 2026

CCIAA Trento – Bando ESG, ENERGIA E DIGITALE 2026.

Le domande devono essere presentate: dalle ore 09.00 del 18 maggio alle 16.00 del 22 maggio 2026 tramite la piattaforma Restart, tassativamente firmate digitalmente su apposito modulo unitamente a tutti gli allegati.

Data apertura: 18/05/2026
Data chiusura: 22/05/2026

Cos’è

La Camera di Commercio di Trento mette a disposizione un contributo a fondo perduto per attività di formazione e consulenza in merito alle tecnologie digitali, allo sviluppo sostenibile secondo i criteri ESG, oltre che per l’attivazione di percorsi di certificazione e per percorsi efficientamento energetico.

A chi si rivolge

Il bando è rivolto alle MPMI con sede in provincia di Trento.

Cosa prevede

L’agevolazione consiste nella corresponsione di contributi a fondo perduto.
Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente bando ammontano ad Euro 550.000,00.
Il contributo sarà pari al 70% delle spese ammissibili e rendicontate, per un importo massimo per singola impresa di Euro 9.000,00.
Il progetto dovrà avere una spesa minima rendicontata pari a Euro 2.000,00.
Sono ammissibili le spesi di acquisto di hardware e software nel limite del 30% delle spese di formazione e consulenza. Per le attività di formazione l’importo massimo ammissibile è di 120,00 €/h.
Aiuti concessi in regime di “de minimis”.

Sono ammesse le spese fatturate e liquidate a partire dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda e fino al 180° giorno successivo a tale data. Sulle fatture di pagamento dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CUP assegnato in fase di ammissione della domanda Il pagamento dovrà avvenire con bonifico dal quale risultino numero, data fattura e CUP.

La rendicontazione deve essere effettuata:
– entro 190 giorni dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda (cioè entro massimo 10 gg naturali consecutivi dalla conclusione dell’intervento e dall’avvenuto pagamento delle fatture);
– su apposito modulo unitamente a tutti gli allegati;
– tassativamente firmata digitalmente.

SCOPRI DI PIU’

AI Literacy e AI Act: obblighi, formazione e compliance

AI Literacy e AI Act: obblighi, formazione e compliance per le aziende

L’AI literacy (alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale) è oggi un requisito fondamentale per tutte le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Con l’introduzione dell’AI Act europeo, la formazione sull’AI non è più facoltativa, ma diventa parte integrante della strategia di compliance aziendale.

Il regolamento impone infatti percorsi formativi proporzionati ai rischi e ai ruoli, con l’obiettivo di ridurre errori operativi, violazioni normative e criticità organizzative.

Cos’è l’AI Literacy e perché è obbligatoria

L’AI literacy indica la capacità di comprendere come funzionano i sistemi di intelligenza artificiale, quali sono i loro limiti e quali rischi comportano.

Oggi strumenti come:

  • chatbot per il customer care
  • software di analisi dati
  • sistemi di supporto alle decisioni
  • generatori automatici di contenuti

sono sempre più diffusi nei processi aziendali. Tuttavia, un utilizzo non consapevole può generare rischi significativi in termini:

  • etici (bias e discriminazioni)
  • legali (violazioni normative)
  • economici (decisioni errate)
  • di sicurezza e cybersecurity

Per questo motivo, l’AI Act richiede alle organizzazioni di garantire un adeguato livello di consapevolezza e competenza interna.

Formazione AI obbligatoria: cosa devono sapere i dipendenti

Secondo il regolamento europeo, chi utilizza sistemi di AI deve essere in grado di:

  • comprendere i principi base (machine learning, reti neurali, modelli linguistici)
  • conoscere l’utilizzo dell’AI nei processi aziendali
  • valutare rischi e benefici con approccio critico
  • rispettare gli obblighi normativi e di compliance

In pratica, una persona “AI literate” deve sapere:

  • quali dati alimentano un sistema
  • quanto è affidabile un algoritmo
  • quando può emergere un bias
  • quando è necessaria la supervisione umana

AI Act: perché la formazione è centrale nella normativa

L’AI Act è il primo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce un approccio basato sul rischio.

L’obiettivo è bilanciare:

  • innovazione tecnologica
  • tutela dei diritti fondamentali
  • sicurezza dei sistemi digitali

All’interno di questo quadro, la formazione AI diventa un elemento chiave per garantire un utilizzo responsabile delle tecnologie.

Classificazione dei sistemi AI: i livelli di rischio

Il regolamento distingue quattro livelli di rischio:

  • Rischio inaccettabile → sistemi vietati
  • Alto rischio → obblighi rigorosi (controlli, trasparenza, supervisione)
  • Rischio limitato → obblighi di trasparenza
  • Rischio minimo → requisiti ridotti

 La formazione obbligatoria varia in base a questa classificazione: più alto è il rischio, maggiore sarà il livello di competenze richieste.

Quando entra in vigore l’obbligo di formazione AI

L’AI Act è entrato in vigore nel 2024, ma le disposizioni sono applicate gradualmente.

 L’obbligo di promuovere l’AI literacy è attivo dal 2 febbraio 2025.

Da quel momento, la formazione sull’intelligenza artificiale diventa parte integrante della compliance, al pari di:

  • GDPR (protezione dati)
  • cybersecurity
  • sicurezza informatica

Quali aziende devono adeguarsi

L’obbligo riguarda tutte le organizzazioni che operano nel mercato europeo e utilizzano sistemi AI, tra cui:

  • startup e PMI
  • aziende di ecommerce
  • agenzie di marketing
  • società di consulenza
  • studi professionali
  • grandi imprese

 Importante: la normativa si applica sia a chi sviluppa AI (provider) sia a chi la utilizza (deployer), anche tramite strumenti di terze parti.

Chi deve fare la formazione AI in azienda

La formazione non riguarda solo figure tecniche, ma tutte le persone coinvolte nell’uso dell’AI:

  • HR e risorse umane
  • marketing e comunicazione
  • vendite
  • customer care
  • manager e dirigenti
  • sviluppatori e IT

Anche chi utilizza strumenti AI integrati nei software aziendali deve comprenderne il funzionamento e i rischi.

AI Act e aziende extra-UE: principio di extraterritorialità

Come il GDPR, anche l’AI Act si applica alle aziende fuori dall’Unione Europea se i loro sistemi impattano su cittadini o mercati europei.

Questo significa che anche società internazionali devono garantire formazione AI adeguata.

Come organizzare la formazione AI in azienda

Non esiste un modello unico: la formazione deve essere proporzionata al rischio e al contesto aziendale.

Un programma efficace dovrebbe includere:

1. Competenze tecniche di base

  • funzionamento dei sistemi AI
  • dati e algoritmi

2. Normativa e compliance

  • AI Act
  • responsabilità legali
  • gestione dei rischi

3. Aspetti etici e organizzativi

  • bias e discriminazioni
  • impatto sui processi decisionali
  • governance dell’AI

 Fondamentale anche:

  • documentare la formazione (audit)
  • aggiornare periodicamente i contenuti

Strumenti per la formazione AI

Le aziende possono utilizzare diversi strumenti:

  • piattaforme e-learning (scalabili e tracciabili)
  • corsi online certificati
  • workshop e formazione in presenza
  • programmi interni di AI governance

L’integrazione tra formazione teorica e pratica è la soluzione più efficace.

Rischi e sanzioni senza AI Literacy

L’AI Act non prevede sanzioni dirette specifiche per la formazione, ma il mancato rispetto del regolamento può comportare:

  • multe fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato globale
  • danni reputazionali
  • contenziosi legali
  • perdita di fiducia da parte di clienti e partner

Inoltre, un uso scorretto dell’AI può generare:

  • decisioni errate
  • discriminazioni
  • violazioni dei diritti fondamentali

La formazione diventa quindi una vera misura di prevenzione del rischio.

AI literacy come leva strategica

L’AI Act introduce un principio chiave:
l’intelligenza artificiale non può essere utilizzata senza comprenderne le conseguenze.

Per le aziende, questo significa integrare:

  • innovazione tecnologica
  • formazione continua
  • compliance normativa

Investire nell’AI literacy non è solo un obbligo, ma una leva strategica per:

  • ridurre i rischi
  • migliorare i processi decisionali
  • aumentare la competitività

Legge PMI 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante misure per il sostegno e la competitività delle Piccole e Medie Imprese. Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) che interessano direttamente le aziende. Legge PMI 2026.

La legge prevede stanziamenti fino a 100 milioni di euro per il finanziamento dei cosiddetti mini contratti di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere la transizione del settore moda verso modelli produttivi più sostenibili e favorire programmi di aggregazione tra PMI.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il 7 aprile 2026. Di seguito una sintesi dei principali punti di attenzione.

Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) Semplificati

In attuazione del principio di proporzionalità, la legge incarica l’INAIL di elaborare nuovi modelli semplificati di organizzazione e gestione specifici per le PMI. L’obiettivo è facilitare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza che esentino dalla responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. 231/01), riducendo gli oneri documentali per le strutture aziendali più piccole.

Formazione e Addestramento: Arriva la Realtà Virtuale

Una delle novità più attese riguarda le modalità di addestramento specifico:

Simulazione Virtuale: È ora esplicitamente consentito effettuare l’addestramento mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Tracciabilità: Resta l’obbligo di registrare ogni attività di addestramento in appositi registri, anche in formato digitale.
Formazione in Cassa Integrazione: Viene introdotto l’obbligo di erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (CIG), per garantire che il lavoratore sia aggiornato al momento del rientro.

Sicurezza nel Lavoro Agile (Smart Working)

La legge definisce in modo più stringente gli obblighi per i lavoratori “agili” (Art. 11):

Informativa Annuale: Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS un’informativa scritta annuale che individui i rischi generali e specifici (ergonomia, videoterminali, isolamento).
Sanzioni: Sono state introdotte sanzioni specifiche (modifica Art. 55 D.Lgs. 81/08) per il mancato adempimento di tale obbligo informativo.

L’informativa in materia di smart working (art. 11)

L’articolo 11 interviene in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working), modificando direttamente il D.Lgs. n. 81/2008. La disposizione è immediatamente applicabile dal 7 aprile 2026 e non richiede l’adozione di decreti attuativi.

Ambito di applicazione
Quando la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità si considerano assolti mediante la consegna di un’informativa scritta.

La norma non definisce puntualmente tali ambienti; devono tuttavia ritenersi ricompresi tutti i luoghi esterni ai locali aziendali sui quali il datore di lavoro non esercita un potere di controllo diretto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l’abitazione del lavoratore;
altri luoghi privati o pubblici liberamente scelti dal dipendente.
Particolare rilievo è attribuito ai rischi connessi all’uso dei videoterminali, tipici del lavoro da remoto.

Contenuto e destinatari dell’informativa
L’informativa:

deve essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
deve avere cadenza almeno annuale;
deve individuare i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Regime sanzionatorio
La violazione dell’obbligo informativo comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo Unico sulla sicurezza, ossia arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda.

L’adempimento assume quindi rilievo non solo formale, ma anche sanzionatorio, in caso di accertamento ispettivo da parte degli organi di vigilanza.

L’informativa in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile assume un ruolo centrale nell’assetto degli adempimenti aziendali. La sua omissione, la consegna incompleta o il mancato aggiornamento espongono infatti il datore di lavoro, in caso di ispezione, al rischio di contravvenzioni contestabili da parte degli organi di vigilanza.
L’informativa deve pertanto essere adeguata ai rischi tipici del lavoro da remoto, includendo, tra l’altro, i profili connessi all’uso dei videoterminali, al diritto alla disconnessione e alla tutela della salute mentale del lavoratore. È quindi indispensabile che il documento sia valutato e validato dal referente aziendale per la sicurezza e che venga consegnato e aggiornato con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Verifiche Periodiche e Attrezzature

Viene aggiornato l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08:

Nuove attrezzature: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura/frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale.
Esoneri: Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse (magazzini, depositi)

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (art. 1)

Il contratto di rete (Dl 5/2009) permette a più imprese di collaborare per innovare e competere meglio.
Le imprese possono:
collaborare su attività comuni,
scambiarsi informazioni e servizi,
svolgere attività economiche insieme.

Reintrodotta una agevolazione fiscale: gli utili accantonati e destinati al fondo comune della rete non vengono tassati (sospensione d’imposta).
Condizioni:
investimenti realizzati entro l’anno successivo,
programma di rete asseverato (validato da enti competenti),
limite di 1 milione € annui per impresa.
L’agevolazione si perde se:
si esce dalla rete,
o si usano le riserve per scopi diversi.
Controlli affidati all’Agenzia delle Entrate.
Limite complessivo: 15 milioni € annui (2027–2029).
Obiettivo: incentivare investimenti comuni e crescita (soprattutto PMI).

Delega su start-up e PMI innovative (art. 24)

Il Governo riceve una delega per creare un Testo Unico su:
start-up innovative,
PMI innovative,
incubatori, acceleratori e filiera collegata.
Obiettivi:
semplificare e unificare la normativa,
eliminare norme obsolete,
migliorare chiarezza e coerenza.
Focus su:
riduzione degli oneri burocratici,
maggiore certezza del diritto,
uso di tecnologie avanzate.
Iter rafforzato (pareri istituzionali) e possibilità di correzioni entro 24 mesi.

Estensione regime pensionati esteri (art. 26)

Riguarda il regime fiscale al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia.
Durata: fino a 9 anni sui redditi esteri.
Novità:
soglia comuni ampliata da 20.000 a 30.000 abitanti.

Più comuni possono beneficiare del regime → maggiore attrattività territoriale.


LEGGE 11 marzo 2026, n. 34 Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050) (GU Serie Generale n.68 del 23-03-2026)note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2026
download