La Legge 17 marzo 2026, n. 36

La Legge 17 marzo 2026, n. 36 (“Legge di delegazione europea 2025”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, conferisce al Governo la delega per il recepimento di diverse direttive europee e l’attuazione di atti Ue, con un focus significativo su ambiente, rifiuti e sicurezza delle macchine.

Tra i temi presenti nella legge 17 marzo 2026, n. 36 spedizioni di rifiuti, sicurezza delle macchine, imballaggi e rifiuti di imballaggio, tecnologie a zero emissioni nette, rating ambientale, sociale e di governance

Ecco i punti chiave riguardanti le spedizioni di rifiuti e la sicurezza delle macchine:

1. Spedizioni di Rifiuti (Art. 13 – Regolamento UE 2024/1157)

La legge adegua la normativa nazionale al nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, che abroga il vecchio regolamento (CE) n. 1013/2006. Le novità principali includono:

Digitalizzazione: Obbligo dal 21 maggio 2026 di utilizzare la piattaforma centrale UE (sistema DIWASS) per lo scambio di documenti, notifiche e autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti.
Restrizioni Export: Stretta sul trasporto di rifiuti verso paesi non UE (paesi terzi), con restrizioni specifiche per l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento.
Monitoraggio OLAF: Maggiore vigilanza da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulle spedizioni di rifiuti, con controlli ispettivi potenziati a partire dal 16 aprile 2026.
Rifiuti Lista Verde: Continuano a essere consentite le spedizioni intra-UE per il recupero, ma con procedure di tracciabilità più rigide.

2. Sicurezza delle Macchine (Art. 9)

La legge contiene disposizioni specifiche per l’adeguamento alla normativa europea sulla sicurezza dei macchinari:
Aggiornamento Sanzioni: Adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine, in linea con le nuove norme UE.
Disciplina Transitoria: Introduzione di norme transitorie per garantire la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

Altre Misure Rilevanti (Legge n. 36/2026)

Imballaggi: Delega al Governo per l’adeguamento al regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Diritto alla Riparazione (R2R): Recepimento della direttiva europea sul diritto alla riparazione dei beni.
RENTRI e Geolocalizzazione: Sebbene legati al decreto Milleproroghe 2026, si segnalano le scadenze del 30 giugno 2026 per la geolocalizzazione dei mezzi (Cat. 5) e del 13 febbraio 2026 per il formulario digitale.

Le nuove norme in materia di spedizioni transfrontaliere trovano applicazione principale a decorrere dal 21 maggio 2026.


La Legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, è la Legge di delegazione europea 2025

Start-up innovative

Per le start-up innovative, l’apertura dei termini per le domande relative al nuovo credito d’imposta è fissata per il 30 marzo 2026. Questa misura mira a incentivare l’afflusso di capitali e a sostenere la crescita dell’ecosistema innovativo italiano. Start-up innovative.

A comunicarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con una nota pubblicata sul proprio portale, in seguito al decreto direttoriale del 13 marzo 2026 che disciplina la misura. Come precisato dal Ministero, l’agevolazione consiste in un contributo, concesso in regime “de minimis”, sotto forma di credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile, entro il limite massimo di 500mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Ecco i dettagli principali su chi può presentare la domanda e come funziona l’agevolazione:

Soggetti Beneficiari

Il beneficio non è rivolto direttamente alle start-up, ma a chi investe nel loro capitale:

Incubatori certificati: Iscritti nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Acceleratori certificati: Anch’essi regolarmente costituiti, attivi e iscritti al Registro delle Imprese.
Veicoli di investimento: Organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

Caratteristiche dell’Agevolazione

Misura del credito: Pari all’8% dell’investimento agevolabile.
Limite massimo: Fino a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Regime fiscale: Il contributo è concesso in regime “de minimis”.
Vincolo di mantenimento: L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni per non perdere il beneficio.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica:
Data di avvio: Dal 30 marzo 2026 fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Piattaforma: La gestione è affidata a Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Accesso: È necessario utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS del legale rappresentante tramite la piattaforma PaDigitale di Invitalia.

Oltre a questa misura specifica, restano attive altre agevolazioni come le detrazioni IRPEF/IRES per investitori (30% o 50% in certi casi) e il programma Smart&Start Italia per il finanziamento di progetti innovativi

Il clima nei capoluoghi delle regioni italiane

Negli ultimi decenni si sono osservate anomalie termiche positive senza precedenti a scala globale, europea e nazionale. Oltre a un aumento significativo dei valori medi di temperatura, è evidente anche un incremento della frequenza, durata e intensità degli estremi.

Gli ambienti urbani mostrano una maggiore vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico a causa dell’elevata densità di popolazione, della complessità delle infrastrutture e della concentrazione delle attività socio‑economiche, che amplificano l’esposizione e la sensibilità allo stress termico, agli estremi idrometeorologici e ai rischi concatenati associati.

Questo rapporto fornisce una valutazione del regime climatico dei capoluoghi italiani nel più recente periodo climatologico di riferimento (1991–2020). L’analisi considera inoltre l’andamento a lungo termine e la variabilità della temperatura e di un insieme di indici relativi agli estremi climatici. Questi elementi rappresentano informazioni di base fondamentali per quantificare gli impatti settoriali, valutare le vulnerabilità dei sistemi e supportare lo sviluppo di strategie di adattamento robuste e basate su evidenze scientifiche, finalizzate a rafforzare la resilienza climatica urbana in un contesto di cambiamento climatico in corso e atteso.
ISPRA Stato dell’Ambiente 103/2026 978-88-448-1299-7
Nel contesto dell’attuale crisi climatica, gli anni recenti sono stati particolarmente rilevanti. Il riscaldamento globale ha raggiunto valori senza precedenti: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato sulla Terrae gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalle temperature medie più elevate dall’inizio delle osservazioni (WMO,2025). La stima ottenuta dal fifth generation ECMWF reanalysis dataset (ERA5) disponibile nel Copernicus Climate Change Service (C3S).

indica che il 2025 si colloca al terzo posto fra i più caldi della serie storica (dal 1940), dopo il 2023 e il 2024.

Inoltre, la frequenza e l’intensità degli eventi estremi risultano in costante aumento in diverse aree del pianeta, causando impatti significativi sulla salute umana, la sicurezza alimentare, la disponibilità delle risorse idriche e sugli ecosistemi (IPCC, 2021).

L’Europa, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso ha registrato un tasso di aumento della temperatura doppio rispetto a quello della temperatura media globale, diventando il continente con il riscaldamento più rapido.

Condizioni di caldo estremo e prolungato hanno investito frequentemente l’Europa (Lorenz et al., 2019; Gouveia et al., 2022), causando gravi impatti sulla popolazione , con un elevato numero di decessi (Robine et al., 2008; Ballester et al., 2023). Le piogge torrenziali hanno causato inondazioni catastrofiche in diverse regioni negli anni recenti. Allo stesso tempo, per l’Europa meridionale e in particolare per la regione del Mediterraneo, si prevede una diminuzione significativa delle precipitazioni e un aumento dei periodi di siccità più severi (IPCC, 2022).

Decreto batterie

Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.

La disciplina introdotta prevede, tra le altre cose:

la nuova classificazione delle batterie prevista dal Regolamento UE in base cinque categorie: portatili, industriali, batterie veicoli a combustione interna (SLI), bici e monopattini elettrici (LMT), e auto elettriche (EV);

il rafforzamento del principio di responsabilità estesa del produttore (EPR) che attribuisce ai produttori l’obbligo di finanziare e organizzare tutte le operazioni necessarie alla raccolta, al trattamento e al recupero dei rifiuti di batterie;

la procedura di riconoscimento da parte del Ministero dell’ambiente dei sistemi di gestione collettivi ed individuali per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore;

l’istituzione del nuovo Registro dei produttori di batterie, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori (RENAP);

un complesso sistema sanzionatorio per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.

L’attuale Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile accumulatori di cui al d.lgs. 188/2008, resta attivo fino alla completa implementazione del nuovo Registro dei produttori di batterie.
Sul portale del Registro nazionale dei produttori (RENAP) e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente verrà data notizia dell’avvio del nuovo Registro, l’apertura delle iscrizioni e sarà messa a disposizione la procedura di registrazione.

È inoltre istituito il Registro dei produttori di batterie, al quale sono tenuti a iscriversi produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori è ridenominato Centro di coordinamento batterie e ha il compito, tra gli altri di ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale, monitorare i flussi di rifiuti di batterie, raccogliere e trasmettere i dati sulla raccolta e sul trattamento, promuovere campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore per le batterie immesse sul mercato nazionale. Gli obblighi possono essere adempiuti tramite sistemi di gestione individuali oppure sistemi di gestione costituiti in forma consortile. I produttori devono finanziare i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento, dell’informazione ai consumatori e della raccolta dei dati relativi alle batterie.

Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.

Violenza nei confronti degli operatori sanitari

Sono state quasi 18mila, nel 2025, le aggressioni a operatori sanitari e socio-sanitari, con oltre 23mila operatori (23.367), considerato che un singolo episodio può interessare più persone.

È quanto emerge dalla Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, pubblicata sul sito del Ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, che si celebra il 12 marzo di ogni anno.

Il rapporto evidenzia una sostanziale stabilità nel numero delle segnalazioni, con un leggero calo rispetto al 2024 (18.392 episodi). Al contrario, aumenta il numero complessivo degli operatori coinvolti: dai circa 22 mila del 2024 si passa a oltre 23 mila nel 2025.
Gli aggressori sono principalmente i pazienti, seguiti da familiari o caregiver. Come già rilevato nel 2024, prevalgono nettamente le aggressioni verbali (69%), rispetto a quelle fisiche (25%) e a quelle contro la proprietà (6%). Le donne risultano le più colpite, con percentuali superiori al 60% nella maggior parte delle regioni.
Le categorie professionali maggiormente interessate sono gli infermieri (55%), seguiti da medici (16%) e operatori socio-sanitari – OSS (11%). Un ulteriore 12% delle segnalazioni riguarda altre figure, tra cui personale non sanitario, operatori di front office (3%), vigilanti, soccorritori e altri addetti ai servizi (9%).
La maggior parte degli episodi si verifica in ambito ospedaliero, in particolare nei Pronto Soccorso, nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e nelle aree di degenza. Restano invece sostanzialmente stabili le segnalazioni negli istituti penitenziari (428 nel 2025 contro 433 nel 2024).
Va inoltre considerato che un aumento delle segnalazioni può riflettere anche una maggiore diffusione della cultura della denuncia, più che un effettivo incremento degli episodi di violenza.

Nell’ottica di rafforzare la sicurezza nei luoghi di cura, il Ministero della salute ha aggiornato la Raccomandazione ministeriale n. 8 sulla prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari e sociosanitari. Il nuovo documento amplia il campo di applicazione includendo, oltre al personale sanitario e socio-sanitario, anche tutti gli operatori coinvolti nelle attività di assistenza e in quelle ausiliarie alla cura e nei servizi di supporto, come il personale di front office e dei CUP.
La Raccomandazione prevede inoltre azioni per rafforzare la cultura della segnalazione degli episodi di violenza e per analizzare i contesti lavorativi al fine di individuare fattori di rischio e situazioni di vulnerabilità, indicando al contempo misure organizzative e preventive per le strutture sanitarie.
Tra queste rientrano il supporto psicologico ai dipendenti vittime di aggressione e l’organizzazione di attività formative per sensibilizzare il personale sull’importanza di segnalare gli episodi di violenza. Il documento richiama inoltre le recenti norme che prevedono la possibile istituzione di presidi di polizia nelle strutture sanitarie dotate di reparti di emergenza-urgenza, favorendo anche il coordinamento con le Forze dell’ordine per individuare strategie efficaci di prevenzione.
Per ridurre i fattori di rischio, viene inoltre raccomandata – laddove possibile – l’installazione di sistemi di sicurezza come pulsanti antipanico o allarmi portatili nelle aree più esposte, impianti di videosorveglianza attivi 24 ore su 24 nel rispetto della privacy, metal detector fissi o portatili e, nei casi più critici, l’utilizzo di dispositivi audio-video o body-cam per il personale maggiormente esposto.
Infine, la Raccomandazione sottolinea l’importanza di adottare interventi volti a ridurre i fattori di stress per gli utenti, come la creazione di spazi di accoglienza più confortevoli, sistemi di avviso che informino i pazienti su eventuali situazioni di sovraffollamento e l’installazione, nei punti strategici delle strutture sanitarie, di segnaletica che ricordi ai cittadini che gli atti di violenza costituiscono reato.

Fonte: Ministero della salute

Iperammortamento 2026

Iperammortamento 2026: il MEF amplia l’elenco dei beni ammessi e rimuove il vincolo “made in UE”

Con il comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha confermato importanti novità relative al nuovo iperammortamento 2026, intervenendo sulle criticità emerse nelle scorse settimane riguardo al requisito di provenienza dei beni agevolabili.

In particolare, il MEF ha annunciato che verrà soppressa la disposizione che limitava il beneficio ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. La modifica riguarda le disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 427 a 436, che introducono una maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali ai fini dell’ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Procedura di accesso all’agevolazione

La bozza del decreto ministeriale attuativo, diffusa dal MEF, definisce la procedura per accedere al beneficio. In base alle prime indicazioni, le imprese dovranno trasmettere tre diverse comunicazioni tramite la piattaforma dedicata:

  • Comunicazione preventiva, relativa all’investimento programmato;

  • Comunicazione di conferma, con indicazione dell’acconto versato;

  • Comunicazione di completamento, al termine dell’investimento.

Le regole operative diventeranno definitive con l’emanazione di decreti direttoriali che stabiliranno i termini di apertura della piattaforma e i modelli da utilizzare.

Comunicazione preventiva e conferma dell’investimento

La bozza del decreto stabilisce che l’impresa debba inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti.

Successivamente, entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa dovrà trasmettere la comunicazione di conferma, indicando:

  • la data del pagamento dell’acconto;

  • l’importo versato, necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

La piattaforma informatica rilascerà una ricevuta di avvenuta trasmissione, mentre il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà entro 10 giorni l’esito delle verifiche o eventuali integrazioni da fornire entro ulteriori 10 giorni.

Comunicazione di completamento

Il processo si conclude con la comunicazione di completamento, da inviare entro il 15 novembre 2028 per ciascuna comunicazione di conferma, corredata dalle attestazioni che dimostrano il possesso della documentazione richiesta.

Documentazione richiesta

Per accedere all’iperammortamento, la bozza del decreto richiede la presentazione di specifici documenti:

  • perizia tecnica asseverata;

  • attestazione di produzione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;

  • certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Il dettaglio delle certificazioni richieste è contenuto negli articoli 5 e 6 del decreto attuativo ancora in fase di definizione.

Investimenti in energia rinnovabile per autoconsumo

Il decreto disciplina anche gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, purché collegati alla struttura produttiva.

Sono ammesse le spese relative a:

  • gruppi di generazione di energia elettrica;

  • trasformatori e misuratori funzionali alla produzione;

  • impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo;

  • servizi ausiliari di impianto;

  • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica dovrà garantire una producibilità non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026.

Per i sistemi di accumulo, le spese ammissibili sono riconosciute fino a un massimo di 900 euro per kWh.

Eliminazione del vincolo “made in UE”

Con il comunicato del 12 marzo, il MEF ha infine chiarito che sarà eliminata la norma che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, ampliando di fatto la platea dei beni agevolabili e risolvendo le criticità segnalate dagli operatori.

La misura punta quindi a rafforzare gli incentivi agli investimenti produttivi, semplificando l’accesso all’iperammortamento e ampliando le opportunità per le imprese.

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 rappresenta una svolta epocale nel diritto penale italiano, introducendo per la prima volta la responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi dai loro vertici o dipendenti.

Origini e Contesto Storico

Prima del 2001, vigeva il principio romano “societas delinquere non potest”, che escludeva la punibilità penale delle persone giuridiche, limitando le sanzioni solo alle persone fisiche. L’Italia recepì così la Convenzione OCSE del 1997 sulla corruzione transnazionale e le risoluzioni ONU contro la criminalità organizzata, emanando il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Il testo iniziale copriva reati presupposto come corruzione, frode sportiva e reati societari, superando resistenze iniziali su quali illeciti includere.

Evoluzione Normativa

Negli anni, il catalogo dei reati è esploso: dal 2002 al 2024, sono stati aggiunti illeciti ambientali, informatici, di tutela della privacy e persino omicidio colposo sul lavoro. Casi emblematici come Siemens (2003), IVRI e Impregilo hanno definito i “Modelli 231”, protocolli organizzativi che esonerano l’ente da responsabilità se adeguati ed efficaci.

Proposte di riforma, come quella del 2009 per un ente certificatore, non sono passate, ma il sistema si è consolidato con oltre 20 anni di giurisprudenza.

Impatto sulle Imprese

Oggi, le sanzioni spaziano da multe milionarie alla confisca, spingendo le aziende ad adottare Organismi di Vigilanza e compliance programs per prevenire rischi. In un’era di crescente attenzione etica, il D.Lgs. 231 promuove culture aziendali “pulite”, riducendo impunità e favorendo trasparenza.

Implementare un Modello 231 efficace richiede un approccio strutturato, personalizzato sulle attività aziendali, per prevenire reati presupposto e ottenere l’esonero da responsabilità amministrativa.

Fasi Principali di Implementazione

Inizia con l’analisi del contesto: mappa l’organizzazione, i processi e identifica aree a rischio-resto (es. acquisti, finanza, HR).dagostinolex+1

  • Definisci protocolli gestionali: regole per decisioni, deleghe, tracciabilità operazioni e segregazione funzioni.

  • Istituisci l’Organismo di Vigilanza (OdV): indipendente, con poteri di controllo e reporting al vertice.

  • Integra sistemi come whistleblowing (obbligatorio post D.Lgs. 24/2023) e formazione periodica.

Elementi Chiave del Modello

Il documento deve includere Codice Etico, procedure operative, sistema sanzionatorio interno e meccanismi di monitoraggio continuo.

Componente Descrizione Benefici
Mappatura rischi Identifica attività sensibili (es. appalti, dati sensibili) Prevenzione mirata
Protocolli decisionali Limita discrezionalità con flussi approvativi Riduce frodi
Sistema disciplinare Sanzioni per violazioni Cultura compliance
Aggiornamenti Revisione annuale o su cambiamenti Efficacia duratura

L’OdV verifica l’applicazione effettiva, con audit interni e report al CdA; integra con ISO 37301 per certificazione. Coinvolgi esperti esterni per gap analysis iniziali e formazione, garantendo adesione reale per evitare inefficacia giudiziale.