Manutentore antincendio

Manutentore antincendio: al via la nuova piattaforma per il rilascio delle abilitazioni

I Vigili del Fuoco hanno fornito chiarimenti, con la circolare del 10 settembre 2025 n. 14644, sull’attuazione del cosiddetto decreto controlli (DM 01/09/2021) in merito al tema del Portale informatico nazionale e al termine della validità del nulla osta transitorio (NOT).

Con la Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025, la direzione centrale dei Vigili del Fuoco ha comunicato l’avvenuto completamento del sistema previsto dal D.M. 01/09/2021 (noto come Decreto Controlli) per la qualificazione del tecnico manutentore antincendio e sancito la fine del regime transitorio entro la data della prossima scadenza della proroga (25 settembre 2026).

Risulta infatti pienamente accessibile la terza e ultima sezione del Portale Informatico per la gestione della qualificazione. Sono inoltre pronti gli altri due pilastri costituiti dalla disponibilità di sedi d’esame distribuite sul territorio e la definizione di un quadro formativo conforme ai requisiti normativi.

Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10/09/2025

«D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore.».

Come si diventa manutentore antincendio qualificato

L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio per uno (o più di uno) degli specifici Presidi antincendio che sono stati previsti dal Legislatore (i vari Presidi sono indicati rispettivamente con le sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) deve sostenere un esame svolto con una apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Per tale esame, i possibili casi previsti sono di due tipi, rispettivamente:

  • Caso 1: Esame completo, a seguito della frequenza del corso di formazione previsto dal Legislatore, svolto presso i Soggetti formatori accreditati;
  • Caso 2: Esame ridotto, a cui possono accedere gli aspiranti tecnici manutentori antincendio che sono già in possesso, alla data del 25 settembre 2022, degli specifici requisiti richiesti dal Legislatore.

Rientrano in questo caso d’esame anche i possessori della “certificazione volontaria”, ovvero nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021.

A seguito del superamento di tale esame, con esito positivo, ottiene la qualifica di tecnico manutentore qualificato per lo specifico Presidio antincendio.

I corsi di formazione e gli esami sono svolti presso le strutture (centri di formazione e sedi d’esame) dei soggetti formatori.

Come presentare la domanda di ammissione all’esame di manutentore antincendio

L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per procedere alla richiesta d’esame dovrà accedere, tramite SPID/CIE, al Portale Informatico per la gestione della qualificazione e procedere alla compilazione dell’apposito form-web.

Nella pagina di ingresso al servizio, sono disponibili anche le FAQ e un tutorial.

Attraverso la piattaforma è possibile gestire l’intero ciclo procedurale, dall’invio delle istanze fino al rilascio dell’attestato di qualificazione dotato di QR-code, nonché l’inserimento nell’elenco pubblico dei manutentori qualificati.

Attraverso la piattaforma, i professionisti possono:

  • presentare la richiesta di abilitazione come tecnico manutentore qualificato;
  • effettuare i pagamenti online tramite PagoPA o mediante avviso di pagamento;
  • seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica;
  • accedere alla documentazione inviata e ricevuta, grazie all’integrazione con il sistema documentale e di protocollazione del Dipartimento.
  • scaricare direttamente gli attestati rilasciati — come il Nulla Osta Transitorio e il certificato di tecnico manutentore qualificato — previo assolvimento dell’imposta di bollo.

La richiesta può anche essere effettuata da un soggetto delegato. In questo caso, dopo l’accesso al portale tramite SPID o CIE e l’inserimento dei dati anagrafici della Società per conto della quale si opera, sarà necessario selezionare la voce “delegato” dal menu a tendina “in qualità di”.

Successivamente, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del candidato aspirante tecnico manutentore antincendio che intende sostenere l’esame per lo specifico Presidio antincendio e tutti gli allegati obbligatori o facoltativi (a seconda del caso d’esame di interesse) per proseguire con la procedura informatica.

Il cittadino, aspirante tecnico manutentore antincendio, o suo delegato, dovranno svolgere due operazioni preliminari prima della compilazione della domanda d’esame, ovvero:

  • consultare l’elenco pubblico dei Soggetti formatori per l’individuazione delle sedi d’esame presenti sul territorio nazionale presso cui vuole svolgere l’esame;
  • prendere preventivamente contatti con la sede d’esame scelta e farsi rilasciare un documento denominato “pre-accordo”, che costituisce un allegato obbligatorio per entrambe le modalità d’esame.

Una volta presentata la domanda di ammissione all’esame, e verificata la congruità della documentazione, la Direzione dei Vigili del Fuoco territorialmente competente provvede all’accoglimento dell’istanza e rilascia il Nulla Osta Transitorio (NOT).

Il NOT, specifico per il singolo Presidio antincendio, ha valenza nella fase temporale transitoria intercorrente tra la richiesta di esame dell’aspirante tecnico manutentore antincendio e la data di svolgimento dello stesso esame e/o della data di rilascio dell’attestato di qualificazione di tecnico manutentore qualificato.

In caso in cui il candidato NON superi l’esame o risulti assente, il NOT decade.

Ogni richiesta di esame verrà automaticamente inoltrata dal Portale Informatico alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.  È possibile richiedere l’esame per più presidi antincendi nella stessa domanda.

La tariffa da versare per l’esame, che l’aspirante tecnico manutentore antincendio richiede per lo specifico Presidio antincendio, ammonta a 116 euro a cui va aggiunto il pagamento di una marca da bollo dell’importo di 16 euro unico per ogni richiesta effettuata.

Una volta superato l’esame con esito positivo, il candidato può richiedere l’attestato di qualificazione direttamente attraverso il Portale Informatico, previo pagamento della marca da bollo dell’importo di 16 euro.

Il candidato che NON supera l’esame (ossia se ottiene un risultato con esito negativo al proprio esame) dovrà presentare una nuova richiesta ex-novo, nulla escluso.

Sistema pronto per la scadenza del 25 settembre 2026

Il D.M. 15/07/2025 ha disposto la proroga delle previsioni contenute nell’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e successive modificazioni, posticipando al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

Secondo quanto previsto dalla Circolare prot. DCPREV n.14644 del 10/09/2025, che ha sancito la fine del regime transitorio entro la data della prossima scadenza della proroga (25 settembre 2026):

  • i NOT già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026;
  • i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026, indipendentemente dalla data di emissione.

Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell’attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 01/09/2021 e dalle relative circolari applicative.

Trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva Commissione Ue 2025/1801/Ue. Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – Aggiornamento lista di controllo – Modifica allegati I e II, direttiva 2022/1999/Ue. Adr: novità sui controlli

Direttiva che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (Ue) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 13 ottobre 2025, è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 novembre 2025, sostituisce gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/1999, in vigore dal 13 novembre 2022, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

L’allegato I contiene la lista di controllo che gli Stati membri devono utilizzare per effettuare i controlli previsti nella direttiva, mentre l’allegato II riporta l’elenco delle infrazioni dell’ADR, suddivise per categoria di rischio I, II e III.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 giugno 2026 e applicarle a decorrere dal 24 giugno 2026.

Direttiva Commissione Ue 2025/1801/Ue. Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose - Aggiornamento lista di controllo ADR
Download DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE

ATTREZZATURE A PRESSIONE TRAMITE SISTEMA AEROMOBILE

PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME VISIVO DI SUPERFICI ESTERNE DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRAMITE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO. INAIL 2025

L’esame visivo è un metodo di controllo non distruttivo che permette di effettuare la valutazione dell’eventuale stato di degrado superficiale di attrezzature ed impianti.

Nel caso di strutture caratterizzate da uno sviluppo in altezza, sorge dunque l’esigenza di utilizzare ponteggi o strutture aeree sollevabili, per poter accedere in sicurezza agli elementi oggetto di ispezione. Queste soluzioni richiedono costi e tempi tecnici di posa in opera significativi. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (unmanned aircraft system, «UAS»), noti anche come droni, permette di ottenere ad oggi risultati rilevanti anche nel settore delle ispezioni visive.

Si ottimizzano infatti i tempi, i costi e le condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’esame. L’indagine permette di gestire in modo efficace e veloce una propedeutica analisi, individuando le superfici e i particolari che necessitano di successivi puntuali e specifici ulteriori controlli. Per poter svolgere queste attività, gli UAS devono essere corredati da appositi accessori che permettono l’acquisizione e registrazione di immagini ad alta risoluzione. L’esame visivo, pertanto, risulta effettuato in modalità̀
“assistito” a seguito dell’impiego di videocamere che operano nella banda del visibile.

Questa innovativa metodica di ispezione condotta con dispositivi di registrazione in HD offre, nei casi di rilievi in quota, un esame delle superfici con un soddisfacente livello di risoluzione dei dettagli.

La procedura ha lo scopo di fornire indicazioni operative per gestire l’esecuzione dell’esame visivo delle superfici esterne di attrezzature, componenti e impianti a pressione outdoor per valutarne lo stato di conservazione, con l’ausilio di UAS. La procedura può trovare applicazione nei contesti industriali quali ad esempio: impianti Oil&Gas, industria per la produzione di energia elettrica, industria pesante, industria chimica e farmaceutica.

PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME VISIVO DI SUPERFICI ESTERNE DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRAMITE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO
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Salute muscolo-scheletrica assistenza sanitaria e sociale

La nuova relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro analizza la salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, evidenziando i rischi specifici, i modi per prevenirli e gestirli e l’importanza di promuovere una cultura proattiva della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il documento individua i principali fattori di rischio, tra cui i carichi di lavoro pesanti, la movimentazione manuale dei pazienti e la formazione inadeguata. Presenta inoltre spunti strategici per prevenire i disturbi muscolo-scheletrici, il problema di salute sul lavoro più diffuso del settore.

Salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale

Relazione

Salute muscolo-scheletrica e fattori di rischio nel settore HeSCare: una revisione delle informazioni esistenti
Il documento esamina i principali fattori di rischio che contribuiscono ai disturbi muscolo-scheletrici (DMS) nel settore dell’assistenza socio-sanitaria (HeSCare), il loro impatto sui lavoratori e le sfide specifiche del settore. Sottolinea la necessità di strategie di prevenzione integrate per garantire il benessere attuale e futuro degli operatori HeSCare e, di conseguenza, una migliore assistenza ai pazienti.
Lo studio offre approfondimenti ed esempi di buone pratiche a livello transnazionale, nonché spunti per le politiche a livello dell’UE e nazionale a sostegno della prevenzione e dello sviluppo delle politiche al fine di ridurre ed evitare l’esposizione al rischio nel settore HeSCare.

Documento di sintesi

La tutela della salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale: documento strategico
I disturbi muscolo-scheletrici sono tra le problematiche più comuni e persistenti in materia di salute sul lavoro cui devono far fronte i lavoratori del settore dell’assistenza sanitaria e sociale (HeSCare) in tutta l’UE. Si tratta di un settore caratterizzato da capacità fisiche elevate, fattori di stress psicosociali e ambienti di assistenza complessi.
Il documento di sintesi si basa su numerosi dati, letteratura e contributi delle parti interessate per individuare i punti chiave, tra cui: formazione più completa, collaborazione tra le politiche, sviluppo di linee guida specifiche, rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e miglioramento degli ambienti di lavoro psicosociali.

Caso studio

L’approccio ALM: prevenzione dei rischi muscolo-scheletrici durante la movimentazione e il trasferimento del paziente
Il caso di studio presenta l’approccio “Accompagner La Mobilité” (ALM – accompagnare la mobilità), introdotto per la prima volta nel 2012 presso il gruppo ospedaliero Paris Saint-Joseph e poi adottato dall’INRS nel 2018. L’obiettivo è quello di modificare le modalità di erogazione delle cure promuovendo una cultura della prevenzione e concentrandosi sulle capacità naturali di movimento dei pazienti.
L’approccio ALM si basa principalmente sull’adattamento del lavoro alle persone e non viceversa. Presenta benefici per i prestatori di assistenza, le strutture sanitarie e i pazienti, aiutandoli a mantenere la massima indipendenza. Questo studio di caso esamina le origini, l’attuazione e i risultati dell’approccio ALM, evidenziandone il potenziale per trasformare le pratiche di assistenza, ridurre i rischi muscolo-scheletrici e migliorare i risultati sia per i prestatori di assistenza sia per i pazienti in tutto il settore HeSCare.

Fonte: EU-OSHA

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili. Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili: pubblicata la Direttiva Ue 2025/1892.

Il testo legislativo, frutto di un accordo con il Consiglio del febbraio 2025, è stato adottato senza votazione poiché non sono stati presentati emendamenti, in linea con la seconda lettura della procedura legislativa ordinaria.

La direttiva aggiornata introduce obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: il 10% per la produzione e la trasformazione alimentare e il 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici. Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.

Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.


È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

La Direttiva entrerà in vigore il 16 ottobre 2025; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro e non oltre il 17 giugno 2027.

Direttiva 2025/1892: entrata in vigore e scadenza per il recepimento
La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, introducendo obiettivi vincolanti entro il 2030, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE dello scorso 26 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 16 ottobre 2025.

Gli Stati membri dovranno ora mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 17 giugno 2027, mentre le imprese dei settori alimentare e tessile dovranno adeguarsi a regole più stringenti su raccolta, riciclo e donazioni.

Riduzione degli sprechi alimentari entro il 2030

Ogni cittadino europeo produce in media 132 kg di rifiuti alimentari all’anno.

Come previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.
In un’ottica di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno adottare misure per facilitare la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano, coinvolgendo direttamente gli operatori economici.

Rifiuti tessili: produttori più responsabili

Ogni anno nell’UE vengono generati 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (circa 12 kg pro capite). Il testo della nuova Direttiva Ue prevede che gli Stati membri:

provvedano affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
possano istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
provvedano affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
istituiscano un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1. Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro.
Le nuove regole riguarderanno abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina.

Gestione dei tessili di scarto

In merito alla fase di gestione dei tessili di scarto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto saranno sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.

Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.

Legge uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la materia lavoro, questi gli articoli di riferimento:

Art. 11. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)

  1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
  2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152.
  3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Art. 12. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

  1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

  1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Legge uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132
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Agevolazioni per gli alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo

Il Ministero Turismo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, il Decreto 18 settembre 2025, con le tipologie di costo, specifiche  categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

La disposizione nasce da quanto previsto dall’art. 14, del decreto legge n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Questo l’articolo di riferimento:

Art. 14 – Disposizioni urgenti in materia di turismo

1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l’anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell’articolo 20.

Agevolazioni per gli alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo
DOWNLOAD DECRETO 18 settembre 2025 Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalita’ per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo. (25A05332) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2025)