Sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Pubblicato il documento “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo raccoglie contributi eterogenei a supporto dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio e rappresenta un primo passo concreto per analizzare e gestire in modo consapevole ed efficace le trasformazioni che l’IA sta generando nel mercato del lavoro.


Il documento nasce per avviare i lavori dell’Osservatorio nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro.

Raccoglie contributi diversi con un obiettivo preciso: offrire una base solida di dati, analisi, studi e casi concreti per capire come l’IA sta incidendo sul mercato del lavoro.

Non è un testo con una posizione unica.
Contiene interventi di soggetti pubblici e privati, provenienti da ambiti istituzionali, amministrativi, produttivi e di ricerca. Ogni contributo riflette il punto di vista del proprio autore.

I temi sono organizzati per aree prioritarie, in parte coerenti con quelle indicate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ne emerge un quadro ampio e non uniforme della trasformazione in corso.

Il Ministero risponde solo dei contributi redatti dai propri autori. Gli altri contenuti restano sotto la responsabilità dei rispettivi enti o organizzazioni.

Il rapporto non vuole chiudere il dibattito.
È un punto di partenza.

Serve a favorire confronto, collaborazione e sviluppo di strumenti di analisi sempre più precisi. L’obiettivo finale è sostenere un’adozione dell’IA nel lavoro che sia consapevole, trasparente ed efficace.

Il documento nasce per avviare i lavori dell’Osservatorio nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro.
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Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI

Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI: obblighi, rischi e ambiti operativi

Il tema del Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI è sempre più centrale. Molte piccole e medie imprese pensano che il D.Lgs. 231/2001 riguardi solo le grandi aziende. In realtà non è così. Anche una PMI può essere ritenuta responsabile per reati legati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il collegamento tra D.Lgs. 231/2001 e sicurezza sul lavoro nasce dall’introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Se si verifica un infortunio grave e viene accertata una carenza organizzativa, l’azienda può subire sanzioni molto pesanti.

Responsabilità 231 nelle PMI: cosa si rischia

Per una PMI le conseguenze possono essere critiche. Le sanzioni previste dal Modello 231 non si limitano alle multe. Possono includere:

  • sanzioni pecuniarie rilevanti

  • interdizione temporanea dall’attività

  • sospensione o revoca di autorizzazioni

  • esclusione da bandi e appalti pubblici

  • danno reputazionale

In caso di infortunio sul lavoro grave, l’attenzione degli organi di vigilanza si concentra sull’organizzazione aziendale. La domanda è semplice: l’impresa aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato?

Modello 231 e sicurezza sul lavoro: perché è strategico per le PMI

Per le piccole e medie imprese il Modello Organizzativo 231 non deve essere visto come un adempimento formale. È uno strumento di tutela. Serve a dimostrare che l’azienda ha adottato procedure, controlli e responsabilità chiare per prevenire violazioni in materia di sicurezza.

Spesso nelle PMI la gestione operativa è concentrata su poche figure. Il datore di lavoro coincide con l’amministratore. Le deleghe non sono formalizzate. I controlli sono poco tracciati. Questo aumenta il rischio in caso di incidente.

Un Modello 231 integrato con il sistema di gestione della sicurezza permette invece di:

  • definire ruoli e responsabilità in modo chiaro

  • formalizzare deleghe con poteri reali

  • tracciare controlli e verifiche periodiche

  • collegare DVR, procedure e formazione a un sistema di vigilanza

Ambiti operativi del Modello 231 nella sicurezza sul lavoro

Quando si parla di ambiti operativi 231 nelle PMI, il focus è sull’organizzazione concreta delle attività aziendali. I punti chiave sono:

Valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere coerente con le lavorazioni reali. Non deve essere generico. Deve essere aggiornato quando cambiano processi, macchinari o layout produttivi.

Procedure operative

Le procedure devono essere scritte ma soprattutto applicate. Nei reparti produttivi, nei cantieri, nelle attività di manutenzione, devono essere chiari i comportamenti obbligatori e i divieti.

Sistema di deleghe

La delega di funzioni in materia di sicurezza deve essere formale, con attribuzione di poteri di spesa e autonomia decisionale. Senza questi elementi, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

Formazione e addestramento

La formazione sulla sicurezza deve essere pianificata, documentata e coerente con i rischi effettivi. In caso di infortunio, la verifica della formazione è uno dei primi controlli effettuati.

Sistema di controllo e vigilanza

Il Modello 231 prevede un sistema di controllo interno e un Organismo di Vigilanza. Anche nelle PMI può essere strutturato in modo proporzionato, ma deve esistere un meccanismo di verifica reale.

Modello 231 semplificato per PMI: approccio proporzionato

La normativa consente un approccio proporzionato alla dimensione aziendale. Un Modello 231 per PMI non deve essere complesso come quello di una grande impresa industriale. Deve però essere concreto e coerente con il livello di rischio.

L’obiettivo non è produrre documenti, ma costruire un sistema organizzativo che funzioni. In caso di procedimento penale, ciò che conta è dimostrare l’efficacia del modello e la sua effettiva applicazione.

Integrazione tra 231, sicurezza e organizzazione aziendale

Integrare Modello 231 e sicurezza sul lavoro significa rafforzare l’organizzazione. Non è solo un tema legale. È un tema gestionale.

Un sistema ben strutturato migliora:

  • il controllo dei processi produttivi

  • la tracciabilità delle decisioni

  • la cultura della prevenzione

  • la gestione dei rischi operativi

Per le PMI che lavorano con grandi aziende o partecipano a gare pubbliche, avere un Modello 231 rappresenta anche un vantaggio competitivo.

Il Modello 231 applicato alla sicurezza sul lavoro nelle PMI non è un obbligo automatico, ma in molti casi è una scelta necessaria. I rischi penali e organizzativi sono concreti. Gli infortuni sul lavoro restano uno dei principali ambiti di responsabilità per le imprese.

Per una piccola o media impresa, adottare un Modello 231 significa proteggere l’azienda, l’amministratore e la continuità dell’attività. La sicurezza non è solo un adempimento tecnico. È un presidio legale e organizzativo che tutela l’impresa nel tempo.


Redazione Portaleconsulenti: Albanese Pellegrino

RENTRI, proroga

Durante l’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 2753), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) prevede scadenze progressive non solo per l’iscrizione dei soggetti obbligati, ma anche per ulteriori adempimenti, tra cui:

  1. l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale;
  2. la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
  3. la trasmissione dei dati al RENTRI con il relativo regime sanzionatorio.

Approvati gli emendamenti che consentono la coesistenza temporanea dei formati cartaceo e digitale del Formulario Identificativo dei Rifiuti. Sanzioni rinviate.
Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato un primo pacchetto di proposte emendative al Decreto Legge Milleproroghe  in via di conversione in legge alla Camera. Fra gli emendamenti approvati si segnalano:
-la proroga del Formulario Fir in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026
-la sospensione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati fino alla stessa data.

Beneficiari– Gli emendamenti vanno incontro alle attività configurate in forma di “impresa”, che non sono state esonerate dall’adesione al Rentri. La coesistenza del Formulario cartaceo con quello digitale per un periodo di circa sei mesi è considerato un tempo sufficiente all’adeguamento informatico e organizzativo delle imprese, oltre che utile ad evitare le sanzioni. L’adozione del Fir esclusivamente digitale era prevista dal 13 febbraio 2026.

Fir cartaceo fino al 15 settembre 2026 – Gli emendamenti intervengono sull’articolo 13 del Milleproroghe che elenca tutti i rinvii nelle materie di competenza del Mase. L’aggiunta finale di un comma consente – fino al 15 settembre 2026- che il formulario di identificazione dei rifiuti possa continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Allo scopo si modificano le tempistiche del regolamento Rentri (decreto 4 aprile 2023, n. 59).

Sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026– Un secondo emendamento interviene sulla disciplina sanzionatoria (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevista dal Ministero dell’Ambiente per la violazione degli obblighi in materia di tenuta di registri. Le sanzioni non saranno applicate prima del 15 settembre 2026.
Viene infatti inserito un comma in base al quale- “in sede di prima applicazione” del Sistema di tracciabilità dei rifiuti le sanzioni  “con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti”, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026″

Abrogazione– Viene infine abrogata la tempistica assegnata al Mase per emanare- ai fini dell’operatività del Registro Rentri- un decreto regolamentare, resettando di fatto le progressioni cronologiche della piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Dissesto e frane: il quadro nazionale

In collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, Ispra censisce i principali eventi di frana e danni a edifici, beni culturali, infrastrutture primarie di comunicazione, tessuto economico e produttivo, per pubblicarli sulla piattaforma nazionale IdroGEO.

Quanto accaduto a Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio e che sta continuando ad interessare il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci e la strada provinciale SP10, ha messo al centro il tema degli strumenti in grado di monitorare il fenomeno. Nel comune in provincia di Caltanissetta si è aperto un fronte lungo 4 chilometri, con un abbassamento del terreno di decine di metri lungo la corona. I terreni affioranti sono costituiti da sabbie con livelli di arenaria, poggianti su argille.

La zona di Sante Croci venne colpita il 12 ottobre 1997 da una frana di vaste proporzioni. Il comune di Niscemi è storicamente interessato da dissesti franosi, così come riportato dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), che contiene ad oggi oltre 684.000 frane sul territorio nazionale. I geologi della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – sono impegnati nei sopralluoghi per procedere alla mappatura della frana di Niscemi, per l’aggiornamento dell’Inventario IFFI e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

IdroGEO è uno strumento facile da usare anche con uno smartphone, sviluppato dall’Istituto con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento delle comunità e una maggiore consapevolezza sui rischi che interessano il proprio territorio. Con “Verifica pericolosità” l’utente può cercare un indirizzo, oppure geolocalizzarsi in mappa e identificare il livello di pericolosità per frane e alluvioni in un intorno di 500 metri dal punto di interesse (abitazione, attività economica o produttiva). L’Ispra, nell’ambito dei compiti istituzionali di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e mappe sul dissesto idrogeologico riferiti all’intero territorio nazionale, pubblica, con cadenza triennale il Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia che costituisce il quadro di riferimento ufficiale sulla pericolosità e sul rischio idrogeologico per il nostro paese. Come evidenziato dall’ultimo rapporto, presentato lo scorso luglio, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera, il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, 1 milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata; 6 milioni e 800mila sono esposti a rischio alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni.

Tutti i dati sono a disposizione del Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio. Nell’ambito dell’innovazione tecnologica, l’Istituto promuove la sperimentazione di tecnologie innovative per il monitoraggio delle frane, come il fotomonitoraggio basato sull’impiego di sensori fotografici capaci di documentare nel tempo i cambiamenti del territorio, e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la raccolta, analisi, archiviazione delle notizie sulle frane e per migliorare l’accessibilità e l’usabilità delle informazioni ai cittadini sulla piattaforma IdroGEO mediante l’implementazione di un assistente virtuale che dialoga con l’utente, fornendo informazioni e rispondendo a domande sul dissesto idrogeologico.

Rapporto ISPRA sul “Dissesto idrogeologico in Italia” – Edizione 2024

Piattaforma IdroGEO

FONTE https://www.snpambiente.it/

UNI EN 18037:2025

È stata pubblicata la norma UNI EN 18037:2025, che fornisce linee guida essenziali per la valutazione settoriale della cybersicurezza nei sistemi ICT complessi.

Contenuti Principali

La norma introduce un approccio metodologico basato sul rischio per identificare requisiti di cybersicurezza, certificazione e assurance per prodotti, processi e servizi ICT in contesti multi-stakeholder, come telecomunicazioni, sanità elettronica e trasporti. Essa copre tutte le fasi per definire, implementare e mantenere tali requisiti, senza però misurare prestazioni o qualità dei processi.

Ambiti di Applicazione

Si rivolge a regolatori, enti di standardizzazione, fornitori di servizi e produttori ICT coinvolti in sistemi digitali settoriali condivisi. Supporta schemi di certificazione conformi al Cyber Resilience Act e al quadro europeo della cybersicurezza, con applicazioni pratiche già in uso per schemi nazionali ed europei.

Disponibilità e Impatto

Disponibile dal 18 dicembre 2025, rappresenta un tassello strategico per l’allineamento alle politiche UE, favorendo valutazioni standardizzate e armonizzate dei rischi cyber. Per il settore della formazione e compliance, come in ambito sanitario, offre strumenti per potenziare la resilienza cyber nei training e sistemi digitali.


Passi per l’Implementazione

  • Identificare il contesto settoriale: Mappate i sistemi ICT coinvolti (es. reti sanitarie o piattaforme e-learning), ruoli multi-stakeholder e servizi condivisi come e-health o training compliance.

  • Condurre valutazione dei rischi: Applicare la metodologia settoriale per analisi standardizzate, rating armonizzati e identificazione di rischi per obiettivi business, considerando potenziali attacchi.

  • Definire requisiti specifici: Stabilire livelli di sicurezza e assurance per prodotti, processi e servizi ICT in base al ruolo nel sistema settoriale, bilanciando protezione e costi.

E-learning: Come e Perché

E-learning: Come e Perché Rivoluziona la Formazione Aziendale

In un mondo del lavoro sempre più dinamico, la formazione aziendale non può più basarsi su sessioni in aula rigide e costose. L’e-learning sta ridefinendo le regole del gioco, trasformando il modo in cui aziende – dal manifatturiero al sanitario – addestrano i dipendenti. Ma come funziona esattamente questa rivoluzione? E quali sono i motivi concreti per adottarla? Scopriamolo passo per passo.

Come Funziona l’E-learning nella Formazione Aziendale

L’e-learning sfrutta piattaforme digitali cloud-based per erogare contenuti formativi accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Immagina un operaio in fabbrica che, durante una pausa, completa un modulo di formazione o un dipendente che aggiorna le sue competenze su protocolli di gestione via tablet.

  • Moduli interattivi e personalizzati: Video brevi, quiz gamificati e simulazioni VR sostituiscono le slide noiose. Ad esempio, un corso su DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) include test pratici virtuali per verificare la comprensione.

  • Accesso on-demand: Nessun orario fisso; i dipendenti imparano al proprio ritmo, riducendo assenze e viaggi.

  • Integrazione con AI e analytics: Tool come LMS (Learning Management System) tracciano i progressi, suggeriscono percorsi personalizzati e generano report per la compliance.

Questa flessibilità elimina i limiti della formazione tradizionale, rendendola scalabile per team remoti o turnisti.

Perché l’E-learning è una Rivoluzione: Vantaggi Concreti

Non si tratta solo di tecnologia: l’e-learning porta risultati misurabili che impattano direttamente sul business.

  • Riduzione costi del 50-70%: Secondo studi di Deloitte, elimina spese per venue, materiali e istruttori esterni. Per un’azienda significa risparmiare su incentivi INAIL grazie a formazione certificata più efficiente.

  • Maggiore engagement e retention: Contenuti multimediali aumentano il completamento dei corsi del 60% (fonte: Brandon Hall Group). Un esempio? Quiz con badge e leaderboard motivano i dipendenti come un videogioco.

  • Compliance e aggiornamento rapido: Normative come quelle sulla sicurezza sul lavoro evolvono velocemente; l’e-learning permette aggiornamenti istantanei, essenziale per settori regolati.

  • Scalabilità globale: Perfetto per multinazionali o enti pubblici, con traduzioni automatiche e accessibilità multilingue.

In Italia, con l’adozione crescente post-pandemia, aziende che usano e-learning vedono un ROI medio del 300% entro un anno.

Guardando avanti, l’integrazione con AI generativa (come ChatGPT per script personalizzati) e metaverso renderà la formazione immersiva come mai prima. L’e-learning non è il futuro: è il presente che rivoluziona la tua azienda.


Redazione PortaleConsulenti: Albanese Pellegrino

INL tracciabilità dei rifiuti

INL: applicazione art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate al sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.

La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

INL nota 831 2026