INL tracciabilità dei rifiuti

INL: applicazione art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate al sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.

La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

INL nota 831 2026

Trasparenza retributiva gender pay gap

Trasparenza retributiva, cosa prevede il nuovo decreto sul gender pay gap (parità salariale).

Il decreto che recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza retributiva introduce l’accesso ai dati su stipendi, bonus e premi divisi per genere e obbliga le aziende a giustificare le differenze. A breve in CDM il decreto che recepisce direttiva UE sulla trasparenza retributiva per contrastare il divario di genere. La media retributiva azienda dovra essere pubblica.

Ora si potrà sapere quanto guadagnano i colleghi. E chiedere le dovute spiegazioni su eventuali disparità. Il nuovo decreto legislativo sul gender pay gap per la trasparenza retributiva obbliga infatti le aziende a fornire i dati sulle retribuzioni medie, bonus e premi, divisi per genere, e a spiegare eventuali differenze. Se il divario supera il 5% senza giustificazione, l’impresa dovrà correggerlo insieme ai sindacati.

 direttiva europea 2023/970

Il decreto è il recepimento della direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza retributiva, una norma organica che mira a trasformare il principio dell’equal pay for equal work da ideale giuridico astratto in diritto concreto e attuabile. Un passaggio rilevante nella disciplina della parità salariale in Italia, soprattutto perché interviene su un terreno finora poco regolato: l’accesso alle informazioni sulle retribuzioni e sui criteri con cui vengono determinate.


Il gender pay gap è la differenza media di stipendio tra uomini e donne.

In pratica:
le donne, a parità di lavoro o nel complesso del mercato, guadagnano meno.

Perché succede:

  • lavori diversi e settori pagati meno

  • più part-time tra le donne

  • carriere interrotte (maternità, cura)

  • meno donne in ruoli senior

  • a volte, stessa mansione ma paga diversa


Mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI

Pubblicato il Decreto Direttoriale che definisce le Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”

Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.

In particolare, la possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.

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Allegato 1 – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui al punto 1 dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”

Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

Guida alla guida

Informazioni sul conseguimento di patenti speciali, consulenza per il dispositivo più idoneo e agevolazioni, il ruolo dell’Inail e del Centro Protesi Inail. INAIL 2026

L’intervento dell’Inail per i propri assistiti

Prima di acquistare o allestire il veicolo bisogna sempre rivolgersi alla Sede Inail di competenza per avere informazioni dettagliate su quali documenti presentare per usufruire della prestazione.
Seguendo il percorso previsto, l’Inail può garantire ai propri assistiti:
– la fornitura di comandi speciali, incluso il cambio automatico, purché prescritti sulla patente di guida
– le modifiche al veicolo che possano facilitare l’accesso e il trasporto
– un rimborso forfettario delle spese sostenute per il conseguimento della patente speciale

Il ruolo del Centro Protesi Inail

Presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio è presente un team medicotecnico che può aiutare tutte le persone interessate, sia utenti Inail sia utenti privati, nel percorso per il conseguimento della patente speciale.
All’interno del Centro è possibile:
– ricevere informazioni sulla normativa di settore (patente di guida, agevolazioni, etc.)
– ricevere consulenze specifiche per valutare le capacità di guida e soluzioni personalizzate che consentano di accedere, guidare o essere trasportati in modo efficace e sicuro
– effettuare prove pratiche di guida con veicoli adattati

Inoltre, è presente un’autofficina meccanica per l’adattamento dei veicoli.

Informazioni sul conseguimento di patenti speciali, consulenza per il dispositivo più idoneo e agevolazioni, il ruolo dell'Inail e del Centro Protesi Inail. INAIL 2026
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RENTRI 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto importanti semplificazioni per il RENTRI, esonerando dall’iscrizione vari soggetti come i piccoli imprenditori agricoli, produttori di rifiuti pericolosi con <10 dipendenti, e alcuni professionisti (es. estetisti/tatuatori). L’iscrizione per gli obbligati va fatta tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026, con obbligo di FIR digitale (xFIR) dal 13/02/2026. I soggetti non più obbligati devono cancellarsi entro il 30/03/2026.
Ecco i dettagli principali:
  • Esclusioni dall’obbligo di iscrizione (novità 2026): Sono esonerati i produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano in organizzazioni di ente o impresa, inclusi piccoli studi medici, medici/dentisti liberi professionisti (non in forma di impresa), estetisti, tatuatori e acconciatori.
  • Imprenditori Agricoli: Esonerati se producono rifiuti pericolosi e hanno un volume d’affari annuo inferiore a €8.000, o se scelgono le modalità di tracciabilità alternative.
  • Termini di Cancellazione: Per i soggetti inizialmente obbligati e ora esclusi dalla nuova normativa, è previsto l’obbligo di cancellazione dal portale RENTRI entro il 30 marzo 2026.
  • FIR Digitale (xFIR): Dal 13 febbraio 2026 diventa obbligatorio l’utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale (xFIR) per gli iscritti, sostituendo il cartaceo.
  • Piccole imprese: Le imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi sono ora escluse dall’obbligo di iscrizione.
Non è previsto il rimborso dei contributi già versati per chi era precedentemente obbligati.

Calendario Scadenze 2026

Nonostante le semplificazioni, rimane confermata l’ultima tranche di iscrizioni per i soggetti ancora obbligati (il cosiddetto “III Scaglione”):
Entro il 13 febbraio 2026: termine ultimo per l’iscrizione di enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.
Dal 13 febbraio 2026: scatta l’obbligo di utilizzo del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) digitale e della firma elettronica per tutti i soggetti iscritti.

Semplificazioni e Gestione Digitale

Per chi non è obbligato all’iscrizione, resta comunque necessario registrarsi in un’apposita area del portale per la generazione e vidimazione dei nuovi modelli di FIR cartacei conformi al sistema. Il portale ufficiale RENTRI mette a disposizione manuali e video tutorial per la gestione di queste procedure.
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, all’art. 7, comma 8, introduce l’obbligo di emissione e gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale (xFIR), a partire dalla data definita all’art. 13, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. In proposito, il sito ufficiale RENTRI comunica che sono state pubblicate nuove schede informative nel portale Supporto RENTRI, per assistere gli operatori sui seguenti aspetti:
  • Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
  • Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)
  • Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
  • FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
  • Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)
  • Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI
  • Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI
  • Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale
  • Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

Le varie schede informative sono disponibili al seguente link.


Parità di genere: aggiornate le FAQ

UNI/PdR 125: aggiornate le FAQ sulla parità di genere. Pubblicata l’edizione 2026

Accredia e UNI hanno pubblicato l’aggiornamento ufficiale delle FAQ UNI/PdR 125:2022, dedicate alla corretta applicazione del sistema di gestione per la parità di genere.

Il documento, “UNI/PdR 125 FAQ – Indirizzi applicativi per la UNI/PdR 125 – Edizione 2026”, è disponibile gratuitamente sul sito di Accredia.
La nuova edizione sostituisce le FAQ del 2022 e del 2024.

Le FAQ chiariscono dubbi operativi su:

  • implementazione della UNI/PdR 125

  • requisiti per la certificazione della parità di genere

  • criteri di valutazione delle performance aziendali

Sono presenti esempi pratici utili per imprese, consulenti e organismi di certificazione.

Certificazione UNI/PdR 125: una crescita costante in Italia

La certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125 è oggi la quarta più diffusa tra le imprese italiane.
Un segnale chiaro di maggiore attenzione ai temi ESG, alla sostenibilità sociale e all’inclusione nei luoghi di lavoro.

Adottare la UNI/PdR 125 significa creare organizzazioni più eque, con processi strutturati che riducono le disparità di genere e valorizzano le differenze.

Parità di genere in Italia: i dati più recenti

Secondo il Gender Equality Index 2025 dell’EIGE, l’Italia ha ottenuto 61,9 punti su 100, collocandosi al 12° posto nell’Unione Europea.

Il dato resta sotto la media UE, ma mostra un miglioramento significativo: +9,4 punti rispetto al 2015.
Un progresso che conferma l’importanza di strumenti come la certificazione UNI/PdR 125.

Parità di genere e diritti umani

La parità di genere è un principio fondamentale dei diritti umani internazionali.
È sancita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che riconosce a tutte le persone pari dignità e diritti, senza discriminazioni basate sul sesso.

L’articolo 2 ribadisce il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione, valori alla base anche della UNI/PdR 125.

Accredia e UNI pubblicano le nuove FAQ UNI/PdR 125:2022. Chiarimenti su certificazione, requisiti e parità di genere. Documento gratuito, edizione 2026.
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EU-OSHA sul lavoro al freddo

L’Inail segnala un nuovo approfondimento EU-OSHA sul lavoro al freddo

L’Inail informa della pubblicazione di un articolo dell’Agenzia europea EU-OSHA che mette a disposizione indicazioni pratiche su rischi e prevenzione per chi lavora in ambienti freddi.

Stress da freddo: un rischio da non sottovalutare
Lo “stress da freddo” si verifica quando l’ambiente provoca una perdita di calore corporeo tale da alterare le normali funzioni dell’organismo. Il pericolo è più evidente sotto i +5 °C, ma cali di performance possono comparire già sotto i 20 °C. Il problema riguarda soprattutto edilizia e agricoltura per le attività all’aperto, ma anche settori come alimentare e farmaceutico, dove si opera in spazi refrigerati.

Effetti sul corpo e riduzione della destrezza
Per proteggere gli organi vitali, il corpo reagisce con vasocostrizione e brividi. Questo riduce la circolazione nelle estremità e fa raffreddare più velocemente mani e piedi. Gli studi indicano che la manualità diminuisce quando la temperatura della pelle scende sotto i 22 °C e diventa critica sotto i 15 °C, aumentando il rischio di errori, congelamenti e disturbi nel tempo.

Freddo e attenzione: più errori e più infortuni
Alcune ricerche mostrano che il freddo agisce anche sul piano mentale. Una parte delle risorse cognitive viene usata per gestire il disagio fisico, riducendo concentrazione e lucidità. Questo può portare a tempi di reazione più lunghi e a scelte meno precise. Studi svolti in Spagna e Italia segnalano un aumento del 4% del rischio di infortuni in condizioni di freddo, spesso aggravato da superfici scivolose, scarsa visibilità e ingombro dei DPI.

Patologie da freddo: dai danni locali ai rischi sistemici
Le conseguenze possono essere localizzate, come congelamento, geloni o “piede da trincea”, oppure più gravi, come l’ipotermia, che si manifesta quando la temperatura interna scende sotto i 35 °C. Particolare attenzione è richiesta per lo stress cardiovascolare: la vasocostrizione può aumentare pressione e viscosità del sangue, facendo lavorare di più il cuore e aumentando il rischio di eventi come infarto e ictus. Possono verificarsi anche problemi alla pelle e all’apparato respiratorio.

Valutazione del rischio: un percorso in tre fasi
Secondo gli standard ISO 15265 e 15743, la valutazione deve seguire tre passaggi. Si parte dall’osservazione, con il coinvolgimento dei lavoratori per individuare i pericoli più evidenti. Si prosegue con l’analisi quantitativa tramite indici tecnici come l’IREQ (isolamento richiesto) e la DLE (durata limitata dell’esposizione). L’ultima fase prevede l’intervento di specialisti e misurazioni più complesse, per definire misure mirate sulle reali condizioni del luogo di lavoro.

Prevenzione: prima misure tecniche e organizzative
Le priorità restano gli interventi tecnici e l’organizzazione del lavoro. Dove l’automazione non è possibile, si può agire su barriere frangivento, controllo dell’umidità e pavimentazioni isolate. Sul piano gestionale, serve pianificare turni con pause in aree riscaldate e prevedere tempi di recupero, lasciando spazio anche alla regolazione autonoma del ritmo di lavoro.

DPI: ultima difesa, ma fondamentale
I dispositivi di protezione individuale restano essenziali e devono rispettare standard europei come la EN 342 per il freddo intenso. Conta molto la scelta dei materiali e la stratificazione: indumenti troppo stretti o bagnati di sudore possono peggiorare la situazione invece di proteggerla. In uno scenario climatico più instabile, la corretta dotazione di DPI e la formazione sui segnali iniziali di ipotermia restano punti chiave per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte INAIL

L’Inail segnala un nuovo approfondimento EU-OSHA sul lavoro al freddo indicazioni su rischi e prevenzione per chi lavora in ambienti freddi.
EU-OSHA