FIR digitale: chiusura delle modalità operative

Il 31 marzo 2026 è stato pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali l’avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, a decorrere dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026.

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1° marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

– digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;

– cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.


Novità della Legge 26/2026: focus sul periodo transitorio

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26, nota come “Milleproroghe 2026”, converte con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, prorogando numerosi termini normativi in ambiti fiscali, ambientali e amministrativi. Entrata in vigore il 1° marzo 2026, introduce periodi transitori per facilitare l’adeguamento alle nuove regole.

Periodo transitorio RENTRI e FIR digitale

La principale novità riguarda il sistema RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti: fino al 15 settembre 2026, operatori obbligati possono usare il FIR cartaceo in alternativa al digitale, con sanzioni differite alla stessa data. Questo “doppio binario” vincola l’intera filiera (produttore, trasportatore, destinatario) a un unico formato, favorendo una transizione graduale e testando la piattaforma digitale.

Altre proroghe transitorie rilevanti

  • Sanità e formazione: Obbligo di formazione continua per operatori sanitari prorogato al 31 dicembre 2028 per il triennio 2023-2025; ricetta elettronica a regime con invio NRE via email.

  • Enti locali: Funzioni vicesegretari in piccoli comuni (<3.000 abitanti) fino a 12 mesi; tariffe rifiuti tempestive se caricate entro 6 marzo 2026.

  • Lavoro e PA: Assunzioni e mobilità prorogate (es. dirigenti fiscali al 31 dicembre 2028); permessi sindacali compensati tra 2025 e 2026.

Impatti pratici

Queste misure evitano sanzioni immediate, dando tempo per adeguamenti tecnologici e burocratici, soprattutto per imprese nel settore rifiuti e PA. Il periodo transitorio bilancia innovazione digitale con flessibilità operativa fino a settembre 2026

Nomina Energy Manager 2026: Scadenza 30 Aprile

Le imprese e gli enti con consumi energetici elevati devono nominare entro il 30 aprile 2026 il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, noto come Energy Manager. Questa figura è obbligatoria per i soggetti industriali che superano i 10.000 tep/anno (tonnellate equivalenti di petrolio) e per gli altri settori oltre i 1.000 tep/anno.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ricordato che il prossimo 30 aprile rappresenta il termine ultimo per la nomina dell’Energy Manager. Questa figura, introdotta dalla Legge 10/91, riveste un ruolo cruciale nella pianificazione energetica aziendale, supportando il management nell’adozione di politiche di efficientamento e sostenibilità.

Obblighi e Procedura

La nomina è annuale e va comunicata tramite la piattaforma NEMO gestita dalla FIRE (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia), per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Anche le aziende non obbligate possono procedere volontariamente per ottimizzare la gestione energetica e accedere a benefici come i certificati bianchi.

Importanza Strategica

L’Energy Manager supporta decisioni aziendali per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza, evitando sanzioni in caso di inadempienza. La FIRE pubblica annualmente l’elenco dei nominati, promuovendo il ruolo professionale.

Le sanzioni per la mancata nomina dell’Energy Manager sono amministrative pecuniarie, come previsto dall’art. 34 comma 8 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, aggiornato dal D.P.R. 380/2001 art. 132 comma 8. L’importo va da 5.164 euro a 51.645 euro.

Applicazione e Eccezioni

Queste sanzioni si applicano per inosservanza dell’obbligo di nomina e comunicazione entro il 30 aprile tramite portale NEMO della FIRE. Non sono previste per errori formali di compilazione, purché l’invio sia tempestivo; è possibile rettificare i dati senza perdere la validità della data di primo invio.

Conseguenze Aggiuntive

Oltre alle multe, la mancata nomina esclude da incentivi come i certificati bianchi e può complicare l’accesso a progetti di efficienza energetica. Le dichiarazioni false comportano responsabilità penali separate.

Competenze Tecniche

È essenziale la conoscenza delle normative (Legge 10/1991, D.Lgs. 102/2014, UNI CEI 11339), analisi dei dati energetici, project management e strumenti IT per monitorare consumi. Figure certificate come EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) sono preferite, ma non mandatory.

Qualità Professionali

Servono abilità trasversali come problem solving, leadership, negoziazione e familiarità con rinnovabili e incentivi come i certificati bianchi. Può essere un dipendente interno o consulente esterno.

Fonte: redazione Portaleconsulenti.it Albanese Pellegrino

Bando ESG, ENERGIA E DIGITALE 2026

CCIAA Trento – Bando ESG, ENERGIA E DIGITALE 2026.

Le domande devono essere presentate: dalle ore 09.00 del 18 maggio alle 16.00 del 22 maggio 2026 tramite la piattaforma Restart, tassativamente firmate digitalmente su apposito modulo unitamente a tutti gli allegati.

Data apertura: 18/05/2026
Data chiusura: 22/05/2026

Cos’è

La Camera di Commercio di Trento mette a disposizione un contributo a fondo perduto per attività di formazione e consulenza in merito alle tecnologie digitali, allo sviluppo sostenibile secondo i criteri ESG, oltre che per l’attivazione di percorsi di certificazione e per percorsi efficientamento energetico.

A chi si rivolge

Il bando è rivolto alle MPMI con sede in provincia di Trento.

Cosa prevede

L’agevolazione consiste nella corresponsione di contributi a fondo perduto.
Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente bando ammontano ad Euro 550.000,00.
Il contributo sarà pari al 70% delle spese ammissibili e rendicontate, per un importo massimo per singola impresa di Euro 9.000,00.
Il progetto dovrà avere una spesa minima rendicontata pari a Euro 2.000,00.
Sono ammissibili le spesi di acquisto di hardware e software nel limite del 30% delle spese di formazione e consulenza. Per le attività di formazione l’importo massimo ammissibile è di 120,00 €/h.
Aiuti concessi in regime di “de minimis”.

Sono ammesse le spese fatturate e liquidate a partire dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda e fino al 180° giorno successivo a tale data. Sulle fatture di pagamento dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CUP assegnato in fase di ammissione della domanda Il pagamento dovrà avvenire con bonifico dal quale risultino numero, data fattura e CUP.

La rendicontazione deve essere effettuata:
– entro 190 giorni dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda (cioè entro massimo 10 gg naturali consecutivi dalla conclusione dell’intervento e dall’avvenuto pagamento delle fatture);
– su apposito modulo unitamente a tutti gli allegati;
– tassativamente firmata digitalmente.

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AI Literacy e AI Act: obblighi, formazione e compliance

AI Literacy e AI Act: obblighi, formazione e compliance per le aziende

L’AI literacy (alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale) è oggi un requisito fondamentale per tutte le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Con l’introduzione dell’AI Act europeo, la formazione sull’AI non è più facoltativa, ma diventa parte integrante della strategia di compliance aziendale.

Il regolamento impone infatti percorsi formativi proporzionati ai rischi e ai ruoli, con l’obiettivo di ridurre errori operativi, violazioni normative e criticità organizzative.

Cos’è l’AI Literacy e perché è obbligatoria

L’AI literacy indica la capacità di comprendere come funzionano i sistemi di intelligenza artificiale, quali sono i loro limiti e quali rischi comportano.

Oggi strumenti come:

  • chatbot per il customer care
  • software di analisi dati
  • sistemi di supporto alle decisioni
  • generatori automatici di contenuti

sono sempre più diffusi nei processi aziendali. Tuttavia, un utilizzo non consapevole può generare rischi significativi in termini:

  • etici (bias e discriminazioni)
  • legali (violazioni normative)
  • economici (decisioni errate)
  • di sicurezza e cybersecurity

Per questo motivo, l’AI Act richiede alle organizzazioni di garantire un adeguato livello di consapevolezza e competenza interna.

Formazione AI obbligatoria: cosa devono sapere i dipendenti

Secondo il regolamento europeo, chi utilizza sistemi di AI deve essere in grado di:

  • comprendere i principi base (machine learning, reti neurali, modelli linguistici)
  • conoscere l’utilizzo dell’AI nei processi aziendali
  • valutare rischi e benefici con approccio critico
  • rispettare gli obblighi normativi e di compliance

In pratica, una persona “AI literate” deve sapere:

  • quali dati alimentano un sistema
  • quanto è affidabile un algoritmo
  • quando può emergere un bias
  • quando è necessaria la supervisione umana

AI Act: perché la formazione è centrale nella normativa

L’AI Act è il primo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce un approccio basato sul rischio.

L’obiettivo è bilanciare:

  • innovazione tecnologica
  • tutela dei diritti fondamentali
  • sicurezza dei sistemi digitali

All’interno di questo quadro, la formazione AI diventa un elemento chiave per garantire un utilizzo responsabile delle tecnologie.

Classificazione dei sistemi AI: i livelli di rischio

Il regolamento distingue quattro livelli di rischio:

  • Rischio inaccettabile → sistemi vietati
  • Alto rischio → obblighi rigorosi (controlli, trasparenza, supervisione)
  • Rischio limitato → obblighi di trasparenza
  • Rischio minimo → requisiti ridotti

 La formazione obbligatoria varia in base a questa classificazione: più alto è il rischio, maggiore sarà il livello di competenze richieste.

Quando entra in vigore l’obbligo di formazione AI

L’AI Act è entrato in vigore nel 2024, ma le disposizioni sono applicate gradualmente.

 L’obbligo di promuovere l’AI literacy è attivo dal 2 febbraio 2025.

Da quel momento, la formazione sull’intelligenza artificiale diventa parte integrante della compliance, al pari di:

  • GDPR (protezione dati)
  • cybersecurity
  • sicurezza informatica

Quali aziende devono adeguarsi

L’obbligo riguarda tutte le organizzazioni che operano nel mercato europeo e utilizzano sistemi AI, tra cui:

  • startup e PMI
  • aziende di ecommerce
  • agenzie di marketing
  • società di consulenza
  • studi professionali
  • grandi imprese

 Importante: la normativa si applica sia a chi sviluppa AI (provider) sia a chi la utilizza (deployer), anche tramite strumenti di terze parti.

Chi deve fare la formazione AI in azienda

La formazione non riguarda solo figure tecniche, ma tutte le persone coinvolte nell’uso dell’AI:

  • HR e risorse umane
  • marketing e comunicazione
  • vendite
  • customer care
  • manager e dirigenti
  • sviluppatori e IT

Anche chi utilizza strumenti AI integrati nei software aziendali deve comprenderne il funzionamento e i rischi.

AI Act e aziende extra-UE: principio di extraterritorialità

Come il GDPR, anche l’AI Act si applica alle aziende fuori dall’Unione Europea se i loro sistemi impattano su cittadini o mercati europei.

Questo significa che anche società internazionali devono garantire formazione AI adeguata.

Come organizzare la formazione AI in azienda

Non esiste un modello unico: la formazione deve essere proporzionata al rischio e al contesto aziendale.

Un programma efficace dovrebbe includere:

1. Competenze tecniche di base

  • funzionamento dei sistemi AI
  • dati e algoritmi

2. Normativa e compliance

  • AI Act
  • responsabilità legali
  • gestione dei rischi

3. Aspetti etici e organizzativi

  • bias e discriminazioni
  • impatto sui processi decisionali
  • governance dell’AI

 Fondamentale anche:

  • documentare la formazione (audit)
  • aggiornare periodicamente i contenuti

Strumenti per la formazione AI

Le aziende possono utilizzare diversi strumenti:

  • piattaforme e-learning (scalabili e tracciabili)
  • corsi online certificati
  • workshop e formazione in presenza
  • programmi interni di AI governance

L’integrazione tra formazione teorica e pratica è la soluzione più efficace.

Rischi e sanzioni senza AI Literacy

L’AI Act non prevede sanzioni dirette specifiche per la formazione, ma il mancato rispetto del regolamento può comportare:

  • multe fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato globale
  • danni reputazionali
  • contenziosi legali
  • perdita di fiducia da parte di clienti e partner

Inoltre, un uso scorretto dell’AI può generare:

  • decisioni errate
  • discriminazioni
  • violazioni dei diritti fondamentali

La formazione diventa quindi una vera misura di prevenzione del rischio.

AI literacy come leva strategica

L’AI Act introduce un principio chiave:
l’intelligenza artificiale non può essere utilizzata senza comprenderne le conseguenze.

Per le aziende, questo significa integrare:

  • innovazione tecnologica
  • formazione continua
  • compliance normativa

Investire nell’AI literacy non è solo un obbligo, ma una leva strategica per:

  • ridurre i rischi
  • migliorare i processi decisionali
  • aumentare la competitività

Legge PMI 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante misure per il sostegno e la competitività delle Piccole e Medie Imprese. Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) che interessano direttamente le aziende. Legge PMI 2026.

La legge prevede stanziamenti fino a 100 milioni di euro per il finanziamento dei cosiddetti mini contratti di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere la transizione del settore moda verso modelli produttivi più sostenibili e favorire programmi di aggregazione tra PMI.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il 7 aprile 2026. Di seguito una sintesi dei principali punti di attenzione.

Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) Semplificati

In attuazione del principio di proporzionalità, la legge incarica l’INAIL di elaborare nuovi modelli semplificati di organizzazione e gestione specifici per le PMI. L’obiettivo è facilitare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza che esentino dalla responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. 231/01), riducendo gli oneri documentali per le strutture aziendali più piccole.

Formazione e Addestramento: Arriva la Realtà Virtuale

Una delle novità più attese riguarda le modalità di addestramento specifico:

Simulazione Virtuale: È ora esplicitamente consentito effettuare l’addestramento mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Tracciabilità: Resta l’obbligo di registrare ogni attività di addestramento in appositi registri, anche in formato digitale.
Formazione in Cassa Integrazione: Viene introdotto l’obbligo di erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (CIG), per garantire che il lavoratore sia aggiornato al momento del rientro.

Sicurezza nel Lavoro Agile (Smart Working)

La legge definisce in modo più stringente gli obblighi per i lavoratori “agili” (Art. 11):

Informativa Annuale: Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS un’informativa scritta annuale che individui i rischi generali e specifici (ergonomia, videoterminali, isolamento).
Sanzioni: Sono state introdotte sanzioni specifiche (modifica Art. 55 D.Lgs. 81/08) per il mancato adempimento di tale obbligo informativo.

L’informativa in materia di smart working (art. 11)

L’articolo 11 interviene in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working), modificando direttamente il D.Lgs. n. 81/2008. La disposizione è immediatamente applicabile dal 7 aprile 2026 e non richiede l’adozione di decreti attuativi.

Ambito di applicazione
Quando la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità si considerano assolti mediante la consegna di un’informativa scritta.

La norma non definisce puntualmente tali ambienti; devono tuttavia ritenersi ricompresi tutti i luoghi esterni ai locali aziendali sui quali il datore di lavoro non esercita un potere di controllo diretto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l’abitazione del lavoratore;
altri luoghi privati o pubblici liberamente scelti dal dipendente.
Particolare rilievo è attribuito ai rischi connessi all’uso dei videoterminali, tipici del lavoro da remoto.

Contenuto e destinatari dell’informativa
L’informativa:

deve essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
deve avere cadenza almeno annuale;
deve individuare i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Regime sanzionatorio
La violazione dell’obbligo informativo comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo Unico sulla sicurezza, ossia arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda.

L’adempimento assume quindi rilievo non solo formale, ma anche sanzionatorio, in caso di accertamento ispettivo da parte degli organi di vigilanza.

L’informativa in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile assume un ruolo centrale nell’assetto degli adempimenti aziendali. La sua omissione, la consegna incompleta o il mancato aggiornamento espongono infatti il datore di lavoro, in caso di ispezione, al rischio di contravvenzioni contestabili da parte degli organi di vigilanza.
L’informativa deve pertanto essere adeguata ai rischi tipici del lavoro da remoto, includendo, tra l’altro, i profili connessi all’uso dei videoterminali, al diritto alla disconnessione e alla tutela della salute mentale del lavoratore. È quindi indispensabile che il documento sia valutato e validato dal referente aziendale per la sicurezza e che venga consegnato e aggiornato con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Verifiche Periodiche e Attrezzature

Viene aggiornato l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08:

Nuove attrezzature: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura/frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale.
Esoneri: Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse (magazzini, depositi)

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (art. 1)

Il contratto di rete (Dl 5/2009) permette a più imprese di collaborare per innovare e competere meglio.
Le imprese possono:
collaborare su attività comuni,
scambiarsi informazioni e servizi,
svolgere attività economiche insieme.

Reintrodotta una agevolazione fiscale: gli utili accantonati e destinati al fondo comune della rete non vengono tassati (sospensione d’imposta).
Condizioni:
investimenti realizzati entro l’anno successivo,
programma di rete asseverato (validato da enti competenti),
limite di 1 milione € annui per impresa.
L’agevolazione si perde se:
si esce dalla rete,
o si usano le riserve per scopi diversi.
Controlli affidati all’Agenzia delle Entrate.
Limite complessivo: 15 milioni € annui (2027–2029).
Obiettivo: incentivare investimenti comuni e crescita (soprattutto PMI).

Delega su start-up e PMI innovative (art. 24)

Il Governo riceve una delega per creare un Testo Unico su:
start-up innovative,
PMI innovative,
incubatori, acceleratori e filiera collegata.
Obiettivi:
semplificare e unificare la normativa,
eliminare norme obsolete,
migliorare chiarezza e coerenza.
Focus su:
riduzione degli oneri burocratici,
maggiore certezza del diritto,
uso di tecnologie avanzate.
Iter rafforzato (pareri istituzionali) e possibilità di correzioni entro 24 mesi.

Estensione regime pensionati esteri (art. 26)

Riguarda il regime fiscale al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia.
Durata: fino a 9 anni sui redditi esteri.
Novità:
soglia comuni ampliata da 20.000 a 30.000 abitanti.

Più comuni possono beneficiare del regime → maggiore attrattività territoriale.


LEGGE 11 marzo 2026, n. 34 Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050) (GU Serie Generale n.68 del 23-03-2026)note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2026
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La Legge 17 marzo 2026, n. 36

La Legge 17 marzo 2026, n. 36 (“Legge di delegazione europea 2025”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, conferisce al Governo la delega per il recepimento di diverse direttive europee e l’attuazione di atti Ue, con un focus significativo su ambiente, rifiuti e sicurezza delle macchine.

Tra i temi presenti nella legge 17 marzo 2026, n. 36 spedizioni di rifiuti, sicurezza delle macchine, imballaggi e rifiuti di imballaggio, tecnologie a zero emissioni nette, rating ambientale, sociale e di governance

Ecco i punti chiave riguardanti le spedizioni di rifiuti e la sicurezza delle macchine:

1. Spedizioni di Rifiuti (Art. 13 – Regolamento UE 2024/1157)

La legge adegua la normativa nazionale al nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, che abroga il vecchio regolamento (CE) n. 1013/2006. Le novità principali includono:

Digitalizzazione: Obbligo dal 21 maggio 2026 di utilizzare la piattaforma centrale UE (sistema DIWASS) per lo scambio di documenti, notifiche e autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti.
Restrizioni Export: Stretta sul trasporto di rifiuti verso paesi non UE (paesi terzi), con restrizioni specifiche per l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento.
Monitoraggio OLAF: Maggiore vigilanza da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulle spedizioni di rifiuti, con controlli ispettivi potenziati a partire dal 16 aprile 2026.
Rifiuti Lista Verde: Continuano a essere consentite le spedizioni intra-UE per il recupero, ma con procedure di tracciabilità più rigide.

2. Sicurezza delle Macchine (Art. 9)

La legge contiene disposizioni specifiche per l’adeguamento alla normativa europea sulla sicurezza dei macchinari:
Aggiornamento Sanzioni: Adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine, in linea con le nuove norme UE.
Disciplina Transitoria: Introduzione di norme transitorie per garantire la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

Altre Misure Rilevanti (Legge n. 36/2026)

Imballaggi: Delega al Governo per l’adeguamento al regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Diritto alla Riparazione (R2R): Recepimento della direttiva europea sul diritto alla riparazione dei beni.
RENTRI e Geolocalizzazione: Sebbene legati al decreto Milleproroghe 2026, si segnalano le scadenze del 30 giugno 2026 per la geolocalizzazione dei mezzi (Cat. 5) e del 13 febbraio 2026 per il formulario digitale.

Le nuove norme in materia di spedizioni transfrontaliere trovano applicazione principale a decorrere dal 21 maggio 2026.


La Legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, è la Legge di delegazione europea 2025

Start-up innovative

Per le start-up innovative, l’apertura dei termini per le domande relative al nuovo credito d’imposta è fissata per il 30 marzo 2026. Questa misura mira a incentivare l’afflusso di capitali e a sostenere la crescita dell’ecosistema innovativo italiano. Start-up innovative.

A comunicarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con una nota pubblicata sul proprio portale, in seguito al decreto direttoriale del 13 marzo 2026 che disciplina la misura. Come precisato dal Ministero, l’agevolazione consiste in un contributo, concesso in regime “de minimis”, sotto forma di credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile, entro il limite massimo di 500mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Ecco i dettagli principali su chi può presentare la domanda e come funziona l’agevolazione:

Soggetti Beneficiari

Il beneficio non è rivolto direttamente alle start-up, ma a chi investe nel loro capitale:

Incubatori certificati: Iscritti nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Acceleratori certificati: Anch’essi regolarmente costituiti, attivi e iscritti al Registro delle Imprese.
Veicoli di investimento: Organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

Caratteristiche dell’Agevolazione

Misura del credito: Pari all’8% dell’investimento agevolabile.
Limite massimo: Fino a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Regime fiscale: Il contributo è concesso in regime “de minimis”.
Vincolo di mantenimento: L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni per non perdere il beneficio.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica:
Data di avvio: Dal 30 marzo 2026 fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Piattaforma: La gestione è affidata a Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Accesso: È necessario utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS del legale rappresentante tramite la piattaforma PaDigitale di Invitalia.

Oltre a questa misura specifica, restano attive altre agevolazioni come le detrazioni IRPEF/IRES per investitori (30% o 50% in certi casi) e il programma Smart&Start Italia per il finanziamento di progetti innovativi