INL tracciabilità dei rifiuti

INL: applicazione art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate al sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.

La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

INL nota 831 2026

Modalità operative trasmissione dei dati al RENTRI

Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI.

Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

DEFINITI

In particolare, nell’allegato al D.D. n. 143/2023 sono definiti:
le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al Rentri e il suo funzionamento;
le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori;
i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Rentri con i sistemi adottati dagli operatori;
le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti

Articolo 1 (Modalità operative)

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si approva il documento, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le “Modalità operative” di seguito indicate:
− Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
− Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
− Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
− Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

Tabella scadenze Rentri

In riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”. Tabella scadenze Rentri.

Tracciabilità dei rifiuti: al via il nuovo sistema RENTRI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.126 del 31 maggio 2023, il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 concernente il Regolamento recante la «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare – con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI, il Regolamento prevede un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori. La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto, mentre la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal trentesimo mese.

Il decreto RENTRI introduce i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che saranno vigenti a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dal 15 dicembre 2024.

Analogo criterio è stato utilizzato per le tempistiche di iscrizione al RENTRI, prevedendo una gradualità temporale in relazione alla categoria e alla dimensione aziendale degli operatori. Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch’esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale.

L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023).

Tabella scadenze Rentri registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario Rifiuti scadenza.
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Tabella scadenze Rentri registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario Rifiuti scadenza.

Tracciabilita’ dei rifiuti

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023

RenTRi, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, entrerà in vigore il prossimo 15 giugno e avrà come obiettivo la raccolta e la disponibilità in formato digitale dei dati relativi ai rifiuti generati e gestiti dai soggetti tenuti a iscriversi. Le prime iscrizioni saranno riservate esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, che occupano più di 50 dipendenti e inizieranno soltanto a partire da dicembre 2024.


TRACCIABILITA’ RIFIUTI E REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In G.U. n. 126 del 31 maggio 2023 è pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il nuovo regolamento definisce:

i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;

le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;

le modalità per la condivisione dei dati del Rentri con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al Rentri, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo;

le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

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