Modalità operative trasmissione dei dati al RENTRI
Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI.
Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
DEFINITI
In particolare, nell’allegato al D.D. n. 143/2023 sono definiti:
le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al Rentri e il suo funzionamento;
le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori;
i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Rentri con i sistemi adottati dagli operatori;
le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti
Articolo 1 (Modalità operative)
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si approva il documento, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le “Modalità operative” di seguito indicate:
− Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
− Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
− Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
− Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
− Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
− Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
− Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
− Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).