RENTRI, proroga

Durante l’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 2753), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) prevede scadenze progressive non solo per l’iscrizione dei soggetti obbligati, ma anche per ulteriori adempimenti, tra cui:

  1. l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale;
  2. la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
  3. la trasmissione dei dati al RENTRI con il relativo regime sanzionatorio.

Approvati gli emendamenti che consentono la coesistenza temporanea dei formati cartaceo e digitale del Formulario Identificativo dei Rifiuti. Sanzioni rinviate.
Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato un primo pacchetto di proposte emendative al Decreto Legge Milleproroghe  in via di conversione in legge alla Camera. Fra gli emendamenti approvati si segnalano:
-la proroga del Formulario Fir in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026
-la sospensione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati fino alla stessa data.

Beneficiari– Gli emendamenti vanno incontro alle attività configurate in forma di “impresa”, che non sono state esonerate dall’adesione al Rentri. La coesistenza del Formulario cartaceo con quello digitale per un periodo di circa sei mesi è considerato un tempo sufficiente all’adeguamento informatico e organizzativo delle imprese, oltre che utile ad evitare le sanzioni. L’adozione del Fir esclusivamente digitale era prevista dal 13 febbraio 2026.

Fir cartaceo fino al 15 settembre 2026 – Gli emendamenti intervengono sull’articolo 13 del Milleproroghe che elenca tutti i rinvii nelle materie di competenza del Mase. L’aggiunta finale di un comma consente – fino al 15 settembre 2026- che il formulario di identificazione dei rifiuti possa continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Allo scopo si modificano le tempistiche del regolamento Rentri (decreto 4 aprile 2023, n. 59).

Sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026– Un secondo emendamento interviene sulla disciplina sanzionatoria (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevista dal Ministero dell’Ambiente per la violazione degli obblighi in materia di tenuta di registri. Le sanzioni non saranno applicate prima del 15 settembre 2026.
Viene infatti inserito un comma in base al quale- “in sede di prima applicazione” del Sistema di tracciabilità dei rifiuti le sanzioni  “con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti”, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026″

Abrogazione– Viene infine abrogata la tempistica assegnata al Mase per emanare- ai fini dell’operatività del Registro Rentri- un decreto regolamentare, resettando di fatto le progressioni cronologiche della piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

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INL tracciabilità dei rifiuti

INL: applicazione art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate al sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.

La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

INL nota 831 2026

Mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI

Pubblicato il Decreto Direttoriale che definisce le Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”

Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.

In particolare, la possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.

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Allegato 1 – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui al punto 1 dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”

Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

Nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI

Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati

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Nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo. portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto
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Registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.


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