Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori. Friuli Venezia Giulia Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. scarica.

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 Obiettivo PP06 – PIANI MIRATI DELLA PREVENZIONE

Guida per le imprese e gli utilizzatori

Premessa

Il presente documento rappresenta la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro dei carrelli elevatori elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e  Impianti” ed i contenuti sono stati condivisi con le associazioni di categoria.

Il documento non ha la pretesa trattare esaustivamente tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei carrelli elevatori, né di voler sostituirsi agli obblighi in capo al datore di lavoro che sono specifici delle diverse realtà produttive e aziendali, bensì si propone di fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di tali attrezzature all’interno dei siti produttivi, con particolare riguardo ai rischi interferenziali e a quelli associati alle attrezzature intercambiabili che possono essere assemblate al mezzo.

I contenuti di cui al presente lavoro verranno diffusi alle ditte individuate, privilegiando le piccole e micro imprese secondo un approccio “equity oriented”.

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Introduzione

I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati carrelli elevatori o “muletti”, sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nel tessuto produttivo. I requisiti di sicurezza di tali attrezzature erano stati già fissati con il D.P.R. 547/1955 che prevedeva obblighi non solamente inerenti alle caratteristiche costruttive del mezzo, ma anche alle modalità di utilizzo.

Con il recepimento della “direttiva macchine” avvenuta in Italia con il D.P.R. 459/1996, i carrelli elevatori immessi sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto con oneri a carico del costruttore.

Tuttavia, analizzando il fenomeno infortunistico correlato all’utilizzo dei carrelli elevatori, emerge come tra i principali fattori di rischio risultino l’utilizzo scorretto dell’attrezzatura da parte dell’operatore e i fattori correlati all’ambiente in cui il mezzo opera ed in particolare il rischio legato alla viabilità interna.

Importante risulta pertanto, accanto alla formazione obbligatoria per gli operatori già prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che il rischio correlato all’uso dei carrelli elevatori sia debitamente valutato all’interno delle attività produttive, tenendo conto della specificità dell’ambiente in cui operano e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, …), e che siano adottate le opportune misure di prevenzione e protezione volte a mitigare il rischio.

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