Certificazione dei tecnici per gli F-gas

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024 riguarda anche le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, nonché i cicli Rankine a fluido organico Certificazione dei tecnici per gli F-gas: cambiano le regole con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024 sulla G.U.U.E. L del 9 settembre 2024.
In particolare, il provvedimento si occupa del rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli stessi certificati, per quanto riguarda:
le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore;
i cicli Rankine a fluido organico;
le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative.

Per effetto è abrogato il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067 della Commissione.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature:

a) apparecchiature fisse di refrigerazione,

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,

c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a f luido organico,

d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,

e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

a) controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;

b) installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

d) recupero dei gas f luorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.

2. Il presente regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Certificazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate.

2. I tipi di certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono:

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a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas f luorurati a effetto serra e gli idrocarburi;

b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas f luorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;

c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’anidride carbonica (CO2);

d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’ammoniaca (NH3);

e) certificato D: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas f luorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas f luorurati a effetto serra;

f) certificato E: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas f luorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito:

a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per le quali le persone fisiche sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché siano svolte sotto la supervisione del titolare di un certificato per l’attività in questione, pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;

b) recupero di gas f luorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la cui carica di gas f luorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative al certificato D, indicate nell’allegato I del presente regolamento.

4. Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e

b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Articolo 4

Certificazione di persone fisiche

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 8 che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I per il certificato in questione.

(3) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj 3/19

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GU L del 9.9.2024

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) tipo di certificato per le persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e attività specifiche che il titolare è autorizzato a svolgere, nonché tipo specifico di apparecchiatura cui si applica;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.

Articolo 5

Certificazione di persone giuridiche

Le persone giuridiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono titolari del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Certificati per le persone giuridiche

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato a una persona giuridica per una o più attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;

b) sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) attività che il titolare è autorizzato a svolgere, specificando se del caso la carica massima, espressa in chilogrammi, dell’apparecchiatura;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 7

Organismo di certificazione

1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’articolo 2.

L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati.

3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.

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Articolo 8

Organismo di valutazione

1. L’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’organismo di certificazione di cui all’articolo 7 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di valutazione mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti quando svolgono attività che riguardano refrigeranti tossici o infiammabili o che avvengono in condizioni di pressioni elevate.

3. L’organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 9

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 4 per le persone fisiche e all’articolo 6 per le persone giuridiche, per le attività specificate in tali certificati.

2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.

3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Articolo 10

Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze teoriche e le competenze pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine essi provvedono affinché:

a) i titolari di certificati di categoria I e II a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, specificato nell’allegato I;

b) i titolari di certificati di categoria III a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, specificato nell’allegato I;

c) i titolari di certificati di categoria IV a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj 5/19

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Articolo 11

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP

È stato pubblicato in GU 6 settembre 2024 n. 209, il Decreto 26 luglio 2024 del MASAF, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti dai marchi DOP e IGP.

È stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste mette a disposizione 900.000 euro, incrementabili con ulteriori risorse disponibili, per sostenere la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti Dop e Igp. Il provvedimento stabilisce i criteri per la concessione di contributi a favore dei Consorzi di tutela e, in particolare, per le associazioni di rappresentanza degli stessi, promuovendo iniziative a livello nazionale e internazionale.

Decreto Ministeriale 26 luglio 2024 n. 339084 Contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP. Decreto 26 luglio 2024 del MASAF. Scarica gara portaleconsulenti

Decreto Ministeriale 26 luglio 2024 n. 339084 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209 del 06-09-2024


Il DM 26 luglio 2024 infatti disciplina l’erogazione di contributi in favore dei consorzi di tutela e, in particolare, per le associazioni di rappresentanza degli stessi, per la promozione di iniziative a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo, dunque, è quello di rafforzare il sistema Indicazioni Geografiche, finanziando attività promozionali e di salvaguardia così come progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità. Nello specifico sono agevolate le seguenti attività:

  • organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi;
  • pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli;
  • attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole;
  • formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching);
  • progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP.

Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23.59 del giorno 3 ottobre 2024. –

Si prega di indicare nell’oggetto della pec: “Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente“.

Il decreto si prefigge l’obiettivo di rafforzare il sistema Indicazioni Geografiche, finanziando attività promozionali e di salvaguardia nonché progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità. I soggetti beneficiari saranno ammessi a contributo in misura proporzionale al punteggio attribuito in sede di valutazione, fino ad un importo massimo pari a 250.000 euro per progetto. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Comunicazione integrativa ZES Unica

Pubblicato il Modello con le regole per la comunicazione integrativa per il credito di imposta Zes Unica Mezzogiorno.

Con il Provvedimento n 350036 del 9 settembre si dettano le regole per provvedere agli invii previsti secondo le novità da effettuarsi dal 18 novembre al 2 dicembre ad opera delle imprese che hanno inviato la prima comunicazione entro il 12 luglio scorso.

In particolare, gli operatori economici potranno usare il modello dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

Il modello della comunicazione integrativa deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematicautilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente.

Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

Ricordiamo che l’articolo 16 del Dl 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).

Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Comunicazione integrativa ZES Unica. Pubblicato il Modello la comunicazione integrativa per il credito di imposta Zes Unica Mezzogiorno.
download Provvedimento n 350036 del 9 settembre

Ai fini della fruizione del credito d’imposta ZES unica, la comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Impianti rinnovabili pubblicato il decreto

Incentivi per impianti a rinnovabili: pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024 (cosiddetto “Fer 2”). Lo ha reso noto lo stesso dicastero con una nota sul proprio sito web nella quale viene precisato che il decreto promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio tra i quali:
impianti alimentati da biogas e biomasse;
solari termodinamici;
geotermoelettrici;
eolici off-shore;
fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne;
impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

Accesso agli incentivi: le procedure previste dal Decreto FER 2

Il Decreto 19 giugno 2024 definisce i requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi (Art. 3) in particolare il possesso di titoli abilitativi ed il rispetto dei requisiti.

L’accesso agli incentivi (Art.4) avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028 in forma telematica ma, oltre ai  requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all’Allegato 2, si richiede una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2% agli impianti di potenza fino a 300 kW.

All’articolo 5 il decreto FER 2 definisce i criteri di selezione dei progetti per l’ammissione agli incentivi da inviare al GSE; prevista una valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni (Art.6) per gli impianti di potenza superiore a 10 MW ed indica i tempi massimi per la realizzazione degli interventi (art.7)

In vigore dal 13 agosto e pubblicato sul sito del MASE il Decreto 19 giugno 2024 o Decreto FER 2 che mira a sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a  fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati.
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(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028

Economia Circolare impianti per la produzione di calcestruzzo

Interpelli ambientali su Economia Circolare. Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 la provincia autonoma di Bolzano chiede chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo. In particolare l’istante evidenzia che “Dagli impianti Heizwerk Vierschach Srl (Centrale termo-elettrica a biomassa di Versciaco) e Fernheizwerk Laas – Eyrs (Centrale termica di Lasa) per il teleriscaldamento vengono prodotti gas e calore secondo un processo di gassificazione in più fasi (CraftWERK CW 1800, tecnologia SynCraft Engineering) della materia prima (legno), che viene trasformata in gas e prodotti solidi.

Il gas alimenta di seguito un motore per la produzione di corrente elettrica e calore. I residui solidi sono costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)” e che il biochar potrebbe essere utilizzato in impianti di compostaggio e in impianti per la produzione di calcestruzzo.

La Provincia chiede chiarimenti su:
sulla possibilità del utilizzo del biochar in impianto di compostaggio
sulla possibilità di utilizzare il biochar nella produzione di calcestruzzo
sulla possibilità in generale di riutilizzare un sottoprodotto in sostituzione di una materia prima
sull’applicazione dei limiti previsti in Austria per la qualifica come sottoprodotto

Economia Circolare impianti per la produzione di calcestruzzo impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo.
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CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del biochar, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 106952 del 10/06/2024 e fornito con nota prot. n. 131620 del 16/7/2024 è emerso quanto segue……

Conferenza internazionale Sicurezza & Innovazione

Prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” Roma, dall’11 al 13 marzo 2025. Organizzato dal Dit dell’Inail in collaborazione con la Sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell’ISSA, l’evento è dedicato allo studio di sistemi innovativi per la sicurezza sul lavoro. Il 30 agosto la prima deadline della call for papers – prorogata al 13 settembre 2024.

L’Istituto, in qualità di membro affiliato dell’International Social Security Association (ISSA) e referente, attraverso il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), della Machine and System Safety Section (MSS), annuncia la prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” e ne lancia la prima call for papers.

L’evento, organizzato dal Dit in collaborazione con la MSS, si svolge a Roma dall’11 al 13 marzo 2025, presso l’auditorium della Direzione generale dell’Inail ed è dedicato allo studio di soluzioni avanzate e sistemi innovativi per la sicurezza dei lavoratori.

  • Tipologia Evento : Convegni e incontri
  • Data Inizio : 11 marzo 2025
  • Data Fine : 13 marzo 2025
  • Sede Evento: Auditorium Inail
  • Indirizzo: Piazzale Giulio Pastore 6, Roma
  • Info Email Evento: dit.segreteriaeventi@inail.it
Conferenza internazionale Sicurezza & Innovazione. Prima conferenza internazionale Roma, dall’11 al 13 marzo 2025.
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Salute e sicurezza in un mondo automatizzato

Strategie per la sicurezza e la salute. Strategie per la sicurezza e la salute in un mondo automatizzato. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale. © Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2024.

Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) conduce su scala europea la campagna 2023-2025 «Ambienti di lavoro sani e sicuri» per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle implicazioni dell’impiego delle tecnologie digitali per la salute e la sicurezza sul lavoro. Se progettate, attuate, gestite e utilizzate in linea con un approccio incentrato sulla persona, le tecnologie digitali possono essere sicure e produttive. Poiché l’uso di queste tecnologie in ambito professionale continua ad aumentare e il loro impatto sul lavoro e sui luoghi di lavoro non è ancora del tutto chiaro, è importante comprendere in che modo è possibile perfezionare le strategie che promuovono e proteggono la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Punti principali

La robotica avanzata e i sistemi basati sull’intelligenza artificiale (AI) per l’automazione dei compiti (sia fisici che cognitivi) hanno fatto il loro ingresso in settori come la produzione industriale, la sanità e l’istruzione.
Le implicazioni di questi sistemi per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) sono di ordine fisico, psicosociale e organizzativo.
L’automazione dei compiti comporta vantaggi significativi per la SSL, in quanto può esimere i lavoratori dal prestare servizio in ambienti di lavoro pericolosi e ridurne il carico di lavoro cognitivo.
I rischi psicosociali connessi alla robotica avanzata e all’IA possono insorgere a causa di una certa mancanza di fiducia, di un basso livello di accettazione di tali strumenti, di pregiudizi nei confronti dell’automazione o del timore di perdere il posto di lavoro.
Tra gli strumenti disponibili per affrontare efficacemente le criticità in materia di SSL si annoverano una gestione puntuale della SSL nel corso dell’attuazione di tali sistemi, il coinvolgimento precoce dei lavoratori, una progettazione incentrata sulla persona e una chiara comunicazione.
La gestione della SSL dovrebbe essere dotata di nuovi strumenti per la valutazione dei rischi, prendendo in considerazione anche la cibersicurezza.


Salute e sicurezza in un mondo automatizzato. Strategie per la sicurezza e la salute. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale.
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