valutazione fisiologica dei lavoratori

Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico. arametri cardiaci e rischio biomeccanico: lo studio INAIL 2026

Il fact sheet offre una panoramica sull’utilizzo della frequenza cardiaca in ambito occupazionale, un approccio previsto anche dal protocollo NIOSH e dalla norma ISO 11228-1.

Parametri cardiaci e rischio biomeccanico: dall’INAIL nuove indicazioni per valutare l’impegno fisico dei lavoratori

La frequenza cardiaca può diventare uno strumento utile per valutare l’impegno fisico dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico, soprattutto nelle attività caratterizzate da elevata variabilità delle mansioni.

È quanto emerge dalla pubblicazione INAIL 2026 “Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

La frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti del cuore al minuto, varia infatti in funzione di numerosi elementi, tra cui età, stato di salute, attività muscolare e condizioni emotive. Durante l’esercizio fisico aumenta anche per effetto dell’attivazione del sistema nervoso simpatico. Utilizzo dei parametri cardiaci

Frequenza cardiaca e valutazione del rischio sul lavoro

In ambito occupazionale, il monitoraggio della frequenza cardiaca può integrare le metodologie tradizionali di valutazione del rischio quando le attività svolte non sono facilmente standardizzabili.

Il documento ricorda, ad esempio, che il protocollo NIOSH prevede il ricorso alla misurazione del dispendio energetico e/o della frequenza cardiaca quando attività diverse dal sollevamento — come spinta, traino, trasporto o cammino — assumono un peso significativo nel lavoro complessivo. Anche la norma ISO 11228-1 richiama la possibilità di integrare l’analisi biomeccanica con valutazioni delle richieste metaboliche. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’analisi della frequenza cardiaca può essere particolarmente utile nelle attività che coinvolgono grandi gruppi muscolari, come:

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • movimentazione dei pazienti;
  • attività di spinta e traino;
  • lavori prolungati con le mani sopra l’altezza delle spalle;
  • mansioni caratterizzate da elevata variabilità.

Il metodo risulta invece meno indicato per attività che coinvolgono prevalentemente piccoli distretti muscolari, come alcuni movimenti ripetitivi degli arti superiori. Utilizzo dei parametri cardiaci

Smartwatch, fasce toraciche e wearable per il monitoraggio

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’utilizzo delle tecnologie indossabili.

Gli Holter portatili rappresentano la tecnologia più affidabile, ma possono risultare poco pratici durante il normale lavoro a causa della presenza di elettrodi e cavi. In contesti occupazionali possono quindi trovare maggiore applicazione le fasce toraciche e gli smartwatch. Utilizzo dei parametri cardiaci

Le fasce toraciche registrano direttamente gli impulsi elettrici del cuore, mentre gli smartwatch utilizzano sensori ottici che rilevano le variazioni del flusso sanguigno. Il documento sottolinea che gli smartwatch moderni hanno raggiunto livelli di affidabilità nella rilevazione della frequenza cardiaca comparabili a quelli delle fasce cardiache, pur misurando tecnicamente il Pulse Rate anziché l’attività diretta del muscolo cardiaco. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’accuratezza dei dispositivi ottici può tuttavia essere influenzata da fattori come peli, tatuaggi, abbigliamento interposto e caratteristiche della pelle. Utilizzo dei parametri cardiaci

Come si misura l’impegno fisico del lavoratore

La pubblicazione INAIL passa in rassegna diversi metodi presenti in letteratura.

Tra i riferimenti riportati compare una frequenza cardiaca indicativa massima, mantenibile nel corso di un normale turno di otto ore, compresa tra 105 e 110 battiti al minuto, oppure pari a circa 30-35 bpm in più rispetto alla frequenza cardiaca a riposo, secondo la letteratura citata dal documento. Utilizzo dei parametri cardiaci

La sola frequenza cardiaca media presenta però alcuni limiti: nelle mansioni molto variabili può infatti attenuare statisticamente i picchi di attività più intensa, con il rischio di sottostimare le fasi lavorative maggiormente affaticanti. Per questo INAIL evidenzia l’utilità di monitorare l’intera registrazione e associare i picchi ai singoli eventi o compiti lavorativi. Utilizzo dei parametri cardiaci

Tra gli indicatori utilizzabili figurano anche il Costo Cardiaco Assoluto (CCA) e il Costo Cardiaco Relativo (CCR), che consentono di stimare rispettivamente il carico di lavoro e la percentuale di riserva di frequenza cardiaca impegnata durante l’attività. Utilizzo dei parametri cardiaci

Per valutazioni di breve durata, nell’ordine di una o due ore, viene inoltre richiamato il metodo di Frimat, basato sull’analisi combinata di frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca di picco, CCA, CCR e accelerazione della frequenza cardiaca. Utilizzo dei parametri cardiaci

HRV: una prospettiva promettente, ma ancora con limiti

Accanto alla frequenza cardiaca, i nuovi wearable consentono di monitorare anche la Heart Rate Variability (HRV), cioè la variazione dell’intervallo temporale tra un battito e il successivo.

Secondo il documento, valori bassi di HRV possono essere associati a una maggiore attività del sistema nervoso simpatico e quindi a condizioni di sforzo o stress, mentre valori più elevati sono collegati maggiormente ai meccanismi di riposo e recupero. Utilizzo dei parametri cardiaci

L’utilizzo dell’HRV nella valutazione occupazionale presenta però ancora importanti limiti: mancano livelli di riferimento standardizzati e classificazioni consolidate dell’impegno fisico, mentre gli smartwatch non garantiscono ancora, nel monitoraggio continuo dell’HRV, la stessa precisione delle fasce cardiache o degli Holter. Utilizzo dei parametri cardiaci

Applicazioni in edilizia, logistica, GDO e movimentazione pazienti

INAIL individua numerosi settori nei quali il monitoraggio della frequenza cardiaca può risultare particolarmente interessante: agricoltura, silvicoltura, pesca, edilizia, grande distribuzione organizzata, logistica, raccolta rifiuti porta a porta, movimentazione bagagli e movimentazione dei pazienti. Utilizzo dei parametri cardiaci

Le tecnologie indossabili consentono infatti di effettuare registrazioni anche durante l’intero turno, senza modificare in modo sostanziale la normale attività lavorativa e con costi potenzialmente accessibili anche alle PMI.

Il documento segnala inoltre possibili applicazioni nel monitoraggio dell’efficacia degli esoscheletri occupazionali, integrando frequenza cardiaca e HRV con strumenti come elettromiografia di superficie e sensori inerziali. Utilizzo dei parametri cardiaci

Un supporto alla valutazione, non un indicatore isolato

Il monitoraggio cardiaco presenta diversi vantaggi: è non invasivo, relativamente economico, utilizzabile anche per attività non standardizzate e permette registrazioni prolungate.

Esistono però anche limiti importanti. La frequenza cardiaca può essere influenzata da età, caratteristiche individuali, livello di allenamento, stress, temperatura, rumore, turnazione e condizioni di salute. Inoltre, il dato non consente di attribuire direttamente il sovraccarico a uno specifico distretto muscolare. Utilizzo dei parametri cardiaci

Per questo la conclusione dell’INAIL privilegia un approccio multidisciplinare, nel quale le metodiche strumentali siano integrate, quando possibile, con quelle osservazionali, così da identificare con maggiore precisione i fattori di rischio della specifica mansione e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Utilizzo dei parametri cardiaci per una valutazione fisiologica dei lavoratori esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico
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AppLI corsi gratuiti sulle competenze digitali

AppLI cresce ancora. Grazie a una serie di collaborazioni con grandi imprese tecnologiche, all’interno del web coach del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano i corsi di formazione gratuiti per l’acquisizione delle prime competenze digitali, fondamentali per approfondire l’ampio tema dell’intelligenza artificiale.

«Con AppLI dimostriamo che la pubblica amministrazione è capace di guidare la sperimentazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale in chiave umanocentrica. Una best practice riconosciuta a livello europeo, sviluppata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps e integrata nell’ecosistema digitale del SIISL, cresce grazie alla collaborazione di tutti gli attori della trasformazione digitale. L’ampliamento dei corsi gratuiti rafforza la nostra visione inclusiva, che vuole porre la tecnologia al servizio delle persone, accompagnarle nelle competenze e sostenere le politiche del lavoro in modo concreto e accessibile», ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Le pillole informative messe a disposizione gratuitamente grazie all’accordo con le imprese proprietarie sono accessibili su AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia dopo l’accesso in piattaforma attraverso le proprie credenziali di identità digitale (attraverso Spid o CIE). Le persone interessate potranno seguire i corsi di Microsoft e raggiungere facilmente quelli di Fastweb, Cisco, Amazon, IBM, Leonardo, TIM, Open Fiber, SAS. In linea con il costante percorso di crescita della piattaforma, inoltre, sarà possibile includere nel tempo altri interventi formativi proposti da ulteriori attori della trasformazione tecnologica in corso.

In base al livello di competenza e agli obiettivi specifici, l’utente può avvicinarsi ai concetti base che riguardano le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale ma anche scoprire come usare alcuni strumenti specifici (prompt design, analisi dei dati e integrazione dell’IA nei processi lavorativi o nella didattica nel rispetto dell’AI Act). Per i più esperti, AppLI propone approfondimenti attraverso le esperienze di micro-learning da seguire anche direttamente in piattaforma.

Il progetto

AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia è il web coach per il lavoro basato su intelligenza artificiale generativa multi-agente. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato in collaborazione con INPS, è integrato nell’ecosistema digitale del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Lo strumento si propone di:

  • affiancare le persone in cerca di occupazione, in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (anche rispetto all’autoimpiego);
  • sostenere le persone, attraverso un’interazione in linguaggio naturale, nella fase di scoperta di interessi, competenze e obiettivi professionali;
  • suggerire percorsi formativi utili per colmare eventuali gap di competenze;
  • segnalare opportunità di formazione e lavoro disponibili sul territorio e favorire il contatto con la rete pubblica dei servizi per il lavoro;
  • supportare la preparazione delle candidature, mettendo a disposizione strumenti per la creazione del curriculum vitae, la redazione di lettere di presentazione e la simulazione dei colloqui di lavoro.

Prevenzione dei rischi psicosociali in Europa

Prevenzione dei rischi psicosociali in Europa: strategie, normativa e insegnamenti tratti dall’esperienza pratica.

La prevenzione dei rischi psicosociali non può essere affidata soltanto alla capacità del singolo lavoratore di gestire stress e pressione. Deve diventare parte integrante dell’organizzazione del lavoro, delle politiche aziendali e dei sistemi di salute e sicurezza.

È uno dei principali messaggi del nuovo rapporto EU-OSHA “Preventing psychosocial risks in Europe: strategies, legislation and lessons from practice”, pubblicato nel 2026. Lo studio analizza nove esperienze realizzate in diversi Paesi europei, con sei iniziative a livello nazionale o settoriale e tre casi aziendali, per individuare approcci efficaci, criticità e fattori di successo nella gestione dei rischi psicosociali.

I rischi psicosociali cambiano insieme al lavoro

Digitalizzazione, riorganizzazioni, intensificazione dei ritmi, nuove modalità di lavoro e difficoltà nel mantenere una separazione tra vita professionale e privata stanno modificando profondamente l’esposizione dei lavoratori ai rischi psicosociali.

Il rapporto evidenzia, ad esempio, come la trasformazione digitale possa generare carichi di lavoro più elevati, maggiore complessità organizzativa e difficoltà di disconnessione. Anche nei settori tradizionalmente caratterizzati da forti rischi fisici, come edilizia e lavorazione del legno, problemi legati alla comunicazione, alla definizione dei ruoli e all’organizzazione possono contribuire allo sviluppo di stress e burnout.

L’esperienza della pandemia ha inoltre accelerato l’attenzione verso questi temi, facendo emergere con maggiore chiarezza problemi quali isolamento, insicurezza lavorativa, equilibrio vita-lavoro e pressione psicologica.

Dalla gestione individuale alla prevenzione organizzativa

Uno degli elementi più significativi del rapporto riguarda l’approccio alla prevenzione.

Le esperienze analizzate mostrano che gli interventi più efficaci e sostenibili sono quelli che agiscono sulle cause organizzative del rischio, e non soltanto sulle conseguenze individuali. In altre parole, formazione sulla resilienza o supporto psicologico possono essere utili, ma non sostituiscono interventi su carichi di lavoro, organizzazione, leadership, comunicazione, ruoli e processi decisionali.

EU-OSHA sottolinea quindi la necessità di trattare i rischi psicosociali come un problema sistemico, integrandoli nelle normali procedure aziendali di valutazione dei rischi, monitoraggio, gestione e miglioramento continuo.

Le condizioni per una prevenzione efficace

Dall’analisi dei nove casi emergono alcuni fattori ricorrenti.

Un ruolo centrale è attribuito al coinvolgimento dei lavoratori. Questionari, workshop, focus group, consultazioni e sistemi di segnalazione permettono di individuare problematiche che difficilmente potrebbero essere rilevate attraverso una valutazione esclusivamente formale. La partecipazione aumenta inoltre la fiducia nel processo e rende gli interventi più aderenti alle effettive condizioni di lavoro.

Altrettanto importante è il coinvolgimento del management. I dirigenti e i responsabili di linea non dovrebbero limitarsi ad approvare le iniziative, ma contribuire concretamente alla loro attuazione, rispondendo ai feedback, promuovendo una comunicazione aperta e integrando la prevenzione nelle decisioni organizzative.

Il rapporto individua inoltre come fattori determinanti:

  • una comunicazione chiara e trasparente sui rischi psicosociali;
  • la riduzione dello stigma associato alla salute mentale;
  • l’utilizzo di strumenti e procedure validati;
  • una raccolta sistematica dei dati accompagnata da monitoraggio e follow-up;
  • interventi costruiti sulle caratteristiche specifiche del settore e del luogo di lavoro;
  • formazione mirata per lavoratori, rappresentanti, responsabili e figure HR;
  • un forte dialogo sociale tra imprese, lavoratori e istituzioni;
  • continuità delle risorse economiche e del supporto organizzativo.

Il ruolo della cultura aziendale

Un ostacolo ancora significativo è rappresentato dalla percezione dei rischi psicosociali.

In diversi contesti analizzati, stress, disagio psicologico, molestie o difficoltà relazionali vengono ancora considerati problemi individuali oppure aspetti secondari rispetto alla sicurezza fisica e agli obiettivi produttivi. La paura di non essere creduti o di subire conseguenze può inoltre ridurre la propensione dei lavoratori a segnalare situazioni critiche.

Per questo, accanto agli strumenti tecnici, è necessario sviluppare una cultura organizzativa nella quale parlare di questi rischi sia normale e nella quale alle segnalazioni seguano azioni concrete.

Le esperienze riportate da EU-OSHA mostrano che trasparenza, ascolto, riservatezza e rapidità di risposta possono contribuire a creare un ambiente nel quale le persone si sentano maggiormente coinvolte nella prevenzione.

Una prevenzione integrata nella salute e sicurezza sul lavoro

La conclusione del rapporto è particolarmente rilevante per le imprese: la gestione dei rischi psicosociali deve diventare una componente ordinaria del sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

Non si tratta quindi di realizzare occasionalmente campagne sul benessere, ma di inserire questi rischi nei processi di valutazione, nelle responsabilità aziendali, nella formazione, nel monitoraggio e nei programmi di miglioramento.

L’evoluzione del lavoro rende questa integrazione sempre più importante. Digitalizzazione, trasformazioni organizzative e nuovi modelli produttivi continueranno infatti a generare rischi emergenti che richiederanno strumenti di valutazione e prevenzione capaci di adattarsi nel tempo.

Fonte: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Preventing psychosocial risks in Europe: strategies, legislation and lessons from practice, 2026


Una prevenzione integrata nella salute e sicurezza sul lavoro
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Biostimolanti nello sviluppo di sistemi agricoli sostenibili

Biostimolanti, una risorsa per un’agricoltura più sostenibile

Una pubblicazione Inail del 2026 approfondisce il ruolo dei biostimolanti nel migliorare l’efficienza delle colture, ridurre l’impatto ambientale e favorire la salute del suolo. Un caso studio realizzato con il CREA mostra risultati positivi su radicchio e finocchio biologici.

La fertilizzazione è uno dei pilastri della produzione agricola, ma l’impiego intensivo di fertilizzanti chimici di sintesi può contribuire a fenomeni come eutrofizzazione, degradazione del suolo, perdita di biodiversità microbica ed emissioni di gas serra. In questo scenario, i biostimolanti rappresentano uno degli strumenti disponibili per rendere le produzioni agricole più sostenibili.

Secondo la pubblicazione Inail Ruolo dei biostimolanti nello sviluppo di sistemi agricoli sostenibili, questi prodotti possono contenere, tra gli altri componenti, aminoacidi, peptidi, vitamine, acidi umici, estratti di alghe e microrganismi. La loro funzione è stimolare i processi naturali della pianta, migliorando l’efficienza nell’uso dei nutrienti, la qualità delle produzioni e la tolleranza agli stress abiotici. Non sono invece assimilabili né ai concimi tradizionali né ai prodotti fitosanitari.

Il quadro normativo europeo è definito dal Regolamento (UE) 2019/1009, che identifica il biostimolante come un prodotto fertilizzante destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza nell’uso dei nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici, le caratteristiche qualitative o la disponibilità di nutrienti nel suolo e nella rizosfera.

Dalla teoria alla sperimentazione

La pubblicazione riporta anche un caso studio condotto in collaborazione con il CREA sulla coltivazione biologica di radicchio e finocchio in serra. La sperimentazione, svolta presso le strutture CREA di Tor Mancina, ha confrontato differenti trattamenti, tra cui fertilizzante minerale, compost, letame e formulazioni arricchite con un biostimolante microbico.

I risultati hanno evidenziato che, sia nel radicchio sia nel finocchio, il trattamento con compost arricchito con biostimolante ha determinato un accrescimento significativo dell’intera pianta, un aumento della resa commerciale e un incremento della sostanza secca.

Oltre a sostenere la produttività, i biostimolanti possono contribuire a mitigare gli effetti di condizioni ambientali sfavorevoli, come temperature estreme, salinità e carenza idrica. Alcuni prodotti ad azione probiotica e prebiotica possono inoltre favorire il riequilibrio del microbiota della rizosfera e migliorare l’efficienza dell’apparato radicale.

Verso un modello integrato

La prospettiva indicata dal documento non è quella di una sostituzione totale dei fertilizzanti tradizionali, ma di una integrazione intelligente tra tecniche agronomiche consolidate e innovazioni biotecnologiche.

I biostimolanti presentano infatti anche alcuni limiti, legati in particolare alla disponibilità immediata dei nutrienti e alla standardizzazione dei prodotti. Possono però offrire vantaggi importanti in termini di salute del suolo, riduzione dell’impatto ambientale e promozione della biodiversità, contribuendo allo sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili e alla tutela della sicurezza dei lavoratori agricoli.

Fonte: Inail, “Ruolo dei biostimolanti nello sviluppo di sistemi agricoli sostenibili”, edizione 2026, realizzata da Inail-DIT con il contributo del CREA.

i biostimolanti sono prodotti contenenti materiale organico impiegati per incrementare la resa e la qualità dei prodotti agricoli, stimolando l’efficienza d’uso...
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Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti

Codici EER e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: nuove indicazioni per le categorie 1, 4 e 5

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 aggiorna le regole per l’utilizzo dei codici dell’Elenco europeo dei rifiuti

Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, ha fornito nuove indicazioni sull’utilizzo dei codici dell’Elenco europeo dei rifiuti, i cosiddetti codici EER, nell’ambito delle iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo.

L’intervento si è reso necessario in seguito all’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 91 del 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 e in vigore dal 4 maggio 2026. Il decreto ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sostituendo e abrogando i precedenti decreti dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009.

Una delle principali novità del decreto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti che le utenze domestiche possono conferire nei centri di raccolta, con l’inserimento di ulteriori codici EER. La Circolare dell’Albo chiarisce quindi come tali codici debbano essere utilizzati nei procedimenti di iscrizione e di variazione dell’iscrizione.

Categoria 1: ammessi anche codici EER diversi dal capitolo 20

La prima indicazione riguarda la categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.

Secondo la Circolare, ai fini dell’iscrizione in questa categoria possono essere utilizzati anche i codici EER che:

  • non appartengono al capitolo 20 dell’Elenco europeo dei rifiuti;
  • sono espressamente previsti nell’Allegato 1 del Decreto ministeriale del 26 marzo 2026;
  • riguardano rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei centri di raccolta comunali o intercomunali.

Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo dovranno riportare, accanto a queste tipologie di rifiuti, la seguente annotazione:

“Rifiuti di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.

La precisazione è importante perché, normalmente, i rifiuti urbani sono identificati soprattutto attraverso i codici del capitolo 20. Il nuovo decreto consente però ai centri di raccolta di ricevere determinati rifiuti domestici identificati con codici appartenenti ad altri capitoli dell’elenco.

La natura urbana del rifiuto, pertanto, non dipende esclusivamente dal numero del codice EER, ma deve essere valutata considerando anche la sua origine e le condizioni previste dalla normativa sui centri di raccolta. La stessa pagina informativa dell’Albo evidenzia che la Circolare permette l’utilizzo, in categoria 1, dei codici non appartenenti al capitolo 20 previsti dall’Allegato 1 del nuovo decreto.

Categoria 4: quattro codici del capitolo 20 utilizzabili per rifiuti speciali

La Circolare affronta anche la situazione opposta: alcuni rifiuti identificati con codici appartenenti al capitolo 20 possono, in relazione alla loro effettiva provenienza, essere classificati come rifiuti speciali.

Per questo motivo, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono essere utilizzati i seguenti codici:

  • 20 01 01 – Carta e cartone;
  • 20 01 08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
  • 20 01 25 – Oli e grassi commestibili;
  • 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili, limitatamente ai rifiuti da taglio e sfalcio prodotti durante le attività di preparazione del cantiere.

Si tratta di codici formalmente compresi nel capitolo 20, dedicato ai rifiuti urbani e assimilabili. Tuttavia, quando questi materiali derivano da determinate attività economiche, produttive o di servizio, possono assumere la classificazione di rifiuti speciali.

Un esempio può essere rappresentato dagli oli alimentari prodotti da un’attività di ristorazione oppure dai residui di sfalcio generati durante la preparazione di un cantiere. In questi casi, l’attribuzione del codice deve essere accompagnata dalla corretta valutazione dell’origine del rifiuto e dell’attività che lo ha generato.

La possibilità di utilizzare questi quattro codici in categoria 4 è espressamente prevista dalla Circolare.

Possibile utilizzo anche nella categoria 5

Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 5, normalmente destinata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Questa possibilità sussiste esclusivamente quando l’iscrizione in categoria 5 comprende anche il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Circolare non trasforma quindi i quattro rifiuti elencati in rifiuti pericolosi. Stabilisce, invece, che un’impresa iscritta nella categoria 5 possa essere autorizzata a trasportarli quando il proprio titolo di iscrizione comprende anche rifiuti speciali non pericolosi.

Abrogata la Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012

Con l’adozione delle nuove direttive viene espressamente abrogata la Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012.

Le imprese interessate e le Sezioni territoriali dell’Albo dovranno quindi fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, che rappresenta il nuovo documento operativo in materia di utilizzazione dei codici EER per le categorie considerate.

Cosa sono i codici EER

La sigla EER significa Elenco europeo dei rifiuti. I codici EER sono sequenze numeriche utilizzate per identificare e classificare le diverse tipologie di rifiuto.

In passato veniva frequentemente utilizzata la denominazione codici CER, ossia Catalogo europeo dei rifiuti. Nella terminologia normativa attuale è più corretto parlare di codici EER, anche se nella prassi le due espressioni vengono ancora spesso usate come sinonimi.

L’elenco europeo è stato istituito dalla Decisione 2000/532/CE ed è stato successivamente modificato e aggiornato, anche dalla Decisione 2014/955/UE. L’elenco può essere ulteriormente aggiornato dall’Unione europea per tenere conto dell’evoluzione tecnica e della comparsa di nuovi flussi di rifiuti.

Come è composto un codice EER

Ogni rifiuto è identificato da un codice formato da sei cifre, normalmente rappresentate in tre coppie.

Per esempio:

20 01 01 – Carta e cartone

Le cifre hanno una struttura gerarchica:

  • le prime due individuano il capitolo, generalmente collegato al processo produttivo o al settore dal quale deriva il rifiuto;
  • le prime quattro individuano il sottocapitolo;
  • tutte e sei le cifre identificano la specifica tipologia di rifiuto.

La normativa europea stabilisce infatti che i singoli rifiuti siano definiti mediante un codice a sei cifre, collegato ai corrispondenti codici a quattro e a due cifre dei sottocapitoli e dei capitoli.

Nel codice 20 01 01:

  • “20” identifica il capitolo dei rifiuti urbani;
  • “20 01” identifica le frazioni oggetto di raccolta differenziata;
  • “20 01 01” identifica specificamente carta e cartone.

L’origine del rifiuto è fondamentale

Il codice EER non deve essere scelto esclusivamente in base all’aspetto o al materiale che compone il rifiuto.

La classificazione deve partire dal processo, dall’attività o dalla situazione che ha generato il rifiuto. Per assegnare il codice corretto occorre quindi conoscere:

  • l’attività produttiva di origine;
  • il processo che ha generato il materiale;
  • la composizione del rifiuto;
  • l’eventuale presenza di sostanze pericolose;
  • le caratteristiche di pericolo applicabili.

Le indicazioni europee prevedono un preciso ordine di consultazione dei capitoli dell’elenco per individuare il codice più appropriato al flusso di rifiuti.

Due materiali apparentemente identici possono dunque ricevere codici differenti quando provengono da attività o processi diversi. Allo stesso tempo, come evidenziato dalla nuova Circolare, alcuni codici collocati nel capitolo 20 possono identificare rifiuti speciali quando il rifiuto è generato da una specifica attività economica.

Codici pericolosi e asterisco

I codici EER contrassegnati da un asterisco, per esempio “17 06 05*”, identificano rifiuti classificati come pericolosi.

L’asterisco costituisce quindi un elemento essenziale del codice e non una semplice annotazione grafica.

Per alcuni flussi esistono inoltre le cosiddette voci a specchio: una voce pericolosa e una o più voci non pericolose riferite a rifiuti della stessa origine. In queste situazioni, la scelta del codice richiede una valutazione della composizione e delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, eventualmente supportata da informazioni sul processo, schede di sicurezza, campionamenti e analisi di laboratorio.

Codici che terminano con “99”

I codici EER che terminano con le cifre 99 sono generalmente associati alla dicitura “rifiuti non specificati altrimenti”.

Il loro utilizzo ha carattere residuale: possono essere impiegati quando, dopo avere esaminato correttamente i capitoli e i sottocapitoli pertinenti, non sia disponibile una voce più specifica per descrivere il rifiuto.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ricorda espressamente che l’impiego dei codici terminanti in 99 deve essere considerato residuale e non può sostituire la ricerca di un codice specifico già presente nell’elenco.

Perché la corretta attribuzione è importante

La scelta del codice EER ha conseguenze operative e amministrative rilevanti. Il codice viene infatti utilizzato:

  • nelle autorizzazioni e nelle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali;
  • nei formulari di identificazione del rifiuto;
  • nei registri cronologici di carico e scarico;
  • nel sistema RENTRI;
  • nella documentazione relativa al deposito, al trasporto, al recupero e allo smaltimento;
  • nella verifica dell’autorizzazione del trasportatore e dell’impianto destinatario.

Un codice non corretto può determinare una gestione non conforme, soprattutto quando comporta l’errata classificazione di un rifiuto pericoloso come non pericoloso, oppure l’affidamento del rifiuto a un trasportatore o a un impianto non autorizzato per quella specifica tipologia.

Gli effetti pratici della nuova Circolare

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 punta a rendere coerenti le iscrizioni all’Albo con la nuova disciplina dei centri di raccolta.

In particolare, le indicazioni consentono:

  • di inserire nella categoria 1 determinati codici non appartenenti al capitolo 20, quando previsti dal decreto sui centri di raccolta;
  • di gestire in categoria 4 alcuni rifiuti con codice del capitolo 20 quando, in base all’origine, sono rifiuti speciali non pericolosi;
  • di includere gli stessi rifiuti nella categoria 5 nei casi in cui l’iscrizione comprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi;
  • di uniformare le annotazioni riportate nei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali;
  • di superare le precedenti disposizioni contenute nella Circolare n. 95 del 2012.

Per le imprese di raccolta e trasporto sarà quindi opportuno verificare la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente gestiti, i codici EER presenti nei provvedimenti di iscrizione e la categoria dell’Albo richiesta o già posseduta.

Resta fermo che l’inserimento di un codice nel provvedimento di iscrizione all’Albo non sostituisce gli altri titoli, obblighi o autorizzazioni previsti dalla normativa ambientale e non esonera il produttore dalla responsabilità di classificare correttamente il rifiuto.

Danni causati dall’IA

Il quadro italiano sulla responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale si prepara a cambiare. Gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025 introducono strumenti pensati per aiutare chi subisce un danno causato dall’uso di sistemi di IA a dimostrarlo in giudizio. Il tema centrale è l’onere della prova, spesso complesso quando il danno dipende da tecnologie opache, autonome o difficili da ricostruire tecnicamente.

Le nuove disposizioni prevedono innanzitutto la possibilità per il danneggiato di chiedere al giudice l’esibizione di documenti e informazioni sul funzionamento del sistema di IA coinvolto. Potrebbero rientrare, ad esempio, elementi relativi alla gestione dei rischi, alla documentazione tecnica, ai log di funzionamento e alle modalità di supervisione umana, in particolare per i sistemi ad alto rischio regolati dall’AI Act.

Un altro punto rilevante riguarda la presunzione del nesso causale. In presenza della violazione di obblighi previsti dall’AI Act, il giudice potrà presumere il collegamento tra tale violazione e il danno lamentato, salvo prova contraria da parte del convenuto. Si tratta di un meccanismo che mira a riequilibrare la posizione del soggetto danneggiato, spesso privo delle competenze tecniche o dell’accesso alle informazioni necessarie per ricostruire il comportamento del sistema.

Le norme chiariscono inoltre che la semplice conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act non basta, da sola, a escludere ogni responsabilità. Il rispetto delle regole potrà essere un elemento importante nella valutazione del giudice, ma non costituirà automaticamente uno “scudo” contro le richieste risarcitorie.

Tra le novità figura anche l’azione diretta contro l’assicurazione del convenuto, quando esiste una copertura assicurativa per i danni in questione. Questo potrebbe rendere più concreto l’accesso al risarcimento, soprattutto nei casi in cui il soggetto responsabile disponga di una polizza specifica.

Il nuovo impianto si inserisce in un contesto europeo più ampio, che comprende l’AI Act e la direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso, aggiornata per tenere conto anche delle tecnologie digitali e intelligenti. L’obiettivo comune è rafforzare la tutela delle persone danneggiate senza bloccare l’innovazione, introducendo regole più chiare per imprese, fornitori e utilizzatori di sistemi di IA.

Restano però alcune criticità operative. L’accesso alla documentazione tecnica potrebbe essere limitato dalla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Inoltre, le perizie necessarie per comprendere il funzionamento di un sistema di IA possono avere costi elevati, rischiando di rendere ancora difficile l’azione giudiziaria per alcuni danneggiati.

Le nuove regole cercano di rendere più effettiva la tutela civile contro i danni da intelligenza artificiale. Il vero banco di prova sarà l’applicazione concreta nei tribunali: solo lì si capirà se gli strumenti introdotti riusciranno davvero a ridurre l’asimmetria informativa tra chi subisce il danno e chi controlla la tecnologia.

Piano Operativo di Sicurezza e lavoratore autonomo

Per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (documento per i cantieri), il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di redigerlo, poiché non è considerato un’impresa.

In questo caso specifico il PSC non deve essere redatto.Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) diventa obbligatorio solo quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici.

Quali documenti deve presentare al Committente?

Prima dell’inizio dei lavori, il lavoratore autonomo deve consegnare al committente i documenti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 per verificare la sua idoneità tecnico-professionale:Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con oggetto sociale coerente alle attività da svolgere.
Attestato di formazione specifico per la sicurezza (es. accordo Stato-Regioni) e per eventuali rischi specifici (es. uso di ponteggi, lavori in quota).
Idoneità sanitaria (visita medica del medico competente), se richiesta per i rischi specifici della mansione.DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
Elenco delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione.

Come verificare la reale autonomia del lavoratore.

In cantiere non basta la Partita IVA per essere un “lavoratore autonomo”. Se la persona usa le attrezzature del committente o riceve ordini diretti, rischia di essere considerata un dipendente di fatto, con pesanti sanzioni.
I criteri principali per verificare la reale autonomia sono:
  • Attrezzature proprie: deve possedere e usare i propri strumenti di lavoro (es. furgone, utensili, DPI).
  • Indipendenza organizzativa: decide autonomamente gli orari e le modalità per completare l’opera, senza vincoli di subordinazione.
  • Rischio d’impresa: gestisce in proprio il guadagno o la perdita economica del lavoro commissionato.
  • Nessun dipendente: non deve avere lavoratori subordinati o soci (altrimenti diventa un’impresa).

Chi deve redigere il PSC quando è obbligatorio?

Se lo scenario cambiasse (ad esempio, con l’ingresso di una seconda impresa), il PSC diventerebbe obbligatorio.

Le figure responsabili della sua redazione e gestione sono:

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori): ha l’obbligo di nominare i coordinatori della sicurezza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): è il professionista tecnico incaricato dal committente che ha il compito materiale di redigere il PSC prima dell’inizio dei lavori.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): qualora subentri una seconda impresa a lavori già iniziati, il committente deve nominare il CSE, il quale dovrà redigere (o aggiornare) il PSC e coordinare le ditte.