“La sua privacy vale più di un like”. Al via il nuovo spot del Garante privacy a tutela dei minori. La campagna di comunicazione è rivolta ai genitori che pubblicano online le foto dei propri figli.
“La sua privacy vale più di un like” è il claim della nuova campagna di comunicazione istituzionale lanciata dal Garante Privacy contro il cosiddetto “sharenting”, cioè la condivisione sui social, costante e ossessiva, da parte dei genitori di foto e video dei propri figli.
Lo spot è in onda da oggi sulle reti radio tv della Rai e verrà diffuso anche attraverso i social media del Garante.
Lo sharenting, che deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (allevare i figli), è un fenomeno da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e sulla corretta formazione della sua personalità.
La diffusione di immagini a partire dalla più tenera età (spesso spinta fino alla diffusione di ecografie) rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli che si vedono costruita un’immagine pubblica che potrebbero non desiderare.
Un professore, interpretato dall’attore Luca Angeletti, mette in guardia, in modo ironico, una classe di genitori sui rischi dell’eccessiva esposizione in rete dei loro figli. Ciò che viene pubblicato sui social o condiviso nelle chat può essere infatti catturato e riutilizzato da chiunque per scopi impropri, per attività illecite, o finire addirittura sui siti pedopornografici.
Il claim della campagna di comunicazione, “La sua privacy vale molto più di un like”, invita i genitori a riflettere e ad essere più consapevoli della protezione dei dati personali prima di postare l’ennesima foto del proprio figlio minorenne.
Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) dell’UE: una nuova era per la tutela dei consumatori.
In vigore dal 13 dicembre 2024, il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, denominato anche regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), sostituisce la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e inaugura una nuova era di tutela dei consumatori.
Il GPSR si applica ai prodotti di consumo, ma devono rispettarlo anche quelli progettati esclusivamente per uso professionale che in seguito raggiungono il mercato dei consumatori.
È complementare ad altre normative specifiche dell’UE in materia di sicurezza, che coprono eventuali aspetti e rischi aggiuntivi non contemplati dai requisiti di tale normativa specifica.
Il regolamento introduce diverse modifiche importanti che interessano sia gli operatori economici (OE) sia le autorità, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza dei prodotti in tutta l’UE.
Principali cambiamenti introdotti dal GPSR
Copertura più ampia dei prodotti : il regolamento ora comprende una gamma più ampia di prodotti, inclusi quelli venduti online, nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Introduce inoltre un elenco di esenzioni:
medicinali per uso umano o veterinario,
cibo e mangimi,
piante e animali viventi, organismi geneticamente modificati e microrganismi in uso confinato,
derivati e sottoprodotti di origine animale,
prodotti fitosanitari,
mezzi di trasporto gestiti da un fornitore di servizi,
aeromobili a basso rischio,
antichità,
prodotti chiaramente contrassegnati per essere riparati o ricondizionati prima dell’uso.
Valutazione dei rischi rafforzata: gli EO devono condurre valutazioni dei rischi più rigorose durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Maggiore responsabilità per gli OE: a un operatore economico responsabile nell’UE (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di evasione degli ordini dell’UE) saranno affidati compiti relativi alla sicurezza di ciascun prodotto disciplinato dal regolamento.
Maggiore sorveglianza del mercato : le autorità nazionali hanno maggiori poteri per condurre ispezioni più efficaci sui prodotti e adottare misure contro quelli non sicuri. RAPEX, il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi, è ora rinominato ” Safety Gate ” e si concentra su un migliore scambio di informazioni sulle misure adottate contro i prodotti pericolosi non alimentari.
Rafforzamento dei consumatori : il regolamento fornisce ai consumatori maggiori informazioni e strumenti per segnalare prodotti non sicuri.
Sono state integrate misure di sicurezza informatica e funzionalità legate all’intelligenza artificiale per proteggere i prodotti dalle minacce esterne e consentire l’evoluzione, l’apprendimento e le capacità predittive dei prodotti.
Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), a differenza della direttiva che abroga, è direttamente applicabile negli Stati membri.
Il Regolamento 2023/988 trasforma radicalmente la sicurezza dei prodotti, obbligando aziende e marketplace a verificare la conformità. Un sistema che punta sulla trasparenza, sull’educazione del consumatore e sulla responsabilità diffusa.
Anche gli eCommerce responsabili della sicurezza dei prodotti.
Il GPSR riguarda la sicurezza dei prodotti per tutti i tipi di canali di vendita, comprese le vendite online e altri tipi di vendite a distanza.
Il requisito di sicurezza generale nel GPSR si applica ai prodotti di consumo. I prodotti progettati esclusivamente per uso professionale, ma che successivamente raggiungono il mercato dei consumatori, devono essere conformi al GPSR.
Il GPSR è complementare ad altre normative specifiche dell’UE in materia di sicurezza: se la legislazione dell’UE impone requisiti di sicurezza specifici per i prodotti, il GPSR copre tutti gli aspetti e i rischi aggiuntivi non contemplati da tali requisiti per garantire che tutti i prodotti di consumo siano sicuri.
Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024. Messaggio n. 4479 INPS.
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.
Ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento. Si specifica che gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell’elenco disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione.
Si ribadisce, inoltre, che la “Certificazione della parità di genere” è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, non consente ad un’azienda di accedere al beneficio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto del 10 ottobre 2024 recante il “Fondo Nuove Competenze (FNC)”. Il fondo è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti sopra indicati.
La dotazione del fondo Ammonta a complessivi 730 milioni, Che sono ripartiti tra le tipologie di intervento di seguito indicate:
sistemi formativi 25%
filiere formative 25%
singoli datori di lavoro 50%
In ragione degli dell’andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.
Con la pubblicazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 parte la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (Fnc), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.
Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati 730 milioni di euro del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro”, cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma Operativo Complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla legge Biagi (Dlgs n. 276/2003).
Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del Fnc, dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.
“La formazione continua sarà il motore per il mondo del lavoro del futuro – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -; il sostegno a lavoratori e imprese, in un progetto complessivo di promozione della buona occupazione, non può che valorizzare gli investimenti in competenze per accompagnare le grandi transizioni in corso”.
Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sharenting – Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli – PAGINA INFORMATIVA.
Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli
Con il termine “sharenting” si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie).
Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). La gioia di un momento da condividere, pubblicando l’immagine dei propri figli, è un’emozione comprensibile, ma allo stesso tempo è necessario chiedersi se ci sono rischi nell’eccessiva sovraesposizione online.
Lo sharenting è un fenomeno da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. La diffusione non condivisa di immagini rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli.
È dunque necessario che i “grandi” siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l’esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi.
Per tale motivo l’Autorità ha proposto di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.
E’ bene riflettere sul fatto che postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l’indicazione del nome, l’età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online.
Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori. Quando qualcosa appare su uno schermo, non solo può essere catturato e riutilizzato a nostra insaputa da chiunque per scopi impropri o per attività illecite, ma contiene più informazioni di quanto pensiamo, come ad esempio i dati di geolocalizzazione.
Chiediamoci sempre se i nostri figli in futuro potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti o non essere d’accordo con l’immagine che gli stiamo costruendo.
È bene essere consapevoli che stiamo fornendo dettagli sulla loro vita e che potrebbero anche influenzare la loro personalità e la loro dimensione relazionale in futuro.
Se proprio decidiamo di pubblicare immagini dei nostri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:
– rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per “pixellare” i volti, disponibili anche gratuitamente online);
– coprire semplicemente i volti con una “faccina” emoticon;
– limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea;
– evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
– leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.
Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.
I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.
Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.
Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.
I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI
Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.
Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati
Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2024.
Linee Guida SNPA n. 52/2024 – ISBN: 978-88-448-1226-3
Il documento costituisce un aggiornamento delle precedenti LG SNPA 38/2022 (Linee Guida per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021”), in considerazione delle novità normative intervenute nel biennio 2022-2023 e dell’evoluzione degli indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e a seguito dell’esperienza maturata dalle componenti del SNPA. Il testo è aggiornato alle disposizioni ed indirizzi emanati fino a febbraio 2024, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA e consultabili all’indirizzo Banca Dati Ecoreati — ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Tra queste anche le nuove indicazioni normative riguardanti la destinazione dei proventi delle sanzioni, e le disposizioni relative alle modalità di riscossione di tali proventi da parte dello Stato.
Le Linee guida rappresentano uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema ed una esplicitazione del modus operandi del SNPA per tutti i soggetti interessati a questa disciplina (imprese, consulenti, altri enti di controllo in campo ambientale ecc).
In questa revisione è stata completamente riformulata la parte contenente le prescrizioni tipo, che ora è più dettagliata, tratta una casistica più ampia e contiene specifiche indicazioni per la valutazione dell’assenza di danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno ambientale, che è prerequisito necessario per l’applicazione della procedura estintiva trattata.
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