Ambiente e fonti rinnovabili

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13. Ambiente e fonti rinnovabili

Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023


Entrato in vigore il decreto PNRR ter che reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il decreto si compone di tre parti: Governance per il PNRR e il PNC; Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa; Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune. Previste semplificazioni amministrative per gli impianti a fonti rinnovabili e disposizioni in materia di terre e rocce di scavo.

Parte I – Governance per il PNRR e il PNC

Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC

Parte II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – Rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9
Capo I – Riforma della pubblica amministrazione – Milestone M1C1-60
Capo II – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Capo III – Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Capo V – Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni
Capo VI – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Capo VII – Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Capo VIII – Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica
Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di beni culturali
Capo X – Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Parte III – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Titolo II – Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Titolo III – Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili

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Certificazione della parità di genere

Avviso rivolto agli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008 e abilitati al rilascio della certificazione della parità di genere in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Le finalità

La finalità dell’Avviso è quella di formare un elenco di organismi che aderiranno alla misura di agevolazione per il processo di certificazione delle PMI prevista dal PNRR, per un totale di 5.5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Next Generation EU, e di definire le modalità di rendicontazione ai fini dell’erogazione dei contributi per i servizi di certificazione della parità di genere.

Per il rilascio della certificazione della parità di genere alle PMI sarà riconosciuto agli Organismi di certificazione, a titolo di rimborso, un importo fino ad un massimo di 12.500 euro IVA inclusa per ogni impresa, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05.

Le domande d’iscrizione all’elenco potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito dedicato alla certificazione della parità di genere fino al 30 giugno 2026. La domanda dovrà essere presentata, sia dagli OdC aventi sede legale o operativa in Italia sia dagli OdC stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, esclusivamente all’indirizzo PEC paritadigenere@legalmail.it.

A cosa serve

La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.

Il “Sistema di certificazione della parità di genere” è un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri: apre una nuova finestra, volto ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne

Come ottenere la certificazione

La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.

La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022: apre una nuova finestra, pubblicata in data 16 marzo 2022 da UNI – Ente italiano di normazione, è stata elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La prassi UNI/PdR 125:2022 prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:
Cultura e strategia
Governance
Processi Human Resources
Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
Equità remunerativa per genere
Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

E’ stato pubblicato un primo Avviso per la formazione di un elenco degli organismi di certificazione accreditati per lo schema di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, interessati a aderire alla misura di agevolazione delle piccole e medie imprese e microimprese (PMI). È in via di definizione un secondo Avviso per la gestione ed erogazione dei contributi per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e dei contributi per i costi di certificazione della parità di genere alle PMI, che saranno pagati direttamente agli OdC che hanno aderito al primo Avviso.

Avviso

Allegato 1

Allegato 1 bis

Allegato 2


Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere

Politica agricola comune 2023-2027

La nuova politica agricola comune (PAC) rende l’agricoltura nell’UE più equa, più verde e maggiormente orientata ai risultati.

Il 2 dicembre 2021 è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della politica agricola comune (PAC). La nuova legislazione, che dovrebbe iniziare nel 2023, apre la strada a una PAC più equa, più verde e maggiormente basata sui risultati.

Cercherà di garantire un futuro sostenibile per gli agricoltori europei, fornirà un sostegno più mirato alle aziende agricole più piccole e offrirà maggiore flessibilità ai paesi dell’UE per adattare le misure alle condizioni locali.

L’agricoltura e le zone rurali sono al centro del Green Deal europeo e la nuova PAC sarà uno strumento fondamentale per conseguire le ambizioni della strategia “Dal produttore al consumatore” e della strategia sulla biodiversità.

Dal 1° gennaio 2023 si applica la nuova PAC

La PAC riformata per il periodo 2023-2027 diventa pienamente operativa il 1º gennaio 2023, in seguito all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani strategici presentati dai paesi dell’UE.

La nuova PAC punta a:

– fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni
– rafforzare il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE
– consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’adattamento delle misure alle condizioni locali

Obiettivi a livello dell’UE

La nuova politica include i seguenti elementi a livello dell’UE:

  • un insieme comune di obiettivi fissati a livello dell’UE per la PAC nel suo insieme, in cui sono illustrati i traguardi per gli agricoltori, i cittadini e il clima che la politica vuole raggiungere
  • un ampio strumentario di vari tipi di interventi convenuti a livello dell’UE, in cui sono definiti i possibili contributi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi della PAC
  • un insieme comune di indicatori concordato a livello dell’UE per garantire parità di condizioni nella valutazione dell’efficacia delle misure adottate

Ogni paese è libero di scegliere gli interventi specifici che ritiene più efficaci per conseguire i propri obiettivi specifici, sulla base di una chiara valutazione delle proprie esigenze.

SCARICA INFOGRAFICA

Una politica agricola dell’UE più equa, verde e basata sull’efficacia


Distribuzione più equa dei pagamenti

Per garantire stabilità e prevedibilità, il sostegno al reddito resta un elemento centrale della PAC, con alcune modifiche, ovvero:

  • entro il 2027 i paesi dell’UE dovranno fare in modo che il valore di tutti i diritti all’aiuto si elevi almeno all’85% dell’importo medio nazionale nell’UE
  • tutti i paesi con un livello di sostegno diretto per ettaro inferiore al 90% della media dell’UE dovranno ridurre il divario del 50% entro il 2027
  • gli Stati membri saranno autorizzati a ridurre di una percentuale che può arrivare all’85% i pagamenti diretti (di importo pari o superiore a 60 000 EUR all’anno) per agricoltore, e a introdurre un tetto di 100 000 EUR l’anno
  • gli Stati membri dovranno ridistribuire almeno il 10% delle loro dotazioni di pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole e medie dimensioni, a meno che non preferiscano far fronte alla necessità di ridistribuzione con altri mezzi e possano dimostrare che tale necessità è sufficientemente soddisfatta

udito agenti oto/neurotossici e rumore

Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico. INAIL 2022

Dati preliminari delle campagne di biomonitoraggio, analizzati mediante statistica mutivariata, hanno evidenziato correlazioni altamente significative tra microRNA differenzialmente espressi in lavoratori esposti a composti organici volatili presenti nei metaboliti urinari e impiegati nella verniciatura della cantieristica navale.

L’obiettivo del Laboratorio interazioni sinergiche tra rischi è quello di approfondire il ruolo dei microRNA quali biomarcatori innovativi di esposizione ambientale ed occupazionale e di verificarne l’utilizzo come strumento prognostico per prevenire eventuali patologie indotte da tali composti presenti nell’ambiente di lavoro.


udito

La perdita dell’udito rappresenta un fattore fortemente invalidante, sia per la salute fisica
dell’individuo che per la comunicazione interpersonale, che interessa almeno il 6 – 8% della popolazione mondiale. Se nel 1985, soltanto 42 milioni di persone soffrivano di perdita dell’udito, le statistiche più recenti dimostrano invece un rapido aumento a 500 milioni di persone.

Le cause della perdita dell’udito sono dovute a diversi fattori, sia esogeni che endogeni. Tra questi è possibile annoverare le infezioni virali, i problemi di microcircolazione, le patologie autoimmunitarie, le mutazioni genetiche e, a seguire, la rottura della membrana del labirinto, le malformazioni congenite dell’orecchio, l’esposizione al rumore e ai farmaci, nonché alle sostanze ototossiche presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

agenti ototossici

Gli agenti ototossici possono avere un effetto di perdita uditiva ‘per sé’ o, qualora presenti simultaneamente al rumore, ne possono amplificare gli effetti dannosi. Lo stress ossidativo è il meccanismo più accreditato nelle attuali teorie meccanistiche che cercano di spiegare la perdita uditiva di diversa eziologia.

Sono attualmente in corso ricerche volte all’identificazione di fattori antiossidanti che possano essere utili alla prevenzione e al trattamento di queste patologie che, colpendo cellule del tessuto nervoso, sono per lo più irreversibili. Il Laboratorio Interazioni sinergiche tra rischi ha tra gli obiettivi principali lo studio dell’esposizione al rumore, in combinazione o meno con altri fattori ototossici, in ambito lavorativo

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INFORTUNI PESCA MARITTIMA

IL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE E DELLA PESCA MARITTIMA: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NEGLI ANNI DELLA PANDEMIA DI COVID-19

infortuni sul lavoro

Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale

Il settore della navigazione e della pesca marittima costituisce una gestione assicurativa specifica all’interno dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

Da tale gestione è esclusa la cosiddetta “piccola pesca”, ossia quella condotta da lavoratori autonomi o associati in cooperativa, per la quale l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali rientra nella gestione “Industria, Commercio e Servizi” dell’Istituto.

infortuni sul lavoro e malattie professionali

I dati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riportati in questo documento riguardano esclusivamente la gestione assicurativa della navigazione e sono tratti dagli archivi Inail aggiornati al 30 aprile 2022.

Le denunce di infortunio, comprensive delle comunicazioni obbligatorie, sono esposte per anno di accadimento dell’evento lesivo, quelle di malattia professionale, invece, per anno di protocollazione della denuncia.

Covid-19

Gli effetti della pandemia di Covid-19, evidenti nei dati del biennio 2020-2021, sono oggetto di approfondimento in uno specifico paragrafo. I casi di Covid-19, infatti, qualora la malattia sia stata contratta in ambito lavorativo, sono considerati infortuni sul lavoro.

Con raccomandazione della Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail n. 4 del 19 marzo 2020, i casi di infortunio sul lavoro con diagnosi di Covid-19 sospetta o accertata sono stati opportunamente codificati.

I casi Covid-19 riportati in questo documento sono quelli ai quali in archivio è stato assegnato il citato codice che individua lo specifico contagio.

Gli infortuni sul lavoro nel quinquennio 2017-2021

Nel triennio 2017-2019 il numero di denunce di infortunio è abbastanza stabile, mentre negli anni 2020 e 2021 si registra un incremento rispetto agli anni precedenti . Tra il 2019 ed il 2020 le denunce di infortunio sono in aumento a causa dei casi Covid-19. L’incremento è di 136 casi tra il 2019 ed il 2020 e di 421 casi tra il 2020 ed il 2021.

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Ministero Lavoro, interpello 1/2022

Appalto di servizi di logistica: responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, con il quale risponde ad un quesito delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e FIT CISL, in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi, disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile.

La risposta del Ministero del Lavoro

“L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti e stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.

L’articolo 1677-bis c.c., rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, così come recentemente modificato dall’articolo 37-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

In proposito, si ricorda che questa Amministrazione, già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, nell’esaminare l’applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , aveva precisato che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

La lettura fornita nella citata circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella fattispecie in esame sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.

Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.

L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.

Infatti, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 : una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale n. 254/2017).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

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Fondo nuove competenze

Fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.

Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.

Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento Fondo Nuove competenze.

L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo del Fondo Nuove competenze non solo alle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che

abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.

L’operatività del Fondo attendeva nuovo decreto interministeriale attuativo per l’utilizzo di nuove risorse in arrivo dall’Unione europea legate al Fondo React EU.

Modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e rendicontazione.

Alcune FAQ Fondo Nuove competenze

Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?
Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL?
Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell’allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?
L’azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?
Ho presentato il saldo prima della pubblicazione del Decreto 275 del 23/09/2022 e, a seguito di quanto descritto, si determina un costo del lavoro maggiore di quello rendicontato, come posso modificare la richiesta di saldo?
Devo ancora presentare il saldo e a seguito di quanto descritto nel Decreto 275 del 23/09/2022 si determina un costo del lavoro maggiore di quello ammesso, come devo procedere?
Nell’allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell’allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?
Si possono sostituire dei lavoratori durante la formazione?
È possibile svolgere la formazione durante le ore di straordinario?
Si possono considerare ai fini della rendicontazione le frazioni di ore
È possibile che un lavoratore effettui più ore formative di quelle previste nell’allegato 2 o 2bis?
…..

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