Danni causati dall’IA

Il quadro italiano sulla responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale si prepara a cambiare. Gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025 introducono strumenti pensati per aiutare chi subisce un danno causato dall’uso di sistemi di IA a dimostrarlo in giudizio. Il tema centrale è l’onere della prova, spesso complesso quando il danno dipende da tecnologie opache, autonome o difficili da ricostruire tecnicamente.

Le nuove disposizioni prevedono innanzitutto la possibilità per il danneggiato di chiedere al giudice l’esibizione di documenti e informazioni sul funzionamento del sistema di IA coinvolto. Potrebbero rientrare, ad esempio, elementi relativi alla gestione dei rischi, alla documentazione tecnica, ai log di funzionamento e alle modalità di supervisione umana, in particolare per i sistemi ad alto rischio regolati dall’AI Act.

Un altro punto rilevante riguarda la presunzione del nesso causale. In presenza della violazione di obblighi previsti dall’AI Act, il giudice potrà presumere il collegamento tra tale violazione e il danno lamentato, salvo prova contraria da parte del convenuto. Si tratta di un meccanismo che mira a riequilibrare la posizione del soggetto danneggiato, spesso privo delle competenze tecniche o dell’accesso alle informazioni necessarie per ricostruire il comportamento del sistema.

Le norme chiariscono inoltre che la semplice conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act non basta, da sola, a escludere ogni responsabilità. Il rispetto delle regole potrà essere un elemento importante nella valutazione del giudice, ma non costituirà automaticamente uno “scudo” contro le richieste risarcitorie.

Tra le novità figura anche l’azione diretta contro l’assicurazione del convenuto, quando esiste una copertura assicurativa per i danni in questione. Questo potrebbe rendere più concreto l’accesso al risarcimento, soprattutto nei casi in cui il soggetto responsabile disponga di una polizza specifica.

Il nuovo impianto si inserisce in un contesto europeo più ampio, che comprende l’AI Act e la direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso, aggiornata per tenere conto anche delle tecnologie digitali e intelligenti. L’obiettivo comune è rafforzare la tutela delle persone danneggiate senza bloccare l’innovazione, introducendo regole più chiare per imprese, fornitori e utilizzatori di sistemi di IA.

Restano però alcune criticità operative. L’accesso alla documentazione tecnica potrebbe essere limitato dalla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Inoltre, le perizie necessarie per comprendere il funzionamento di un sistema di IA possono avere costi elevati, rischiando di rendere ancora difficile l’azione giudiziaria per alcuni danneggiati.

Le nuove regole cercano di rendere più effettiva la tutela civile contro i danni da intelligenza artificiale. Il vero banco di prova sarà l’applicazione concreta nei tribunali: solo lì si capirà se gli strumenti introdotti riusciranno davvero a ridurre l’asimmetria informativa tra chi subisce il danno e chi controlla la tecnologia.

Piano Operativo di Sicurezza e lavoratore autonomo

Per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (documento per i cantieri), il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di redigerlo, poiché non è considerato un’impresa.

In questo caso specifico il PSC non deve essere redatto.Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) diventa obbligatorio solo quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici.

Quali documenti deve presentare al Committente?

Prima dell’inizio dei lavori, il lavoratore autonomo deve consegnare al committente i documenti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 per verificare la sua idoneità tecnico-professionale:Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con oggetto sociale coerente alle attività da svolgere.
Attestato di formazione specifico per la sicurezza (es. accordo Stato-Regioni) e per eventuali rischi specifici (es. uso di ponteggi, lavori in quota).
Idoneità sanitaria (visita medica del medico competente), se richiesta per i rischi specifici della mansione.DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
Elenco delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione.

Come verificare la reale autonomia del lavoratore.

In cantiere non basta la Partita IVA per essere un “lavoratore autonomo”. Se la persona usa le attrezzature del committente o riceve ordini diretti, rischia di essere considerata un dipendente di fatto, con pesanti sanzioni.
I criteri principali per verificare la reale autonomia sono:
  • Attrezzature proprie: deve possedere e usare i propri strumenti di lavoro (es. furgone, utensili, DPI).
  • Indipendenza organizzativa: decide autonomamente gli orari e le modalità per completare l’opera, senza vincoli di subordinazione.
  • Rischio d’impresa: gestisce in proprio il guadagno o la perdita economica del lavoro commissionato.
  • Nessun dipendente: non deve avere lavoratori subordinati o soci (altrimenti diventa un’impresa).

Chi deve redigere il PSC quando è obbligatorio?

Se lo scenario cambiasse (ad esempio, con l’ingresso di una seconda impresa), il PSC diventerebbe obbligatorio.

Le figure responsabili della sua redazione e gestione sono:

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori): ha l’obbligo di nominare i coordinatori della sicurezza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): è il professionista tecnico incaricato dal committente che ha il compito materiale di redigere il PSC prima dell’inizio dei lavori.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): qualora subentri una seconda impresa a lavori già iniziati, il committente deve nominare il CSE, il quale dovrà redigere (o aggiornare) il PSC e coordinare le ditte.

Sistema informativo della formazione

Min.Lavoro: prime indicazioni operative sul Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA)

Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l’adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni).

A chi si rivolge

La circolare si rivolge ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., individuando gli standard tecnici preliminari che consentiranno la raccolta, la gestione e l’interoperabilità delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni rilasciate.

Obiettivo

L’obiettivo di SFeRA è realizzare una base informativa nazionale unica a supporto delle politiche della formazione e del lavoro, alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore e il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, favorire la digitalizzazione e la portabilità delle attestazioni, nonché ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informativi.

Contenuti e struttura

Il documento è articolato in undici sezioni che illustrano:

  • i soggetti destinatari,
  • le finalità del nuovo sistema,
  • la struttura informativa di riferimento,
  • le regole di conferimento,
  • e aggiornamento dei dati, l’anagrafica degli enti titolati, le modalità di trasmissione, le classificazioni e gli standard tecnici, la digitalizzazione delle attestazioni, le tempistiche di conferimento, gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti e le disposizioni finali.

Particolare rilievo è attribuito alla definizione delle tre componenti informative fondamentali del sistema:

  1. la Scheda percorso, dedicata alle caratteristiche del percorso formativo,
  2. la Scheda frequenza, relativa alla partecipazione del singolo individuo,
  3. e la Scheda attestazione, contenente le informazioni sulle certificazioni rilasciate al termine del percorso.

La circolare descrive inoltre le modalità con cui dovranno essere gestiti il conferimentol’aggiornamento e la trasmissione dei dati, prevedendo l’utilizzo di classificazioni standardizzate e di strumenti di interoperabilità che consentano l’integrazione con il Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro.

Vengono disciplinati anche gli aspetti legati:

  • alla digitalizzazione delle attestazioni,
  • alla loro futura consultazione nel Fascicolo elettronico del lavoratore,
  • e alla possibilità di utilizzo attraverso gli strumenti nazionali di portafoglio digitale, compresa l’area personale dell’IT-Wallet.
Sistema informativo della formazione prime indicazioni operative sul Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA)
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Linee Guida sull’accessibilità dei servizi 2026

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le Linee Guida sull’accessibilità dei servizi, previste dal decreto legislativo n. 82/2022, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (EAA).

Le Linee Guida forniscono indicazioni operative e strumenti utili per supportare gli operatori nell’adozione dei requisiti di accessibilità, valorizzando le opportunità economiche, sociali e tecnologiche offerte dall’accessibilità digitale.

Con questo provvedimento, AgID conferma il proprio impegno nel promuovere politiche e strumenti volti a rendere l’accessibilità un fattore abilitante di inclusione e innovazione, in un’ottica di collaborazione interistituzionale e di dialogo con gli stakeholder coinvolti.

A chi si rivolgono le Linee Guida

Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, tra cui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, servizi che forniscono accesso a media audiovisivi, servizi di trasporto passeggeri, servizi di commercio elettronico, servizi bancari, libri elettronici e software dedicati.

La procedura di adozione

Per l’adozione delle Linee Guida, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha seguito il procedimento previsto dall’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), sottoponendo il documento a consultazione pubblica e acquisendo, sulla versione aggiornata, il parere della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il testo è stato inoltre trasmesso all’Autorità di Regolazione dei Trasporti e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli aspetti di rispettiva competenza.

Considerata la natura di regola tecnica delle Linee Guida, AgID ha infine espletato con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione Europea prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535.

Il lavoro dei Tavoli tecnici

Prosegue, intanto, l’attività dei Tavoli tecnici congiunti istituiti da AgID con gli operatori dei settori interessati – editoria, trasporti, media audiovisivi e servizi bancari.

I Tavoli si pongono l’obiettivo di:

  • raccogliere e analizzare criticità e opportunità connesse all’attuazione degli obblighi di accessibilità;
  • favorire l’allineamento interpretativo delle disposizioni;
  • contribuire alla definizione di contenuti informativi utili alla pubblicazione di FAQ sul sito istituzionale;
  • avviare, nel prosieguo, eventuali azioni congiunte di monitoraggio sull’efficacia delle misure adottate.

Piattaforma per le segnalazioni

Sul sito istituzionale è, inoltre, disponibile una piattaforma dedicata per consentire agli utenti di segnalare eventuali non conformità ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto legislativo n. 82/2022.

La piattaforma è stata progettata per evolvere, nel tempo, in un punto di contatto diretto tra le aziende e l’Agenzia rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 82/2022. Attraverso questo strumento, infatti, gli operatori potranno segnalare ad AgID eventuali non conformità dei servizi e comunicare le misure adottate per la loro risoluzione.

Linee Guida sull’accessibilità dei servizi 2026. A chi si rivolgono le Linee Guida Piattaforma per le segnalazioni 
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ADR con annessa checklist

La Circolare del Ministero dell’Interno del 19/03/2026 informa che è disponibile una nuova modalità di effettuazione dei controlli ADR con annessa checklist editabile in PDF

Circolare 19.03.2026 Prot. n. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026
Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose – Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata.
__________

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, ha comunicato l’esigenza di adottare una nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni d’irregolarità relative al trasporto stradale di merci pericolose. La procedura definisce un nuovo modello organizzativo, in attuazione dei contenuti della Direttiva (UE) 2022/1999, uniformando, per gli organi di controllo, le modalità di trasmissione, gestione e archiviazione delle risultanze dei controlli su strada (Allegato 1).

Pertanto, per garantire la corretta gestione dei flussi informativi tra il MIT e gli organi di controllo, è stata predisposta, in formato “PDF editabile”, una nuova “Lista di controllo” (Allegato 2) che dovrà essere redatta e gestita in formato digitale (1) per documentare l’attività effettuata sui veicoli controllati trasportanti merci pericolose. (2)

A tal fine, le predette liste di controllo dovranno essere trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cadenza mensile, utilizzando l’allegata lettera di trasmissione (3) (Allegato 3), all’indirizzo PEC: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 19/03/2026 informa che è disponibile una nuova modalità di effettuazione dei controlli ADR con annessa checklist editabile in PDF
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Realtà virtuale Resilienza organizzativa e formazione

La monografia illustra come la trasformazione digitale stia ridefinendo processi e interazioni uomo-macchina, richiedendo nuovi approcci alla salute e sicurezza sul lavoro basati sulla Resilience Engineering e sull’uso di tecnologie immersive per sviluppare strategie formative innovative. INAIL 2026. Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i risultati del progetto Fereo.


Ecco una bozza di news basata sul documento che hai allegato. Ho mantenuto frasi brevi e tono giornalistico.


Resilienza organizzativa e realtà virtuale: i risultati del progetto FEREO

Un nuovo studio analizza come la trasformazione digitale stia cambiando la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto FEREO – Formazione e Resilience Engineering Organizzativa, finanziato da Inail, ha sviluppato strumenti innovativi per migliorare la prevenzione e rafforzare la resilienza delle organizzazioni.

La ricerca nasce dal crescente impatto delle tecnologie digitali nei contesti produttivi. L’introduzione di sistemi automatizzati, robotica e tecnologie smart sta modificando il rapporto tra lavoratori, macchine e processi. In questo scenario, la sicurezza non può più essere affrontata solo come prevenzione degli errori, ma come capacità delle organizzazioni di adattarsi e reagire agli imprevisti.

Indagine su oltre 300 aziende

Il progetto ha coinvolto 334 aziende manifatturiere italiane attraverso una indagine nazionale. L’obiettivo era capire quanto le imprese adottino pratiche legate alla resilienza organizzativa, come la capacità di monitorare i rischi, anticipare problemi e imparare dagli eventi.

Dai risultati emerge che le aziende riconoscono l’importanza di queste pratiche, ma spesso esiste un divario tra ciò che viene considerato strategico e ciò che viene realmente applicato nei processi aziendali. Le imprese di dimensioni medio-grandi e quelle che hanno introdotto nuove tecnologie mostrano livelli più avanzati di implementazione delle misure di sicurezza.

La realtà virtuale per la formazione sulla sicurezza

Uno dei principali risultati del progetto riguarda l’uso della realtà virtuale (VR) nella formazione dei lavoratori. Gli ambienti immersivi permettono di simulare scenari complessi e situazioni di rischio in modo sicuro, offrendo un apprendimento esperienziale basato sul “learning by doing”.

Nel progetto è stato sviluppato un prototipo VR dedicato alle procedure di sicurezza Lockout-Tagout (LOTO), utilizzate nella manutenzione dei macchinari industriali. La simulazione consente agli operatori di esercitarsi nella gestione delle fonti di energia pericolose e affrontare situazioni impreviste all’interno di un ambiente virtuale realistico.

Formazione tradizionale e VR a confronto

Una sperimentazione ha confrontato la formazione frontale con quella in realtà virtuale. I risultati mostrano che entrambe le modalità supportano l’apprendimento, ma la VR offre vantaggi nella memorizzazione delle procedure operative e nello sviluppo di competenze pratiche.

Un nuovo approccio alla prevenzione

Il progetto FEREO propone quindi un modello integrato che combina innovazione tecnologica, formazione immersiva e principi della Resilience Engineering. L’obiettivo è preparare lavoratori e organizzazioni a gestire la complessità dei sistemi produttivi moderni, sviluppando capacità di adattamento e decisione anche in condizioni impreviste.

Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale
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Fattori di rischio e strategie di intervento

Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento. Il Workaholism è un costrutto psicologico che descrive un modello comportamentale di dipendenza dal lavoro. INAIL 2026.


Workaholism: quando il lavoro diventa dipendenza

Il termine workaholism indica una vera e propria dipendenza dal lavoro. Fu introdotto nel 1971 dallo psicologo Wayne Oates per descrivere il bisogno incontrollabile di lavorare senza sosta, spesso a scapito della vita privata, delle relazioni e della salute.

Negli anni il concetto si è evoluto. Oggi il workaholism viene considerato un fenomeno multidimensionale: non riguarda solo il numero di ore lavorate, ma anche la compulsione a lavorare, i pensieri continui legati al lavoro e il disagio provato quando non si lavora.

A differenza dell’engagement, che rappresenta un coinvolgimento sano e motivante nel lavoro, il workaholism è associato a effetti negativi sul benessere psicofisico e sulla qualità della vita.

Tra i principali fattori di rischio emergono tre livelli.
A livello organizzativo incidono culture aziendali molto competitive, carichi di lavoro elevati e assenza di politiche di equilibrio tra lavoro e vita privata. A livello individuale pesano tratti di personalità come perfezionismo, bisogno di controllo e forte orientamento al successo. Infine, anche fattori sociali come iperconnessione digitale e precarietà lavorativa possono favorire questa dinamica.

La prevenzione richiede interventi sia organizzativi sia individuali: promuovere ambienti di lavoro collaborativi, garantire carichi sostenibili, favorire il diritto alla disconnessione e sviluppare competenze di gestione dello stress. L’obiettivo è distinguere tra impegno professionale sano e dipendenza da lavoro, promuovendo una cultura del lavoro più sostenibile.

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