Le novità previste. INL

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel Decreto Legge n. 19/2024.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L’art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell’art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L’art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento”.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L’art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche   all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L’art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L’art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L’art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L’art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.


Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.

Tutela della sicurezza del personale scolastico

Tutela della sicurezza del personale scolastico. È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (GU n.63 del 15-3-2024) .

Viene istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.

All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

  • monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita’ di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
  • monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita’ di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
  • promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
  • promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficolta’ specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;
  • vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
  • proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
  • promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche’ a migliorare la qualita’ della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
  • incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Vengono, inoltre, modificati alcune sanzioni penali qualora il delitto sia avvenuto nei confronti del personale scolastico.

Tutela della sicurezza del personale scolastico È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la Legge 4 marzo 2024
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MUD 2024

MUD 2024: la scadenza è il 1° luglio 2024.

Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

  • portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
  • portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
  • portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione Rifiuti semplificata.

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

  • il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.

Per spedire via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di creditoPagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

Si ricorda inoltre che:

  • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
  • la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

Attestazione SOA – Anno 2024

Intervento a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l’ottenimento dell’attestazione SOA – Anno 2024

DESTINATARI

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
    1. siano micro o piccole o medie imprese come definite dall’allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
    2. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Firenze;
    3. siano iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Firenze;
    4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
    5. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Firenze ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135;
    6. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni o alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14;
    7. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 per il rilascio dell’attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica da parte degli organismi SOA autorizzati dall’ANAC.
Si precisa che l’attestazione SOA dovrà essere ottenuta dalle imprese richiedenti il contributo successivemente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.
Si ricorda che la liquidazione dei contributi sarà subordinata alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario nella fase di rendicontazione.
L’ufficio camerale verificherà attraverso la piattaforma online dell’INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all’impresa e, in caso di società di persone, ai soci.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo camerale sarà pari al 30% delle spese ammissibili con un massimale di € 1.500,00 ed un minimo di spesa di euro 3.000,00 (esclusa Iva).
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel rispetto del limite del 100% delle spese ammissibili e dei massimali relativi agli aiuti de minimis.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

In sede di presentazione della domanda di contributo occorre inviare:
  1. modulo di domanda sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa corredata dalla copia del documento di identità dello stesso;
  2. copia del preventivo di spesa emesso dall’organismo SOA autorizzato dall’ANAC.
In fase di rendicontazione occorre inviare:
  1. modulo di rendicontazione sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa corredata dalla copia del documento di identità dello stesso;
  2. fatture elettroniche relative al rilascio dell’attestazione SOA in formato xml emesse a partire dall’01.01.2024 e quietanzate alla data di presentazione della rendicontazione;
  3. copia dell’attestazione SOA rilasciata dall’organismo SOA autorizzato dall’ANAC emessa successivamemte alla data di presentazione della domanda;
  4. copia delle quietanze di pagamento delle fatture secondo le seguenti modalità:
    • bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico, con la dicitura eseguito/pagato, oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell’istituto bancario dalla quale risulti il reativo addebito;
    • ricevuta bancaria (RI.BA): pagamenti ammessi con l’avviso o l’elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell’istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell’effetto;
    • bancomat: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/erstratto conto su carta intestata dell’istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
    • carta di credito: pagamenti ammessi con copia della lista dei movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l’addebito dell’importo mensile/triomestrale della carta di credito;
    • assegno bancario non trasferibile: pagamenti ammessi con copia dell’assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell’istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda, completa della documentazione richiesta, potrà essere inviata a partire dalle ore 9,00 del 23 febbraio 2024 e fino al 30 aprile 2024 – salvo esaurimento dei fondi stanziati – all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
Le imprese ammesse al contributo camerale dovranno trasmettere, entro il 31.12.2024, la documentazione richiesta per la fase di rendicontazione all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
INFORMAZIONI
CCIAA di Firenze
U.O. Gestione interventi promozionali, bandi e disciplinari
Tel. 055-2392139
sito internet: www.fi.camcom.gov.it

Direttiva Europea sul Bilancio di sostenibilità

Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), CSRD. Direttiva Europea sul Bilancio di sostenibilità.

La Direttiva Europea Corporate Sustainability Reporting Directive disciplina l’obbligo per alcune imprese di comunicare le informazioni non finanziarie tramite la redazione di un Bilancio di sostenibilità. Approfondiamo gli obiettivi della CSRD e le modalità con cui le aziende dovranno raggiungerli.

Il 16 febbraio 2024 il MEF ha reso disponibile  per la consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.  La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e sarà  parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.  Ai sensi dell’art. 5 (recepimento) la CSRD dovrà essere recepita da parte degli stati membri entro il 6 luglio 2024.

I contenuto in sintesi dello Schema del decreto

Il documento esamina il processo di recepimento della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nell’ambito del Green Deal Europeo, con l‘obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese sui loro impatti ambientali, sociali e di governance.

Introduce obblighi di rendicontazione più stringenti per un’ampia gamma di imprese, inclusi i requisiti per la rendicontazione di sostenibilità e per la verifica di tale rendicontazione.

L’entrata in vigore del recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) si colloca in diversi momenti a seconda della tipologia di imprese coinvolte:

  • 1° gennaio 2024: per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) che sono enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;
  • 1° gennaio 2025: per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto precedente;
  • 1° gennaio 2026: per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi, e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;
  • 1° gennaio 2028: per imprese di paesi terzi.

ll documento che sarà in consultazione fino al 18 marzo 2024.

CSRD e Bilancio di Sostenibilità

L’introduzione della Direttiva CSRD incrementerà il numero delle aziende italiane obbligate a redigere il Bilancio di Sostenibilità. La stima è di un passaggio dalle attuali 200 imprese con l’obbligo di rendicontazione a circa 5 mila organizzazioni. In Europa, invece, oggi sono circa 11.600 le imprese quotate per le quali vige l’obbligo di redigere il Bilancio di Sostenibilità. Con la normativa CSRD dovranno adeguarsi tutte le grandi aziende chiamate a dare indicazioni sui loro valori e sulla visione del rapporto con società e ambiente.

La rendicontazione avrà revisione obbligatoria e dovrà attenersi ai regolamenti sulla Tassonomia UE riguardante le attività sostenibili. In più le aziende dovranno tenere conto di standard uguali per tutti nella redazione dei report. GRI, SASB ma in special modo gli ESRS di EFRAG sono gli standard da utilizzare per una rendicontazione di sostenibilità.

Imprese e fattori ESG da comunicare

La Direttiva CSRD impone alle imprese di comunicare i fattori ESG perché tali criteri permettono una misurazione oggettiva e condivisa delle attività ambientali, sociali e di governance dell’organizzazione. CSRD impone l’informativa sul clima con particolare attenzione sui rischi fisici e di transizione delle imprese, sulla resilienza e i piani di adattamento a vari scenari climatici.

Nell’ambito dei fattori sociali, poi, la direttiva obbliga alla rendicontazione di aspetti quali le condizioni di lavoro, la non discriminazione e l’inclusività.

Con riferimento alla Governance, infine, le aziende devono comunicare il ruolo degli organi di amministrazione e la gestione del rischio in relazione alla rendicontazione di sostenibilità, all’etica aziendale e alla cultura di impresa nonché alla qualità dei rapporti con clienti, fornitori e comunità interessate alle attività aziendali.

APL Codice approvato dal Garante

Pubblicate le norme di comportamento per le Agenzie per il lavoro predisposte da Assolavoro e approvate dal Garante per la protezione dei dati personali. APL Codice approvato dal Garante.

Con il provvedimento 9983415 dell’11 gennaio  2024 pubblicato nella newsletter del 14 febbraio,   l’autorità Garante per la privacy ha approvato  il Codice di condotta in tema di protezione dei dati personali predisposto da Assolavoro l’ associazione  nazionale di Agenzie per il lavoro, aderente a Confindustria.

Il Codice,   di cui si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  fornisce le linee  guida    per il corretto trattamento dei dati   gestiti dalle Agenzie  nell’ambito delle attività di intermediazione,  ricerca e selezione del personale e somministrazione di lavoro.

Nello stesso documento il Garante ha anche dato l’accredito ad un nuovo Organismo di monitoraggio indipendente , deputato a  controllare che il codice venga rispettato e a gestire eventuali reclami in materia.


Assolavoro

Approvato dal Garante Privacy il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il Codice definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da tre componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Il Codice, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Nella fase che precede l’assunzione, le Agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

Mentre per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Pubblicate le norme di comportamento per le Agenzie per il lavoro predisposte da Assolavoro e APL Codice approvato dal Garante
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Nuovo Piano triennale Agid

Nuovo Piano triennale Agid 2024 / 2026. Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione

L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) ha pubblicato il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026, documento di programmazione strategica per la PA frutto di un’attività di concertazione tra amministrazioni e soggetti istituzionali. Dopo un confronto allargato con PA centrali e locali, università, mondo della ricerca e mondo delle imprese, infatti, il nuovo Piano ha accolto e integrato i suggerimenti presentati, con la prospettiva di rendere sempre più aperto e partecipativo il percorso della sua stesura e attuazione.

Introdotta una sezione che contiene strumenti operativi e buone pratiche.

La nuova edizione del Piano si caratterizza per una maggiore attenzione agli aspetti di governance e per un approccio fortemente orientato ai servizi digitali, che devono essere interoperabili, sempre più facili da usare per i cittadini e le imprese e più accessibili. Un’importante novità è l’introduzione di un’intera sezione che contiene diversi strumenti operativi che le amministrazioni possono prendere a riferimento come modelli di supporto, esempi di buone pratiche o check-list per pianificare i propri interventi.

Nobile: “Abbiamo fatto tesoro delle esperienze più all’avanguardia”.

Per la prima volta, inoltre, il Piano affronta il tema dell’intelligenza artificiale (IA), fornendo indicazioni e principi generali che dovranno essere adottati dalle amministrazioni e declinati in fase di applicazione, tenendo in considerazione lo scenario in rapida evoluzione. Un capitolo, in particolare, è dedicato all’analisi delle tecnologie basate sull’IA adottate dall’Inail con il duplice obiettivo di migliorare la propria organizzazione interna ed erogare servizi avanzati ai cittadini. “Per diverse amministrazioni più all’avanguardia – sottolinea a questo proposito il direttore generale dell’Agid, Mario Nobile – l’IA è già una realtà. Nel nuovo Piano triennale abbiamo voluto far tesoro di queste esperienze mettendole a disposizione delle altre 23mila, insieme a indicazioni e buone prassi da seguire”.

Tardiola: “Una grande opportunità che richiede un approccio responsabile”.

“L’IA – spiega il direttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola – è una grande opportunità per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, ma richiede un approccio responsabile per massimizzare i benefici e contenere i rischi”. Attraverso un utilizzo attento, l’Inail intende realizzare servizi di qualità, efficienti, tempestivi e semplici da utilizzare. Allo stesso tempo è fondamentale garantire la conformità alle normative nazionali ed europee e il rispetto dei requisiti di affidabilità, non discriminazione, accuratezza, robustezza, cybersicurezza, sorveglianza umana e qualità dei dati.

La data-governance come presupposto abilitante.

Nel contesto dell’organizzazione e dei processi, l’Istituto si è dotato di un modello maturo di Open Innovation per gestire i cambiamenti che avverranno in futuro anche dal punto di vista legislativo. L’introduzione dell’AI Act, infatti, comporterà per l’Inail adeguamenti normativi sia come fornitore che come utente di soluzioni di intelligenza artificiale. Il primo passo verso un utilizzo consapevole e maturo di queste nuove tecnologie passa attraverso l’adozione di un’opportuna governance dei dati, in cui si integra la governance dell’IA. Il patrimonio informativo dell’Istituto è una leva strategica fondamentale per realizzare valore pubblico, attraverso percorsi progettuali coerenti e omogenei che si sviluppano nelle diverse dimensioni organizzativa, tecnologica e culturale.

Nuovo Piano triennale Agid 2024 / 2026. Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Scarica dal portale
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