Conferenza internazionale Sicurezza & Innovazione

Prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” Roma, dall’11 al 13 marzo 2025. Organizzato dal Dit dell’Inail in collaborazione con la Sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell’ISSA, l’evento è dedicato allo studio di sistemi innovativi per la sicurezza sul lavoro. Il 30 agosto la prima deadline della call for papers – prorogata al 13 settembre 2024.

L’Istituto, in qualità di membro affiliato dell’International Social Security Association (ISSA) e referente, attraverso il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), della Machine and System Safety Section (MSS), annuncia la prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” e ne lancia la prima call for papers.

L’evento, organizzato dal Dit in collaborazione con la MSS, si svolge a Roma dall’11 al 13 marzo 2025, presso l’auditorium della Direzione generale dell’Inail ed è dedicato allo studio di soluzioni avanzate e sistemi innovativi per la sicurezza dei lavoratori.

  • Tipologia Evento : Convegni e incontri
  • Data Inizio : 11 marzo 2025
  • Data Fine : 13 marzo 2025
  • Sede Evento: Auditorium Inail
  • Indirizzo: Piazzale Giulio Pastore 6, Roma
  • Info Email Evento: dit.segreteriaeventi@inail.it
Conferenza internazionale Sicurezza & Innovazione. Prima conferenza internazionale Roma, dall’11 al 13 marzo 2025.
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Salute e sicurezza in un mondo automatizzato

Strategie per la sicurezza e la salute. Strategie per la sicurezza e la salute in un mondo automatizzato. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale. © Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2024.

Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) conduce su scala europea la campagna 2023-2025 «Ambienti di lavoro sani e sicuri» per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle implicazioni dell’impiego delle tecnologie digitali per la salute e la sicurezza sul lavoro. Se progettate, attuate, gestite e utilizzate in linea con un approccio incentrato sulla persona, le tecnologie digitali possono essere sicure e produttive. Poiché l’uso di queste tecnologie in ambito professionale continua ad aumentare e il loro impatto sul lavoro e sui luoghi di lavoro non è ancora del tutto chiaro, è importante comprendere in che modo è possibile perfezionare le strategie che promuovono e proteggono la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Punti principali

La robotica avanzata e i sistemi basati sull’intelligenza artificiale (AI) per l’automazione dei compiti (sia fisici che cognitivi) hanno fatto il loro ingresso in settori come la produzione industriale, la sanità e l’istruzione.
Le implicazioni di questi sistemi per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) sono di ordine fisico, psicosociale e organizzativo.
L’automazione dei compiti comporta vantaggi significativi per la SSL, in quanto può esimere i lavoratori dal prestare servizio in ambienti di lavoro pericolosi e ridurne il carico di lavoro cognitivo.
I rischi psicosociali connessi alla robotica avanzata e all’IA possono insorgere a causa di una certa mancanza di fiducia, di un basso livello di accettazione di tali strumenti, di pregiudizi nei confronti dell’automazione o del timore di perdere il posto di lavoro.
Tra gli strumenti disponibili per affrontare efficacemente le criticità in materia di SSL si annoverano una gestione puntuale della SSL nel corso dell’attuazione di tali sistemi, il coinvolgimento precoce dei lavoratori, una progettazione incentrata sulla persona e una chiara comunicazione.
La gestione della SSL dovrebbe essere dotata di nuovi strumenti per la valutazione dei rischi, prendendo in considerazione anche la cibersicurezza.


Salute e sicurezza in un mondo automatizzato. Strategie per la sicurezza e la salute. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale.
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STRATEGIA ITALIANA PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

STRATEGIA ITALIANA PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato, ormai già da alcuni anni a questa parte, il proprio impatto pervasivo e il proprio potenziale trasformativo delle dinamiche sociali e produttive. L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori, sta impattando profondamente sul sistema dell’educazione, sulle attività professionali e sull’industria. Le radici di questa rivoluzione risalgono alla metà del secolo scorso, ma l’avvento del machine learning nei primi anni 2000 e, più recentemente, delle tecniche di deep learning ha segnato una vera svolta, centrata sulla loro capacità di estrarre valore e conoscenza dall’analisi di enormi moli di dati.

Il testo è stato elaborato da un Comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle politiche sull’IA.

ChatGPT

L’arrivo dei sistemi generativi ha poi, nell’ultimo anno, reso ancor più evidente la forza innovatrice e trasformativa dell’IA, abilitando lo sviluppo di processi di automazione contraddistinti da una facilità d’uso senza eguali. Spinta da grandi investimenti internazionali che non trovano precedenti nella storia dell’informatica, questa rivoluzione ha rapidamente travalicato il mondo accademico e dei centri di ricerca, assumendo la connotazione di un vero e proprio fenomeno sociale. Il lancio di ChatGPT, prodotto da OpenAI, ha contribuito in modo significativo a creare una consapevolezza diffusa, mai registrata prima, circa le potenzialità di un paradigma digitale capace di creare, in un futuro ormai imminente, un nuovo modello di supporto alle attività degli individui in una molteplicità di aree, contenuti e applicazioni. Il tutto all’interno di una cornice cognitiva che naturalmente alimenta dibattito e riflessione, in relazione ai limiti e ai rischi connessi all’utilizzo di tali piattaforme.

Nella sua forte e radicata tradizione industriale, l’Italia ha saputo sempre ben interpretare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, caratterizzandosi come una avanguardia nello sviluppo e nell’adozione di soluzioni per l’automazione di prodotti e processi. Il tessuto produttivo italiano si articola in ecosistema del tutto peculiare, animato da un nucleo rilevante di grandi imprese e da una diffusa rete di piccole e medie imprese, la cui vocazione manifatturiera ne rappresenta probabilmente il tratto maggiormente distintivo.


STRATEGIA ITALIANA PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato
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Donne vittime di violenza. Guida INPS

Donne vittime di violenza: la guida dell’INPS. Dal numero verde al Reddito di Libertà: le informazioni sui servizi e sulle prestazioni dell’Istituto per le vittime di stalking, violenza o abusi.

La guida offre informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS per le donne vittime di stalking, violenza o abusi che abbiano o meno denunciato questi atti al numero verde 1522 per essere poste sotto la tutela dei Centri antiviolenza.

Numero verde 1522
Quando una donna si sente minacciata può chiamare il numero verde 1522, disponibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile. Questo servizio offre supporto in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo ed è esposto anche presso gli Uffici relazioni con il pubblico delle sedi INPS.

Astensione dal lavoro e congedo indennizzato
È una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

Possono beneficiarne le:

lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
lavoratrici agricole;
lavoratrici domestiche;
lavoratrici autonome.

La domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza può essere presentata online all’INPS dalle donne lavoratrici inserite nei percorsi di protezione.

ISEE per donne protette

Le donne inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza possono richiedere l’ISEE che non comprenda il reddito dell’altro genitore, nei casi in cui questi sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

Reddito di Libertà

È una prestazione che sostiene l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di violenza con un contributo fino a 400 euro mensili per 12 mensilità. La domanda può essere presentata al comune di residenza, direttamente o tramite un rappresentante legale.

Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione è un sostegno economico e di inclusione sociale per i nuclei familiari in condizione di svantaggio, comprese le vittime di violenza di genere. È necessario comprovare la situazione economica e partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.


Donne vittime di violenza. Guida INPS. Dal numero verde al Reddito di Libertà: le informazioni sui servizi e sulle prestazioni dell’Istituto
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Certificazione della parità di genere Esonero contributivo

Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.

Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato, è stato illustrato l’esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 della legge n. 162/2021 e sono state fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.

In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l’anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti, al cui contenuto si rinvia integralmente.

Nello specifico, nel citato messaggio, con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Con il successivo messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti con i citati messaggi, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

Al riguardo, si precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

In merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, si comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).

Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Sul punto, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero – in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale – sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.

Si ricorda da ultimo che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.

Con riferimento all’esonero autorizzato si chiarisce, infine, che:

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la citata circolare n. 137/2022 e si precisa che l’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

Il Direttore generale vicario

Antonio Pone


Certificazione della parità di genere Esonero contributivo. Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato.
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Progresso tecnologico al servizio della prevenzione

Il progresso tecnologico al servizio della prevenzione sui luoghi di lavoro: prospettive e opportunità. Napoli, 17 luglio 2024. Il seminario è promosso da Inail Campania e dall’università Parthenope nell’ambito della campagna europea Eu-Osha su Ambienti di lavoro sani e sicuri – Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale.


Il seminario, organizzato a Villa Colonna Bandini dalla Direzione regionale Inail Campania in collaborazione con l’università degli studi di Napoli Parthenope, intende esaminare prospettive e potenzialità del progresso tecnologico riguardo alle politiche di prevenzione dirette al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. Introdotto dai saluti istituzionali del direttore regionale dell’Istituto, Daniele Leone, e del rettore dell’ateneo, Antonio Garofalo, il convegno è articolato in due sessioni.

Nella prima è previsto l’intervento di Adele Pomponio, direttrice vicaria Inail Campania, che apre i lavori con la presentazione della campagna europea lanciata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) 2023-2025 su Ambienti di lavoro sani e sicuri – Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale. Nel corso del panel, introdotto e moderato da Marco Esposito, ordinario di Diritto del lavoro presso l’università partenopea e presidente della Commissione di certificazione presso il dipartimento di Giurisprudenza, vengono presentate alcune buone pratiche che possono essere di supporto per pianificare e attivare politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro.

A seguire, è in programma una tavola rotonda con la partecipazione di tutti i principali attori della progettazione e dell’attuazione della sicurezza aziendale. A confrontarsi sull’adeguamento dei modelli organizzativi mirati alla prevenzione, alla luce della svolta tecnologica in atto nel mondo del lavoro e analizzando opportunità e criticità, sono chiamati esperti e professionisti, rappresentanti di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

  • Tipologia Evento : Seminari e corsi
  • Data Inizio : 17 luglio 2024
  • Data Fine : 17 luglio 2024
  • Orario: 10:00 – 14.00
  • Sede Evento: Villa Colonna Bandini
  • Regione: Campania
  • Provincia: NA
  • Indirizzo: Viale Colli Aminei, 21 – Napoli
  • Info Email Evento: a.nicotera@inail.it

Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in Gazzetta il Decreto Legislativo n. 103/2024. Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/2024

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi
Art. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
Art. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli
Art. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
Art. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
Art. 7 – Meccanismi di dialogo e collaborazione
Art. 8 – Formazione
Art. 9 – Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Art. 11 – Clausola di salvaguardia
Art. 12 – Abrogazioni
Art. 13 – Clausola di invarianza finanziaria


Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attivita’ economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attivita’ economica»: l’attivita’ che consiste nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato;
b) «controlli»: le attivita’ di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un’attivita’ economica;
c) «soggetto controllato»: l’operatore che svolge l’attivita’ economica soggetta a controllo;
d) «diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonche’ i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.


Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024. Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in Gazzetta 103/2024.
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