Fattori di rischio e strategie di intervento

Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento. Il Workaholism è un costrutto psicologico che descrive un modello comportamentale di dipendenza dal lavoro. INAIL 2026.


Workaholism: quando il lavoro diventa dipendenza

Il termine workaholism indica una vera e propria dipendenza dal lavoro. Fu introdotto nel 1971 dallo psicologo Wayne Oates per descrivere il bisogno incontrollabile di lavorare senza sosta, spesso a scapito della vita privata, delle relazioni e della salute.

Negli anni il concetto si è evoluto. Oggi il workaholism viene considerato un fenomeno multidimensionale: non riguarda solo il numero di ore lavorate, ma anche la compulsione a lavorare, i pensieri continui legati al lavoro e il disagio provato quando non si lavora.

A differenza dell’engagement, che rappresenta un coinvolgimento sano e motivante nel lavoro, il workaholism è associato a effetti negativi sul benessere psicofisico e sulla qualità della vita.

Tra i principali fattori di rischio emergono tre livelli.
A livello organizzativo incidono culture aziendali molto competitive, carichi di lavoro elevati e assenza di politiche di equilibrio tra lavoro e vita privata. A livello individuale pesano tratti di personalità come perfezionismo, bisogno di controllo e forte orientamento al successo. Infine, anche fattori sociali come iperconnessione digitale e precarietà lavorativa possono favorire questa dinamica.

La prevenzione richiede interventi sia organizzativi sia individuali: promuovere ambienti di lavoro collaborativi, garantire carichi sostenibili, favorire il diritto alla disconnessione e sviluppare competenze di gestione dello stress. L’obiettivo è distinguere tra impegno professionale sano e dipendenza da lavoro, promuovendo una cultura del lavoro più sostenibile.

Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento
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Rischio freddo sicurezza negli ambienti montani

Rischio freddo, l’opuscolo Inail per lavorare in sicurezza negli ambienti montani

Realizzata per rafforzare la prevenzione in materia di stress termico ambientale la pubblicazione è disponibile in italiano, inglese e tedesco e in distribuzione a lavoratori e volontari dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. INAIL 2026

L’opuscolo informativo dedicato al rischio freddo è stato progettato dalle Direzioni Inail del Veneto, Lombardia, Trento e Bolzano in collaborazione con il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale. La pubblicazione è attualmente in fase di distribuzione a circa 18.000 lavoratori e volontari coinvolti nella gestione organizzativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Disponibile in formato digitale in italiano, inglese e tedesco. Realizzato con il contributo della Direzione centrale pianificazione e comunicazione, che ne ha curato la progettazione e la stampa, l’opuscolo si presenta con una veste grafica chiara e accattivante, disponibile anche in formato digitale. Per garantire la massima diffusione e comprensione delle informazioni è stato redatto in italiano, inglese e tedesco.

Indicazioni chiare e pratiche per la prevenzione del rischio freddo. L’opuscolo Inail nasce proprio con l’obiettivo di supportare chi opera in contesti esposti a basse temperature, fornendo indicazioni chiare e pratiche per prevenire danni e infortuni e conoscere le strategie di prevenzione dello stress termico ambientale. Tra i principali rischi evidenziati nel materiale informativo figurano: ipotermia e congelamenti; riduzione della destrezza manuale e della capacità di concentrazione; aumento della probabilità di incidenti e infortuni sul lavoro.

Rischio freddo, l’opuscolo Inail per lavorare in sicurezza negli ambienti montani
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Voucher per PMI servizi cloud

Voucher per PMI servizi cloud computing e cyber security: pubblicate FAQ

Informiamo che sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state pubblicate le FAQ relative al voucher per le PMI relativo alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security (decreto ministeriale 18 luglio 2025 e decreto direttoriale 21 novembre 2025).

1. Elenco fornitori

D: Chi può essere fornitore dei servizi agevolabili?

R: Possono essere fornitori: (i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1; (ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.

D: Solo i fornitori che erogano servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) possono iscriversi nell’elenco istituito dal Ministero di cui al decreto 21 novembre 2025?

R: No, l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.

D: Come si può presentare la domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori?

R: La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso la procedura informatica e l’utilizzo degli schemi resi disponibili nell’area del portale del Ministero dedicata al presente intervento agevolativo.

D: Nella domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, quali informazioni sono richieste?

R: La domanda di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4 del decreto 21 novembre 2025, deve contenere, tra le altre informazioni eventualmente indicate negli schemi resi disponibili dal Ministero nell’area dedicate del portale, una descrizione sintetica dei servizi e/o prodotti erogati dal fornitore, l’indicazione della categoria di appartenenza dei predetti servizi e/o prodotti tra quelle individuate all’articolo 5 del decreto 21 novembre 2025, nonché, qualora lo stesso non presenti nell’ambito dell’intervento servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), la dimostrazione del possesso delle certificazioni individuate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025.

D: È possibile aggiornare la domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori?

R: Fermo restando che il fornitore può presentare una sola istanza di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4 del decreto 21 novembre 2025, è possibile procedere ad un eventuale aggiornamento delle informazioni prima dell’invio della domanda, comunque entro il termine ultimo del 23 aprile 2026 per la presentazione delle istanze.

D: Un fornitore iscritto all’elenco può presentare domanda di agevolazione?

R: Sì, un fornitore iscritto all’elenco di cui all’articolo 4 del decreto 21 novembre 2025 può presentare domanda di agevolazione, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, a condizione che si avvalga di servizi e/o prodotti offerti da altro fornitore.

D: Siamo fornitori (rivenditori) di prodotti hardware e servizi di cybersecurity. Non è chiaro se anche i rivenditori di soluzioni devono essere presenti nell’elenco o tale elenco riguarda solo i fornitori di servizi cloud ed i produttori degli apparati hardware. Questo con particolare riferimento anche alla tabella delle certificazioni per categoria dove per la categoria “e – Servizi professionali di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo” vengono richieste le certificazioni ISO 9001 ed ISO 27001. In questo caso se offriamo i servizi di configurazione degli apparati forniti ricadiamo in questa categoria?

R: Sì, il system integrator che offre servizi di configurazione di prodotti e/o servizi di terzi deve iscriversi nell’elenco indicando servizi della categoria e) e fornendo le relative certificazioni.

D: La nostra società opera prevalentemente come rivenditore di soluzioni di terze parti (hardware, software e servizi cloud). Vorremmo quindi sapere se, ai fini dell’ammissibilità, sia necessario che il rivenditore sia iscritto all’elenco dei fornitori oppure se sia sufficiente che il produttore (vendor) della soluzione risulti regolarmente iscritto.

R: È necessario che anche il rivenditore sia iscritto all’elenco dei fornitori, indicando almeno un proprio prodotto o servizio tra quelli ammissibili, per il quale è qualificato almeno di livello 1 (QC1), oppure è in possesso delle certificazioni individuate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025.
Non è possibile indicare tra i propri servizi e/o prodotti le soluzioni di terze parti.

D: I fornitori devono avere sede in Italia?

R: No. Possono essere soggetti UE o extra-UE, a condizione che le certificazioni siano emesse da ente certificatore accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di un Paese membro dell’Unione Europea ovvero beneficiario di un accordo di mutuo riconoscimento con l’organismo nazionale di accreditamento italiano.

D: Le certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025 sono certificazioni di prodotto?

R: Le certificazioni indicate nell’allegato 1 afferiscono al fornitore che intende iscriversi all’elenco e non devono pertanto ricomprendere necessariamente nel loro ambito il servizio o prodotto agevolabile.

D: È possibile iscriversi all’elenco se le certificazioni sono in fase di ottenimento?

R: No. Le certificazioni devono essere valide e possedute alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione. Non sono previste forme di ammissione provvisoria o transitoria.

D: Quali prodotti e servizi sono ammissibili alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni i servizi e prodotti di cloud computing e cybersecurity ricompresi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, in una o più delle seguenti categorie:

  1. soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
  2. soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  3. servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  4. servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  5. servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal decreto 18 luglio 2025.

Per quanto le categorie di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile debbano essere tassativamente quelle individuate dal richiamato articolo 5, i servizi indicati in tali categorie rappresentano un elenco esemplificativo e non esaustivo dei servizi ammissibili.

Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano, che avrà validità per il prossimo triennio, è adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028, che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). Il PNA è articolato in una parte generale, che contiene in particolare indicazioni per la predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), e in una parte speciale, che comprende invece tre approfondimenti su contratti pubblici, inconferibilità e incompatibilità e Amministrazione Trasparente.

“Prevenire la corruzione coincide con l’obiettivo di garantire buona amministrazione, usare bene le risorse pubbliche e offrire migliori servizi ai cittadini”, ha dichiarato il Presidente di Anac Giuseppe Busia: “Tutto questo non può essere lasciato all’improvvisazione. Richiede una pianificazione rigorosa che coinvolga non solo Anac come Autorità competente, ma tutti gli enti e le amministrazioni interessate, con una prospettiva di medio termine e impegni concreti e verificabili.

Questo è esattamente ciò che vogliamo fare attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2026-2028), sulla base del quale ogni ente e pubblica amministrazione dovrà definire la propria programmazione. È fondamentale che tutto questo non sia vissuto come un adempimento burocratico, ma sia messo al servizio della migliore efficienza e capacità amministrativa”.

Nota di sintesi e testo integrale del PNA

Domanda di servizi di cloud computing e cyber security

Decreto direttoriale 21 novembre 2025 – Interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Modalità formazione elenco dei soggetti abilitati.

Cos’è

L’incentivo, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.


Il decreto direttoriale del 21 novembre 2025 stabilisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati a fornire servizi di cloud computing e cyber security agevolabili per le PMI e i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 18 luglio 2025. Questo passaggio è propedeutico all’apertura dello sportello per le domande di contributo.
  • Finalità: Definire le regole per creare un elenco di fornitori privati che possono offrire servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili.
  • Destinatari: Le agevolazioni sono rivolte a PMI e lavoratori autonomi.
  • Obiettivo: Garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate per soluzioni di alta qualità e sicurezza.
  • Contesto: È una fase necessaria per il funzionamento degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

Risorse stanziate

Il decreto Mimit del 18 luglio 2025 fissa in 150 milioni di euro le somme stanziate per finanziare gli interventi previsti, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al ciclo di programmazione 2014-2020.

Una parte delle risorse – pari a 71.065.813,34 euro – è destinata a programmi di spesa da attuare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto Mimit del 18 luglio 2025:

  • le piccole e medie imprese (PMI),
  • i lavoratori autonomi,

che operano su tutto il territorio nazionale e che, al momento della domanda di accesso, dispongono di un contratto di connettività con velocità minima di 30 Mbps in download.

Per poter usufruire delle agevolazioni, le imprese devono:

a) essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese e risultare attive;

b) esercitare liberamente i propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria né essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità di chiusura;

c) essere in regola con gli obblighi assicurativi che coprono i danni causati da calamità naturali o eventi catastrofici, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

I lavoratori autonomi che non sono obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese devono possedere almeno la partita IVA. Resta fermo l’obbligo di iscrizione all’ordine professionale di riferimento, se richiesto per l’attività svolta, oltre al rispetto degli altri requisiti previsti al punto 2, quando compatibili, con modalità di verifica adeguate alla natura della professione esercitata.

Domanda di servizi di cloud computing e cyber security Decreto direttoriale 21 novembre 2025 - Interventi di sostegno alla domanda di servizi
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L’ESG oggi pesa sempre di più sul modo in cui le aziende lavorano

L’ESG oggi pesa sempre di più sul modo in cui le aziende lavorano. Non è solo una sigla. È un modo diverso di prendere decisioni. Le imprese che lo adottano cambiano processi, priorità e rapporti con le persone. Questo porta effetti concreti per chi lavora ogni giorno in fabbrica, in ufficio o nei servizi.

La parte “E” riguarda l’ambiente. Qui le aziende rivedono consumi, sprechi, energia. Quando un’impresa riduce emissioni o aggiorna gli impianti, spesso introduce tecnologie più pulite e sicure. Per i lavoratori significa ambienti meno inquinati, meno rischi, più attenzione alla salute. Anche la manutenzione cambia. Diventa più ordinata, più controllata. Questo riduce incidenti e tempi morti.

La “S” è quella che incide di più sulle persone. Parla di condizioni di lavoro, pari opportunità, formazione, sicurezza. Quando un’azienda decide di migliorare su questo fronte, deve ascoltare i dipendenti e capire dove intervenire. Si vede in turnazioni più gestibili, in procedure più chiare, in ruoli definiti meglio. Cresce anche l’attenzione al benessere. Non parlo di benefit “di moda”, ma di aspetti concreti: pause adeguate, ergonomia, microclima, strumenti più facili da usare. Inoltre investire in formazione diventa una priorità. Le persone ricevono competenze nuove e questo riduce incertezza e stress.

La “G” riguarda la governance. Qui rientrano trasparenza, responsabilità e controllo dei processi decisionali. Quando la governance è solida, il lavoratore sente meno caos. I flussi sono più chiari. Le decisioni seguono criteri leggibili. Le segnalazioni interne vengono trattate in modo serio. Questo crea un clima più stabile e una relazione più corretta tra management e personale.

L’ESG non è un obbligo burocratico. È un modo per rendere l’impresa più solida e più attenta a chi ci lavora dentro. Quando questi principi entrano nelle scelte quotidiane, l’impatto si vede. Migliora la qualità del lavoro, la sicurezza, la fiducia. E un’azienda con persone che stanno meglio lavora anche meglio, cresce e resta competitiva più a lungo.

Le strategie di sostenibilità sono in continua evoluzione e il divario tra leader e ritardatari si sta ampliando». Lo spiega l’edizione 2025 del Reuters Impact Global Sustainability Report, studio realizzato a seguito di un’ampia ricerca qualitativa e di un’indagine completa condotta nel terzo trimestre del 2025 tra operatori e decisori nel campo della sostenibilità.

La continua importanza della sostenibilità – spiega il report – è in gran parte attribuita ai rischi emergenti legati alla sostenibilità che riguardano gli impatti climatici, le vulnerabilità della catena di approvvigionamento e i limiti delle risorse, che sembrano dominare il pensiero dei dirigenti. Questo aspetto è citato da quasi due terzi (61%) dei dirigenti intervistati come uno dei principali motori della priorità data alla sostenibilità, seguito da altre priorità come le aspettative dei clienti, i cambiamenti normativi e le considerazioni relative al marchio.

Questa impostazione incentrata sul rischio posiziona la sostenibilità non come un’aspirazione etica, ma come un elemento fondamentale per la resilienza e il funzionamento dell’azienda

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili

Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili. Nuove regole UE per ridurre i rifiuti alimentari e tessili: pubblicata la Direttiva Ue 2025/1892.

Il testo legislativo, frutto di un accordo con il Consiglio del febbraio 2025, è stato adottato senza votazione poiché non sono stati presentati emendamenti, in linea con la seconda lettura della procedura legislativa ordinaria.

La direttiva aggiornata introduce obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: il 10% per la produzione e la trasformazione alimentare e il 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici. Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.

Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.


È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

La Direttiva entrerà in vigore il 16 ottobre 2025; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro e non oltre il 17 giugno 2027.

Direttiva 2025/1892: entrata in vigore e scadenza per il recepimento
La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, introducendo obiettivi vincolanti entro il 2030, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE dello scorso 26 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 16 ottobre 2025.

Gli Stati membri dovranno ora mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 17 giugno 2027, mentre le imprese dei settori alimentare e tessile dovranno adeguarsi a regole più stringenti su raccolta, riciclo e donazioni.

Riduzione degli sprechi alimentari entro il 2030

Ogni cittadino europeo produce in media 132 kg di rifiuti alimentari all’anno.

Come previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.
In un’ottica di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno adottare misure per facilitare la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano, coinvolgendo direttamente gli operatori economici.

Rifiuti tessili: produttori più responsabili

Ogni anno nell’UE vengono generati 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (circa 12 kg pro capite). Il testo della nuova Direttiva Ue prevede che gli Stati membri:

provvedano affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
possano istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
provvedano affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
istituiscano un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1. Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro.
Le nuove regole riguarderanno abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina.

Gestione dei tessili di scarto

In merito alla fase di gestione dei tessili di scarto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto saranno sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.

Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.