Locali chiusi sotterranei Nota INL

Nota INL con le prime indicazioni in merito all’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative.

Con la Nota INL n. 811, del 29 gennaio 2025, indirizzata alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali del lavoro e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro si forniscono le prime indicazioni in merito all’art. 1, comma 1, lett. e della Legge n. 203/2024 che modifica all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nota INL n. 811 – 29 gennaio 2025

Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota n. 795 del 28/01/2025, si forniscono le seguenti indicazioni.

L’art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che:
2. in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.
Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.

1. LA COMUNICAZIONE
1.1 DIVIETI
1.2 GAS RADON
2. VOLTURE
3. MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI
4. LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE
5. ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
7. DINIEGO

Locali chiusi sotterranei  le prime indicazioni in merito all’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative.
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INL: tesserino di riconoscimento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. Tali chiarimenti sono dovuti all’intervento del legislatore che ha modificato, con la Legge n. 203/2024, l’art. 304, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto Legge n. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006). INL: tesserino di riconoscimento

Nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo dei lavoratori di esporla, rimane inalterato in virtù de seguenti disposizioni contenute sempre nel Decreto Legislativo n. 81/2008:

  • articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
  • articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
  • articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

Sanzioni

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i), del Decreto Legislativo n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

INL: tesserino di riconoscimento. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 656 del 23 gennaio 2025
Download nota n. 656 del 23 gennaio 2025

Regime sanzionatorio per la patente a crediti

Nota INL 9326 del 9/12/2024 – Regime sanzionatorio per la patente a crediti.

La patente a crediti è uno strumento introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri edili in Italia, obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i soggetti obbligati hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per adeguarsi, nel frattempo hanno la possibilità di inviare un’autocertificazione valida solo per il mese di Ottobre. L’autocertificazione deve essere trasmessa tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri, sino alla presentazione della richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’INL.


Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° ottobre 2024.

La nota, dopo aver riepilogato l’obbligo di possesso della patente e le relative eccezioni, entra nel dettaglio delle sanzioni previste.

Regime sanzionatorio: multe e sospensioni

Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio specifico, applicabile sia a chi opera nei cantieri senza patente o documento equivalente, sia a chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

Sanzioni amministrative

La normativa stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.

La nota INL chiarisce che il valore dei lavori, da considerare al netto dell’IVA, viene calcolato facendo riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Solitamente, il contratto include un capitolato con il costo specifico dei lavori affidati. Anche i preventivi accettati dal committente possono essere utilizzati per determinare l’importo.

Durante la fase di accertamento, l’autorità può richiedere la presentazione del contratto, capitolato o preventivo firmato per accettazione, sia all’impresa o al lavoratore autonomo che al committente, come previsto dall’articolo 4 della Legge 628/1961. Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.

Una volta stabilito il valore di riferimento (10% del valore netto dei lavori o la soglia minima di 6.000 euro), la multa viene quantificata in concreto applicando l’articolo 16 della Legge 689/1981. L’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente emette l’ordinanza-ingiunzione e, in mancanza di una previsione normativa diversa, tutti gli organi di vigilanza indicati nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 possono accertare l’illecito e imporre la sanzione.

Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per finanziare i sistemi informatici necessari alla gestione e all’aggiornamento della patente a crediti. Pertanto, i trasgressori devono versare le somme utilizzando il codice IBAN dell’Ispettorato riportato nella nota, affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.

Per il personale ispettivo dell’Ispettorato, questa indicazione non sarà più necessaria grazie all’integrazione dei sistemi PagoPA nei verbali unici. Tuttavia, rimane importante fornire agli ipotetici trasgressori tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione della causale di versamento, al fine di garantire il buon esito del pagamento e la conclusione della procedura sanzionatoria.

Inoltre, è stato recentemente aggiornato il sistema informativo Vico per includere due nuove categorie di illeciti legate al sistema della patente a crediti, così da consentire una gestione più precisa delle violazioni riscontrate nei cantieri. I nuovi codici introdotti sono:

  • 8108/27/1: utilizzato per segnalare i casi in cui un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza essere in possesso della patente a crediti obbligatoria;
  • 8108/27/2: impiegato quando un’impresa o un lavoratore autonomo possiede la patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15 crediti, non sufficiente per continuare le attività nei cantieri.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

Secondo il comma 11 dell’art.27 del D.lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi in violazione non potranno partecipare a lavori pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Come già indicato nella circolare 4/2024, per avviare il procedimento interdittivo, il personale ispettivo è tenuto a notificare l’irregolarità all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prenderà i provvedimenti necessari.

In caso di accertamento di violazioni ai commi 10 e 11, il personale ispettivo è obbligato a intervenire per:

  • allontanare dal cantiere l’impresa o il lavoratore autonomo che non possiede la patente a crediti, un documento equivalente, o una patente con almeno 15 crediti;
  • notificare il divieto di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile regolato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

L’allontanamento è effettuato con le conseguenze previste dall’articolo 650 del codice penale, che punisce chi non rispetta gli ordini dell’autorità, a tutela della sicurezza e della regolarità dei lavori.

Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori

L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare, anche nel caso di affidamento dei lavori a una sola impresa o a un lavoratore autonomo, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Per quanto riguarda l’adempimento di questo obbligo, si distinguono diverse situazioni:

  1.  se il committente o il responsabile dei lavori non ha verificato la presenza del titolo abilitativo e ha affidato i lavori a un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro, (art. 157 D.lgs. 81/2008) con possibilità di diffida ai sensi dell’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008. È stato introdotto nel sistema informatico Vico il codice 8108/90/32 per questa violazione;
  2.  se i lavori sono affidati a un soggetto che possiede una patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15, si applicherà la stessa sanzione prevista per la mancata verifica del titolo abilitativo;
  3. se il titolo abilitativo del soggetto viene sospeso, revocato o se i crediti scendono sotto i 15 dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione non si applicherà al committente o al responsabile dei lavori. Tuttavia, l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo sarà soggetto a una sanzione ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. In tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Poiché l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, la sanzione prevista dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati dopo tale data.

Inoltre, l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) nei confronti di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese o lavoratori autonomi nel cantiere ai quali non sia stata effettuata la verifica.

Nota INL 9326 del 9/12/2024 – Regime sanzionatorio per la patente a crediti. Regime sanzionatorio: multe e sospensioni
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Le novità previste. INL

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel Decreto Legge n. 19/2024.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L’art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell’art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L’art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento”.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L’art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche   all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L’art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L’art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L’art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L’art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.


Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.

Somministrazione di lavoratori a tempo determinato

Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 716 del 26 aprile 2023.


Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato”

Al riguardo – acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. – occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

Sul punto si rileva, peraltro, che – ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 – anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.

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