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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 21 del 17 Giugno 2025

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Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione

DELIBERA N.4515- (DL) RECEPIMENTO ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, N. 59 DEL 17 APRILE 2025 (G.U. SERIE GENERALE N. 119 DEL …LEGGI TUTTO


La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori

La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, la diffusione dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro è stata incentivata da normative nazionali ed europee. …LEGGI TUTTO


Differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici

Il ruolo della differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti cutanei. INAIL 2025. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute rappresenta una delle condizioni più … LEGGI TUTTO


Lavoratori esposti ad acrilonitrile

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Fibre sostitutive dell’amianto

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro …LEGGI TUTTO


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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025. Nuovo modello e istruzioni operative Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2025, adottato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 e pubblicato …LEGGI TUTTO


Italian Greenhouse Gas Inventory

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2023. National Inventory Document 2025. ISPRA Nel documento si descrive la rendicontazione delle emissioni di gas serra che l’Italia comunica ufficialmente in accordo a quanto previsto …LEGGI TUTTO


Contributi per la realizzazione di PCTO

Contributi per la realizzazione di PCTO e per la certificazione delle competenze – Anno 2025 – CCIAA Pistoia Prato. FORMA agevolazione: Contributo/Fondo perduto SPESA AMMESSA: Fino a 4.000 € Data …LEGGI TUTTO


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La scheda “Un “sacco” di errori” racconta di un infortunio mortale per caduta di materiale dall’alto durante le operazioni di trasferimento di frammenti di pietrisco da BIG BAG deteriorato ad … LEGGI TUTTO


Credito d’imposta, Prevenzione incendi, Ricerca e sviluppo, FNC 3

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 20 del 29 Maggio 2025 Credito d’imposta, Prevenzione incendi, Ricerca e sviluppo, FNC 3. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non …LEGGI TUTTO


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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025. Nuovo modello e istruzioni operative

Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2025, adottato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2025, sostituisce integralmente il precedente modello approvato con D.P.C.M. del 26 gennaio 2024 (MUD 2024).


Scadenza per la presentazione

Ai sensi del suddetto decreto, il nuovo modello deve essere utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni riferite all’anno 2024. Come stabilito dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine ordinario per la trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l’art. 6, comma 2-bis, della medesima legge prevede che:

“2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, il termine per la presentazione del MUD 2025 è prorogato al 28 giugno 2025.


Modalità di compilazione e trasmissione

A partire dal 2025, l’accesso ai portali dedicati alla compilazione e all’invio del MUD avverrà esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il sito EcoCamere, piattaforma ufficiale delle Camere di Commercio, informa che gli utenti già in possesso di credenziali user/password potranno recuperare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti accedendo tramite SPID, CIE o CNS e utilizzando la funzione “Collega utenti user/password”.

Aggiornamenti e ulteriori istruzioni operative saranno disponibili nella sezione “MUD” del portale EcoCamere.


Cos’è il MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è lo strumento tramite il quale vengono comunicate annualmente le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, gestiti o trasportati, nonché le attività di recupero, smaltimento o intermediazione realizzate nell’anno precedente da soggetti pubblici e privati.

Soggetti obbligati alla presentazione

Sono tenuti alla presentazione del MUD:

  • I soggetti che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

  • I commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

  • Le imprese e gli enti che svolgono attività di recupero o smaltimento di rifiuti;

  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclo di specifiche tipologie di rifiuti;

  • Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

  • Le imprese agricole produttrici di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro;

  • Le imprese e gli enti produttori con più di 10 dipendenti, in caso di produzione iniziale di rifiuti non pericolosi derivanti da:

    • lavorazioni industriali;

    • lavorazioni artigianali;

    • attività di recupero e smaltimento rifiuti;

    • fanghi derivanti da trattamenti idrici e abbattimento fumi (ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006);

  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta, in relazione ai rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati tramite convenzione;

  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del relativo servizio;

  • I soggetti operanti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

  • I soggetti coinvolti nella gestione dei veicoli fuori uso.

Esenzioni

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;

  • Le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci.

MUD 2024

MUD 2024: la scadenza è il 1° luglio 2024.

Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

  • portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
  • portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
  • portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione Rifiuti semplificata.

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

  • il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.

Per spedire via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di creditoPagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

Si ricorda inoltre che:

  • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
  • la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

MUD 2023, Modello Unico di dichiarazione ambientale

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. MUD 2023.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

– DPCM 3 febbraio 2023    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023

– Allegato 1                            Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

– Allegato 2                            Comunicazione rifiuti semplificata

– Allegato 3                            Modelli Raccolta dati

– Allegato 4                            Istruzioni per la presentazione telematica


Unioncamere metterà a disposizione:

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 13 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023

  • il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.

MUD 2023 slitta a luglio

Il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori slitterà così ai primi giorni di luglio.

La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo alla direzione competente del Ministero che il decreto annuale per l’aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa, dunque, potrà avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD verranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione: dunque tra il 4 e il 10 luglio prossimi, in base alla effettiva data di pubblicazione.

Dalla predisposizione del testo alla fase di consultazione interministeriale, coordinata dalla Presidenza, il MASE attraverso la sua direzione Economia Circolare ha sempre lavorato con grande attenzione sia alla qualità del provvedimento, che tiene conto dei nuovi interventi normativi nazionali ed europei, sia alle tempistiche necessarie per la sua approvazione.

Lo comunica una nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. MUD 2023

fonte Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

MUD 2022

E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il DPCM 17 dicembre 2021 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2021.
Si evidenzia che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 21 gennaio 2022, pertanto il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), di cui all’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla pubblicazione in GU del decreto).

DPCM 17 dicembre 2021


FAQ

Alcune richieste di chiarimento necessarie al fine di definire le modalità di compilazione della dichiarazione MUD 2022:

1) I rifiuti da pulizia manutentiva sono disciplinati dall’ articolo 230 comma 5.

Lo spurghista è sia produttore del rifiuto sia trasportatore professionale (ai sensi dell’art. 212 comma 5 e con mezzi immatricolati conto terzi).

Domande:

  • Quale figura prevale nella predisposizione del MUD?
  • Come va compilato?

Ai sensi della normativa vigente, lo spurghista è un soggetto obbligato alla compilazione della dichiarazione MUD. Per evitare una duplicazione delle informazioni, lo spurghista comunica le quantità ricevute, trasportate, destinate attraverso:

  • la scheda RIF per codice EER con indicate le quantità trasportate dal dichiarante
  • modulo RT – un unico modulo dove si indica ricevuto dal trasportatore stesso e come indicazione di provenienza la propria sede
  • modulo DR – si indica impianto di destinazione

2) Centri di raccolta

I Centri di Raccolta (CdR) a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi (art. 190 comma 9 D.lgs. 152/06). 

Domanda

Per effetto delle modifiche normative hanno l’obbligo di presentare il MUD per la sede del CdR stesso?

  • I Centri di Raccolta in quanto Enti/Imprese che gestiscono rifiuti rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
    • Compileranno la Comunicazione Rifiuti e ad ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli RT indicando il/i Comune/i di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione.

3) Comunicazione VFU – scheda AUT

Quando l’impianto fa sia messa in sicurezza che rottamazione compila la dichiarazione MUD usando la sola scheda AUT (come da istruzioni pag. 34).

Domanda

Nel MUD le quantità prodotte del 160106 vanno considerate solo quelle prodotte a seguito della messa in sicurezza (A) o è doveroso considerare la somma nelle diverse fasi in cui si produce (messa in sicurezza A+ rottamazione B)?

  • MUD comunicazione VFU scheda AUT (messa in sicurezza + rottamazione nella stessa unità locale)
    • Nella scheda RIFIUTO PRODOTTO per il codice 160106 indicare la quantità complessiva che ha origine sia nella fase dalla messa in sicurezza del mezzo (A)sia nella fase di rottamazione (B)
    • Nel modulo RT per il codice 160106 indicare la quantità ricevuta
    • Nel modulo MGper il codice 160106indicarela quantità trattata
    • Nel modulo DR per il codice 160106 la quantità destinata ad altro impianto

 4) I liberi professionisti non essendo più ricompresi nell’elenco dei soggetti esonerati nel DPCM 17/12/2021 devono presentare la dichiarazione MUD?

  • Sulla base di quanto indicato all’art. 190 comma 6 del D.lgs. 152/06, i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Ente o Impresa, quando obbligati alla tenuta del registro di c/s, possono adempiere all’obbligo in una delle modalità indicate all’articolo stesso. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’art. 189 D.lgs. 152/06.

5) Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione ai sensi dell’art. 230 comma 1 e 193 comma 19del D.lgs. 152/06 come deve predisporre la dichiarazione MUD?

  • La dichiarazione MUD va presentata così come indicato nelle istruzioni allegate al DPCM del 17/12/2021 al punto 6.2.2 – modulo RE. Va indicato sul modulo RE il comune ove il dichiarante ha prodotto il rifiuto derivante dalle proprie attività di manutenzione, bonifica dei beni contenenti amianto, assistenza sanitaria, cantieri temporanei mobili.

6) Il DPCM 17/12/2021 dispone che sono tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani ( 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche. Sempre il DPCM dispone che “Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD”.

  • In tale contesto il trasportatore dovrà compilare la Comunicazione rifiuti urbani per le tipologie raccolte ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, ma non dovrà ricompilare per tali rifiuti anche la Comunicazione Rifiuti. In quest’ultima dovranno essere dichiarate le tipologie non ricomprese nella casistica di cui all’art. 198, comma 2-bis.

7) La Comunicazione IMB distingue per i rifiuti oggetto di tale comunicazione una provenienza da “superfice urbana” da una provenienza da “superfice privata”. Per la compilazione della scheda RIC, nelle istruzioni del MUD si precisa che: i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani, che in quella dei rifiuti di imballaggio.

Domanda

I rifiuti di imballaggio, urbani ai sensi dell’articolo art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) raccolti presso le utenze non domestiche, e quindi su superficie privata, dove vanno conteggiati nella scheda RIC?

  • Gli imballaggi provenienti da utenze non domestiche ma simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica consegnati a un soggetto privato, ossia i rifiuti rientranti nella casistica dell’articolo 198, comma 2-bis, vanno conteggiati:
    • nella comunicazione IMB come imballaggi provenienza “superficie pubblica”, essendo specificato al punto 8.2.1 del DPCM 17/12/2021 “Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e simili”
    • nella scheda RIC vanno considerati sia nel riquadro rifiuti di imballaggi sianel riquadro rifiuti urbani

8) Cosa si intende nelle istruzioni al DPCM 17/12/2021 con la frase (paragrafo 5.3.3):

Se l’impianto gestisce solo rifiuti di imballaggio,…….., i quantitativi riportati in questa sezione della scheda corrisponderanno a quelli riportati nella sezione “Rifiuto totale trattato”?

  • Trattasi di un refuso. La frase non va presa in considerazione.

9) Gli impianti, pur essendo autorizzati ad effettuare operazioni preliminari e operazioni finali di riciclaggio, es. R12 e R3 sui rifiuti di carta, utilizzano l’operazione R12 quando non effettuano le operazioni definitive di recupero e trasferiscono i rifiuti prodotti ad altri impianti per il recupero finale (es. 191201).
Utilizzano invece l’operazione di recupero R3 quando ottengono l’EOW.

Domanda

Nei casi descritti è corretto compilare il rigo relativo alla quantità trattata nell’operazione finale di riciclaggio e la quantità di scarti generati dall’operazione finale di riciclaggio, ricomprendendo anche gli scarti che derivano da trattamenti preliminari effettuati dall’impianto nell’ambito dell’operazione di recupero R3?

  • Gli scarti delle operazioni preliminari generati dall’impianto che effettua operazioni con R3 andranno conteggiati nella riga “Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all’operazione finale di riciclaggio”, mentre quelli derivanti dall’operazione finale, dalla quale si genera l’EoW andranno contabilizzati nella riga “Quantità di scarti generati dall’operazione finale di riciclaggio”. In assenza di informazioni di dettaglio si può ricorrere, come riportato nelle istruzioni, a stime realizzate con la miglior accuratezza possibile. I quantitativi di rifiuti sottoposti unicamente all’operazione R12 e che successivamente vengono trasferiti ad altri impianti per il recupero finale non dovranno essere ricompresi nella scheda RIC.

10) Sul tema della compilazione dei moduli MG (caso esemplificativo):

Un impianto è autorizzato a ricevere R13 e a sottoporre a recupero R12 i rifiuti identificati dai codici 200133 e 200134.

  • Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200133 kg 1.100, di cui Kg 900 sono stati conferiti a terzi per il successivo recupero e 200 kg sono rimasti in giacenza.
  • Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200134 kg 3.000, conferiti tutti a terzi per il successivo recupero e la giacenza al 31/12 è 0.

Dal quesito posto si evince che l’impianto è un “Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)” e che per l’anno 2021 ha ricevuto rifiuti per poi destinarli in parte o del tutto a terzi ai fini del recupero.
Tale casistica ricade nel punto IV delle istruzioni MUD, pagina 30:

“il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati che sulla base di un’unica autorizzazione possono in parte effettuare l’operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, e in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla giacenza al 31/12 da avviare a recupero, qualora presenti quantità di rifiuti rimasti nell’impianto a fine anno”.
Conseguentemente, in entrambi i casi, di seguito riportati, il rigo R13 non va compilato.

11) I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, limitatamente a tali tipologie, devono fare il MUD RU indicando le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  1. le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
  2. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  3. l’elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.

Domanda

I soggetti sopra descritti, oltre a fare il MUD Comunicazione Rifiuti per i rifiuti speciali trasportati, dovranno entrare con SPID in www.mudcomuni.it, crearsi un utente e dichiarare le informazioni di cui sopra compilando la Comunicazione Rifiuti Urbani per i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) raccolti presso le utenze non domestiche?

  • Si ritiene che l’interpretazione data sia corretta, inoltre la dichiarazione farà riferimento alla sede del dichiarante e sul modulo RT-NonPub (uno per ciascun rifiuto) saranno riportati il codice fiscale, ragione sociale e provincia dell’utenza non domestica presso cui il rifiuto urbano è stato raccolto.

Fonte www.isprambiente.gov.it

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 gennaio 2021 Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

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