Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione. Recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome.

Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione

DELIBERA N.4515- (DL) RECEPIMENTO ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, N. 59 DEL 17 APRILE 2025 (G.U. SERIE GENERALE N. 119 DEL 24 MAGGIO 2025) AVENTE AD OGGETTO “ACCORDO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008”, E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI AI SOGGETTI FORMATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA. Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione.

DELIBERA

1. di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

2. di approvare il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, prevedendo in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;

4. di stabilire che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione, sono ricomprese l’Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;

5. di stabilire che, nelle more dell’atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell’Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. …” e che “con l’atto di cui al punto 1 parte I … saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza…………

Regione Lombardia Accordo Stato Regioni sulla formazione. Recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome.
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