DPI Sostituzione di finestre

Sostituzione di finestre negli edifici. Mai senza i dispositivi anticaduta! SUVA 2023 DPI Sostituzione di finestre.

Garantire che siano state adottate tutte le misure anticaduta durante la sostituzione di finestre

Preparazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori bisogna individuare i pericoli e adottare le necessarie misure di protezione.

Nella pianificazione delle misure di protezione bisogna tener conto della sequenza TOP (misure di protezione tecniche, organizzative, personali) allo scopo di ottenere la massima efficacia possibile.

Se in un posto di lavoro operano più aziende, ad es. per la sostituzione delle tende da sole o il risanamento della facciata, tutte le aziende devono concordare e adottare
le disposizioni e le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro.

Bisogna anche fare in modo che le attrezzature siano adeguate ai lavori da svolgere, a disposizione sul cantiere in tempo utile e in condizioni di sicurezza.

Misure di protezione

Occorre adottare tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. Bisogna privilegiare i dispositivi di protezione collettiva rispetto ai dispositivi di protezione individuale (ad. es. DPI anticaduta).

Possibili soluzioni

Protezione collettiva
− Ponteggio di facciata
− Protezione laterale

Attrezzature di lavoro alternative
− Ponteggio mobile su ruote
− Piattaforma di lavoro elevabile
− Scala con piattaforma

Possibili misure di protezione individuale combinate a misure organizzative
− Dispositivi di protezione anticaduta

download Sostituzione di finestre uso DPI dispositivi anticaduta. Garantire che siano state adottate tutte le misure anticaduta. individuare pericoli.
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Sistemi di protezione anticaduta: le tipologie

Oggi, esistono varie soluzioni che possono essere considerate a seconda della loro finalità:

sistemi anticaduta con ancoraggi puntuali

sistemi anticaduta con ancoraggi lineari a cavo flessibile

sistemi anticaduta con ancoraggi lineari rigidi

portali o pertiche anticaduta mobili

scale e piattaforme mobili speciali con parapetto

Uso dei DPI

CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13: modifiche all’art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 con il riferimento alle NORME TECNICHE più recenti.

DPI: Documento UNI

A cura della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 “Dispositivi di protezione individuale. Pubblicato il 25 luglio 2022


Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI.

ART 79

Il testo dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:
“Articolo 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.”

DM 2 maggio 2001

Come noto il DM 2 maggio 2001 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito;

Norme UNI

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;
c. alla protezione degli occhi:
filtri per saldatura e tecniche connesse,
filtri per radiazioni ultraviolette,
filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;
d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.

DPI

cookie, formazione, DPI, Bando Isi 2021

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 9 del 9 Marzo 2022, cookie, formazione, DPI, Bando Isi 2021.

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Le linee guida sull’utilizzo di cookie

 

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Newsletter 9 del 9 Marzo 2022

Protezione degli occhi e del viso

Per rispondere alla richiesta di interlocutori su scala globale in merito alla commercializzazione di protezioni per viso e occhi, la normazione – e in particolare la commissione Sicurezza – ha di recente recepito anche in lingua italiana la EN ISO 18526 parte 1.

Questo documento specifica i metodi di prova di riferimento per determinare le proprietà di potere rifrattivo sferico, cilindrico e prismatico delle lenti piane non montate e montate (lenti non correttive) per i protettori degli occhi e del viso.

La norma non si applica ai prodotti per la protezione degli occhi e del viso per i quali le norme relative ai requisiti fanno riferimento ad altri metodi di prova. Altri metodi di prova possono essere utilizzati se sono dimostrati essere equivalenti e includono incertezze di misura non maggiori di quelle richieste dal metodo di riferimento.

I metodi di prova sono indicati nella serie di norme ISO 18526, mentre i requisiti per le protezioni professionali per occhi e viso sono indicati nella serie ISO 16321. Le protezioni per occhi per sport specifici sono trattate nello specifico nella serie ISO 18527. Inoltre vi è un documento guida, ISO 19734, per la selezione, l’uso e la manutenzione delle protezioni per occhi e viso.

Se non diversamente specificato, i valori indicati nel documento sono espressi come valori nominali. Ad eccezione dei limiti di temperatura, i valori non indicati come massimi o minimi sono soggetti ad una tolleranza di ± 5%. Se non diversamente specificato, la temperatura ambiente per le prove dovrebbe essere compresa tra 16°C e 32°C, ma se sono specificati limiti di temperatura, tali limiti dovrebbero avere un’accuratezza di ± 2°C. L’umidità relativa dovrebbe essere mantenuta al 50 ± 20%.

Se non diversamente specificato, i campioni di prova devono essere sottoposti a prova nei punti di riferimento (per le prove) definiti nella norma ISO 4007. Le prove devono essere effettuate da osservatori addestrati.

All’interno della UNI EN ISO 18526 parte 1 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement;
  • ISO 4007 Personal protective equipment – Eye and face protection – Vocabulary;
  • ISO 18526-4 Eye and face protection – Test methods – Part 4: Headforms.

Fonte https://www.uni.com/

Modifica Allegato VIII decreto legislativo n. 81

È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.

(GU Serie Generale n.43 del 21-02-2022)

Decreto allegato (Pubblicazione sito MLPS 14 Febbraio 2022)

Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per i controlli di competenza e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale – e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato VIII
Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti,
devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in
modo completo.

Protezione della testa
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di
appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale
per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi o del viso
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione degli arti superiori
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di
dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.

Protezione degli arti inferiori
Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale,
quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc

Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo,
devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza.

Protezione delle vie respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono avere a disposizione appropriati
dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie quali, ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei.
Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti

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Newsletter 40 del 23 Novembre 2021

Scelta, uso e manutenzione di DPI

Scelta, uso e manutenzione di DPI per la protezione delle vie respiratorie: sintesi della norma UNI 11719:2018

INAIL 2021

Nel 2018 è stata pubblicata la norma italiana UNI 11719 che riguarda la scelta, l’uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Si tratta di una guida redatta in applicazione della EN 529:2006, secondo cui è possibile produrre documenti nazionali fondati sulle indicazioni in essa contenute.

La norma UNI 11719 descrive un approccio sistematico – scelta, addestramento, uso, manutenzione – alla gestione dei DPI; è indirizzata ai datori di lavoro, su cui ricade direttamente la responsabilità della scelta e, poi, della gestione dei DPI.

La norma approfondisce, dettaglia e schematizza i processi inerenti la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (indicati di seguito con l’acronimo APVR) adottando criteri aggiornati e in linea con le evoluzioni tecniche e gestionali più recenti.

Il campo di applicazione è esteso a tutti gli APVR, ad esclusione di quelli utilizzati per immersione o per pressioni diverse dalla normale pressione atmosferica.

Cardine della norma è la necessità di definire un programma di protezione delle vie
respiratorie, pianificato e gestito da un responsabile con specifiche competenze in
tema di DPI e conoscenze dei rischi propri dell’ambiente di lavoro, indicato dal datore
di lavoro.

Il programma di protezione si articola in diversi punti, schematizzabili come
di seguito:
a) definizione di ruoli e responsabilità
b) elaborazione del registro del programma di protezione delle vie respiratorie
c) scelta dell’APVR
d) determinazione di adeguatezza e idoneità dell’APVR
e) programma di addestramento all’uso corretto
f) manutenzione e immagazzinamento

La norma dichiara di non trattare i temi della formazione, dell’addestramento all’uso e della verifica dell’apprendimento, di cui al punto e) dell’elenco precedente, in quanto già ampiamente definiti nella legislazione vigente.

Nel caso l’azienda abbia aderito a un sistema di gestione della sicurezza, il programma di protezione delle vie respiratorie ne deve essere parte integrante.

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