Esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione
Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti perché – fra le proprie competenze – la conoscenza del d.lgs. 81/08 non possa essere trascurata, ed ai responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione perché la radioprotezione non debba essere semplicemente considerata quale materia delegata ad altro “specialista”. INAIL 2024. Esperto in radioprotezione.
PREMESSA
L’obiettivo della radioprotezione è quello di minimizzare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI) a carico dei soggetti coinvolti, fatte salve ragionevoli considerazioni di carattere economico e sociale, perseguendo la prevenzione degli effetti deterministici nonché la minimizzazione degli effetti stocastici. La norma che disciplina la radioprotezione è il d.lgs. 101/2020 e s.m.i.
Quanto segue intende porre delle riflessioni utili a creare una sinergia operativa efficace fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ‘Testo unico’ per la sicurezza sul lavoro, e quelle introdotte dal d.lgs.101/2020 e s.m.i, dando seguito allo sforzo già profuso dalla Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni con i prodotti editoriali del 2016 e del 2018.
LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA RADIOPROTEZIONE
Fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL, dirigenti e preposti), le figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:
l’esperto di radioprotezione (ERP) già esperto qualificato, la cui figura professionale è abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione;
il medico autorizzato (MA), la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero. Il DL è tenuto ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti (la descrizione delle sue prerogative non è materia di questo lavoro).