Esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione

Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti perché – fra le proprie competenze – la conoscenza del d.lgs. 81/08 non possa essere trascurata, ed ai responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione perché la radioprotezione non debba essere semplicemente considerata quale materia delegata ad altro “specialista”. INAIL 2024. Esperto in radioprotezione.


PREMESSA

L’obiettivo della radioprotezione è quello di minimizzare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI) a carico dei soggetti coinvolti, fatte salve ragionevoli considerazioni di carattere economico e sociale, perseguendo la prevenzione degli effetti deterministici nonché la minimizzazione degli effetti stocastici. La norma che disciplina la radioprotezione è il d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Quanto segue intende porre delle riflessioni utili a creare una sinergia operativa efficace fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ‘Testo unico’ per la sicurezza sul lavoro, e quelle introdotte dal d.lgs.101/2020 e s.m.i, dando seguito allo sforzo già profuso dalla Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni con i prodotti editoriali del 2016 e del 2018.

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA RADIOPROTEZIONE

Fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL,  dirigenti e preposti), le figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:

l’esperto di radioprotezione (ERP) già esperto qualificato, la cui figura professionale è abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione;

il medico autorizzato (MA), la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero. Il DL è tenuto ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti (la descrizione delle sue prerogative non è materia di questo lavoro).


Esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione. Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti d.lgs. 81/08.
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Corso Antincendio Livello 3

DM 2 settembre 2021 Corso Antincendio Livello 3

Indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio

Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corso di tipo 3-FOR


Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 3-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022.

La formazione è uno degli aspetti più qualificanti dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il personale nella formazione degli addetti antincendio è garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dell’intera Organizzazione e, attraverso i formatori del CNVVF, dei lavoratori, a vantaggio della sicurezza sociale.

Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si è pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 3-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

Di seguito vi riassumiamo le principali del decreto:

definiti nuovi requisiti per i docenti che possono svolgere la formazione;

indicata una nuova periodicità dei corsi di aggiornamento che diventa quinquennale, e non più triennale come considerata finora;

confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza;

introdotta anche per i corsi a rischio basso l’obbligatorietà della prova pratica;

per i corsi di formazione a rischio alto non è più previsto lo svolgimento dell’esame finale presso i Vigili del Fuoco.

Corso Antincendio Livello 3: percorso formativo di 16 ore – 12 ore di parte teorica e 4 ore di prova pratica.
Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 3: percorso formativo di 8 ore – 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;

download Corso Antincendio Livello Materiale didattico vigili del fuoco. per i corsi di formazione per addetti antincendio. D.Lgs. 81/08 D.M. 2/9/2021.
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Vedi Anche:

Corso Antincendio Livello 1

Corso Antincendio Livello 2

Uso dei DPI

CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13: modifiche all’art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 con il riferimento alle NORME TECNICHE più recenti.

DPI: Documento UNI

A cura della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 “Dispositivi di protezione individuale. Pubblicato il 25 luglio 2022


Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI.

ART 79

Il testo dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:
“Articolo 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.”

DM 2 maggio 2001

Come noto il DM 2 maggio 2001 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito;

Norme UNI

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;
c. alla protezione degli occhi:
filtri per saldatura e tecniche connesse,
filtri per radiazioni ultraviolette,
filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;
d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.

DPI

D.Lgs.81/08 Aprile 2022

Versione aggiornata ad Aprile 2022 del D.Lgs.81/08 nella versione pdf di Amato-Di Fiore

Edizione Aprile 2022

Novità in questa versione:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.
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