Vaccinazione aziende Lazio

Regione Lazio, Det. 24 maggio 2021, n. G06144 – Attuazione Protocollo nazionale per la realizzazione di piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro Linee-guida ad interim

Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. – Linee-guida ad interim per la vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro delle Aziende pubbliche e private della Regione Lazio.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, rappresenta un’iniziativa di Sanità Pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
Rappresenta, altresì, un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità dell’offerta vaccinale previste dagli atti di indirizzo nazionali e regionali.
La vaccinazione sul luogo di lavoro è rivolta a tutto il personale delle Aziende, dipendenti dell’azienda aderente e/o anche appartenenti ad altre aziende che operano presso quest’ultima (es. lavoratori che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice, manutentori, cooperative di servizio) a prescindere dal contratto applicato e dalla sua tipologia.
Le presenti LG intendono fornire i principi generali ed i requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive della Regione Lazio, che si inserisce nella offerta complessiva della profilassi vaccinale contro il Covid-19 alla popolazione così da contribuire a diminuire il carico sulle strutture sanitarie e costituire un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19.
Il loro contenuto non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti dal Piano Regionale Vaccini che rimangono confermate e rispettate.
La somministrazione del vaccino nelle Aziende con sede nella Regione Lazio è offerta alle lavoratrici/lavoratori indipendentemente dalla loro residenza, che può essere anche fuori Regione. L’adesione alla campagna vaccinale da parte dei lavoratori è libera e volontaria.

Vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

La nuova pubblicazione, elaborata dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro.

In riferimento al documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARSCoV 2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell’8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, con il presente documento tecnico si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza stessa in merito a:

1. definire “puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive”;

2. definire “altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie”.

Relativamente al primo quesito, ferma restando l’indicazione di completare la vaccinazione dei gruppi target per fascia di età e fragilità, previsti dal piano nazionale del Ministero della Salute, approvato con decreto 12 marzo 2021, come richiamata nell’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 n. 6 del 9 aprile 2021, la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro potrà avere inizio, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, in concomitanza con l’avvio della vaccinazione dei soggetti di età inferiore a 60 anni.

I piani aziendali di adesione saranno inviati alle Aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le Indicazioni ad interim sopra menzionate approvate in data 8 aprile (All.1).

Relativamente al quesito di cui al punto 2, va ricordato che l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al COVID-19 per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio.

Relativamente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata in ambiente di lavoro, è opportuno ricordare quanto già richiamato in premessa delle citate Indicazioni ad interim e cioè che essa rappresenta innanzitutto un’iniziativa di sanità pubblica; pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario regionale, per il tramite dell’Azienda sanitaria di riferimento.

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, con la messa a disposizione di personale, materiali e infrastrutture necessarie, concorre al più celere raggiungimento dell’obiettivo della campagna, ovvero vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile, secondo principi di efficienza, efficacia e sicurezza, in coerenza con il piano vaccinale nazionale vigente.

Relativamente al criterio quantitativo richiamato nel quesito, si rileva che iniziative atte a permettere la vaccinazione a numeri consistenti di popolazioni lavorative rappresentano un punto qualificante sia in un’ottica di efficienza dell’attuazione della campagna vaccinale che di coinvolgimento e solidarietà di più aziende operanti, ad esempio, in uno stesso sito produttivo e/o su base territoriale.

Tali iniziative da un lato facilitano l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, e dall’altro semplificano l’organizzazione stessa anche nell’ottica di velocizzare la campagna.

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Vaccinazione luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali (allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021).

La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e dalle allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, al fine di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

L’iniziativa che forma oggetto del Protocollo “costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica” (punto 1 protocollo cit.).

Al riguardo infatti il Decreto del Ministero della salute 2 gennaio 2021 cha adotta il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2” nonché il documento allegato “Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 -Piano strategico- Elementi per preparazione e di implementazione della strategia vaccinale” prevedono che “con l’aumentare della disponibilità dei vaccini […] il modello organizzativo vedrà via via un maggiore articolazione sul territorio […] incluso il coinvolgimento […] dei medici competenti delle aziende” (all. n. 1 p. 8 e 9).

La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno dunque da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni che dovranno necessariamente tenere conto dell’andamento generale di una complessa operazione di rilievo nazionale.

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Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di medicina del lavoro (art., 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento).

Tali trattamenti sono infatti espressamente affidati, anche dal protocollo e dalle Indicazioni ad interim, esclusivamente a professionisti sanitari (es. medico competente, altro personale medico o medici Inail, congiuntamente, “il professionista sanitario”).

Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione presuppone valutazioni cliniche (fin dalla fase di individuazione delle dosi e della tipologia dei vaccini sulla base delle condizioni personali e dell’anamnesi degli interessati) e comporta operazioni (somministrazione e registrazione) che, per propria natura, presuppongono necessariamente la competenza tecnica di personale sanitario dotato di specifica formazione.

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Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro

Il presente documento tecnico intende fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

Le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/
COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il
coinvolgimento dei medici competenti.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

Nell’implementazione delle presenti indicazioni e nello spirito di supporto all’iniziativa, le singole Regioni e Province Autonome terranno in considerazione le specificità del tessuto produttivo.

Fermo restando che la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi.

L’istituzione di tali punti vaccinali dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono presupposti imprescindibili:
1. la disponibilità di vaccini
2. la disponibilità dell’azienda
3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

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