Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”. INAIL 2023. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica. Prevenzione incendi luoghi di lavoro.

Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

Introduzione generale e finalità, prevenzione incendi luoghi di lavoro.

Questo lavoro, redatto con il contributo di FINCO (ACMI, FISA, ZENITAL), aderenti a CONFIMI INDUSTRIA, nasce in seno all’accordo tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all’interno delle diverse realtà produttive.

D.M. 10 marzo 1998

Negli ultimi vent’anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell’importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”, si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa.

D lgs 81

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., richiama tra le misure generali per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori la formazione e l’informazione degli stessi, la creazione di squadre per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, la manutenzione di tutte le attrezzature antincendio, comprese la scelta delle persone che possiedono caratteristiche idonee per ricoprire i ruoli della sicurezza.

La creazione di una struttura con diverse figure che dialogano tra di loro su quanto è da svolgere per elevare i livelli di sicurezza, e mantenere adeguati gli standard stessi di sicurezza sui luoghi di lavoro si basa sul fatto che la formazione continua del lavoratore, lungo tutta la sua vita professionale, sia essenziale per poter mantenere vive e aggiornate le conoscenze nella persona e portare a un corretto comportamento da parte dello stesso al fine di valutare i rischi che potrebbe correre in questo contesto.

Decreti 2021

Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni ’50, evoluto negli anni ‘90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo ‘98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicazione pratica.

Il documento si presenta come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

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PNRR, Bandi, MALATTIE PROFESSIONALI, lavoro

portaleconsulenti News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 9 del 28 Febbraio 2023. PNRR MISE Sicurezza Lavoro
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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 13 del 28 Marzo 2023

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Newsletter 13 del 28 Marzo 2023

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La trasformazione digitale e i lavoratori

SISTEMI DI PREVENZIONE, PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEL TEMPO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – METODOLOGIA E PRIME EVIDENZE. INAIL 2023.

I cambiamenti legati alla digitalizzazione hanno avuto un impatto crescente sul lavoro, modificandone la struttura organizzativa e favorendo la diffusione di modelli guidati da piattaforme online che assumono lavoratori con contratti sottotutelati.


INTRODUZIONE E CONTESTO

I cambiamenti degli ultimi decenni legati ai processi di digitalizzazione hanno avuto un impatto crescente sul lavoro, modificandone anche la struttura organizzativa e contribuendo ad aumentare la diffusione di modelli basati su forme di economie a rete e sulla diffusione della gig economy, guidata da piattaforme online che assumono lavoratori con contratti brevi e sottotutelati.

Dalla letteratura si evidenzia come questi processi abbiano aumentato i fattori di rischio organizzativi e psicosociali, quali lo stress lavoro-correlato, la crescente pressione basata sulle prestazioni, la maggiore complessità del lavoro, gli orari lavorativi irregolari, la minore interazione sociale, i confini labili tra vita professionale e privata e nuove forme di lavoro con una posizione professionale indefinita.

La Commissione europea evidenzia che si stimano in oltre 28 milioni le persone nell’Ue che lavorano attraverso piattaforme digitali e che nel 2025 tale numero dovrebbe raggiungere i 43 milioni; inoltre, fino a 5,5 milioni di lavoratori potrebbero essere a rischio di errata classificazione e, quindi, poco tutelati.

Secondo Inapp, sono circa 570.000 i lavoratori su piattaforma digitale in Italia; si tratta di un tipo di lavoro che coinvolge lavoratori molto eterogenei, con interessi diversi a seconda che l’attività sia unica/prevalente o secondaria.

METODOLOGIA DI INDAGINE

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, lo studio ha previsto una prima fase di analisi della letteratura e della dottrina giuridica di riferimento, una fase di interviste a testimoni privilegiati ed esperti, quindi la realizzazione di studi di caso aziendali emblematici delle trasformazioni oggetto di studio e infine la condivisione/confronto partecipato tramite un workshop.

download SISTEMI DI PREVENZIONE, PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEL TEMPO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE. INAIL 2023 Documento.
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sicurezza dei veicoli sul lavoro

Guida elettronica per la sicurezza dei veicoli sul lavoro

Una guida alle buone pratiche per la gestione dei rischi legati al lavoro dei veicoli nell’UE, con particolare attenzione al trasporto sul posto di lavoro, alla guida per lavoro e al lavoro su o vicino a una strada.

Guidare per lavoro

Guidare nel traffico è la cosa più rischiosa che molte persone fanno mentre sono al lavoro. La maggior parte delle persone non ne è consapevole. Venditori, pizzaioli, idraulici, consulenti informatici, ostetriche e molti altri rischiano di avere un incidente stradale ogni volta che guidano per lavoro.

Lavora su o vicino a una strada

Dalla manutenzione stradale alla raccolta dei rifiuti, su o vicino a una strada vengono svolte molte attività lavorative diverse, ciascuna delle quali è associata a un insieme unico di fattori di rischio. Tuttavia, domina un fattore di rischio: l’interazione con il traffico stradale.

Trasporto sul posto di lavoro

Il trasporto sul posto di lavoro o la movimentazione del carico (l’uso di un veicolo o di altre attrezzature mobili, da parte di un datore di lavoro, lavoratore, lavoratore autonomo o visitatore) è una delle principali cause di infortuni sul lavoro. Un’elevata percentuale di incidenti di trasporto sul posto di lavoro, ad esempio relativi alla movimentazione dei carichi, coinvolge i non conducenti, ovvero persone che non hanno il controllo diretto del veicolo o dell’attrezzatura.

Questa guida elettronica è stata commissionata dalla Commissione Europea ( Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione ). È stato sviluppato da un consorzio composto da TNO , TOI , Kooperationstelle, Fesvial , vhp e Learnways .

rischi dei veicoli

I rischi dei veicoli legati al lavoro rappresentano il 29% di tutti gli incidenti mortali sul lavoro. Tuttavia, negli Stati membri dell’UE sono già state attuate buone pratiche per evitare e ridurre questi rischi. La loro condivisione può aiutare datori di lavoro e lavoratori a migliorare la sicurezza relativa ai veicoli.

Con questa e-guida interattiva vengono fornite molte buone pratiche, nonché una panoramica delle normative e delle informazioni pertinenti in tre aspetti chiave dei rischi dei veicoli:
guida sicura per lavoro,
sicurezza dei trasporti sul posto di lavoro,
lavoro su o vicino a una strada.

Questo sito web one-stop shop è stato sviluppato per un’ampia gamma di utenti, compresi i conducenti, i loro datori di lavoro e gli esperti di sicurezza.

Link: https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/

ALIMENTAZIONE E LAVORO

Lavoro e alimentazione

PREMESSA

Le abitudini alimentari sono profondamente influenzate dai fattori socio-economico-culturali nonché dalle condizioni psico-fisiche individuali che incidono a loro volta sulla qualità della vita.

L’Inail ha promosso il progetto di ricerca-intervento di prevenzione alimentare al lavoro favorendo un cambiamento sulla salute alimentare individuale e dell’ambiente di lavoro, secondo la visione sistemica della salute. La scheda informativa riassume il modello di intervento attuato per la sua realizzazione e predisporlo come una soluzione procedurale.

scorretta alimentazione

La scorretta alimentazione è un fattore di rischio modificabile e prevenibile che può portare all’insorgenza o al peggioramento di alcune malattie croniche non trasmissibili. Le abitudini alimentari sono profondamente influenzate dai fattori socio-economicoculturali nonché dalle condizioni psico-fisiche individuali che incidono a loro volta sulla qualità della vita.

In questi termini, il luogo di lavoro rappresenta un setting ideale di promozione della salute e del benessere in quanto si può agire direttamente sia sul lavoratore (coinvolgendolo attivamente e fornendogli gli strumenti adatti a migliorare la propria conoscenza e il proprio comportamento alimentare) sia sull’ambiente di lavoro (implementandolo in termini strutturali, strumentali e organizzativi). Il rispetto dei principi di una sana ed equilibrata alimentazione potrebbe inoltre avere ricadute positive anche sulla produttività e sul clima lavorativo, in ottica di sostenibilità e di welfare aziendale, come peraltro ribadito nei programmi e nei modelli di intervento di organismi internazionali.

Ilo

L’International labour organization (Ilo) ad esempio, sostiene che […] un regime alimentare troppo povero o un’alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro può provocare una perdita di produttività del 20% e che a monte di modesti investimenti per migliorare l’alimentazione sul lavoro, le ricadute in termini di riduzione dei giorni di malattia e degli infortuni sul lavoro sarebbero notevoli.

ALIMENTAZIONE AL LAVORO
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Temperature elevate, Circolare INL

La circolare 4753 del 26/07/2022, rischi legati ai danni da calore fornisce ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.


Rischi da stress termico

“Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.

Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Titolo IV

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Coordinatore per l’esecuzione

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.


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Legge Delega riordino lavoro spettacolo

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge proposto dai ministri Orlando e Franceschini recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Provvedimento

Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più Decreti Legislativi volti al riordino delle disposizioni normative sul lavoro nel mondo dello spettacolo, a modifica della Legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). Il provvedimento si propone di attribuire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Tra le numerose novità, si segnalano:

  • il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
  • la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
  • specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
  • tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
  • riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
  • l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
  • l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
  • l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
  • la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

INPS

Da ultimo, si evidenzia che l’INPS attiverà, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici.