RADIAZIONE SOLARE MICROCLIMA RUMORE VIBRAZIONI

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AGENTI FISICI ai sensi del Decreto Legislativo 81/08: TITOLO VIII CAPO I, RADIAZIONE SOLARE; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI
In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE di SANITA’ – Documento approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro in data 21/07/2021. Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome PAF

Presentazione

A seguito dei positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome – INAIL – ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.Lgs. 81/08 (ultima revisione 2014), si è ritenuto opportuno aggiornarne ed ampliarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai professionisti del settore, in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio derivante da Agenti Fisici.

D.Lgs. 81/08

In tale contesto il presente documento ha l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino ad una adeguata e corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 in relazione alla prevenzione dei rischi da Agenti Fisici.

Il presente documento sostituisce il sopracitato documento in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da RADIAZIONI SOLARI; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI.

Per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici

Al fine di agevolarne la consultazione le indicazioni sono raccolte sotto forma di “FAQ” nei seguenti documenti monotematici:

Titolo VIII Capo I
Radiazione Solare
Microclima
Rumore
Vibrazioni

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome ringrazia INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità per la proficua collaborazione istituzionale e ciascuno degli Autori del presente documento per il motivato e qualificato impegno profuso.

Auspichiamo che le indicazioni qui di seguito esposte siano favorevolmente accolte nel mondo della prevenzione con apprezzabili ricadute in termini di uniformità di comportamenti e di gestione dei rischi.

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RADIAZIONE SOLARE MICROCLIMA RUMORE VIBRAZIONI PDF

Temperature elevate, Circolare INL

La circolare 4753 del 26/07/2022, rischi legati ai danni da calore fornisce ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.


Rischi da stress termico

“Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.

Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Titolo IV

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Coordinatore per l’esecuzione

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.


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SEMINARIO RISCHIO MICROCLIMA 7 GIUGNO

SEMINARIO RISCHIO MICROCLIMA 7 GIUGNO
Aperte le iscrizioni al Seminario gratuito  RISCHIO MICROCLIMA
7 GIUGNO 2022 (orario 8.30-13.30)
ATTENZIONE: TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 26 MAGGIO 2022
Il seminario, dedicato al Portale Agenti Fisici – Sezione MICROCLIMA, è realizzato dal Laboratorio Agenti
Fisici dell’Az. USL Toscana Sud Est, in collaborazione con i referenti del Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) di INAIL e il supporto del Gruppo interregionale Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Prevenzione e sicurezza nei luoghi di Lavoro.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 26 MAGGIO 2022
Per ulteriori   informazioni contattare la  segreteria organizzativa – Provider ECM:

Azienda USL Toscana Centro, Polo Formativo Regionale per la Sicurezza – SAFE

Giuliana Baronti – giuliana.baronti@uslcentro.toscana.it

Francesco Buti – francesco.buti@uslcentro.toscana.it

fonte: https://www.portaleagentifisici.it/

rischio da Agenti Fisici

prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08

Parte 1: Titolo VIII Capo 1
Parte 2: Radiazione Solare
Parte 3: Microclima
Parte 4: Rumore
Parte 5: Vibrazioni

Istituto Superiore di Sanità e INAIL

approvata dal sotto gruppo di lavoro tematico Agenti Fisici il 08/06/2021
approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro il 21/07/2021

A seguito dei positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome – INAIL – ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.Lgs. 81/08 (ultima revisione 2014), si è ritenuto opportuno aggiornarne ed ampliarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai professionisti del settore, in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio derivante da Agenti Fisici.

In tale contesto il presente documento ha l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino ad una adeguata e corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 in relazione alla prevenzione dei rischi da Agenti Fisici. Il presente documento sostituisce il sopracitato documento in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da RADIAZIONI SOLARI; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI.

Per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici.

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valutazione del rischio Microclima

La valutazione del rischio Microclima:
la sezione Microclima del PAF, stato dell’arte, criticità, le FAQ del Coordinamento Interregionale

INAIL Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia

Interazione uomo-ambiente termico Scambi termici
L’uomo è OMEOTERMO: tende a mantenere costante la sua temperatura interna (37°C)
attraverso continui scambi termici con l’ambiente.

Soggetti particolarmente sensibili all’ambiente termico
– Donne in gravidanza
– Minori
– Persone con malattie croniche
– Persone ipertese e cardiopatiche
– Persone con diabete
– Persone con insufficienza renale e/o dializzate
– Persone affette da disturbi psichici
– Persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci

Esposizione ad ambienti severi caldi

Crampi da calore
Squilibri idrominerali
Sincope dovuta a calore
Esaurimento della termoregolazione
Alterazioni della pelle e delle ghiandole sudoripare

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Con il termine microclima si intende il complesso di parametri ambientali che caratterizzano localmente l’ambiente in cui l’individuo vive e lavora e che congiuntamente a parametri individuali quali l’attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante.

L’approccio al problema, la metodologia d’indagine e le relative norme di riferimento, dipendono dalla tipologia di ambiente termico in questione.

La valutazione del rischio Microclima:
la sezione Microclima del PAF, stato dell’arte, criticità, le FAQ del Coordinamento Interregionale.

Vincenzo Molinaro e Simona Del Ferraro

INAIL Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia