La circolare 4753 del 26/07/2022, rischi legati ai danni da calore fornisce ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.
Rischi da stress termico
“Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.
Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.
Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).
Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).
Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.
Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.
Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.
Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Titolo IV
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).
Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.
Coordinatore per l’esecuzione
Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).
Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.
Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.
Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.
Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
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