Progettazione acustica

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non – Manuale operativo

Il luogo di lavoro propriamente detto rappresenta una parte integrante e importante dell’habitat, ovvero del contesto di vita, le cui caratteristiche permettono a una comunità di svilupparsi e progredire. In quanto tale, l’ambiente di lavoro si collega agli ecosistemi e ai modelli di sviluppo e, in questi ambiti, al pari degli altri elementi che caratterizzano gli habitat, influenza la qualità della vita delle comunità che lo abitano.

Negli ambienti di lavoro l’esposizione al rumore rappresenta uno dei fattori che maggiormente influenza la qualità percepita dei luoghi.

L’inquinamento acustico, prodotto da sorgenti interne ed esterne, determina scenari nei quali ai livelli di rischio uditivo ed extra-uditivo per la salute dei lavoratori, si uniscono livelli di peggioramento e degrado della qualità e della vivibilità degli ambienti, con conseguenze spesso legate a bassi livelli di produttività e difficoltà di concentrazione. Inoltre, accade spesso che in questo tipo di contesti il rumore prodotto dalle macchine e dalle attività lavorative sia amplificato dalla riverberazione presente, soprattutto se si tratta di ambienti non adeguatamente studiati e trattati dal punto di vista del comfort acustico.

Allo stato attuale le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 (e s.m.i.) che interessano i rischi fisici, e in particolare la valutazione del rischio rumore, sono ampiamente consolidate nella maggior parte dei contesti di lavoro in riferimento alla valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori. Tuttavia, non è altrettanto diffusa la pratica di una progettazione acustica corretta dei luoghi di lavoro nei quali spesso si rilevano livelli di rumorosità superiore ai valori di azione previsti dal d.lgs. 81/2008.

Inoltre, con l’evoluzione del concetto stesso di ‘luogo di lavoro’, legato allo sviluppo delle tecnologie informatiche e ai nuovi modelli economici dominanti, è da considerare una possibile nuova visione aggiornata delle categorie ambientali di lavoro e delle metodiche che hanno fin qui caratterizzato la valutazione e la bonifica del rumore in ambito occupazionale. Vi sono nuove e diverse sorgenti acustiche, nuove e diverse postazioni, condizioni e tempistiche di lavoro.

Ferme restando le procedure di valutazione dei rischi che si sono affermate e aggiornate nel decennio di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 81/2008, si hanno sempre maggiori evidenze di nuove correlazioni tra qualità degli ambienti di lavoro e situazioni di disagio occupazionale, che meritano considerazione e, ove possibile, la definizione di nuove metodologie valutative da affiancare alle suddette procedure.

Negli ambienti di lavoro, così definiti, la progettazione degli elementi di funzionalità e di sicurezza può essere contemporanea e integrata con la progettazione delle fonti di benessere percepito. Analogamente la considerazione, la conoscenza e la catalogazione di nuove patologie extra-uditive e di nuove forme di malessere ‘da edificio malato’, derivanti da carenza di comfort ambientale, può portare a nuovi e diversi modelli valutativi, rispetto a quelli basati sulle consolidate procedure metrologiche e analitiche stabilite dal d.lgs. 81/2008.

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Eu-Osha muoversi sul lavoro

Campaign 2020-2022, Disturbi muscoloscheletrici, Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Essere più attivi al lavoro può aiutare a prevenire problemi di salute come i disturbi muscoloscheletrici (DMS) e cardiopatie legate al lavoro sedentario, oltre a migliorare le prestazioni.

Punti chiave

• Poiché molti lavori diventano più sedentari, ci sono prove crescenti che collegano la cattiva salute a uno stile di vita sedentario.
• Il nostro corpo ha bisogno di movimento: evitare posture statiche fa parte del rendere il lavoro sostenibile.
• Stare semplicemente in piedi invece di stare seduti non è la soluzione, poiché anche stare in piedi a lungo può comportare rischi per la salute.
• È importante cambiare il più possibile la postura: i lavoratori dovrebbero essere in grado di adottare una varietà di posizioni durante il lavoro, preferibilmente in grado di variare tra seduti, in piedi e muoversi.
• Il modo migliore per sedersi è la “seduta dinamica”, in cui le posizioni di seduta vengono continuamente modificate.
• Lavorando insieme, datori di lavoro e lavoratori possono trovare modi pratici per promuovere modalità di lavoro più attive.
• La nostra prossima postura è la migliore postura!

Ambienti di lavoro sani alleggeriscono il carico

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sta conducendo una campagna a livello europeo dal 2020 al 2022 per aumentare la consapevolezza sui disturbi muscoloscheletrici (DMS) legati al lavoro e sull’importanza di prevenirli.

L’obiettivo è incoraggiare i datori di lavoro, i lavoratori e le altre parti interessate a collaborare per prevenire i disturbi muscoloscheletrici e promuovere una buona salute muscoloscheletrica tra i lavoratori dell’UE.

Il comportamento sedentario è in aumento sia al lavoro che al di fuori del lavoro e vi sono prove crescenti degli effetti negativi sulla salute degli stili di vita sedentari. I rischi per la salute includono diabete e malattie cardiache e vascolari, oltre a problemi muscoloscheletrici.

Gli stili di vita sedentari sono stati anche collegati alla depressione e ad alcuni tipi di cancro. Gli effetti sulla salute si verificano perché i nostri corpi hanno bisogno di movimento per far pompare il nostro sangue e far circolare l’ossigeno intorno ai nostri corpi.

Mantenere la stessa postura pone carichi maggiori sui muscoli e sui tendini rispetto al cambiamento di postura. Chiunque abbia una condizione muscoloscheletrica cronica non dovrebbe sedersi troppo a lungo ed evitare posture statiche fa parte del rendere il lavoro sostenibile.

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Check-List Rls – Rlst – Rsu – Rsa

Ambienti di lavoro Check List Rls – Rlst – Rsu – Rsa
A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale

Il Documento allegato relativo al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro è sviluppato in forma check list e tiene conto della seguente evoluzione ed aggiornamenti:
1. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
3. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
Nel Documento check list sono evidenziate le modifiche apportate dall’evoluzione del Protocollo dal 2020 al 2021.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 14 marzo 2020, INTEGRATO DAL PROTOCOLLO del 24.04.2020. E COSI’ COME MODIFICATO DAL PROTOCOLLO del 06.04.2021

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

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Protocollo Covid19

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

8 aprile 2021 Confindustria

Nella serata del 6 aprile 2021 Confindustria ha partecipato alla riunione per l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In coerenza con la previsione dell’art. 29bis della legge n. 40/2020 – che individua nelle previsioni del Protocollo il contenuto concreto dell’art. 2087 del codice civile – la finalità era quella di acquisire nel documento le novità normative e scientifiche (previsioni di legge, circolari esplicative, evoluzione delle conoscenze in relazione, soprattutto, alle varianti) per attualizzare le regole di sicurezza contro l’epidemia e semplificarne l’applicazione per le imprese, superando previsioni non più attuali ed in contrasto con leggi e circolari sopravvenute.

Va sottolineato che l’adozione di misure di sicurezza stringenti (in particolare, il maggior diffusione dell’uso della mascherina) consegue soprattutto alla presenza delle varianti, la cui virulenza appare acuire il rischio di contagio (o, addirittura, in alcune ipotesi, limitare l’efficacia del vaccino).

L’uso della mascherina, infatti, riduce il rischio di contagio e di attivazione del contact tracing e, conseguentemente, l’adozione delle misure di quarantena. Incide, inoltre, riducendo le ipotesi di diffusione del virus al di fuori dei luoghi di lavoro, in famiglia e nella società, limitando così anche le ipotesi di isolamento e quarantena che riflettono i propri effetti, anche indirettamente, sul lavoro (è il caso della scuola).

Ripercorrendo il testo, si evidenzia fin d’ora che restano ferme l’impostazione e la struttura del Protocollo.

Ancora in premessa, rileviamo che i Ministeri avevano inserito in modo formale ed in più parti del testo il riferimento alla valutazione dei rischi ed al relativo documento, che non risulta invece mai presente nel documento definitivo in quanto ha costituito una delle condizioni per la sottoscrizione del Protocollo da parte di Confindustria.

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Check List Ambienti di lavoro

Protocollo Nazionale Piani Aziendali Vaccinazione Anti Covid – 19 06-04-2021
Ambienti di lavoro Check List Rls – Rlst – Rsu – Rsa

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale

Il Documento allegato relativo al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 06 Aprile 2021 è sviluppato in forma di check list, così da permettere l’immediata individuazione e verifica dei principali aspetti inerenti l’attuazione dei piani aziendali di vaccinazione.

La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV- 2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In questa prospettiva, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa, sia attraverso l’offerta di spazi aziendali di grandi dimensioni presenti nei diversi territori per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi, sia attraverso l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva

In coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV- 2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

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