Mase, chiarimenti su etichettatura batterie Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’etichettatura batterie

Mase, chiarimenti su etichettatura batterie

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’etichettatura delle batterie, con particolare riguardo alla corretta apposizione dei simboli. Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione della normativa vigente in materia di etichettatura delle batterie.

Quesito

La città Metropolitana di Genova ha richiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa sul seguente aspetto:

in presenza di apparecchi contenenti batterie non sostituibili da parte dell’utilizzatore finale, la cui caratteristica consiste, quindi, nel fatto che il “fine vita” dell’AEE e quello della batteria in esso incorporata coincidono, si chiede di conoscere se il simbolo, previsto per i RAEE, di cui all’allegato IX del D. Lgs 49/2014, apposto sull’imballaggio, sia sufficiente, oppure se sia necessario che la batteria o l’imballaggio medesimo, nel caso in cui le dimensioni della batteria non lo consentano, debbano recare (anche) il simbolo per la raccolta differenziata di cui all’allegato IV del D. Lgs 188/2008.

Risposta Mase

Il Mase, dal richiamo delle disposizioni del dlgs 188/2008 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e dlgs 49/2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) desume che:

  • il simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 deve essere obbligatoriamente riportato sulle batterie o, se del caso, sui relativi imballaggi;
  • il simbolo di cui all’Allegato IX del d.lgs. 49/2014 deve essere obbligatoriamente riportato sulle AEE o, se del caso, sui relativi imballaggi, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia relativi all’AEE;
  • il simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 differisce da quello dell’Allegato IX del d.lgs. 49/2014 sia per l’immagine raffigurata che per le dimensioni.

Conseguentemente, con riferimento alle AEE contenenti batterie di cui al quesito posto, Il Mase precisa che l’apposizione del solo simbolo riconducibile all’allegato IX del d.lgs. 49/2014, non esonera dall’apposizione del simbolo di cui all’Allegato IV del d.lgs. 188/2008 sulla batteria ovvero, laddove ne ricorrano le condizioni, sull’imballaggio dei prodotti.

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