Credito d'imposta transizione 5.0 In GU il nuovo decreto PNRR: regole per snellire l'attuazione del piano di ripresa e resilienza

Credito d’imposta transizione 5.0

Crediti d’imposta 5.0 fino al 45% ma serve una certificazione doppia. Credito imposta transizione 5.0.

In GU il nuovo decreto PNRR: regole per snellire l’attuazione del piano di ripresa e resilienza. Per le imprese in arrivo il credito digitalizzazione 5.0

Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

Il decreto reca 46 articoli oltre allegati con:

  • Governance per il PNRR e il PNC,
  • Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC:
    • Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito,
    • Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca,
    • Disposizioni urgenti in materia di sport,
    • Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione,
    • Disposizioni urgenti in materia di giustizia,
    • Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti,
    • Disposizioni urgenti in materia di lavoro,
    • Disposizioni urgenti in materia di investimenti,
    • Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute,
  • Disposisizioni Finali.

Prima di dettagliare il nuovo credito di imposta previsto per le imprese, evidenziamo sinteticamente quanto specificato dal Governo in merito alle procedure di snellimento e accelerazione del PNRR, con il nuovo decreto si vuole:

  • incrementare, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;
  • autorizzare la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
  • disciplinare il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;
  • consentire la nomina di appositi Commissari straordinari:
    • Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari;
    • Commissario straordinario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata non più finanziati con risorse PNRR;
    • Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
  • introdurre ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare; 
  • prevedere inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi.

Transizione 5.0 software

L’elenco dei software eleggibili viene esteso a quelli che monitorano i consumi energetici, l’energia autoprodotta o l’efficienza energetica, nonché se acquistati congiuntamente a questi ultimi quelli per la gestione d’impresa (in pratica, i software di tipo ERP, che sta per Enterprise Resource Planning, usati dalle organizzazioni per gestire le diverse attività di business). Infine, le imprese dovranno presentare una doppia certificazione, una ex ante sulla riduzione dei consumi conseguibili e una ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti.

Transizione 5.0 formazione

Per quanto riguarda la formazione, sulla quale si era perso dal primo gennaio 2023 qualsiasi tipo di incentivo contenuto nel piano Transizione 4.0, il piano Transizione 5.0 prevede spese agevolabili purché non superiori al 10% degli investimenti totali ed entro un tetto massimo di 300.000 euro. La formazione dovrà essere assicurata da soggetti esterni dotati di determinati requisiti (specificati da un decreto attuativo).

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta transizione 5.0 non e’ cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito imposta transizione 5.0

Art 38 Transizione 5.0 

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...