Temperature elevate, Circolare INL

La circolare 4753 del 26/07/2022, rischi legati ai danni da calore fornisce ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.


Rischi da stress termico

“Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.

Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Titolo IV

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Nell’ambito del PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Coordinatore per l’esecuzione

Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.


SCARICA CIRCOLARE

SCARICA PROGETTO WORKLIMATE

Legge Delega riordino lavoro spettacolo

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge proposto dai ministri Orlando e Franceschini recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Provvedimento

Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più Decreti Legislativi volti al riordino delle disposizioni normative sul lavoro nel mondo dello spettacolo, a modifica della Legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). Il provvedimento si propone di attribuire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Tra le numerose novità, si segnalano:

  • il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
  • la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
  • specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
  • tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
  • riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
  • l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
  • l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
  • l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
  • la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

INPS

Da ultimo, si evidenzia che l’INPS attiverà, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici.

Caldo e Lavoro

ESTATE SICURA – CALDO E LAVORO
Guida breve per i lavoratori


Durante le ondate di calore sono documentati effetti sulla salute (aumenti della mortalità, dei ricoveri ospedalieri, degli accessi al pronto soccorso), soprattutto in sottogruppi di popolazione più vulnerabili (anziani, soggetti con patologie croniche, bambini, donne in gravidanza, lavoratori all’aperto).

L’eccesso di calore può rivelarsi fatale quando esistono condizioni patologiche croniche che ostacolano i meccanismi compensativi della termoregolazione.

Le patologie associate alle alte temperature ambientali possono essere:
• colpo di sole (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea) – all’effetto dell’eccessiva esposizione ai raggi solari si aggiungono gli effetti del surriscaldamento e della disidratazione;
• crampi da calore (spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione);
• esaurimento da calore (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
• colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore.

Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Durante le ondate di calore i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.


Cosa fare in caso di colpo di calore del lavoratore?

Chiamare subito l’Addetto al Primo Soccorso e il 118. Assistere il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi: posizionarlo all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendolo in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti; misurare la temperatura corporea; cercare di raffreddare rapidamente il corpo, se è possibile, avvolgendolo in un lenzuolo bagnato e ventilandolo o, in alternativa, raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca non fredda, in particolare su fronte, nuca ed estremità, ventilando e spruzzando acqua sul corpo.

download
download

PROTOCOLLO LAVORO IN MODALITÀ AGILE

Oggi, 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il presente “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

Nell’attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro.

In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.

Più in generale, vi è la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione.

Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato “Lavoro agile” (istituito con i decreti nn. 87 del 13 aprile 2021 e 99 del 21 aprile 2021), ha esaminato gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità di agile, con l’obiettivo di individuare e proporre alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria esperienza che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia.

Lo studio ha esaminato gli impatti che l’emergenza sanitaria ha avuto sull’organizzazione del lavoro, verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul piano operativo e personale nella sua applicazione.

Un primo dato emerso dall’indagine è che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico.

portaleconsulenti
portaleconsulenti

Al fine di rendere effettivamente agile l’esecuzione del lavoro, il Protocollo sullo smart working non individua un orario determinato, bensì delle fasce orarie, incompatibili con la nozione di straordinario: non cambiano gli obiettivi prefissati del lavoro, ma il dipendente può raggiungerli con maggiore autonomia, nel rispetto del proprio ruolo nell’organizzazione aziendale.

A bilanciare questa flessibilità oraria c’è l’individuazione necessaria di una fascia di disconnessione, durante la quale il lavoratore ha diritto al riposo, e a spegnere i device grazie ai quali eroga la sua prestazione lavorativa.

Stessa cosa vale nel caso di ferie, permessi retribuiti, malattia e altre assenze legittime: per disconnessione si intende infatti che il dipendente può prendere in carico le comunicazioni lavorative solo nei giorni e nelle fasce orarie predeterminate con il datore.

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro

Schede tecnico informative

Riproponiamo una pubblicazione INAIL del 2011 con le schede del rischio biologico

Guida alla consultazione delle schede

Le schede hanno colori identificativi diversi, ciascuno riconducibile, in linea di massima, a diversi macrosettori ATECO.

Ogni scheda, in generale, si articola secondo i seguenti punti che possono però subire variazioni in base alla tipologia di ambiente.

1. CICLO PRODUTTIVO/ATTIVITÀ LAVORATIVA Vengono schematizzati i cicli produttivi o di lavoro, al fine di rendere evidenti i punti con maggiore probabilità di contatto con gli agenti biologici.
2. PUNTI CRITICI Vengono riportati i principali punti critici (fasi lavorative o mansioni), ossia quelli con maggiori probabilità di contatto con gli agenti biologici, sottolineando le modalità di esposi-zione in quei determinati punti.
3. FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO Viene riportato un breve elenco di strumenti, attrezzature, ambienti, processi, materie prime, ecc. che possono costituire un pericolo biologico (Pericolo: potenzialità di una determinata entità – processo, macchina, sostanza – di causare danno).
4. VIE DI ESPOSIZIONE Indica le principali vie di esposizione nello specifico comparto lavorativo.
5. AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI Sono elencati i principali agenti biologici potenzialmente presenti negli ambienti oggetto dello studio; alcuni sono stati riscontrati in indagini svolte dagli stessi Autori delle schede, altri sono ripresi da fonti bibliografiche. E’ un elenco che può essere ampliato da altre indagini e che non implica la necessaria presenza degli stessi in tutti gli specifici ambienti di lavoro.
6. EFFETTI SULLA SALUTE Sono riportate genericamente le principali categorie di patologie causate dagli agenti biologici riscontrati. Nella Tabella 1 è riportato un elenco degli agenti citati nelle schede e delle principali malattie ad essi associate.
7. PREVENZIONE E PROTEZIONE Sono elencate le principali misure di prevenzione e protezione studiate per lo specifico ambiente di lavoro. Alle indicazioni specifiche per il rischio biologico, vanno naturalmente aggiunte tutte le altre previste per gli altri rischi e tutti gli adempimenti di legge. Anche coloro che si recano negli ambienti di lavoro per effettuare il monitoraggio ambientale devono attenersi alle misure di protezione previste, utilizzando DPI che abbiano almeno le stesse caratteristiche di quelli usati dal personale che opera nello specifico ambiente, oltre ai guanti monouso per il campionamento.
8. MONITORAGGIO AMBIENTALE Vengono riportate alcune indicazioni tecniche per lo svolgimento del monitoraggio ambientale, le quali, per la diversa peculiarità degli ambienti di lavoro, risultano alquanto variegate e spesso di difficile generalizzazione. Si rimandano i tecnici del settore, proprio per l’estrema importanza del monitoraggio ambientale nella valutazione dei rischi, a testi specialistici (linee guida, riferimenti bibliografici e normativi) per approfondimenti ed ulteriori dettagli.

Scarica documento INAIL

Attenzione il file è 100 MB

Portale rivista numero 34 / 2021

LAVORO DIRITTO NEGATO

Il vero passo della ripresa si misurerà dai dati di incremento dell’occupazione. Con l’approssimarsi dell’autunno il governo è al lavoro per adeguarsi alle richieste dell’Europa, ma non solo.

L’obiettivo è quello di organizzare, finalmente, politiche attive del lavoro serie e concrete. Politiche che non solo puntino ad un obiettivo preciso ma che, senza indugi ed entro il 2025, lo raggiungano.

Strumento principe del nuovo corso sarà il “Gol”, acronimo che nulla ha a che fare con il calcio tranne una piacevole assonanza che induce all’ottimismo. La sigla, infatti, significa Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Lo strumento che dovrebbe fornire la possibilità di entrata o rientro per talune categorie rimaste o finite ai margini del mondo del lavoro.

Presentato nei giorni scorsi alle parti sociali inizia l’iter. Il ministro Andrea Orlando spera di renderlo operativo quanto prima. Gli italiani, soprattutto donne, disoccupati di lungo corso, neet e over 55, sperano che questa volta funzioni.

Solo il tempo darà risposte. Intanto si guarda anche ai mercati. La ripresa per l’Italia è una “missione”, impegnativa e da non perdere perché stavolta, paradossalmente, la crisi generata dalla
pandemia ha provocato un cambio di rotta nelle politiche Ue tali da aprire nuove opportunità. Sapremo coglierle? Sfida ardua ma non impossibile se, per una volta, si lavorerà davvero guardando all’interesse collettivo della nazione e non a quelli di singoli o lobby.

Eccovi, dunque, alcuni spunti di riflessione. Tutti da leggere

scarica dal portale
portale consulenti download

Rider. Quale Lavoro

Rider. Quale Lavoro? a cura di L. Zappalà e M. Tiraboschi

Professionalità studi Trimestrale on-line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali

PROFESSIONALITÀ STUDI
Rivista trimestrale, edita da STUDIUM in collaborazione con ADAPT University Press, per l’analisi e lo studio delle transizioni occupazionali nella nuova geografia del lavoro. Contatto: professionalitastudi@edizionistudium.it

© 2021 ADAPT

– regolazione del lavoro e nuove esigenze di tutela: il caso dei rider
– rider e mercato del food delivery a Catania
– crisi sanitaria e lavoro su piattaforma in Francia e nel Regno Unito
– la regolamentazione del lavoro su piattaforma in Spagna

Il tema dei lavoratori delle piattaforme ha suscitato un ampio interesse nel dibattito italiano che, soprattutto per opera della giurisprudenza, rincorsa dal legislatore, sta progressivamente intervenendo ad affrontare alcuni degli snodi più problematici connessi all’utilizzo del cosiddetto lavoro “alla spina”.

Il dibattitto sul punto, tuttavia, quale punta dell’iceberg di un più complesso mondo che cambia travolto dalla quarta rivoluzione digitale, travalica i confini nazionali per interessare, già da qualche anno, le istituzioni e le parti sociali europee che sembrano in procinto di, o comunque stanno provando a, varare una regolamentazione, non si sa ancora quanto soft o hard, in materia.

Editoriale
MICHELE TIRABOSCHI, La figura dei rider tra regole e contenuti professionali
Ricerche: Rider. Quale lavoro?
LOREDANA ZAPPALÀ, Le condizioni di lavoro nelle piattaforme: quale strategia europea di tutela del lavoro digitale?
LUIGI DI CATALDO, Il mercato del food delivery nella città di Catania. Un caso di studio interdisciplinare: dalla composizione della categoria al rapporto di lavoro.
GIOVANNI PIGLIALARMI, Il nodo (giuridico) del sistema di determinazione del compenso nell’accordo Assodelivery-UGL Rider
CLAIRE MARZO, Crisi sanitaria e lavoratori su piattaforma: un confronto tra Francia e Regno Unito
NANCY SIRVENT HERNÀNDEZ, Actividad de plataformas y Derecho del Trabajo: avances y asignaturas pendientes

scarica dal portale
portale consulenti download

Lingua: Italiano
Numero pagine: 36
Dim. file: 1.24 MB
Rischio: infortuni, psico-sociale
Comparto: commercio e servizi
Parole chiave: discriminazioni, lavori atipici – precari – temporanei