Caldo e Lavoro

ESTATE SICURA – CALDO E LAVORO
Guida breve per i lavoratori


Durante le ondate di calore sono documentati effetti sulla salute (aumenti della mortalità, dei ricoveri ospedalieri, degli accessi al pronto soccorso), soprattutto in sottogruppi di popolazione più vulnerabili (anziani, soggetti con patologie croniche, bambini, donne in gravidanza, lavoratori all’aperto).

L’eccesso di calore può rivelarsi fatale quando esistono condizioni patologiche croniche che ostacolano i meccanismi compensativi della termoregolazione.

Le patologie associate alle alte temperature ambientali possono essere:
• colpo di sole (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea) – all’effetto dell’eccessiva esposizione ai raggi solari si aggiungono gli effetti del surriscaldamento e della disidratazione;
• crampi da calore (spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione);
• esaurimento da calore (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
• colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore.

Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Durante le ondate di calore i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni.


Cosa fare in caso di colpo di calore del lavoratore?

Chiamare subito l’Addetto al Primo Soccorso e il 118. Assistere il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi: posizionarlo all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendolo in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti; misurare la temperatura corporea; cercare di raffreddare rapidamente il corpo, se è possibile, avvolgendolo in un lenzuolo bagnato e ventilandolo o, in alternativa, raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca non fredda, in particolare su fronte, nuca ed estremità, ventilando e spruzzando acqua sul corpo.

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PROTOCOLLO LAVORO IN MODALITÀ AGILE

Oggi, 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il presente “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

Nell’attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro.

In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.

Più in generale, vi è la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione.

Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato “Lavoro agile” (istituito con i decreti nn. 87 del 13 aprile 2021 e 99 del 21 aprile 2021), ha esaminato gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità di agile, con l’obiettivo di individuare e proporre alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria esperienza che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia.

Lo studio ha esaminato gli impatti che l’emergenza sanitaria ha avuto sull’organizzazione del lavoro, verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul piano operativo e personale nella sua applicazione.

Un primo dato emerso dall’indagine è che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico.

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Al fine di rendere effettivamente agile l’esecuzione del lavoro, il Protocollo sullo smart working non individua un orario determinato, bensì delle fasce orarie, incompatibili con la nozione di straordinario: non cambiano gli obiettivi prefissati del lavoro, ma il dipendente può raggiungerli con maggiore autonomia, nel rispetto del proprio ruolo nell’organizzazione aziendale.

A bilanciare questa flessibilità oraria c’è l’individuazione necessaria di una fascia di disconnessione, durante la quale il lavoratore ha diritto al riposo, e a spegnere i device grazie ai quali eroga la sua prestazione lavorativa.

Stessa cosa vale nel caso di ferie, permessi retribuiti, malattia e altre assenze legittime: per disconnessione si intende infatti che il dipendente può prendere in carico le comunicazioni lavorative solo nei giorni e nelle fasce orarie predeterminate con il datore.

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro

Schede tecnico informative

Riproponiamo una pubblicazione INAIL del 2011 con le schede del rischio biologico

Guida alla consultazione delle schede

Le schede hanno colori identificativi diversi, ciascuno riconducibile, in linea di massima, a diversi macrosettori ATECO.

Ogni scheda, in generale, si articola secondo i seguenti punti che possono però subire variazioni in base alla tipologia di ambiente.

1. CICLO PRODUTTIVO/ATTIVITÀ LAVORATIVA Vengono schematizzati i cicli produttivi o di lavoro, al fine di rendere evidenti i punti con maggiore probabilità di contatto con gli agenti biologici.
2. PUNTI CRITICI Vengono riportati i principali punti critici (fasi lavorative o mansioni), ossia quelli con maggiori probabilità di contatto con gli agenti biologici, sottolineando le modalità di esposi-zione in quei determinati punti.
3. FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO Viene riportato un breve elenco di strumenti, attrezzature, ambienti, processi, materie prime, ecc. che possono costituire un pericolo biologico (Pericolo: potenzialità di una determinata entità – processo, macchina, sostanza – di causare danno).
4. VIE DI ESPOSIZIONE Indica le principali vie di esposizione nello specifico comparto lavorativo.
5. AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI Sono elencati i principali agenti biologici potenzialmente presenti negli ambienti oggetto dello studio; alcuni sono stati riscontrati in indagini svolte dagli stessi Autori delle schede, altri sono ripresi da fonti bibliografiche. E’ un elenco che può essere ampliato da altre indagini e che non implica la necessaria presenza degli stessi in tutti gli specifici ambienti di lavoro.
6. EFFETTI SULLA SALUTE Sono riportate genericamente le principali categorie di patologie causate dagli agenti biologici riscontrati. Nella Tabella 1 è riportato un elenco degli agenti citati nelle schede e delle principali malattie ad essi associate.
7. PREVENZIONE E PROTEZIONE Sono elencate le principali misure di prevenzione e protezione studiate per lo specifico ambiente di lavoro. Alle indicazioni specifiche per il rischio biologico, vanno naturalmente aggiunte tutte le altre previste per gli altri rischi e tutti gli adempimenti di legge. Anche coloro che si recano negli ambienti di lavoro per effettuare il monitoraggio ambientale devono attenersi alle misure di protezione previste, utilizzando DPI che abbiano almeno le stesse caratteristiche di quelli usati dal personale che opera nello specifico ambiente, oltre ai guanti monouso per il campionamento.
8. MONITORAGGIO AMBIENTALE Vengono riportate alcune indicazioni tecniche per lo svolgimento del monitoraggio ambientale, le quali, per la diversa peculiarità degli ambienti di lavoro, risultano alquanto variegate e spesso di difficile generalizzazione. Si rimandano i tecnici del settore, proprio per l’estrema importanza del monitoraggio ambientale nella valutazione dei rischi, a testi specialistici (linee guida, riferimenti bibliografici e normativi) per approfondimenti ed ulteriori dettagli.

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Portale rivista numero 34 / 2021

LAVORO DIRITTO NEGATO

Il vero passo della ripresa si misurerà dai dati di incremento dell’occupazione. Con l’approssimarsi dell’autunno il governo è al lavoro per adeguarsi alle richieste dell’Europa, ma non solo.

L’obiettivo è quello di organizzare, finalmente, politiche attive del lavoro serie e concrete. Politiche che non solo puntino ad un obiettivo preciso ma che, senza indugi ed entro il 2025, lo raggiungano.

Strumento principe del nuovo corso sarà il “Gol”, acronimo che nulla ha a che fare con il calcio tranne una piacevole assonanza che induce all’ottimismo. La sigla, infatti, significa Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Lo strumento che dovrebbe fornire la possibilità di entrata o rientro per talune categorie rimaste o finite ai margini del mondo del lavoro.

Presentato nei giorni scorsi alle parti sociali inizia l’iter. Il ministro Andrea Orlando spera di renderlo operativo quanto prima. Gli italiani, soprattutto donne, disoccupati di lungo corso, neet e over 55, sperano che questa volta funzioni.

Solo il tempo darà risposte. Intanto si guarda anche ai mercati. La ripresa per l’Italia è una “missione”, impegnativa e da non perdere perché stavolta, paradossalmente, la crisi generata dalla
pandemia ha provocato un cambio di rotta nelle politiche Ue tali da aprire nuove opportunità. Sapremo coglierle? Sfida ardua ma non impossibile se, per una volta, si lavorerà davvero guardando all’interesse collettivo della nazione e non a quelli di singoli o lobby.

Eccovi, dunque, alcuni spunti di riflessione. Tutti da leggere

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Rider. Quale Lavoro

Rider. Quale Lavoro? a cura di L. Zappalà e M. Tiraboschi

Professionalità studi Trimestrale on-line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali

PROFESSIONALITÀ STUDI
Rivista trimestrale, edita da STUDIUM in collaborazione con ADAPT University Press, per l’analisi e lo studio delle transizioni occupazionali nella nuova geografia del lavoro. Contatto: professionalitastudi@edizionistudium.it

© 2021 ADAPT

– regolazione del lavoro e nuove esigenze di tutela: il caso dei rider
– rider e mercato del food delivery a Catania
– crisi sanitaria e lavoro su piattaforma in Francia e nel Regno Unito
– la regolamentazione del lavoro su piattaforma in Spagna

Il tema dei lavoratori delle piattaforme ha suscitato un ampio interesse nel dibattito italiano che, soprattutto per opera della giurisprudenza, rincorsa dal legislatore, sta progressivamente intervenendo ad affrontare alcuni degli snodi più problematici connessi all’utilizzo del cosiddetto lavoro “alla spina”.

Il dibattitto sul punto, tuttavia, quale punta dell’iceberg di un più complesso mondo che cambia travolto dalla quarta rivoluzione digitale, travalica i confini nazionali per interessare, già da qualche anno, le istituzioni e le parti sociali europee che sembrano in procinto di, o comunque stanno provando a, varare una regolamentazione, non si sa ancora quanto soft o hard, in materia.

Editoriale
MICHELE TIRABOSCHI, La figura dei rider tra regole e contenuti professionali
Ricerche: Rider. Quale lavoro?
LOREDANA ZAPPALÀ, Le condizioni di lavoro nelle piattaforme: quale strategia europea di tutela del lavoro digitale?
LUIGI DI CATALDO, Il mercato del food delivery nella città di Catania. Un caso di studio interdisciplinare: dalla composizione della categoria al rapporto di lavoro.
GIOVANNI PIGLIALARMI, Il nodo (giuridico) del sistema di determinazione del compenso nell’accordo Assodelivery-UGL Rider
CLAIRE MARZO, Crisi sanitaria e lavoratori su piattaforma: un confronto tra Francia e Regno Unito
NANCY SIRVENT HERNÀNDEZ, Actividad de plataformas y Derecho del Trabajo: avances y asignaturas pendientes

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Lingua: Italiano
Numero pagine: 36
Dim. file: 1.24 MB
Rischio: infortuni, psico-sociale
Comparto: commercio e servizi
Parole chiave: discriminazioni, lavori atipici – precari – temporanei

DMS, digitalizzazione del lavoro

La digitalizzazione del lavoro: rischi psicosociali e disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati

disturbi muscoloscheletrici (DMS)

La digitalizzazione dell’economia ha modificato la natura del lavoro mediante il telelavoro, il lavoro su piattaforma digitale e il lavoro mobile basato sulle tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, molti europei hanno iniziato a lavorare da casa a seguito delle misure di distanziamento sociale adottate.

Questo articolo esamina l’effetto della digitalizzazione sulla forza lavoro europea e sui fattori di rischio psicosociali (ad esempio stress lavorativo, carico di lavoro e equilibrio tra vita professionale e vita privata) nonché fisici (ad esempio compiti ripetitivi, postura) in materia di disturbi muscoloscheletrici. Illustra poi come prevenire tali disturbi e promuovere la salute e il benessere sul luogo di lavoro.


La digitalizzazione dell’economia è un fenomeno complesso e proteiforme che copre un’ampia gamma di posti di lavoro e condizioni di lavoro a seguito della diffusione della robotizzazione in tutte le sue forme (materiale e virtuale), nuove forme di lavoro (es. lavoro a distanza e lavoro virtuale compreso il telelavoro), nuove forme di occupazione o ‘piattaformazione’ delle forme di lavoro ‘standard’ dei dipendenti/datori di lavoro (es. piattaforme digitali per ‘intermediare’ tra singoli fornitori (lavoratori piattaforma) e acquirenti di lavoro, o per assegnare compiti ai dipendenti e monitorarne le prestazioni) e nuovi modelli di business (es. l’economia della piattaforma) (Degryse, 2017; Bérastégui, 2021).

A seconda del ritmo di adozione dell’automazione, il 22 % delle attuali attività lavorative (equivalenti a 53 milioni di posti di lavoro) nell’UE potrebbe essere automatizzato entro il 2030, ipotizzando uno scenario intermedio.

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Sicurezza lavoro lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Regione Toscana Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. B.U.R. 14 giugno 2021, n. 57

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare, gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007 “Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro”);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e in particolare il Capo V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana, nel rispetto e nell’osservanza delle competenze legislative dello Stato, intende esercitare compiutamente e secondo il principio informatore della leale collaborazione, la propria competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l’obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell’economia digitale una maggiore tutela e sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite piattaforma digitale;
2. È necessario continuare, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo succedutisi nel tempo, le molteplici azioni sui temi della sicurezza sul lavoro e della politica di prevenzione partecipata, da sempre perseguita e realizzata, mediante il costante confronto e lavoro con i soggetti istituzionali previsti dalla normativa nazionale dedicata, quale il d.lgs. 81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire che i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro non trascurino le garanzie dei diritti del lavoratore, in primis “persona”, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto;
3. Da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia da COVID-19, si assiste ad un mutamento per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono inquadrabili secondo gli schemi consolidati previsti dall’ordinamento, bensì presentano caratteri del tutto nuovi;
4. Il legislatore nazionale, anche sulla scorta di sentenze di merito e di legittimità, ha preso atto delle pronunce intervenute e ha provveduto a recepire, in parte, la necessità di ricondurre alle nuove tipologie contrattuali flessibili la tutela applicabile ai lavoratori stabili, nella consapevolezza che, comunque, occorra perlomeno perseguire l’integrazione di standard di sicurezza che tengano conto della frammentazione dei nuovi lavori, al fine di incrementarne i livelli e, più in generale, il benessere del lavoratore;
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari per dare istruzioni operative ai fini della vigilanza e del controllo delle nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, modificativo del d.lgs. 81/2015;
6. Il piano nazionale della prevenzione (PNP)2020 – 2025, approvato con l’intesa del 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato -Regioni, nella parte dedicata ad infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali – strategie, ricorda: “….la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, di: rafforzare il coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico, anche attraverso il miglioramento del funzionamento del Sistema Istituzionale di coordinamento ex D.lgs. 81/08, realizzare un confronto costante all’interno del Comitato (ex art. 5 D.lgs. 81/08) nonché della Commissione Consultiva permanente (ex art. 6 D.lgs. 81/08), per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire l’operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento art. 7 previsti dal D.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio” ;
7. La Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1607 (Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025. Recepimento dell’Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR del 06/08/2020), ha recepito il sopracitato PNP, espressamente prevedendo: “… nell’elaborazione del Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP”;
8. Il piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020), in ambito sicurezza del lavoro nella parte dei destinatari dedicato ai lavoratori, prevede espressamente: “Le scelte per favorire la salute dei lavoratori convergono sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale ottica è necessario individuare i settori di maggiore rischio per i lavoratori, con particolare riferimento alle situazioni emergenti nell’evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza con l’approccio del Piano Nazionale per la Prevenzione, si continua a sviluppare un’attività multiprofessionale di analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie da lavoro nei vari ambiti e settori di attività, al fine di individuare le relative incidenze e i rischi prevalenti e particolari (lavori ad alto rischio, sostanze pericolose, impatto delle tecnologie ecc.)”;
9. La Regione Toscana con l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 231 (Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali), nella premessa riassuntiva e programmatica del lavoro di competenza del settore, descrive: “Sono venute all’attenzione, con tutte le loro criticità, professioni emergenti molto attive durante la fase acuta della pandemia, che presentano quindi più elevati rischi di contagio, quali quella dei ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatari a domicilio, ma sono risultati più evidenti anche specifici rischi lavorativi in senso tradizionale (elevati ritmi di lavoro, turnazione, rischi legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa)”, e per tali tipologie di lavoratori, nel periodo di emergenza della pandemia, sono state adottate misure specifiche per garantire informazioni e materiale per la protezione dal virus, nonché sono stati attivati tavoli di confronto con altri soggetti istituzionali per individuare strategie comuni;
10. La Regione Toscana ha avviato un confronto sulla problematica relativa ai lavoratori “riders” nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008; fin dal luglio 2020, e ha ripreso l’argomento nella seduta di insediamento del Comitato, rinnovato nella sua composizione con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1614, incontrando il favore di tutte le istituzioni preposte e delle parti sociali ad avviare una progettualità condivisa;
11. È indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre rischi di infortunio, con conseguenze onerose non solo per le evidenti ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla capacità dello stesso sistema di affrontare efficacemente le problematiche che da esso derivano, ma altresì per le imprese, intraprendere un percorso di studio e analisi partecipato da tutte le persone, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, operanti nei vari settori operativi con programmi e piattaforme digitali per acquisire consapevolezza di tutto ciò che occorre predisporre per consentire il lavoro in sicurezza;
12. È opportuno prevedere una serie di azioni per redigere e concordare un codice d’informazione e comportamento che consenta una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta “economia digitale” per garantire dignità al lavoratore “flessibile” e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza;
13. È necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una formazione mirata ad essa, rivolta ai lavoratori cosiddetti flessibili e a coloro che si avvalgono della loro attività, a cui devono seguire necessariamente la vigilanza e il controllo da parte dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti;
14. La Regione Toscana s’impegna pertanto a porre in essere azioni e interventi che trovino il coinvolgimento sia delle istituzioni preposte, sia della società civile, per dare attuazione, quale soggetto istituzionale compartecipe previsto dal d.lgs. 81/2008, a quanto previsto nel PNP e come specificatamente indicato nel PSSIR: “implementare e migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel corso degli anni, estendendo tale progettazione all’intero territorio regionale ed in maniera sistematica a tutte le attività classificate ad alto rischio”;
15. Il Consiglio Regionale con la mozione 23 marzo 2021, n. 263, approvata all’unanimità, si è impegnato ad “elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia quale obiettivo l’introduzione di disposizioni finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”;
Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 2
Accordi di collaborazione

1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). Tali accordi costituiscono forme di collaborazione aggiuntive e complementari rispetto alle forme di coordinamento previste dall’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007.

Art. 3
Programmazione

1. Il piano nazionale della prevenzione (PNP), approvato con l’intesa siglata, in data 6 agosto 2020, in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, definisce gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifica previsione di una linea centrale con obiettivo il rafforzamento della salute globale del lavoratore.
2. Al fine di valorizzare l’azione di prevenzione di competenza regionale per l’obiettivo di cui al comma 1, occorre dare maggior rilievo al sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi.
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell’intesa del 6 agosto 2020, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Art. 4
Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle aziende unità sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende USL, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato “Documento tecnico”.
2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali, ha l’obiettivo di prevedere l’attività di vigilanza da parte dei servizi PISLL, nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, ivi compresa l’applicazione del Documento tecnico.
3. Il Documento tecnico, nell’analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi ai sensi del d.lgs. 81/2008:
a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l’assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell’attività;
b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell’attività;
c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle imprese di cui all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a maggior tutela della collettività;
d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali;
e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;
f) prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, considerati anche i turni di notte e le condizioni atmosferiche avverse, nonché la dotazione dei dispositivi di sicurezza;
g) promuovere l’istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto;
h) definire le modalità di vigilanza da parte dei servizi PISLL delle aziende USL.
4. I servizi PISLL delle aziende USL predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del Documento tecnico, svolgendo anche un’azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di elaborazione del Documento tecnico e sull’avvio dell’attività di vigilanza.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell’anno successivo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 4 giugno 2021
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.05.2021.