PNRR, Bandi, MALATTIE PROFESSIONALI, lavoro

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Bando Nuove Imprese 2023

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente …LEGGI TUTTO


Dati e analisi mercato del lavoro

 

Mercato del lavoro: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2023, la nota congiunta, con Banca d’Italia e ANPAL, con i dati delle …LEGGI TUTTO


Pnrr e Impianti rifiuti

 

Pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 27 gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023, n. 62 DECRETO 27 gennaio 2023 Riallocazione nelle linee di intervento …LEGGI TUTTO


MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA

 

LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA. INAIL 2023. Sistema di sorveglianza delle malattie professionali. INTRODUZIONE Secondo i dati Eurostat relativi all’anno 2018, il settore dei servizi di …LEGGI TUTTO


PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 

PROGRAMMI INTEGRATI E COMPLESSIVI PER LA PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE CHIAVE INAIL 2023 In Italia il Piano nazionale prevenzione 2020 – 2025 richiama …LEGGI TUTTO


SICUREZZA SUL LAVORO ICONOGRAFIA

 

COMUNICAZIONE E ICONOGRAFIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: EVOLUZIONI E MUTAMENTI NEL CORSO DEL NOVECENTO INTRODUZIONE La comunicazione e l’iconografia in tema di salute e sicurezza sul …LEGGI TUTTO


Protezione delle vie respiratorie

 

Le norme UNI EN 143 e UNI EN 14387 Protezione delle vie respiratorie. Recepite dalla Commissione Sicurezza. La sicurezza degli individui è la priorità della normazione. Lo si evince dai … LEGGI TUTTO


PNRR startup 550 milioni

 

PNRR, 550 milioni per sostenere l’innovazione delle startup Al via i fondi di venture capital per la transizione ecologica e digitale Startup e piccole e medie imprese possono presentare progetti …LEGGI TUTTO


MEDICI COMPETENTI, Prevenzione Incendi, Whistleblowing, Prodotti Chimici

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 12 del 21 Marzo 2023 MEDICI COMPETENTI, Prevenzione Incendi, Whistleblowing, Prodotti Chimici In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti aLEGGI TUTTO


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Newsletter 13 del 28 Marzo 2023

PNRR, Bandi, MALATTIE PROFESSIONALI, lavoro

MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA

LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA. INAIL 2023. Sistema di sorveglianza delle malattie professionali.

INTRODUZIONE

Secondo i dati Eurostat relativi all’anno 2018, il settore dei servizi di trasporto di persone e merci e correlate attività di stoccaggio (compresi i servizi postali e attività di corriere) nell’UE-27 ha impiegato circa 10,3 milioni di persone, vale a dire il 5,3% del totale dei lavoratori; di questi circa il 52% lavora nei trasporti stradali, ferroviari e per condotte (modalità, quest’ultima, che interessa ad esempio il trasporto di gas).

In Italia il trasporto su strada resta la modalità di trasporto prevalente (oltre l’80% delle merci italiane viaggia su gomma); per quanto riguarda il trasporto di persone, nel 2020, il traffi co totale interno dei passeggeri in Italia è stato pari a 614,6 miliardi di passeggeri per chilometro; rispetto al 2019 è diminuita la quota dei trasporti collettivi urbani ed extraurbani che sono passati dall’11,5% al 10,1% a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da SARS-CoV2.

Sorveglianza Malprof

In questa scheda vengono integrati i dati sulle malattie professionali derivanti dagli archivi assicurativi dell’Inail e quelli del sistema di sorveglianza Malprof, alimentato dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro del sistema pubblico italiano; tale complesso di informazioni è stato analizzato in ragione dei parametri comparto / settore, mansione e agente, anche sulla base dei valori del proportional reporting ratio (PRR).

Qualsiasi valutazione del rischio di malattie professionali per i lavoratori del trasporto su strada deve tener conto del fatto particolare che la loro attività non si svolge in un luogo fi sso ma in luoghi continuamente variabili, su mezzi con tipologie costruttive, condizioni manutentive e carichi trasportati diversi, con orari di lavoro diff erenziati, così come del fatto che la guida spesso si alterna ad altre attività come le operazioni di carico e scarico.

Altri Rischi

A fianco dei rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche i rischi per la salute da posture fisse e prolungate, da vibrazioni trasmesse al corpo intero, da rumore, da movimentazione manuale dei carichi, da condizioni climatiche avverse, da criticità organizzative (lavoro a turni, lavoro notturno, lavoro in solitario), da esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie.

L’obesità, eventualmente associata all’abuso di tabacco, alcoolici ed altre sostanze psicotrope, contribuisce alla comparsa di apnee notturne che, impedendo di riposare adeguatamente, determinano sonnolenza diurna con riduzione della capacità attentiva e possibili ‘colpi di sonno’.

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Rifiuti, antincendio, certificazione, malattie professionali.

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 43 del 6 Dicembre 2022

Rifiuti, antincendio, certificazione, malattie professionali.

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Norme tecniche antincendio

 

Norme tecniche antincendio spettacolo pubblico DECRETO 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808) (GU Serie Generale n.282 …LEGGI TUTTO


 Ministero Lavoro certificazione parità di genere

 

Il Ministero del Lavoro ha fissato i criteri e le modalità per l’esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della Certificazione di parità di genere. Per presentare la domanda bisognerà aspettare le …LEGGI TUTTO


Elenco europeo delle malattie professionali

 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali In particolare, inserisce la voce 408 COVID-19 nell’Elenco europeo delle malattie professionali alla luce di possibili nuove ondate di …LEGGI TUTTO


Metanolo impianti termici

 

Metanolo: si può usare in impianti termici? interpello prot. 105037 del 31.08.2022 Risposta prot. 135189 del 31.10.2022 Con Interpello n.105037/2022 (presentato in agosto) la Provincia di Vercelli pone un quesito …LEGGI TUTTO


Nanotecnologie

 

Impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica per La realizzazione e caratterizzazione degli scaffold La nuova frontiera della medicina, costituita dalla medicina rigenerativa, ripara, rigenera, …LEGGI TUTTO


ALIMENTAZIONE E LAVORO

 

Lavoro e alimentazione PREMESSA Le abitudini alimentari sono profondamente influenzate dai fattori socio-economico-culturali nonché dalle condizioni psico-fisiche individuali che incidono a loro volta sulla qualità della vita. L’Inail ha promosso …LEGGI TUTTO


Responsabile tecnico rifiuti

 

Responsabile tecnico rifiuti: Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 21 novembre 2022, n. 9 Al via le disposizioni applicative della deliberazione n. 6/2017 per effetto della circolare 21 novembre …LEGGI TUTTO


Imballaggi etichettatura ambientale

 

Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi Etichettatura degli imballaggi: le linee guida tecniche sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza …LEGGI TUTTO


RIFIUTI, Prevenzione incendi, digitalizzazione imprese, Meccatronica

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 42 del 28 Novembre 2022 RIFIUTI, Prevenzione incendi, digitalizzazione imprese, Meccatronica In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare …LEGGI TUTTO


 

 

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Newsletter 43 del 6 Dicembre 2022

Rifiuti, antincendio, certificazione, malattie professionali.

elenco europeo delle malattie professionali

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali

In particolare, inserisce la voce 408 COVID-19 nell’Elenco europeo delle malattie professionali alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2.

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1)

di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo di cui all’allegato I;

2)

di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;

3)

di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell’elenco di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4)

di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all’elenco europeo di cui all’allegato I;

5)

di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6)

di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7)

di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8)

di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9)

di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10)

di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

 

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Infezione epatite infermiere professionale

La sezione lavoro, ha motivato la sua decisione spiegando che «nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione» con l’aggiunta che «la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici».

Cassazione Civile, Sez. 6, 10 ottobre 2022, n. 29435

Infezione da epatite dell’infermiere professionale. Nesso causale tra evento morboso denunciato e attività professionale

1. la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale era stata rigettata la domanda di G.B., infermiere professionale presso una RSA gestita da una Cooperativa privata, di riconoscimento della copertura INAIL e quindi dell’indennizzo in rendita o in capitale ai sensi del d.p.r. 1124/1965 in ragione dell’asserita contrazione durante il servizio dal medesimo svolto dal 19.3.2007 al 30.4.2007 e dal 27.5.2007 al 25.9.2007, sul luogo di lavoro della infezione da virus HCV (epatite C);
2. la Corte territoriale, prendendo le mosse dalla possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, aggiungendo che la valutazione da compiere non riguardava «il nesso causale dipendente dagli effetti patologici dell’infortunio professionale che si sia sicuramente verificato, vertendo la questione sulla certa individuazione del fatto all’origine della malattia»;
3. essa aggiungeva quindi come il ricorrente stesso non portasse memoria di eventi specifici, durante il lavoro, quali punture accidentali, non bastando il suo resoconto di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito, in quanto la valenza dimostrativa di ciò, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che aveva reso tali dichiarazioni, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto «la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro»;

4. la Corte territoriale aggiungeva infine che non poteva essere utile alla prova richiesta il «verbale di visita della Commissione medica ospedaliera» formato in sede di procedimento per l’indennizzo ai sensi della L. 210/1992 «che esprime un giudizio (di derivazione professionale della malattia e di esposizione a rischio) di cui non rende noti gli elementi fattuali su cui è basato»;
5. G.B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso INAIL;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 2700 c.c., art. 4 L. 210/1992, art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e tabelle allegate, e artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5;
2. da un primo punto di vista, il motivo assume che l’origine lavorativa della malattia virale era stata acclarata dalla Commissione per l’indennizzo ai sensi della L. 210/1992 e che quindi, provenendo tale accertamento dall’organo riferibile al Ministero della Salute, l’INAIL non avrebbe potuto disconoscerne gli effetti;
3. in una seconda parte il motivo assume invece che sia errato richiedere, in presenza di malattia tabellata, pur multifattoriale, la prova certa del fatto origine della malattia come avvenuto in occasione di lavoro;
4. il secondo motivo è formulato come violazione ed errata applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 e con esso si censura la sentenza impugnata per non avere valorizzato, al fine almeno di dare corso a c.t.u. sul nesso causale, quanto emergeva dalla perizia svolta in altra causa e dal verbale della Commissione, rimarcando l’errore commesso nell’avere ritenuto che la pregressa contrazione di epatite B potesse avere una qualche incidenza sul decidere, visto che essa derivava da un diverso virus;
5. il terzo motivo è formulato come violazione ed errata applicazione dell’art. 4 L. 210/1992, e artt. 113, 115 e 116 CPC, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, sostenendosi che, anche attraverso il richiamo alle tabelle di cui al d.p.r. 1124/1965, il giudizio di ragionevole probabilità può essere sviluppato anche in base alla compatibilità della malattia quale desunta dalla tipologia delle mansioni svolte, dalla durata e dal tempo della prestazione lavorativa e per l’assenza di altri fattori extra-professionali, potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici;
6. il ricorrente aggiunge altresì come egli effettivamente non avesse allegato uno specifico fatto verificatosi nello svolgimento della propria attività a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative, avendo invece precisato di non avere contratto il contagio prima dell’assunzione presso la RSA, producendo esami ematochimici al riguardo ed avendo allegando il fatto che nello svolgimento delle sue mansioni di infermiere turnista avesse ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito;
7. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini e per le ragioni che si vanno a dire;
8. è intanto del tutto errato l’assunto secondo cui gli accertamenti della Commissione medica per la valutazione degli indennizzi ai sensi della L. 210/1992 potesse dispiegare un qualche effetto vincolante nel presente giudizio, visto che l’INAIL è soggetto autonomo rispetto al Ministero della Salute, cui non possono opporsi verifiche svolte da altri, da trattare come mezzi atipici di prova liberamente valutabili dal giudice;
9. non è fondato altresì il richiamo del ricorrente, come ragione di presunzione legale di origine lavorativa, all’inserimento della epatite C nella tabella di cui all’art. 139 d.p.r. 1124/1965, nel gruppo delle malattie per le quali vi è elevata probabilità di origine professionale;
10. questa S.C., dopo alcune oscillazioni, ha infatti chiarito, con orientamento ormai consolidato, che la predetta tabella non va confusa con quella di cui all’art. d.p.r. 1124/1965;
11. mentre quest’ultima, formata indicando lavorazioni e malattie, ha l’effetto legale di invertire l’onere della prova del nesso causale, ponendolo, per i casi in essa indicati, a carico dell’ente previdenziale (C. 13024/2017), la tabella di cui all’art. 139 ha valore epidemiologico e può valere soltanto, nella formazione del convincimento giudiziale, come elemento indiziario (C. 22837/2019; C. 13868/2012);
12. rispetto all’infezione virale, pur trattata dalla giurisprudenza di questa S.C. come infortunio, va invece ripreso, onde assicuravi continuità, l’indirizzo, risalente e mai contraddetto, secondo cui «nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione» con l’aggiunta che «la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici» (C. 7306/2000, poi anche C. 20941/2004; C. 6899/2004);
13. nel caso di specie, la Corte d’Appello, con una motivazione non sempre coerente e lineare, in cui è menzione della necessità di una «certa individuazione del fatto origine della malattia», colloca il punto di caduta ultimo del proprio ragionamento nella conclusione per cui si sarebbe infine dovuta dare, anche alla luce della pregressa Epatite B, «la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro»;
14. al di là del rilievo del ricorrente in ordine alla totale estraneità, risalendo a fattori virali indipendenti, della epatite B rispetto alla epatite C, per cui unicamente è causa, la predetta regola di giudizio e di prova adottata contrasta diametralmente con quanto ritenuto dal citato orientamento giurisprudenziale e non vi è dubbio che, pur se attraverso argomenti non sempre fondati e pertinenti, i motivi di ricorso nel loro insieme affrontino il tema dell’assetto probatorio nella fattispecie oggetto di contenzioso;
15. va quindi ribadito il principio di cui alla citata C. 7306/2000 e successive conformi e ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché svolga l’accertamento che pertiene ai casi come quello di specie, da operare ricostruendo in via probabilistica l’esistenza o meno di nesso causale tra l’evento morboso denunciato e l’attività professionale, secondo la tipologia di essa e le modalità concrete del suo svolgimento, ma senza necessità di riscontrare l’esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile 2022.

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Impatto del long COVID sui lavoratori

Impatto del long COVID sui lavoratori e sui luoghi di lavoro e ruolo della SSL

Il documento, in inglese, affronta l’impatto del Long Covid sui lavoratori, sulla salute, i sintomi capaci di durare mesi. Come può una persona affrontare tale condizione e come allo stesso tempo il datore di lavoro può gestirla in azienda.

Alcune persone affette da COVID-19 manifestano sintomi che persistono per settimane o addirittura mesi dopo l’infezione originaria. Questo fenomeno, noto come «long COVID», ha avuto notevoli effetti sui lavoratori e sui luoghi di lavoro con conseguenze per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (SSL).

Il documento di riflessione delinea le difficoltà relative alla prevenzione e alla gestione dei rischi di SSL correlati e presenta possibili misure a livello di politiche, ricerca e attuazione per ridurre l’impatto del long COVID. Sottolinea inoltre l’importanza di affrontare tali questioni per la protezione in caso di eventuali pandemie in futuro.


Ci sono molti sintomi e limitazioni fisiche nel lungo Covid popolazione, con affaticamento, problemi respiratori e disfunzioni cognitive che sono i primi tre più debilitanti sintomi elencati dai pazienti. Muscoloscheletrico, cardiovascolare, gastrointestinale, polmonare e i sintomi neuropsichiatrici erano prevalenti in circa l’85% dei partecipanti.

La mancanza di respiro può essere dovuta a cicatrici dei polmoni, che possono causare una riduzione permanente dei polmoni funzione o respirazione disordinata che possono essere curabili. In entrambe le situazioni, ci sono chiaramente dei limiti per la capacità dei lavoratori al lavoro fisico, soprattutto se sono presenti anche sintomi muscolari.

Alcuni individui possono anche avere un’infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite) o addirittura aver avuto a attacco cardiaco, che potrebbe incidere anche sulla loro capacità di svolgere attività fisica.

Alcuni di questi individui possono improvvisamente sperimentare un aumento della frequenza cardiaca rispetto al livello normale di circa 70 battiti al minuto fino a livelli di 100-140 battiti al minuto.

Un’ulteriore complicanza di Long Covid può essere la sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS), che combina la difficoltà a stare in piedi a causa di un improvviso calo della pressione sanguigna con un battito cardiaco accelerato e una sensazione di profonda stanchezza. Questi sintomi possono essere episodici e, in questi lavoratori, ulteriormente è richiesta una valutazione e una consulenza medica del lavoro.

Inoltre, un altro sintomo comune (che si verifica in circa il 10% dei lavoratori) che può verificarsi è la condizione chiamata “nebbia del cervello”, un disturbo neurocognitivo effetto dell’infezione da COVID-19, quando un lavoratore ha difficoltà di concentrazione e memoria, di solito a effetto temporaneo.

Dove non ci sono stati danni permanenti agli organi, ci si possono aspettare questi effetti di Long Covid a diminuire e la salute di un lavoratore di solito tornerà alla normalità.

Lo sviluppo di Long Covid può essere un’esperienza traumatica per lavoratori precedentemente attivi e vigorosi e, di conseguenza, spesso dopo molto tempo ricovero, causano ansia e depressione nell’individuo. Ciò richiede un trattamento – o parlare terapia come la terapia cognitivo comportamentale (di persona da parte di un terapeuta) o terapia disponibile online, e talvolta, in aggiunta, farmaci.

Le implicazioni per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) dei lavoratori di queste condizioni possono essere notevole e il principio fondamentale della consapevolezza da parte del datore di lavoro dei sintomi di un lavoratore il ritorno al lavoro e i propri limiti è importante per tutti i lavoratori con Long Covid.

Questa conoscenza lo farà quindi informare le misure che devono essere intraprese dal datore di lavoro per garantire la sicurezza di un lavoratore, e la sicurezza anche di altri, come potrebbe essere il caso di conducenti, operatori di processo, operatori di macchinari pesanti e così via. Ciò dovrà essere fatto attraverso l’adeguamento dei compiti e la modifica dei compiti.

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MALATTIE DELLA PELLE

MALATTIE DELLA PELLE: ANALISI PER COMPARTI ECONOMICIE PROFESSIONI DEI LAVORATORI

INAIL 2021 Sistema di sorveglianza delle malattie professionali

Le malattie della pelle in cui l’attività lavorativa svolge un ruolo causale risultano di particolare interesse a causa degli effetti sulla salute e del loro costo economico e sociale.

Il contatto con alcune sostanze chimiche può causare la dermatite da contatto, una reazione infiammatoria caratterizzata da arrossamento della pelle, piccole vescicole, prurito e desquamazione.

Le dermatiti da contatto possono essere di tipo irritativo (DIC) quando dovute all’effetto irritante sulla pelle delle sostanze oppure di tipo allergico (DAC) quando determinate dall’attivazione di un meccanismo immunitario.

Altre forme particolari sono la dermatite da contatto aerotrasmessa, indotta da sostanze presenti nell’ambiente e trasportate per via aerea, e la fotodermatite da contatto indotta dalla luce solare o artificiale con il concorso di sostanze chimiche.

L’orticaria da contatto è invece una reazione caratterizzata da arrossamento, prurito e pomfi a comparsa immediata.

Anche alcune forme di acne possono essere di origine professionale causate principalmente dall’esposizione a oli e grassi industriali, catrame e idrocarburi.

Inoltre, il contatto con alcune sostanze quali l’arsenico e suoi composti, l’arseniuro di gallio, il catrame di carbone e la pece, il benzo(a)pirene, la fuliggine e il catrame di carbon fossile, può causare tumori della pelle o condizioni che possono portare a questi tumori.

Tra i fattori di rischio fisici che possono provocare malattie della pelle troviamo le radiazioni ionizzanti, come i raggi X, la cui prolungata esposizione a piccole dosi può causare la radiodermite cronica caratterizzata da pelle secca, sottile, con aree di desquamazione, fissurazioni e caduta dei peli.

Successivamente, anche dopo 20 – 30 anni, possono insorgere tumori della pelle (epitelioma spinocellulare ed epitelioma basocellulare). L’esposizione lavorativa a radiazioni ultraviolette (UV) è tra i principali fattori di rischio fisico per la pelle.

Sono esposti alle UV naturali (luce solare) i lavoratori all’aria aperta e sono esposti alle UV artificiali i lavoratori addetti alla saldatura, uso di lampade UV in medicina e nell’industria, ecc. L’esposizione cronica a UV può causare invecchiamento precoce della pelle (fotoinvecchiamento), sviluppo di pelle ruvida e squamosa (cheratosi solare) e tumori della pelle (epitelioma spinocellulare e meno frequentemente epitelioma basocellulare), non è stato ancora ben stabilito, invece, se le esposizioni professionali a UV abbiano qualcosa a che fare con lo sviluppo del melanoma: i risultati degli studi sono discordanti.

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