Corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti: cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono confermate e aggiornate le regole relative all’organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti.
Questi percorsi formativi, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, rappresentano uno strumento essenziale per garantire la diffusione della cultura della prevenzione e il rispetto degli obblighi di legge.
Il ruolo del datore di lavoro nell’organizzazione dei corsi
L’Accordo ribadisce che i datori di lavoro possono organizzare direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. In questo caso, essi assumono il ruolo di soggetti formatori, con tutti gli adempimenti e le responsabilità che ne conseguono.
In alternativa, l’azienda può rivolgersi a soggetti formatori qualificati, così come individuati dall’Accordo, per garantire lo svolgimento dei corsi in piena conformità normativa.
Chi può svolgere la docenza
Un aspetto centrale riguarda la figura dei docenti formatori. I corsi devono essere erogati da professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dall’Accordo, a garanzia della qualità didattica. Quindi il datore di lavoro puo’ rivolgersi ad un ente di formazione per erogare la formazione.
Formatore per la sicurezza: chi è e cosa fa
Il formatore per la sicurezza sul lavoro è una figura professionale qualificata, dotata di specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Tali requisiti possono includere titoli di studio pertinenti, certificazioni di formazione o comprovata esperienza nel settore. Questo professionista si occupa di progettare e condurre percorsi formativi rivolti ai lavoratori e agli attori coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08.
Un caso particolare è rappresentato dai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008). Essi, infatti, possono assumere anche il ruolo di docenti, ma esclusivamente nei confronti dei propri dipendenti, limitatamente alla formazione prevista nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Accordo.
Il coinvolgimento degli organismi paritetici
In coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, prima di avviare le attività formative è necessario inviare una richiesta di collaborazione agli organismi paritetici competenti per settore e territorio.
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Se l’organismo risponde, le sue indicazioni devono essere considerate nella pianificazione dei corsi, anche qualora non sia direttamente incaricato della formazione.
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Se l’organismo non fornisce riscontro entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente con la pianificazione e la realizzazione dei corsi.
Perché questi corsi sono fondamentali
L’aggiornamento normativo rafforza un principio già chiaro: la formazione non è un adempimento burocratico, ma un investimento strategico per la sicurezza aziendale. Coinvolgere lavoratori, preposti e dirigenti in percorsi formativi qualificati significa:
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ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali,
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aumentare la consapevolezza delle responsabilità,
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favorire la creazione di una cultura condivisa della prevenzione.











