MEDICO COMPETENTE E CERTIFICAZIONE VERDE

Pubblichiamo la nota Associativa, (NOTA ANMA) redatta dal Gruppo di Lavoro COVID-19, in merito alle problematiche che molti tra i Soci stanno incontrando in relazione alla Certificazione verde COVID-19.

Come recita la premessa del documento constatata una qual certa confusione in materia, lo scopo è in sostanza fornire elementi per chiarire che il MC non è generalmente coinvolto nelle procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, né dal (inesistente) collegamento tra Green Pass ed idoneità lavorativa.

Sul ruolo del Medico Competente rispetto alla Certificazione verde – più comunemente nota come green pass – stiamo constatando una certa confusione, nonché interpretazioni fuorvianti, prive di fondamento normativo e spesso irrispettose, se non addirittura ignare, della funzione stessa del MC.

Tali distorsioni si stanno verificando soprattutto nei comparti lavorativi nei quali non è stata resa obbligatoria la vaccinazione, con richieste improprie al Medico Competente.

Innanzitutto, spesso si vedono accomunati – quando non equiparati – vaccino anti SARS-CoV-2 e green pass, quasi fossero la stessa cosa. Non è così: la disciplina del green pass non ha nulla a che fare con la disciplina della vaccinazione e con il tema dell’obbligo vaccinale.

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a) il green pass non è un documento sanitario; è un certificato che attesta un “fatto”, ossia alternativamente
1) la avvenuta vaccinazione anti COVID-19, 2) la avvenuta guarigione da malattia COVID-19, 3) l’effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo;
b) il rilascio di green pass può avvenire solo ed esclusivamente dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate gestita direttamente dal Ministero della Salute;
c) il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute che designa come responsabili il Ministero dell’Economia, SOGEI S.p.A. e PAGO PA S.p.A.;
d) il green pass può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il MC, può essere verificato esclusivamente tramite la APP dedicata che non rende visibili i dati sanitari, l’attività di verifica non comporta “in alcun caso” la raccolta dei dati (in qualsiasi forma);
e) quanto all’impiego dello strumento nei luoghi di lavoro, il green pass può essere utilizzato esclusivamente per le finalità specificamente previste (spostamenti in zona arancione-rossa, accompagnamento pazienti nelle sale di attesa, spettacoli e feste, e poi ristorazione, musei, etc. e ancora scuola e trasporti);
f) la violazione delle disposizioni che regolano casi e uso del green pass comporta la sanzione da parte del soggetto che disattende tali regole.

Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini

Ministero della Salute
Ordinanza 20 maggio 2021
Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183)
(G.U. Serie Generale , n. 119 del 20 maggio 2021)

L’Ordinanza del Ministro della salute 20 maggio 2021 disciplina la tracciabilità dei flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2 predisposti dalle farmacie ospedaliere e inseriti in appositi contenitori, che rientrano nella distribuzione intermedia dopo la consegna alle strutture sanitarie, nonché la tracciabilità di confezioni integre di tali vaccini nel caso di affidamento ai distributori successivo alla fornitura a una struttura sanitaria.

Nella sezione Specifiche per la trasmissione dei dati sono disponibili gli aggiornamenti dei documenti tecnici con le informazioni utili a consentire la trasmissione dei corrispondenti dati alla Banca dati della Tracciabilità del farmaco.

Nella sezione Anagrafi di riferimento è disponibile l’elenco dei codici identificativi dei contenitori riferiti, per ciascun vaccino, al confezionamento autorizzato all’immissione in commercio in Italia e al numero di flaconi.

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Ministero della Salute
Ordinanza 20 maggio 2021
Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183)
(G.U. Serie Generale , n. 119 del 20 maggio 2021)

Rifiuto vaccino anti Covid-19

Nota INAIL 18.2.2021

Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19 da parte del personale infermieristico.

Si riscontra la nota del 18.2.2021 (all.1-3), con cui è stato trasmesso il quesito formulato con PEC del 17.2.2021 dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per chiarire quanto segue.

Nel quesito si chiede all’Inail se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19, considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell’ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dall’altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico.

Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.

In merito a quanto richiesto relativamente alla tutela infortunistica si chiarisce che l’assicurazione (obbligatoria e pubblica) gestita dall’Istituto opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla legge.

Si tratta di attività vincolata sottratta alla disponibilità delle parti, intendendosi con ciò non solo il lavoratore e il datore di lavoro, ovvero il soggetto assicurante su cui grava l’obbligo di versare i premi assicurativi, ma lo stesso Istituto assicuratore.

La tutela assicurativa è così intensa da operare anche indipendentemente dall’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo da parte del soggetto assicurante.

L’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo (principio di automaticità delle prestazioni).

Ne deriva che la tutela assicurativa non può essere sottoposta a ulteriori condizioni oltre quelle previste dalla legge.

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