Protocollo Covid Aggiornamento

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

6 aprile 2021

Ministero della Salute CGIL-CISL-UIL

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi
sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.

A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

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Vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

La nuova pubblicazione, elaborata dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro.

In riferimento al documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARSCoV 2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell’8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, con il presente documento tecnico si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza stessa in merito a:

1. definire “puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive”;

2. definire “altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie”.

Relativamente al primo quesito, ferma restando l’indicazione di completare la vaccinazione dei gruppi target per fascia di età e fragilità, previsti dal piano nazionale del Ministero della Salute, approvato con decreto 12 marzo 2021, come richiamata nell’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 n. 6 del 9 aprile 2021, la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro potrà avere inizio, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, in concomitanza con l’avvio della vaccinazione dei soggetti di età inferiore a 60 anni.

I piani aziendali di adesione saranno inviati alle Aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le Indicazioni ad interim sopra menzionate approvate in data 8 aprile (All.1).

Relativamente al quesito di cui al punto 2, va ricordato che l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al COVID-19 per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio.

Relativamente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata in ambiente di lavoro, è opportuno ricordare quanto già richiamato in premessa delle citate Indicazioni ad interim e cioè che essa rappresenta innanzitutto un’iniziativa di sanità pubblica; pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario regionale, per il tramite dell’Azienda sanitaria di riferimento.

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, con la messa a disposizione di personale, materiali e infrastrutture necessarie, concorre al più celere raggiungimento dell’obiettivo della campagna, ovvero vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile, secondo principi di efficienza, efficacia e sicurezza, in coerenza con il piano vaccinale nazionale vigente.

Relativamente al criterio quantitativo richiamato nel quesito, si rileva che iniziative atte a permettere la vaccinazione a numeri consistenti di popolazioni lavorative rappresentano un punto qualificante sia in un’ottica di efficienza dell’attuazione della campagna vaccinale che di coinvolgimento e solidarietà di più aziende operanti, ad esempio, in uno stesso sito produttivo e/o su base territoriale.

Tali iniziative da un lato facilitano l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, e dall’altro semplificano l’organizzazione stessa anche nell’ottica di velocizzare la campagna.

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Vaccinazione luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali (allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021).

La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e dalle allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, al fine di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

L’iniziativa che forma oggetto del Protocollo “costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica” (punto 1 protocollo cit.).

Al riguardo infatti il Decreto del Ministero della salute 2 gennaio 2021 cha adotta il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2” nonché il documento allegato “Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 -Piano strategico- Elementi per preparazione e di implementazione della strategia vaccinale” prevedono che “con l’aumentare della disponibilità dei vaccini […] il modello organizzativo vedrà via via un maggiore articolazione sul territorio […] incluso il coinvolgimento […] dei medici competenti delle aziende” (all. n. 1 p. 8 e 9).

La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno dunque da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni che dovranno necessariamente tenere conto dell’andamento generale di una complessa operazione di rilievo nazionale.

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Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di medicina del lavoro (art., 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento).

Tali trattamenti sono infatti espressamente affidati, anche dal protocollo e dalle Indicazioni ad interim, esclusivamente a professionisti sanitari (es. medico competente, altro personale medico o medici Inail, congiuntamente, “il professionista sanitario”).

Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione presuppone valutazioni cliniche (fin dalla fase di individuazione delle dosi e della tipologia dei vaccini sulla base delle condizioni personali e dell’anamnesi degli interessati) e comporta operazioni (somministrazione e registrazione) che, per propria natura, presuppongono necessariamente la competenza tecnica di personale sanitario dotato di specifica formazione.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Check List Ambienti di lavoro

Protocollo Nazionale Piani Aziendali Vaccinazione Anti Covid – 19 06-04-2021
Ambienti di lavoro Check List Rls – Rlst – Rsu – Rsa

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale

Il Documento allegato relativo al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 06 Aprile 2021 è sviluppato in forma di check list, così da permettere l’immediata individuazione e verifica dei principali aspetti inerenti l’attuazione dei piani aziendali di vaccinazione.

La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV- 2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In questa prospettiva, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa, sia attraverso l’offerta di spazi aziendali di grandi dimensioni presenti nei diversi territori per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi, sia attraverso l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva

In coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV- 2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

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