La Tracciabilita' dei rifiuti. DECRETO 4 aprile 2023, n. 59. G.U. n. 126 del 31 maggio 2023. e definisce il funzionamento del nuovo Rentri.

Tracciabilita’ dei rifiuti

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023

RenTRi, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, entrerà in vigore il prossimo 15 giugno e avrà come obiettivo la raccolta e la disponibilità in formato digitale dei dati relativi ai rifiuti generati e gestiti dai soggetti tenuti a iscriversi. Le prime iscrizioni saranno riservate esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, che occupano più di 50 dipendenti e inizieranno soltanto a partire da dicembre 2024.


TRACCIABILITA’ RIFIUTI E REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In G.U. n. 126 del 31 maggio 2023 è pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il nuovo regolamento definisce:

i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;

le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;

le modalità per la condivisione dei dati del Rentri con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al Rentri, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo;

le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

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