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Certificazione della parità di genere Esonero contributivo

Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei …LEGGI TUTTO


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Certificazione della parità di genere Esonero contributivo

Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.

Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato, è stato illustrato l’esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 della legge n. 162/2021 e sono state fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.

In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l’anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti, al cui contenuto si rinvia integralmente.

Nello specifico, nel citato messaggio, con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Con il successivo messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti con i citati messaggi, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

Al riguardo, si precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

In merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, si comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).

Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Sul punto, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero – in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale – sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.

Si ricorda da ultimo che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.

Con riferimento all’esonero autorizzato si chiarisce, infine, che:

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la citata circolare n. 137/2022 e si precisa che l’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

Il Direttore generale vicario

Antonio Pone


Certificazione della parità di genere Esonero contributivo. Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato.
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Intelligenza artificiale e Privacy, Bandi, parità di genere, No Click Day

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 20 del 05 Giugno 2024

Intelligenza artificiale e Privacy, Bandi, parità di genere, No Click Day.

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Politica agricola, ISO14001:2015, Sovraccarico biomeccanico, parità di genere

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 8 del 22 Febbraio 2023

Politica agricola, ISO14001:2015, Sovraccarico biomeccanico, parità di genere

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Certificazione della parità di genere

 

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Sovraccarico biomeccanico arti superiori

 

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Milleproroghe, trasformazione digitale, Parità di genere, Vigilanza 2023

 

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Newsletter 8 del 22 Febbraio 2023

Politica agricola, ISO14001:2015, Sovraccarico biomeccanico, parità di genere

Certificazione della parità di genere

Avviso rivolto agli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008 e abilitati al rilascio della certificazione della parità di genere in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Le finalità

La finalità dell’Avviso è quella di formare un elenco di organismi che aderiranno alla misura di agevolazione per il processo di certificazione delle PMI prevista dal PNRR, per un totale di 5.5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Next Generation EU, e di definire le modalità di rendicontazione ai fini dell’erogazione dei contributi per i servizi di certificazione della parità di genere.

Per il rilascio della certificazione della parità di genere alle PMI sarà riconosciuto agli Organismi di certificazione, a titolo di rimborso, un importo fino ad un massimo di 12.500 euro IVA inclusa per ogni impresa, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05.

Le domande d’iscrizione all’elenco potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito dedicato alla certificazione della parità di genere fino al 30 giugno 2026. La domanda dovrà essere presentata, sia dagli OdC aventi sede legale o operativa in Italia sia dagli OdC stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea, esclusivamente all’indirizzo PEC paritadigenere@legalmail.it.

A cosa serve

La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.

Il “Sistema di certificazione della parità di genere” è un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri: apre una nuova finestra, volto ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne

Come ottenere la certificazione

La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.

La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022: apre una nuova finestra, pubblicata in data 16 marzo 2022 da UNI – Ente italiano di normazione, è stata elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La prassi UNI/PdR 125:2022 prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:
Cultura e strategia
Governance
Processi Human Resources
Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
Equità remunerativa per genere
Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

E’ stato pubblicato un primo Avviso per la formazione di un elenco degli organismi di certificazione accreditati per lo schema di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, interessati a aderire alla misura di agevolazione delle piccole e medie imprese e microimprese (PMI). È in via di definizione un secondo Avviso per la gestione ed erogazione dei contributi per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e dei contributi per i costi di certificazione della parità di genere alle PMI, che saranno pagati direttamente agli OdC che hanno aderito al primo Avviso.

Avviso

Allegato 1

Allegato 1 bis

Allegato 2


Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere

Milleproroghe, trasformazione digitale, Parità di genere, Vigilanza 2023

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 7 del 15 Febbraio 2023

Milleproroghe, trasformazione digitale, Parità di genere, Vigilanza 2023

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Parità di genere, le FAQ

 

Pubblicato, da UNI ed ACCREDIA, un documento contenente delle FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione …LEGGI TUTTO


Attività di vigilanza 2023

 

Sicurezza sul Lavoro: l’impegno di INL e Ministero Lavoro Ispezioni in 100 mila aziende Oltre un miliardo i contributi e i premi recuperati a seguito delle ispezioni in circa 100mila aziende,LEGGI TUTTO


Milleproroghe estende l’operatività del Fondo Nuove Competenze

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è passato un emendamento al Milleproroghe che prevede l’estensione a tutto il 2023 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze. Fondo Nuove …LEGGI TUTTO


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/330

 

Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del …LEGGI TUTTO


Certificazione delle produzioni agroalimentari

 

DECRETO 3 FEBBRAIO 2023 Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste. (GU n.37 del …LEGGI TUTTO


La trasformazione digitale e i lavoratori

 

SISTEMI DI PREVENZIONE, PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEL TEMPO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – METODOLOGIA E PRIME EVIDENZE. INAIL 2023. I cambiamenti legati alla digitalizzazione hanno avuto un impatto crescente …LEGGI TUTTO


Norme UNI, AMIANTO, Medico competente Interpello.

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 6 del 8 Febbraio 2023 Norme UNI, AMIANTO, Medico competente Interpello. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare …LEGGI TUTTO


 

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Newsletter 7 del 15 Febbraio 2023

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Parità di genere, le FAQ

Pubblicato, da UNI ed ACCREDIA, un documento contenente delle FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni” mentre nell’ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 è stato pubblicato il bando “Verso la certificazione della parità di genere”.

UNI/PdR 125:2022

È trascorso quasi un anno dalla pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 sul sistema di gestione per la parità di genere: la prassi suscita un crescente interesse tra le aziende e gli operatori che si occupano delle attività di certificazione di parte terza.
Per una corretta applicazione del documento, negli scorsi mesi UNI ed ACCREDIA hanno sviluppato un primo documento contenente delle FAQ (Frequently Asked Questions) che forniscono delle chiavi di lettura sui suoi punti chiave.
Le FAQ rispondono da un lato alle esigenze di una migliore applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni e dall’altro garantiscono un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno, sotto accreditamento, in base alla UNI/PdR 125.

Regione Lombardia Bando

Regione Lombardia ha recentemente avviato un progetto dedicato alla certificazione della parità di genere a sostegno delle imprese lombarde per un valore di 10 milioni di euro.
La pubblicazione del bando pubblico “Verso la certificazione della parità di genere” ha dato il via alla fase operativa. L’obiettivo è quello di sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere con l’erogazione di contributi per servizi di consulenza specialistica finalizzata all’impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere e a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per ottenere la certificazione.

La certificazione UNI/PdR 125:2022

La certificazione rappresenta un’innovazione nel campo delle politiche di genere, in quanto incentiva l’attivazione di percorsi aziendali orientati all’adozione di politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere e promuove nei fatti una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro a parità di condizioni.
Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 13 dicembre 2024.

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Per una più facile comprensione, le FAQ sono state raggruppate in funzione dei seguenti argomenti:

1. Aspetti generali;
2. Aspetti operativi (KPI, metodologie di calcolo ecc.);
3. Appendice A;
4. Appendice B.