imballaggi etichettatura ambientale

Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

Etichettatura degli imballaggi: le linee guida tecniche sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica come allegato al D.M. 28 settembre 2022, n. 360.

Le finalità

Come riportato dallo stesso dicastero, il documento è il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal Conai che, per oltre un anno, d’intesa con il ministero, «ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti».

Le linee guida, inoltre, «recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione
originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici».

Le esenzioni

Sono esenti i farmaci e i dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici.

L’entrata in vigore

Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219, comma 5, D.Lgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 28 settembre 2022, n. 360 Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto è disponibile al seguente link: dm_360_28_09_2022.pdf (mite.gov.it)

Le Linee Guida sono pubblicate:

in italiano: Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm (mite.gov.it)
e
in inglese: GUIDELINES_for_the_environmental_labelling_of_packaging_27.09.2022.pdf (mite.gov.it).

valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione

Linee Guida per l’applicazione della metodica per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione

Linee Guida SNPA n. 42/2022 – ISBN: 978-88-448-1112-9


La presente Linea Guida fornisce gli elementi tecnici per l’applicazione della metodologia per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione contenuta nel documento “Criteri per la valutazione dell’eutrofizzazione nei corpi idrici superficiali” redatto dal GdL di cui al DD 407 del 2017 e con il contributo del gruppo di lavoro SNPA sottogruppo operativo “Eutrofizzazione – criteri di classificazione”, che ha sperimentato e finalizzato la metodologia per le acque di transizione. Tale metodologia è stata messa a punto in relazione all’attuazione della Direttiva 91/676/CEE – Relazione ex art. 10.

La metodologia si basa su due fasi di valutazione: la FASE 1, che consiste in uno screening iniziale incentrato sullo stato delle Macrofite e degli elementi di qualità fisico-chimica a supporto degli elementi biologici (DIN e P-PO4), sulla base delle soglie riportate nel DM 260/2010; la FASE 2, da attivare solo nelle situazioni non chiaramente attribuibili a una condizione eutrofizzata o non eutrofizzata, con la finalità di valutare con maggior dettaglio la trofia dei corpi idrici tramite il Transitional Water Quality Index (TWQI).

La Linea Guida riporta una sintesi della metodologia per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione, i dettagli delle modalità di calcolo delle metriche utilizzate nelle due fasi previste dal metodo e una descrizione dell’applicazione sperimentale del metodo svolta in ambito SNPA a scala nazionale.

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Linee guida fondi Enti Terzo settore

​Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi.

Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.

Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

Linee Guida applicazione End of Waste

Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 – Linee Guida SNPA 41/22

Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006” pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale.

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L’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Linee Guida riapertura

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

28 maggio 2021

La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Anche in Italia, uno straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, è offerto dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, allo stato attuale, si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita. Un’elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d’infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi.

Elenco delle attività trattate nel documento

RISTORAZIONE E CERIMONIE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
SERVIZI ALLA PERSONA
COMMERCIO
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
SAGRE E FIERE LOCALI
CORSI DI FORMAZIONE

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Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Roma, 29 maggio 2021 (comunicato stampa congiunto) “Sono decisamente soddisfatto per il risultato raggiunto con l’adozione – nell’ordinanza firmata oggi dal Ministro della Salute, Roberto Speranza – delle ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’ elaborate ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, lo dichiara il Presidente Massimiliano Fedriga.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato come sia fondamentale nel confronto fra lo Stato e le Regioni un approccio fondato sulla collaborazione istituzionale.

SARS-CoV-2

linee guida inquinanti in atmosfera

linee guida sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera

Le linee guida di Arpa Veneto

La linea guida affronta i principali aspetti utili per svolgere simulazioni di dispersione di inquinanti emessi in atmosfera da sorgenti di vario tipo, nell’ambito delle valutazioni d’impatto ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o riesame.

Inoltre il documento può essere utilizzato anche per studi di approfondimento richiesti dall’Autorità competente o per specifici approfondimenti ambientali su emissioni di specifiche sorgenti in atmosfera.

In generale lo studio modellistico deve essere condotto assumendo sempre ipotesi cautelative al fine di valutare il massimo impatto del progetto in esame.

È necessario riportare nella relazione di presentazione dello studio tutti i dati e le informazioni utili all’ente di controllo per valutare ed eventualmente replicare le simulazioni impiegando lo stesso modello di dispersione o altro modello (i dati caratterizzanti le sorgenti emissive in input al modello di simulazione, le impostazioni della catena modellistica impiegata, ecc…).

E’ raccomandata la presentazione degli input modellistici utilizzati nella simulazione anche in formato sintetico.

I principali inquinanti oggetto del calcolo delle ricadute sono quelli per cui il D.Lgs. 155/2010 prevede dei limiti o dei valori obiettivo (fatta eccezione per l’ozono che è un inquinante esclusivamente di natura secondaria).

L’esclusione di uno o più di questi inquinanti deve essere adeguatamente motivata.

Per poter confrontare i risultati della simulazione modellistica con i limiti normativi imposti dal D.Lgs. 155/2010, è necessario che la simulazione venga condotta su base oraria e su un periodo di un anno (si veda il cap. 7 per i criteri di scelta dell’anno) .

Ulteriori inquinanti non inclusi nel D.Lgs. 155/2010 ma emessi in atmosfera dalla sorgente in esame sono comunque da valutare; in tal caso la verifica delle ricadute andrà effettuata utilizzando valori di riferimento, relativi all’aria ambiente, riportati nella letteratura scientifica.

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Il documento fornisce indicazioni precise su come impostare la simulazione di dispersione, scegliere il modello di simulazione più idoneo, descrivere le sorgenti emissive, costruire l’input meteorologico, definire la griglia di calcolo, presentare i risultati ottenuti nello studio.