imballaggi etichettatura ambientale

Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

Etichettatura degli imballaggi: le linee guida tecniche sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica come allegato al D.M. 28 settembre 2022, n. 360.

Le finalità

Come riportato dallo stesso dicastero, il documento è il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal Conai che, per oltre un anno, d’intesa con il ministero, «ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti».

Le linee guida, inoltre, «recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione
originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici».

Le esenzioni

Sono esenti i farmaci e i dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici.

L’entrata in vigore

Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219, comma 5, D.Lgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 28 settembre 2022, n. 360 Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto è disponibile al seguente link: dm_360_28_09_2022.pdf (mite.gov.it)

Le Linee Guida sono pubblicate:

in italiano: Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm (mite.gov.it)
e
in inglese: GUIDELINES_for_the_environmental_labelling_of_packaging_27.09.2022.pdf (mite.gov.it).

Plastica riciclata negli imballaggi

La Commissione europea ha adottato nuove norme per permettere l’uso di plastica riciclata negli imballaggi alimentari

Il regolamento permette di autorizzare processi di riciclo per la fabbricazione di materiali di plastica riciclata sicuri da utilizzare negli imballaggi alimentari, e aiuterà l’industria del riciclo a stabilire modalità adeguate per riciclare la plastica che attualmente non può essere riutilizzata come imballaggio alimentare. Interverrà anche l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che avrà una base più chiara per valutare le tecnologie di riciclo e la sicurezza della plastica riciclata negli imballaggi alimentari.

Il regolamento consentirà il rilascio di autorizzazioni individuali per oltre 200 processi di riciclo meccanico del PET (polietilene tereftalato), il che aiuterà l’industria a raggiungere l’obiettivo vincolante del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in PET entro il 2025.

La direttiva 2019 Plastica

La direttiva del 2019 sulla riduzione dell’uso di plastica nell’ambiente prevede infatti restrizioni di mercato e riduzioni nel consumo di plastica. Fra i target stabiliti ci sono quelli di riciclo e l’indicazione che il materiale usato per produrre le bottiglie di plastica monouso dovrebbe essere costituito da almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET) e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).


Il 10 ottobre 2022 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione sui materiali e gli oggetti di plastica riciclati destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Al momento dell’entrata in vigore, il Regolamento avrà i seguenti effetti:

Regolamento (CE) n. 282/2008
non è più possibile utilizzare materiali a contatto con gli alimenti in plastica riciclata (FCM) soggetti alla legislazione nazionale;
regole specifiche diventano direttamente applicabili all’immissione sul mercato di plastica con contenuto riciclato, anche in materia di raccolta e cernita della plastica in ingresso, la sua decontaminazione e conversione, con ripercussioni anche sul controllo della qualità, la documentazione e l’etichettatura;
un registro dell’Unione che comprende i riciclatori e gli impianti di riciclaggio è istituito e sarà pubblicato su questo sito web;
tutti i tipi di plastica riciclata e le tecnologie di riciclaggio rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, compreso il riciclaggio meccanico, il riciclaggio di prodotti da una catena di prodotti chiusa e controllata, l’uso di plastica riciclata dietro una barriera funzionale e forme di riciclaggio chimico;
diventano applicabili nuove regole applicabili alle nuove tecnologie di riciclaggio e alla valutazione dei processi di riciclaggio.

Dopo l’entrata in vigore, si applicheranno ulteriori norme:

Per quanto riguarda i processi di riciclo meccanico del polietilene tereftalato (PET):
i processi soggetti a domanda ricevuta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima del 10 luglio 2023 possono continuare, dopo tale data, ad essere utilizzati per immettere plastica riciclata sul mercato senza autorizzazione, fino a quando non viene loro notificata una decisione sulla loro autorizzazione;
la prima di tali decisioni di autorizzazione, concernente domande pervenute prima dell’entrata in vigore del regolamento (vale a dire sulla base del regolamento (CE) n. 282/2008), è prevista entro tre mesi dall’entrata in vigore;
le decisioni di autorizzazione pongono restrizioni ai processi di riciclaggio; questi si basano sul parere dell’EFSA applicabile al processo;
dal 10 luglio 2023 in poi, i processi per i quali l’EFSA non ha ricevuto domanda prima di tale data non possono essere utilizzati per immettere sul mercato plastica riciclata, ma devono essere preventivamente autorizzati;
dal 10 luglio 2023 possono essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate con un’adeguata tecnologia di riciclaggio, a meno che non siano prodotte con una nuova tecnologia e in conformità al Capo IV del Regolamento; il

Regolamento prevede due tecnologie idonee:
riciclaggio del PET meccanico post-consumo; ciò richiede l’autorizzazione dei singoli processi
riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata; ciò richiede l’uso di uno schema di riciclaggio
dal 10 ottobre 2024, i sistemi di garanzia della qualità utilizzati per la raccolta e il pretrattamento della plastica in ingresso devono essere certificati da una terza parte

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