La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, dei Servizi per il Lavoro e degli Incentivi, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026 che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Linee guida fondi paritetici interprofessionali

Linee guida fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, dei Servizi per il Lavoro e degli Incentivi, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026 che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” contenute nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.


La norma istitutiva dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (di seguito Fondi) è contenuta nell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che rappresenta il quadro di riferimento finanziario e strategico, di maggiore rilevanza statale, in materia di formazione professionale dei lavoratori, sia in termini di strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, sia in termini di concreta fruizione del diritto individuale all’apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale, in accordo con quanto sancito dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

A tale funzione sono chiamati in Italia i Fondi, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, come previsto e disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I Fondi, quindi, si alimentano elettivamente col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l’INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi stessi (una volta dedotti i meri costi amministrativi), in base alle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro e in funzione di un vincolo normativo pubblicistico di
destinazione delle risorse agli interventi di formazione.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...