RENTRI, proroga

Durante l’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 2753), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) prevede scadenze progressive non solo per l’iscrizione dei soggetti obbligati, ma anche per ulteriori adempimenti, tra cui:

  1. l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale;
  2. la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
  3. la trasmissione dei dati al RENTRI con il relativo regime sanzionatorio.

Approvati gli emendamenti che consentono la coesistenza temporanea dei formati cartaceo e digitale del Formulario Identificativo dei Rifiuti. Sanzioni rinviate.
Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato un primo pacchetto di proposte emendative al Decreto Legge Milleproroghe  in via di conversione in legge alla Camera. Fra gli emendamenti approvati si segnalano:
-la proroga del Formulario Fir in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026
-la sospensione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati fino alla stessa data.

Beneficiari– Gli emendamenti vanno incontro alle attività configurate in forma di “impresa”, che non sono state esonerate dall’adesione al Rentri. La coesistenza del Formulario cartaceo con quello digitale per un periodo di circa sei mesi è considerato un tempo sufficiente all’adeguamento informatico e organizzativo delle imprese, oltre che utile ad evitare le sanzioni. L’adozione del Fir esclusivamente digitale era prevista dal 13 febbraio 2026.

Fir cartaceo fino al 15 settembre 2026 – Gli emendamenti intervengono sull’articolo 13 del Milleproroghe che elenca tutti i rinvii nelle materie di competenza del Mase. L’aggiunta finale di un comma consente – fino al 15 settembre 2026- che il formulario di identificazione dei rifiuti possa continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Allo scopo si modificano le tempistiche del regolamento Rentri (decreto 4 aprile 2023, n. 59).

Sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026– Un secondo emendamento interviene sulla disciplina sanzionatoria (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevista dal Ministero dell’Ambiente per la violazione degli obblighi in materia di tenuta di registri. Le sanzioni non saranno applicate prima del 15 settembre 2026.
Viene infatti inserito un comma in base al quale- “in sede di prima applicazione” del Sistema di tracciabilità dei rifiuti le sanzioni  “con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti”, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026″

Abrogazione– Viene infine abrogata la tempistica assegnata al Mase per emanare- ai fini dell’operatività del Registro Rentri- un decreto regolamentare, resettando di fatto le progressioni cronologiche della piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

>>> Modulo