RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: Interpello 2/2026

RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: attenzione alla commistione dei ruoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2/2026, ha affrontato il tema della compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il quesito è stato sottoposto dalla Regione Toscana e riguarda, in particolare, la possibilità che un lavoratore interno a una Azienda Sanitaria Locale svolga contemporaneamente il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito del Dipartimento della Prevenzione della stessa Azienda.

Il ruolo del RLS secondo il D.Lgs. 81/2008

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura centrale nel sistema aziendale di prevenzione.

L’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di elezione o designazione dell’RLS, mentre l’articolo 50 ne individua le principali attribuzioni.

Tra queste rientrano funzioni di carattere consultivo, partecipativo e propositivo, oltre alla possibilità di ricevere informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e di rivolgersi alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure adottate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Commissione sottolinea quindi che l’RLS rappresenta una figura interna al sistema di prevenzione aziendale e costituisce un interlocutore degli stessi organi di vigilanza, potendo anche sollecitarne l’intervento.

Le funzioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Differente è la posizione del personale dell’organo di vigilanza in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il Codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria compiti quali l’acquisizione delle notizie di reato, la prevenzione di ulteriori conseguenze del reato, la ricerca degli autori e la raccolta delle fonti di prova.

Il personale dell’organo di vigilanza esercita pertanto, secondo la Commissione, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, che devono essere svolte in posizione di terzietà e nell’ambito delle attribuzioni previste dalla legge.

RLS e UPG nella stessa struttura: cosa dice l’Interpello 2/2026

Il passaggio centrale dell’Interpello riguarda proprio la sovrapposizione delle due funzioni.

Secondo la Commissione per gli interpelli, quando il RLS svolge contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza all’interno della medesima struttura, può determinarsi una commistione di ruoli.

La motivazione deriva dalla differente natura delle due funzioni.

Da una parte, l’RLS rappresenta i lavoratori e partecipa al sistema aziendale di prevenzione; dall’altra, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni di controllo e accertamento che richiedono indipendenza e terzietà.

Per la Commissione, i due ruoli presentano quindi finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili. L’eventuale coincidenza delle funzioni in capo alla stessa persona deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

Non viene dichiarata un’incompatibilità automatica

È importante evidenziare che l’Interpello non formula, in termini generali, una dichiarazione di incompatibilità assoluta tra le due qualifiche.

La Commissione precisa infatti che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, è chiamata a fornire chiarimenti su questioni di carattere generale relative all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza e non a pronunciarsi su singole fattispecie concrete.

Il principio espresso è però significativo: la contemporanea attribuzione dei due ruoli, soprattutto all’interno della stessa struttura sottoposta al sistema di vigilanza, deve essere attentamente valutata per evitare sovrapposizioni tra attività di rappresentanza dei lavoratori e funzioni pubblicistiche di controllo.

Cosa cambia per aziende sanitarie e amministrazioni

L’Interpello n. 2/2026 rappresenta un’indicazione rilevante soprattutto per ASL, enti pubblici e strutture nelle quali operano lavoratori dotati anche di funzioni ispettive o di polizia giudiziaria.

In sede di attribuzione degli incarichi sarà opportuno verificare che:

  • siano garantite l’imparzialità e la terzietà delle funzioni di vigilanza;
  • non si producano sovrapposizioni tra la rappresentanza dei lavoratori e le attività di controllo;
  • sia assicurata una corretta separazione delle responsabilità;
  • eventuali situazioni concrete siano valutate alla luce dell’organizzazione interna e delle funzioni effettivamente esercitate.

L’Interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia il rischio di commistione tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza della medesima struttura.

Le due figure perseguono infatti finalità differenti: l’RLS rappresenta i lavoratori nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione, mentre l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento.

La sovrapposizione dei ruoli deve pertanto essere valutata nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni.


L’Interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia il rischio di commistione tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza della medesima struttura.
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Ge.Fo.S. per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Lombardia, nuova piattaforma Ge.Fo.S. per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Regione Lombardia approva le modalità attuative della L.R. 4/2026: elenco regionale dei soggetti formatori, tracciamento dei corsi e nuovi obblighi di comunicazione attraverso una piattaforma digitale dedicata.

Con la deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026, Regione Lombardia ha definito le modalità di attuazione della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, dedicata alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è rafforzare qualità, efficacia e tracciabilità della formazione, favorendo anche la portabilità dei percorsi già svolti dai lavoratori.

Tra le principali novità figura l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in tre sezioni. L’iscrizione consentirà ai soggetti abilitati di erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio lombardo. L’elenco sarà pubblicato sul sito di Regione Lombardia.

Elemento centrale del nuovo sistema sarà Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza, la piattaforma informatica regionale realizzata da ARIA S.p.A. Il sistema consentirà la registrazione, il tracciamento e il monitoraggio dei percorsi formativi. I soggetti formatori dovranno comunicare l’avvio dei corsi, inserendo l’elenco degli allievi e il calendario, e trasmettere la comunicazione di conclusione entro 30 giorni dal termine del corso. Obblighi analoghi sono previsti, nei casi stabiliti dalla normativa, anche per i datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.

La Regione ha stanziato complessivamente 1,2 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per sviluppo, evoluzione, manutenzione e assistenza della piattaforma: 400 mila euro nel 2026 per la prima fase dedicata alla gestione dei corsi, 400 mila euro nel 2027 per le funzionalità rivolte agli enti controllori e altri 400 mila euro nel 2028 per l’evoluzione dei servizi destinati a formatori e discenti.

La deliberazione disciplina inoltre le modalità di iscrizione e aggiornamento dell’elenco regionale, la verifica del mantenimento dei requisiti, le procedure di comunicazione dei corsi, la registrazione degli esiti e degli attestati, oltre agli aspetti relativi a interoperabilità, sicurezza e conservazione dei dati.

Per la formazione a distanza restano alcuni aspetti da definire. Regione Lombardia ha infatti rinviato a successivi atti amministrativi le modalità applicative relative ai break formativi, alla videoconferenza sincrona e all’e-learning.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla protezione dei dati personali: Ge.Fo.S. è stata progettata secondo i principi di Privacy by Design e Privacy by Default ed è stata sottoposta a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Sul fronte dei controlli, le sanzioni previste dalla L.R. 4/2026 saranno irrogate dalle ATS, nell’ambito delle competenze di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La deliberazione stabilisce infine una tempistica precisa: il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non prima del 9 ottobre 2026. La data di pubblicazione coinciderà con l’attivazione ufficiale della piattaforma Ge.Fo.S.; dal trentunesimo giorno successivo scatteranno per i soggetti formatori gli obblighi previsti dalla nuova disciplina.

Il nuovo sistema punta così a creare un quadro regionale più uniforme e verificabile della formazione sulla sicurezza, rendendo più semplice il monitoraggio dei corsi e più trasparente il percorso formativo dei lavoratori.

Lombardia, nuova piattaforma Ge.Fo.S. per la formazione sulla sicurezza sul lavoro
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Intelligenza artificiale al servizio della sicurezza sul lavoro

Venerdì 5 giugno, presso la sala Raffaello della Regione Marche, è stato presentato il progetto di ricerca Sviluppo e sperimentazione di agenti AI specializzati per la salute e la sicurezza sul lavoro” (Sicura AI) promosso dall’Inail, dall’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.

Gli interventi. 

Alla giornata di presentazione sono intervenuti l’assessore all’Intelligenza Artificiale della Regione Marche, Giacomo Bugaro, il direttore regionale dell’Inail Marche, Piero Iacono; il direttore del Dipartimento innovazioni tecnologiche dell’Inail, Corrado Delle Site. Ha concluso i lavori il direttore generale Inail, Marcello Fiori.

Ricerca applicata e potenzialità dell’intelligenza artificiale. Nell’ambito delle linee strategiche del Piano triennale per la ricerca Inail 2025 – 2027 – Bando Inail BRIC 2025, il progetto è risultato vincitore nella tematica “La Gen AI all’interno della PA a supporto della divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro”. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di come la ricerca applicata possa tradurre le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa in strumenti concreti a beneficio della collettività e del mondo del lavoro. Il progetto di ricerca è stato illustrato da Emanuele Frontoni, responsabile scientifico dell’iniziativa per l’Università degli studi di Macerata, alla presenza dei responsabili scientifici del Dipartimento innovazioni tecnologiche dell’Inail, Annalisa Nebbioso e Francesca Ceruti, e del segretario regionale della Cisl Marche, Marco Ferracuti. Sicura AI si configura come un progetto di ricerca interdisciplinare finalizzato a supportare l’analisi e la valutazione dei rischi lavorativi, a facilitare l’accesso alle informazioni sulla sicurezza sul lavoro e ad assistere operatori e stakeholder nelle attività di prevenzione.

Fiori: “Il progetto sviluppa soluzioni innovative per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”.

Il direttore generale Inail Marcello Fiori, nel concludere i lavori, ha dichiarato: “Il progetto si integra nella più ampia visione di adozione di AI e innovazione dell’ente e mira a sviluppare soluzioni innovative per la prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso l’impiego di tecnologie avanzate e dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa valorizza le Marche come centro di innovazione, promuovendo la collaborazione tra università, istituzioni e parti sociali per migliorare la sicurezza e la qualità del lavoro.  Grazie a un approccio interdisciplinare, Sicura AI supporta l’analisi dei rischi, facilita l’accesso alle informazioni e integra dati, normative e strumenti operativi in un sistema più efficiente. Il progetto si propone di mettere l’Intelligenza artificiale al servizio delle competenze umane, favorendo una gestione più rapida e accurata della sicurezza sul lavoro e promuovendo un modello di umanesimo digitale con la persona al centro del cambiamento”.

Fonte INAIL.IT

Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza

Sicurezza sul lavoro: le proposte della Commissione del Ministero della Giustizia per una riforma più preventiva e premiale.

La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita dal Ministero della Giustizia con D.M. 27 marzo 2024, ha concluso i propri lavori presentando una Relazione finale che propone un intervento di riforma organico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento nasce dall’esigenza di rafforzare l’efficacia del sistema normativo, non solo attraverso l’apparato sanzionatorio, ma soprattutto promuovendo una cultura della prevenzione più concreta, moderna e condivisa tra istituzioni, imprese e lavoratori.

Dalla sola sanzione alla prevenzione organizzata

Uno dei principi centrali della Relazione è il passaggio da un modello prevalentemente punitivo a un sistema che valorizza l’“adempimento premiante”. L’obiettivo è incentivare le imprese virtuose che adottano modelli organizzativi efficaci, sistemi di gestione della sicurezza, buone prassi e strumenti di prevenzione realmente operativi.

Secondo la Commissione, la sicurezza sul lavoro deve essere il risultato di un “gioco di squadra”, in cui datore di lavoro, responsabili della prevenzione, lavoratori e istituzioni collaborano per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

Le principali proposte di modifica

La Relazione interviene su tre ambiti principali:

Codice penale
Si propone l’aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. Al tempo stesso viene introdotto un nuovo criterio premiale: se il datore di lavoro ha adottato un modello di organizzazione e gestione conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, la responsabilità penale potrebbe essere limitata ai soli casi di colpa grave.

Codice di procedura penale
La Commissione propone strumenti per accelerare le indagini in caso di reati connessi alla sicurezza sul lavoro, prevedendo maggiore tempestività nell’assunzione delle informazioni dalla persona offesa e un rafforzamento delle garanzie per vittime e familiari.

D.Lgs. 81/2008
Una delle novità più rilevanti riguarda il rafforzamento del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che verrebbe valorizzato come figura tecnica autonoma, dotata di maggiori responsabilità, competenze e risorse operative.

Il nuovo ruolo del RSPP

Il documento propone di superare la visione del RSPP come semplice collaboratore del datore di lavoro, riconoscendogli un ruolo più centrale nella valutazione e gestione dei rischi.

Tra le novità indicate figurano:

  • maggiore autonomia operativa;
  • risorse finanziarie adeguate per svolgere i compiti di prevenzione;
  • requisiti professionali più stringenti;
  • responsabilità specifiche in caso di violazione degli obblighi previsti.

Questa impostazione mira a rendere più efficace la prevenzione e a distribuire in modo più equilibrato le responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale.

Modelli organizzativi, DVR e formazione al centro della riforma

La Relazione conferma l’importanza di alcuni presidi fondamentali: Documento di Valutazione dei Rischi, nomina del medico competente e del RSPP, fornitura dei DPI, formazione e informazione dei lavoratori.

La violazione di questi obblighi essenziali comporterebbe comunque la qualificazione della colpa come grave, anche in presenza di modelli organizzativi adottati dall’impresa.

Il messaggio è chiaro: gli strumenti premiali sono destinati solo alle aziende che dimostrano un impegno concreto e sostanziale nella tutela della salute e sicurezza.

Una riforma per responsabilizzare le imprese virtuose

La Commissione sottolinea che il solo aumento delle sanzioni non è sufficiente a ridurre gli infortuni. Serve un sistema capace di orientare i comportamenti, premiare chi investe davvero nella prevenzione e rendere la sicurezza parte integrante dell’organizzazione aziendale.

La proposta si fonda quindi su un equilibrio: mantenere alta la tutela dei lavoratori, rafforzare la risposta nei casi più gravi e, al tempo stesso, incentivare le imprese che adottano comportamenti responsabili.

La Relazione finale della Commissione rappresenta un contributo significativo al dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento propone una riforma non rivoluzionaria, ma mirata a sciogliere alcuni nodi critici dell’attuale sistema, valorizzando prevenzione, organizzazione, competenze tecniche e responsabilità condivisa.

La sicurezza sul lavoro, come evidenziato nel documento, non può essere considerata un adempimento formale: deve diventare una scelta consapevole di tutti i protagonisti del mondo produttivo.

Commissione del Ministero della Giustizia per una riforma più preventiva e premiale
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Stress lavoro-correlato e smart working: metodologia INAIL 2026

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente: smart working, lavoro da remoto, strumenti digitali e nuove tecnologie stanno trasformando l’organizzazione aziendale, il modo in cui collaboriamo e l’equilibrio tra vita privata e professionale.

Per supportare le aziende nella gestione di questi cambiamenti, INAIL ha pubblicato nel 2026 il documento “The methodology for the assessment and management of work-related stress risk – Module contextualised to remote work and technological innovation”, un modulo dedicato alla valutazione e gestione dei rischi psicosociali emergenti connessi al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica.

Perché è importante per le aziende

Il lavoro da remoto e l’uso intensivo delle tecnologie possono offrire importanti vantaggi: maggiore flessibilità, autonomia, efficienza e miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro. Allo stesso tempo, però, possono generare nuovi fattori di rischio, tra cui:

  • iperconnessione;
  • difficoltà nel diritto alla disconnessione;
  • aumento del carico di lavoro digitale;
  • isolamento dal gruppo di lavoro;
  • difficoltà di comunicazione e coordinamento;
  • tecnostress;
  • confini sempre meno chiari tra vita privata e attività lavorativa.

La metodologia INAIL nasce proprio per aiutare le organizzazioni a individuare questi aspetti e a pianificare azioni correttive o preventive.

Il nuovo modulo per smart working e innovazione tecnologica

Il documento introduce strumenti integrativi da affiancare alla metodologia INAIL già utilizzata per la valutazione dello stress lavoro-correlato. Il modulo prende in esame due grandi ambiti:

Lavoro da remoto, inteso come tutte le forme di attività svolte fuori dai locali aziendali, anche con modalità ibride.

Innovazione tecnologica, riferita all’introduzione di strumenti hardware e software che modificano processi, modalità operative, comunicazione e collaborazione.

Tra gli indicatori analizzati rientrano la disponibilità di attrezzature tecnologiche adeguate, la formazione sugli strumenti digitali, le procedure di coordinamento tra lavoratori e responsabili, l’individuazione delle attività compatibili con il lavoro da remoto e le misure per garantire la disconnessione.

I rischi analizzati: techno-overload, techno-invasion e techno-complexity

La metodologia approfondisce alcune dimensioni particolarmente rilevanti per le aziende digitalizzate:

Techno-overload, quando la tecnologia porta il lavoratore a svolgere più attività, più velocemente o con maggiore pressione.

Techno-invasion, quando gli strumenti digitali favoriscono l’invasione del lavoro nella vita privata, ad esempio tramite email, messaggi o richieste fuori orario.

Techno-complexity, quando l’uso di nuove tecnologie richiede un impegno eccessivo in termini di apprendimento, adattamento o gestione degli strumenti.

A queste si aggiungono aspetti come il conflitto casa-lavoro, l’accettabilità degli strumenti tecnologici, le criticità del lavoro da remoto e la frequenza delle interazioni con colleghi e responsabili.

Dalla valutazione alle azioni correttive

Uno degli aspetti più utili del modulo INAIL è l’orientamento pratico. La valutazione non si limita a fotografare il rischio, ma aiuta l’azienda a individuare azioni di miglioramento concrete, come:

  • fornire dotazioni tecnologiche adeguate;
  • attivare percorsi formativi sugli strumenti digitali;
  • definire fasce orarie di reperibilità;
  • tutelare il diritto alla disconnessione;
  • migliorare la comunicazione tra team in presenza e team da remoto;
  • promuovere momenti di confronto e socializzazione virtuale;
  • supportare manager e responsabili nella gestione dei collaboratori da remoto;
  • fornire indicazioni su ergonomia e organizzazione della postazione domestica.

Un’opportunità per migliorare benessere e produttività

La corretta gestione dello stress lavoro-correlato non è solo un obbligo di prevenzione, ma anche un’opportunità strategica. Integrare questi strumenti consente alle aziende di promuovere ambienti di lavoro più sostenibili, migliorare il benessere organizzativo e favorire un uso più consapevole delle tecnologie.

In un contesto in cui lavoro ibrido, digitalizzazione e innovazione sono ormai parte integrante dei processi aziendali, valutare i rischi psicosociali emergenti diventa fondamentale per proteggere le persone e rafforzare la competitività dell’organizzazione.

INAIL pubblica la metodologia 2026 per valutare e gestire i rischi da stress lavoro-correlato legati a lavoro da remoto, tecnologie digitali e innovazione.
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Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI

Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI: obblighi, rischi e ambiti operativi

Il tema del Modello 231 e sicurezza sul lavoro nelle PMI è sempre più centrale. Molte piccole e medie imprese pensano che il D.Lgs. 231/2001 riguardi solo le grandi aziende. In realtà non è così. Anche una PMI può essere ritenuta responsabile per reati legati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il collegamento tra D.Lgs. 231/2001 e sicurezza sul lavoro nasce dall’introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Se si verifica un infortunio grave e viene accertata una carenza organizzativa, l’azienda può subire sanzioni molto pesanti.

Responsabilità 231 nelle PMI: cosa si rischia

Per una PMI le conseguenze possono essere critiche. Le sanzioni previste dal Modello 231 non si limitano alle multe. Possono includere:

  • sanzioni pecuniarie rilevanti

  • interdizione temporanea dall’attività

  • sospensione o revoca di autorizzazioni

  • esclusione da bandi e appalti pubblici

  • danno reputazionale

In caso di infortunio sul lavoro grave, l’attenzione degli organi di vigilanza si concentra sull’organizzazione aziendale. La domanda è semplice: l’impresa aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato?

Modello 231 e sicurezza sul lavoro: perché è strategico per le PMI

Per le piccole e medie imprese il Modello Organizzativo 231 non deve essere visto come un adempimento formale. È uno strumento di tutela. Serve a dimostrare che l’azienda ha adottato procedure, controlli e responsabilità chiare per prevenire violazioni in materia di sicurezza.

Spesso nelle PMI la gestione operativa è concentrata su poche figure. Il datore di lavoro coincide con l’amministratore. Le deleghe non sono formalizzate. I controlli sono poco tracciati. Questo aumenta il rischio in caso di incidente.

Un Modello 231 integrato con il sistema di gestione della sicurezza permette invece di:

  • definire ruoli e responsabilità in modo chiaro

  • formalizzare deleghe con poteri reali

  • tracciare controlli e verifiche periodiche

  • collegare DVR, procedure e formazione a un sistema di vigilanza

Ambiti operativi del Modello 231 nella sicurezza sul lavoro

Quando si parla di ambiti operativi 231 nelle PMI, il focus è sull’organizzazione concreta delle attività aziendali. I punti chiave sono:

Valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere coerente con le lavorazioni reali. Non deve essere generico. Deve essere aggiornato quando cambiano processi, macchinari o layout produttivi.

Procedure operative

Le procedure devono essere scritte ma soprattutto applicate. Nei reparti produttivi, nei cantieri, nelle attività di manutenzione, devono essere chiari i comportamenti obbligatori e i divieti.

Sistema di deleghe

La delega di funzioni in materia di sicurezza deve essere formale, con attribuzione di poteri di spesa e autonomia decisionale. Senza questi elementi, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

Formazione e addestramento

La formazione sulla sicurezza deve essere pianificata, documentata e coerente con i rischi effettivi. In caso di infortunio, la verifica della formazione è uno dei primi controlli effettuati.

Sistema di controllo e vigilanza

Il Modello 231 prevede un sistema di controllo interno e un Organismo di Vigilanza. Anche nelle PMI può essere strutturato in modo proporzionato, ma deve esistere un meccanismo di verifica reale.

Modello 231 semplificato per PMI: approccio proporzionato

La normativa consente un approccio proporzionato alla dimensione aziendale. Un Modello 231 per PMI non deve essere complesso come quello di una grande impresa industriale. Deve però essere concreto e coerente con il livello di rischio.

L’obiettivo non è produrre documenti, ma costruire un sistema organizzativo che funzioni. In caso di procedimento penale, ciò che conta è dimostrare l’efficacia del modello e la sua effettiva applicazione.

Integrazione tra 231, sicurezza e organizzazione aziendale

Integrare Modello 231 e sicurezza sul lavoro significa rafforzare l’organizzazione. Non è solo un tema legale. È un tema gestionale.

Un sistema ben strutturato migliora:

  • il controllo dei processi produttivi

  • la tracciabilità delle decisioni

  • la cultura della prevenzione

  • la gestione dei rischi operativi

Per le PMI che lavorano con grandi aziende o partecipano a gare pubbliche, avere un Modello 231 rappresenta anche un vantaggio competitivo.

Il Modello 231 applicato alla sicurezza sul lavoro nelle PMI non è un obbligo automatico, ma in molti casi è una scelta necessaria. I rischi penali e organizzativi sono concreti. Gli infortuni sul lavoro restano uno dei principali ambiti di responsabilità per le imprese.

Per una piccola o media impresa, adottare un Modello 231 significa proteggere l’azienda, l’amministratore e la continuità dell’attività. La sicurezza non è solo un adempimento tecnico. È un presidio legale e organizzativo che tutela l’impresa nel tempo.


Redazione Portaleconsulenti: Albanese Pellegrino

Salute e sicurezza… insieme

Salute e sicurezza… insieme!”, al via la terza edizione del concorso nazionale per le scuole. Il contest indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Inail si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP.

Sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando la creatività come strumento educativo e di cittadinanza attiva. È questo l’obiettivo della terza edizione del concorso nazionale “Salute e sicurezza… insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola” indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con l’Inail. Inserita nel quadro delle politiche di promozione della cultura della prevenzione, l’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP, che potranno inviare cortometraggi, fumetti, rappresentazioni grafiche o canore, reel e spot, ma anche proposte per rendere più moderni i dispositivi di protezione individuale (dpi) o per iniziative di sensibilizzazione.

Calderone: “Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti”.

 “Educare alla sicurezza significa educare al rispetto, alla responsabilità e alla consapevolezza”, ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti per stimolarli a riflettere insieme al corpo docente e a proporre visioni nuove e consapevoli su un tema che riguarda il loro presente e il loro futuro. Vogliamo coinvolgerli in un percorso creativo che li renda protagonisti di una cultura della prevenzione che deve iniziare proprio tra i banchi di scuola”.

Valditara: “La scuola è il primo presidio in cui insegnare e garantire la sicurezza sul lavoro”. 

“La sicurezza sul lavoro è un valore imprescindibile – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – e la scuola è il primo presidio in cui deve essere insegnata e garantita. Per questo motivo– ha sottolineato – abbiamo previsto, nelle nuove Linee guida per l’educazione civica, la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro come parte integrante del percorso formativo e abbiamo introdotto regole più stringenti per le aziende che ospitano i ragazzi impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Abbiamo inoltre esteso la copertura assicurativa Inail a tutto il personale scolastico e agli studenti anche per gli incidenti in itinere casa-stage. In questa stessa direzione va il concorso bandito, che coinvolge studentesse e studenti in un percorso di sensibilizzazione, responsabilità e rispetto delle regole necessarie per la propria e altrui sicurezza”.

D’Ascenzo: “Iniziativa preziosa che rafforza il legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo”. 

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare anche alla terza edizione del concorso – ha aggiunto il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – una preziosa iniziativa che contribuisce in maniera significativa al rafforzamento del legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo. La sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell’Istruzione e del Merito – ha sottolineato – consente di veicolare efficacemente i temi della prevenzione verso le nuove generazioni sulle quali è indispensabile insistere per gettare le basi di un mondo del lavoro sempre più sicuro e sostenibile”.

Gli elaborati entro il 2 marzo 2026

Ai partecipanti è richiesto un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza. Si possono realizzare cortometraggi, fumetti, rappresentazioni grafiche o canore, reel, spot e proposte per rendere più moderni i dpi o per iniziative di sensibilizzazione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 2 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando disponibile al link indicato in basso. Ai tre progetti migliori saranno assegnati premi in denaro da utilizzare per l’acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative dell’istituto in tema di salute e sicurezza: 3mila euro al primo classificato, 2mila euro al secondo e mille euro al terzo. La Commissione potrà inoltre attribuire una menzione speciale a un massimo di due ulteriori progetti.

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