RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: Interpello 2/2026
RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: attenzione alla commistione dei ruoli
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2/2026, ha affrontato il tema della compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il quesito è stato sottoposto dalla Regione Toscana e riguarda, in particolare, la possibilità che un lavoratore interno a una Azienda Sanitaria Locale svolga contemporaneamente il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito del Dipartimento della Prevenzione della stessa Azienda.
Il ruolo del RLS secondo il D.Lgs. 81/2008
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura centrale nel sistema aziendale di prevenzione.
L’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di elezione o designazione dell’RLS, mentre l’articolo 50 ne individua le principali attribuzioni.
Tra queste rientrano funzioni di carattere consultivo, partecipativo e propositivo, oltre alla possibilità di ricevere informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e di rivolgersi alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure adottate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Commissione sottolinea quindi che l’RLS rappresenta una figura interna al sistema di prevenzione aziendale e costituisce un interlocutore degli stessi organi di vigilanza, potendo anche sollecitarne l’intervento.
Le funzioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Differente è la posizione del personale dell’organo di vigilanza in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il Codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria compiti quali l’acquisizione delle notizie di reato, la prevenzione di ulteriori conseguenze del reato, la ricerca degli autori e la raccolta delle fonti di prova.
Il personale dell’organo di vigilanza esercita pertanto, secondo la Commissione, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, che devono essere svolte in posizione di terzietà e nell’ambito delle attribuzioni previste dalla legge.
RLS e UPG nella stessa struttura: cosa dice l’Interpello 2/2026
Il passaggio centrale dell’Interpello riguarda proprio la sovrapposizione delle due funzioni.
Secondo la Commissione per gli interpelli, quando il RLS svolge contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza all’interno della medesima struttura, può determinarsi una commistione di ruoli.
La motivazione deriva dalla differente natura delle due funzioni.
Da una parte, l’RLS rappresenta i lavoratori e partecipa al sistema aziendale di prevenzione; dall’altra, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni di controllo e accertamento che richiedono indipendenza e terzietà.
Per la Commissione, i due ruoli presentano quindi finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili. L’eventuale coincidenza delle funzioni in capo alla stessa persona deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.
Non viene dichiarata un’incompatibilità automatica
È importante evidenziare che l’Interpello non formula, in termini generali, una dichiarazione di incompatibilità assoluta tra le due qualifiche.
La Commissione precisa infatti che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, è chiamata a fornire chiarimenti su questioni di carattere generale relative all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza e non a pronunciarsi su singole fattispecie concrete.
Il principio espresso è però significativo: la contemporanea attribuzione dei due ruoli, soprattutto all’interno della stessa struttura sottoposta al sistema di vigilanza, deve essere attentamente valutata per evitare sovrapposizioni tra attività di rappresentanza dei lavoratori e funzioni pubblicistiche di controllo.
Cosa cambia per aziende sanitarie e amministrazioni
L’Interpello n. 2/2026 rappresenta un’indicazione rilevante soprattutto per ASL, enti pubblici e strutture nelle quali operano lavoratori dotati anche di funzioni ispettive o di polizia giudiziaria.
In sede di attribuzione degli incarichi sarà opportuno verificare che:
- siano garantite l’imparzialità e la terzietà delle funzioni di vigilanza;
- non si producano sovrapposizioni tra la rappresentanza dei lavoratori e le attività di controllo;
- sia assicurata una corretta separazione delle responsabilità;
- eventuali situazioni concrete siano valutate alla luce dell’organizzazione interna e delle funzioni effettivamente esercitate.
L’Interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia il rischio di commistione tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza della medesima struttura.
Le due figure perseguono infatti finalità differenti: l’RLS rappresenta i lavoratori nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione, mentre l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento.
La sovrapposizione dei ruoli deve pertanto essere valutata nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni.











