Fondo Nuove Competenze: in arrivo il bando
Sta per arrivare la terza edizione del bando relativo al Fondo Nuove Competenze. L’agevolazione favorisce la formazione dei lavoratori dipendenti
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Sta per arrivare la terza edizione del bando relativo al Fondo Nuove Competenze. L’agevolazione favorisce la formazione dei lavoratori dipendenti
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FNC, modalità erogazione della formazione e attestazione delle competenze.
Pubblicata la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023 che riguarda le modalità di erogazione della formazione e l’attestazione delle competenze.
Nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale.
L’avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo Nuove Competenze – 2^ edizione – prevede al paragrafo 7, punto 5, in attuazione dell’art. 4, comma 5, del D.M. 22 settembre 2022, che “Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC” la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti richiamati al punto 1 dello medesimo paragrafo 72 “con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n.13 del 2013 […]”.
Inoltre il paragrafo 8, punto 5, prevede che “Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro […]” e “nei casi in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”.
Considerato che alcune regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e che gli Enti regionali accreditati alla formazione, in rapporto ai servizi formativi per i quali sono autorizzati, soggiacciono, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, al rilascio di attestazioni conformi con quanto definito dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, per le finalità di cui ai punti dell’Avviso sopra richiamati, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.
Registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, concernente il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze di cui all’articolo 11-ter del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
È un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.
La finalità del Fondo, rifinanziato con un miliardo di euro e orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche, si conferma quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.
In tale prospettiva il Fondo Nuove Competenze insieme al Programma GOL e al Sistema duale, costituisce uno dei Programmi guida del Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per rafforzare il sistema della formazione professionale , difendere l’occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà l’avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.
Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.
L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo del Fondo Nuove competenze non solo alle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che
abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.
L’operatività del Fondo attendeva nuovo decreto interministeriale attuativo per l’utilizzo di nuove risorse in arrivo dall’Unione europea legate al Fondo React EU.
Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?
Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL?
Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell’allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?
L’azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?
Ho presentato il saldo prima della pubblicazione del Decreto 275 del 23/09/2022 e, a seguito di quanto descritto, si determina un costo del lavoro maggiore di quello rendicontato, come posso modificare la richiesta di saldo?
Devo ancora presentare il saldo e a seguito di quanto descritto nel Decreto 275 del 23/09/2022 si determina un costo del lavoro maggiore di quello ammesso, come devo procedere?
Nell’allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell’allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?
Si possono sostituire dei lavoratori durante la formazione?
È possibile svolgere la formazione durante le ore di straordinario?
Si possono considerare ai fini della rendicontazione le frazioni di ore
È possibile che un lavoratore effettui più ore formative di quelle previste nell’allegato 2 o 2bis?
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Il decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 riguarda le istanze presentate entro il 30 giugno 2021
Il decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 definisce nuove modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze per le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021.
Rispetto all’avviso del 4 novembre 2020 (e successive modifiche e integrazioni), il nuovo decreto prevede che, a seguito dell’ammissione a finanziamento, l’impresa possa scegliere alternativamente una delle due seguenti modalità di erogazione del contributo:
Si conferma che i termini previsti per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze (cfr. paragrafo 5 dell’Avviso) decorrono dalla data di ammissione al contributo e possono essere prorogati una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda.
Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta, opportunamente motivata, tramite MyANPAL.
Il decreto del Commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 e lo schema di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sono reperibili a questa pagina.
Il decreto energia, pensato per introdurre misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, all’articolo 24 dal titolo ‘Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze’, prevede infatti che possano usufruire dell’FNC anche quelle aziende che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico.
In base a questa previsione normativa, possono essere concesse agevolazioni alle imprese:
Prorogato anche per il 2022, il Fondo nuove competenze è uno strumento prezioso (e gratuito) per le aziende che intendono investire nell’upskilling e nel reskilling dei propri dipendenti.
Si tratta di un provvedimento finalizzato a incentivare la ripresa lavorativa ed economica del Paese in seguito allo scoppio della pandemia.
In particolare, esso prevede di destinare parte delle ore lavorative alla formazione dei dipendenti sulla base a quanto stabilito da accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, finanziando le ore di formazione proprio attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo.
Nel rinnovare questa misura (già attiva lo scorso anno) anche per il 2022, il decreto ha stabilito:
E’ stata resa nota anche la previsione di un nuovo avviso da parte di Anpal per un ulteriore miliardo di euro da destinare all’FNC, che, come ha spiegato il Ministro del Lavoro, “finanzierà nuove progettualità sulla base di un decreto interministeriale, per rendere il Fondo Nuove Competenze sempre più utile alle aziende e ai lavoratori”.