Sostegni energia e sicurezza vitivinicola

Sostegni energia e sicurezza vitivinicola

DECRETO 13 dicembre 2022. Vitivinicola. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti. (23A02111) (GU Serie Generale n.81 del 05-04-2023)

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è stato concesso un sostegno per investimenti in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e
strumenti di commercializzazione del vino. Ma non solo. Gli investimenti riguardano anche il miglioramento della sicurezza e della produzione di energia.

Per quanto riguarda la sicurezza, il sostegno finanziario riguarda:

l’attività formativa;
i servizi utili a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale;
l’organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro;
la presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza;
la presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti;
la sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; l’organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori (Rsa, Rsu) sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di ristorazione interno eccetera).

Energia

Per quanto riguarda invece l’energia, fra le priorità indicate sono compresi anche interventi che abbiano effetti positivi in termini di risparmio, efficienza globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).

Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell’anticipo di cui all’art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell’aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all’allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell’investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto previsto all’art. 53 del regolamento delegato e con le modalita’ descritte al punto 2.14 delle Linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare ulteriori criteri di priorita’ in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilita’ ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonche’ alla dimensione sociale. Le regioni stabiliscono la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalita’ di applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.

Nell’allegato III sono elencati gli ulteriori criteri di priorita’ che possono essere adottati.
Tale allegato e’ modificato, su richiesta della regione, con decreto direttoriale.

scarica  Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2023 vitivinicola
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