NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC

FNC: formazione e attestazione delle competenze

FNC, modalità erogazione della formazione e attestazione delle competenze.

Pubblicata la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023 che riguarda le modalità di erogazione della formazione e l’attestazione delle competenze.

Nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale.


Nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023

L’avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo Nuove Competenze – 2^ edizione – prevede al paragrafo 7, punto 5, in attuazione dell’art. 4, comma 5, del D.M. 22 settembre 2022, che “Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC” la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti richiamati al punto 1 dello medesimo paragrafo 72 “con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n.13 del 2013 […]”.

Inoltre il paragrafo 8, punto 5, prevede che “Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro […]” e “nei casi in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”.

Considerato che alcune regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e che gli Enti regionali accreditati alla formazione, in rapporto ai servizi formativi per i quali sono autorizzati, soggiacciono, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, al rilascio di attestazioni conformi con quanto definito dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, per le finalità di cui ai punti dell’Avviso sopra richiamati, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.

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