Videoterminalisti e sicurezza sul lavoro: i chiarimenti del Ministero
Videoterminalisti, il Ministero chiarisce quando si applica il D.Lgs. 81/2008.
Il lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa, rientra nell’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008.
È uno dei principali chiarimenti contenuti nell’Interpello n. 3/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026.
Il quesito sugli agenti di stazione
L’interpello è stato presentato da USB Lavoro Privato e riguarda gli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli.
Tra i quesiti sottoposti alla Commissione, la richiesta di chiarire se questi lavoratori possano essere qualificati come videoterminalisti ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, se debbano essere applicate le relative misure di tutela, comprese quelle riguardanti l’utilizzo prolungato dei videoterminali, le interruzioni dell’attività e la sorveglianza sanitaria.
Quando un lavoratore è considerato videoterminalista
La Commissione richiama la definizione contenuta nell’articolo 173 del Testo Unico sulla sicurezza.
Ai fini della normativa, è considerato lavoratore addetto al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura dotata di schermo in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Il punto centrale del chiarimento ministeriale è che, quando questi presupposti risultano soddisfatti, la disciplina del Titolo VII trova applicazione indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate sullo schermo.
Di conseguenza, ai fini della qualificazione come videoterminalista non assume rilievo esclusivamente la mansione formalmente attribuita al lavoratore: occorre verificare concretamente durata e modalità di utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale.
Requisiti dei locali e postazioni di controllo
L’interpello affronta anche il tema dei locali nei quali gli agenti svolgono la propria attività, con particolare riferimento alle postazioni di controllo situate nelle stazioni.
Il Ministero ricorda che l’articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti previsti dall’Allegato IV. Tra gli aspetti disciplinati figurano altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.
La Commissione precisa quindi che i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, così come gli altri luoghi di pertinenza accessibili al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro.
Ne deriva l’applicazione delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato IV, comprese quelle relative ai requisiti di altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.
Altezza dei locali: cosa prevede la normativa
Nel documento viene inoltre ricordato che, quando particolari necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza territorialmente competente può consentire altezze minime inferiori a quelle previste, prescrivendo eventualmente adeguate misure di ventilazione.
Per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, invece, i limiti relativi all’altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
La Commissione non valuta il singolo caso concreto
Un passaggio importante dell’Interpello n. 3/2026 riguarda i limiti dell’attività della Commissione.
Il Ministero ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione può fornire chiarimenti su questioni di carattere generale relative all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma non può pronunciarsi direttamente su specifiche situazioni concrete.
La verifica dell’effettivo superamento della soglia delle 20 ore, delle caratteristiche delle postazioni e della conformità dei locali dovrà quindi essere effettuata con riferimento alla concreta organizzazione del lavoro.
Cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori
Il chiarimento ministeriale conferma l’importanza di valutare l’effettivo utilizzo dei videoterminali all’interno dell’organizzazione aziendale.
Quando un lavoratore raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008, devono essere considerate le specifiche disposizioni previste dal Titolo VII in materia di attrezzature munite di videoterminali.
Allo stesso tempo, le postazioni collocate all’interno di locali destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza stabiliti dal Testo Unico e dall’Allegato IV.
L’Interpello n. 3/2026 ribadisce quindi un principio rilevante: la tutela prevista per i videoterminalisti dipende dalle effettive modalità e dalla durata di utilizzo dello schermo, non dalla denominazione della mansione svolta.










