Videoterminalisti e sicurezza sul lavoro: i chiarimenti del Ministero

Videoterminalisti, il Ministero chiarisce quando si applica il D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa, rientra nell’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008.

È uno dei principali chiarimenti contenuti nell’Interpello n. 3/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026.

Il quesito sugli agenti di stazione

L’interpello è stato presentato da USB Lavoro Privato e riguarda gli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli.

Tra i quesiti sottoposti alla Commissione, la richiesta di chiarire se questi lavoratori possano essere qualificati come videoterminalisti ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, se debbano essere applicate le relative misure di tutela, comprese quelle riguardanti l’utilizzo prolungato dei videoterminali, le interruzioni dell’attività e la sorveglianza sanitaria.

Quando un lavoratore è considerato videoterminalista

La Commissione richiama la definizione contenuta nell’articolo 173 del Testo Unico sulla sicurezza.

Ai fini della normativa, è considerato lavoratore addetto al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura dotata di schermo in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.

Il punto centrale del chiarimento ministeriale è che, quando questi presupposti risultano soddisfatti, la disciplina del Titolo VII trova applicazione indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate sullo schermo.

Di conseguenza, ai fini della qualificazione come videoterminalista non assume rilievo esclusivamente la mansione formalmente attribuita al lavoratore: occorre verificare concretamente durata e modalità di utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale.

Requisiti dei locali e postazioni di controllo

L’interpello affronta anche il tema dei locali nei quali gli agenti svolgono la propria attività, con particolare riferimento alle postazioni di controllo situate nelle stazioni.

Il Ministero ricorda che l’articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti previsti dall’Allegato IV. Tra gli aspetti disciplinati figurano altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

La Commissione precisa quindi che i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, così come gli altri luoghi di pertinenza accessibili al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro.

Ne deriva l’applicazione delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato IV, comprese quelle relative ai requisiti di altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

Altezza dei locali: cosa prevede la normativa

Nel documento viene inoltre ricordato che, quando particolari necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza territorialmente competente può consentire altezze minime inferiori a quelle previste, prescrivendo eventualmente adeguate misure di ventilazione.

Per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, invece, i limiti relativi all’altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

La Commissione non valuta il singolo caso concreto

Un passaggio importante dell’Interpello n. 3/2026 riguarda i limiti dell’attività della Commissione.

Il Ministero ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione può fornire chiarimenti su questioni di carattere generale relative all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma non può pronunciarsi direttamente su specifiche situazioni concrete.

La verifica dell’effettivo superamento della soglia delle 20 ore, delle caratteristiche delle postazioni e della conformità dei locali dovrà quindi essere effettuata con riferimento alla concreta organizzazione del lavoro.

Cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori

Il chiarimento ministeriale conferma l’importanza di valutare l’effettivo utilizzo dei videoterminali all’interno dell’organizzazione aziendale.

Quando un lavoratore raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008, devono essere considerate le specifiche disposizioni previste dal Titolo VII in materia di attrezzature munite di videoterminali.

Allo stesso tempo, le postazioni collocate all’interno di locali destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza stabiliti dal Testo Unico e dall’Allegato IV.

L’Interpello n. 3/2026 ribadisce quindi un principio rilevante: la tutela prevista per i videoterminalisti dipende dalle effettive modalità e dalla durata di utilizzo dello schermo, non dalla denominazione della mansione svolta.


Il Ministero del Lavoro chiarisce quando un lavoratore può essere considerato videoterminalista e quali requisiti devono rispettare i locali di lavoro.
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Escavatori idraulici

Escavatori idraulici nei lavori forestali, Inail pubblica una guida sui requisiti di sicurezza

Il documento 2026 fa il punto su rischi, protezioni, verifiche periodiche e abilitazione degli operatori per l’impiego degli escavatori nella movimentazione del legname.

L’Inail ha pubblicato il documento “Uso forestale degli escavatori idraulici”, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. La pubblicazione nasce dalla crescente diffusione degli escavatori idraulici nelle attività di abbattimento, movimentazione e gestione del legname e punta a fornire un quadro aggiornato dei principali requisiti normativi e di sicurezza applicabili.

L’impiego di queste macchine in ambito forestale, pur contribuendo a rendere più efficienti le lavorazioni, comporta rischi specifici legati soprattutto alla penetrazione di oggetti nella postazione di guida, alla caduta di materiali sulla cabina e alla perdita di stabilità del complesso escavatore-attrezzatura. Il documento richiama inoltre gli obblighi relativi a formazione, addestramento, abilitazione e verifiche periodiche.

Tra le principali misure di protezione richiamate figurano le strutture FOPS, progettate per proteggere l’operatore dalla caduta di oggetti, le strutture TOPS contro il rovesciamento laterale e le ROPS contro il ribaltamento. A queste si aggiungono i ripari anteriori e superiori della postazione di guida, i dispositivi di controllo dell’abbassamento del braccio e gli indicatori di capacità di carico.

Il documento distingue i requisiti di sicurezza anche in funzione dell’epoca di costruzione e immissione sul mercato degli escavatori. Per le macchine non marcate CE, quindi immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, viene richiamata la necessità di verificare la conformità ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’Allegato V del d.lgs. 81/08. Per le macchine marcate CE, invece, gli apprestamenti richiesti variano in relazione alla normativa tecnica applicabile e all’anno di fabbricazione.

Per l’uso forestale assumono un ruolo centrale anche le attrezzature installate sull’escavatore, come pinze forestali e polipi. Quando queste sono immesse sul mercato come attrezzature intercambiabili, devono essere corredate da dichiarazione CE di conformità, marcatura CE e istruzioni per l’uso. Le istruzioni devono inoltre specificare con quali escavatori l’attrezzatura può essere assemblata e utilizzata in sicurezza.

Particolare attenzione viene dedicata al rischio di sovraccarico e perdita di stabilità durante le operazioni di movimentazione. La soluzione tecnica individuata dalle norme prevede un dispositivo acustico o visivo che segnali il raggiungimento della capacità limite di carico o del momento limite di rovesciamento e un dispositivo che impedisca l’abbassamento incontrollato del braccio in caso di guasto del circuito idraulico.

Il documento chiarisce inoltre che un escavatore equipaggiato per il sollevamento, quando il carico può oscillare liberamente nello spazio durante il ciclo di movimentazione, viene assimilato a un apparecchio di sollevamento di tipo mobile e rientra quindi nel regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08.

Un capitolo specifico riguarda infine l’abilitazione degli operatori. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che gli addetti alla conduzione degli escavatori idraulici siano in possesso di una specifica abilitazione, senza distinzione in base alla massa operativa della macchina. La formazione è articolata in un modulo teorico-tecnico e in uno pratico.

Tra le novità introdotte dall’Accordo, entrato in vigore il 19 maggio 2025, figura anche una sezione dedicata all’utilizzo dell’escavatore come apparecchio di sollevamento e una prova pratica di aggancio di attrezzature quali ganci, polipi o pinze.

La pubblicazione Inail si propone quindi come riferimento tecnico per fabbricanti, datori di lavoro, operatori e responsabili della sicurezza, con l’obiettivo di supportare una corretta selezione e gestione degli escavatori destinati alle lavorazioni forestali e ridurre i rischi legati a una delle attività più complesse nell’impiego delle macchine movimento terra.

Uso forestale degli escavatori idraulici
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Parapetti

Sicurezza nei cantieri, Inail aggiorna il Quaderno tecnico sui parapetti anticaduta

La pubblicazione 2026 approfondisce requisiti, classificazione, scelta, montaggio, uso e manutenzione dei parapetti, con riferimento alle norme UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025.

L’Inail ha pubblicato l’edizione 2026 del Quaderno tecnico dedicato ai parapetti nei cantieri temporanei o mobili, uno strumento rivolto agli operatori del settore per migliorare la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. I Quaderni Tecnici della collana Cantieri hanno infatti l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza attraverso indicazioni basate su normativa, norme tecniche e linee guida.

Il documento ricorda che i parapetti sono dispositivi di protezione collettiva destinati a proteggere i lavoratori dalle cadute dall’alto. Secondo il d.lgs. 81/08 devono essere costituiti almeno da due correnti, con quello intermedio collocato circa a metà distanza tra quello superiore e il piano di lavoro, e da una tavola fermapiede. I parapetti anticaduta possono essere provvisori o permanenti.

Uno degli elementi centrali della pubblicazione è l’aggiornamento dei riferimenti tecnici. Per i parapetti anticaduta provvisori viene richiamata la UNI EN 13374:2025, mentre per quelli permanenti la UNI 11996:2025. La classificazione mette in relazione le prestazioni del parapetto con caratteristiche come inclinazione della superficie di lavoro e altezza di caduta.

Per i parapetti provvisori la UNI EN 13374 individua tre classi, A, B e C, con prestazioni crescenti in relazione alle condizioni di utilizzo. La classe A è destinata principalmente a situazioni in cui il sistema deve sostenere o arrestare una persona che cade verso la protezione; la classe B considera anche il rischio di scivolamento su superfici inclinate; la classe C è prevista per superfici a forte pendenza e per l’arresto di cadute più dinamiche.

Il Quaderno fornisce anche criteri pratici per la scelta del sistema. La classe A può essere utilizzata fino a inclinazioni di 10 gradi; la classe B fino a 30 gradi senza limitazioni dell’altezza di caduta, oppure fino a 60 gradi se l’altezza non supera i due metri; la classe C può essere impiegata fino a 45 gradi senza limitazioni dell’altezza di caduta e fino a 60 gradi se questa non supera i cinque metri.

Particolare attenzione è dedicata anche ai requisiti dimensionali. L’altezza minima di un parapetto anticaduta è indicata in un metro; in presenza di dislivelli o installazioni su strutture poste al di sotto dell’area di lavoro, l’altezza può dover essere superiore e va determinata in funzione della configurazione specifica. La figura riportata nel Quaderno mostra proprio il rapporto tra altezza di caduta e profondità dell’area di lavoro.

Prima del montaggio, il documento raccomanda di verificare l’idoneità dell’ancoraggio, le condizioni della superficie di lavoro, la presenza di vento, le condizioni atmosferiche, l’applicabilità delle istruzioni del fabbricante, la corretta classe del parapetto e l’integrità di tutti i componenti. Dopo il montaggio va verificata la corretta installazione secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Il Quaderno dedica inoltre uno spazio specifico alla manutenzione, che deve essere effettuata da personale qualificato. Per i componenti metallici devono essere controllati, tra gli altri aspetti, stato superficiale, usura, corrosione, saldature, parti mobili, viti, perni e bulloni; per i componenti in legno vanno invece verificate eventuali abrasioni, tagli, usura e deterioramenti dovuti a calore, sostanze aggressive o raggi solari.

Tra le FAQ viene inoltre chiarito che un parapetto completamente in legno, realizzato in cantiere, può essere utilizzato come protezione collettiva purché sia idoneo e possieda caratteristiche dimensionali e di resistenza adeguate. Viene anche precisato che i parapetti anticaduta provvisori non devono essere marcati CE, poiché non esiste uno specifico regolamento di prodotto applicabile.

Il documento ribadisce infine la priorità dei sistemi di protezione collettiva nei lavori in quota: il d.lgs. 81/08 individua infatti parapetti e reti di sicurezza tra le soluzioni da privilegiare rispetto ai sistemi di protezione individuale.

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Costo dei danni da lavoro

Sicurezza sul lavoro, Inail: infortuni e malattie professionali costano all’Italia 49,2 miliardi di euro

Nel 2023 il costo complessivo degli eventi lesivi sul lavoro è stato pari al 2,31% del PIL. Rispetto al 2009, gli infortuni riconosciuti sono diminuiti del 37% e il costo totale si è ridotto di quasi 14 miliardi di euro.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali hanno generato nel 2023 un costo complessivo per il sistema Paese pari a 49,2 miliardi di euro, corrispondenti al 2,31% del PIL nazionale. È quanto emerge dalla pubblicazione Inail “Il costo dei danni da lavoro per l’Azienda Italia”, realizzata dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto.

Lo studio aggiorna, a distanza di quattordici anni, la precedente valutazione riferita al 2009 e considera tre principali componenti di costo: assicurativa, prevenzionale e conseguente non assicurativa. Per il 2023, il costo assicurativo è stimato in circa 12,5 miliardi di euro, quello prevenzionale in 23,3 miliardi e il costo conseguente non assicurativo in circa 13,5 miliardi.

La componente più rilevante è oggi quella legata alla prevenzione, che rappresenta il 47% del costo complessivo, contro il 30% del 2009. Parallelamente, la quota dei costi conseguenti non assicurativi è scesa dal 45% al 27%. Secondo l’analisi Inail, l’evoluzione riflette il maggiore investimento in salute e sicurezza e la riduzione del fenomeno infortunistico.

Tra il 2009 e il 2023 gli infortuni riconosciuti dall’Inail sono diminuiti del 37%, mentre nello stesso periodo il numero dei lavoratori rilevato dall’Istat è cresciuto leggermente. Il documento evidenzia quindi una netta diminuzione dei tassi di incidenza degli infortuni.

Diverso l’andamento delle malattie professionali: nei quattordici anni considerati i casi riconosciuti sono aumentati dell’85%. Nel documento, questo incremento viene ricondotto soprattutto agli adeguamenti normativi che hanno facilitato il riconoscimento di un maggior numero di patologie e alle campagne di sensibilizzazione sui rischi lavorativi e sulle tutele assicurative.

L’Inail calcola inoltre un costo medio di circa 33 mila euro per ogni infortunio e di oltre 61 mila euro per ogni malattia professionale che nel 2023 ha dato luogo a una prestazione dell’Istituto.

Il confronto di lungo periodo mostra un dato particolarmente significativo: tra il 2009 e il 2023 il costo complessivo degli infortuni e delle malattie professionali è sceso, a valori 2023, da 63,1 a 49,2 miliardi di euro, con una riduzione di 13,9 miliardi, mentre la spesa in prevenzione è aumentata da 18,9 a 23,3 miliardi.

Il messaggio centrale dello studio è quindi il ruolo economico, oltre che sociale, della prevenzione: la riduzione di infortuni e malattie professionali significa minori assenze, minori perdite di produttività e minori costi per imprese, lavoratori e sistema pubblico.

Il costo dei danni da lavoro
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AppLI corsi gratuiti sulle competenze digitali

AppLI cresce ancora. Grazie a una serie di collaborazioni con grandi imprese tecnologiche, all’interno del web coach del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano i corsi di formazione gratuiti per l’acquisizione delle prime competenze digitali, fondamentali per approfondire l’ampio tema dell’intelligenza artificiale.

«Con AppLI dimostriamo che la pubblica amministrazione è capace di guidare la sperimentazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale in chiave umanocentrica. Una best practice riconosciuta a livello europeo, sviluppata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps e integrata nell’ecosistema digitale del SIISL, cresce grazie alla collaborazione di tutti gli attori della trasformazione digitale. L’ampliamento dei corsi gratuiti rafforza la nostra visione inclusiva, che vuole porre la tecnologia al servizio delle persone, accompagnarle nelle competenze e sostenere le politiche del lavoro in modo concreto e accessibile», ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Le pillole informative messe a disposizione gratuitamente grazie all’accordo con le imprese proprietarie sono accessibili su AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia dopo l’accesso in piattaforma attraverso le proprie credenziali di identità digitale (attraverso Spid o CIE). Le persone interessate potranno seguire i corsi di Microsoft e raggiungere facilmente quelli di Fastweb, Cisco, Amazon, IBM, Leonardo, TIM, Open Fiber, SAS. In linea con il costante percorso di crescita della piattaforma, inoltre, sarà possibile includere nel tempo altri interventi formativi proposti da ulteriori attori della trasformazione tecnologica in corso.

In base al livello di competenza e agli obiettivi specifici, l’utente può avvicinarsi ai concetti base che riguardano le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale ma anche scoprire come usare alcuni strumenti specifici (prompt design, analisi dei dati e integrazione dell’IA nei processi lavorativi o nella didattica nel rispetto dell’AI Act). Per i più esperti, AppLI propone approfondimenti attraverso le esperienze di micro-learning da seguire anche direttamente in piattaforma.

Il progetto

AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia è il web coach per il lavoro basato su intelligenza artificiale generativa multi-agente. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato in collaborazione con INPS, è integrato nell’ecosistema digitale del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Lo strumento si propone di:

  • affiancare le persone in cerca di occupazione, in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (anche rispetto all’autoimpiego);
  • sostenere le persone, attraverso un’interazione in linguaggio naturale, nella fase di scoperta di interessi, competenze e obiettivi professionali;
  • suggerire percorsi formativi utili per colmare eventuali gap di competenze;
  • segnalare opportunità di formazione e lavoro disponibili sul territorio e favorire il contatto con la rete pubblica dei servizi per il lavoro;
  • supportare la preparazione delle candidature, mettendo a disposizione strumenti per la creazione del curriculum vitae, la redazione di lettere di presentazione e la simulazione dei colloqui di lavoro.

Domanda di servizi di cloud computing e cyber security

È stato pubblicato il decreto direttoriale 4 agosto 2026 che definisce i termini e le modalità di funzionamento dello sportello dedicato alla presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi.

Lo sportello si articola in due fasi: una fase di precompilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026, e una fase di invio della domanda, dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027.

La misura nazionale più recente e specifica a cui ti riferisci è il Voucher Cloud e Cybersecurity, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Si tratta di un incentivo con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro strutturato appositamente per supportare le PMI e i lavoratori autonomi nel potenziamento e nella messa in sicurezza della propria infrastruttura digitale.

Caratteristiche principali dell’agevolazione
  • Agevolazione: Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.
  • Importo massimo: Fino a 20.000 € per ciascun beneficiario.
  • Spesa minima: Il piano di investimento deve prevedere una spesa minima di 4.000 €.
  • Requisito tecnico di accesso: Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di un contratto di connettività internet con velocità di download di almeno 30 Mbps.

Spese ammissibili

 Il bando finanzia l’acquisto di soluzioni e tecnologie digitali nuove (o più avanzate di quelle già in uso), erogate esclusivamente da fornitori abilitati e iscritti nell’elenco del Ministero.
  • Cybersecurity: Firewall, software antivirus avanzati, sistemi di protezione dei dati e crittografia.
  • Cloud Computing: Servizi cloud per l’archiviazione sicura, l’hosting e soluzioni di backup.
  • Software e Applicativi: Soluzioni per la gestione aziendale e l’ottimizzazione dell’infrastruttura di rete.

Piani di spesa ammissibili

Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

  • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);
  • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

  • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • sottoscrizione di un abbonamento;
  • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.