LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti. Min.Lavoro: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021, ha pubblicato un documento, realizzato in compartecipazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, che riassume i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori).

Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.


I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

Si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;

Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

download
download