Esposizione ad amianto direttiva europea

Esposizione ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668. INAIL 2025

Il documento spiega perché l’amianto è ancora un problema serio per la salute e quali sono le nuove indicazioni della Direttiva Europea 2023/2668. L’amianto è stato classificato come cancerogeno certo già dal 1997. Tutti i suoi minerali sono pericolosi e provocano tumori e danni agli organi dopo esposizioni ripetute. Le frasi di rischio principali sono H350 (“può provocare il cancro”) e H372 (“provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata”).

Nell’Unione Europea l’amianto ha causato molte malattie anche decenni dopo l’esposizione. Nel 2019 si stimano oltre 71.000 morti tra i lavoratori. Molti casi riguardano tumori polmonari, e l’88% di questi è legato all’amianto. Un’altra malattia molto comune è il mesotelioma pleurico, per cui il 92% dei casi dipende dall’amianto. Ci sono anche altre patologie: asbestosi, tumori gastrointestinali, della laringe, delle ovaie e del testicolo, oltre a malattie pleuriche non maligne. Il tempo di latenza è molto lungo, spesso più di 30 anni, quindi molte persone si ammalano molti anni dopo il contatto. Per questo il numero reale di malati è probabilmente più alto.

L’esposizione professionale avviene in tanti contesti diversi. Oggi il rischio maggiore deriva dai materiali che contengono amianto negli edifici, negli impianti industriali, nei mezzi di trasporto e nei rifiuti. Esiste anche l’esposizione naturale, come negli scavi di gallerie o nelle cave. Altri rischi riguardano chi fa campionamenti e analisi di laboratorio, perché durante il prelievo o la preparazione dei campioni possono liberarsi fibre.

Nei cantieri di bonifica i livelli di amianto nell’aria variano molto. Sono più alti quando si lavora con materiali friabili e più bassi quando i materiali sono compatti e in buono stato. Il rischio dipende dalla tipologia di materiale, dalla sua conservazione, dal tipo di lavorazione e dalle misure di sicurezza.

La Direttiva 2023/2668 definisce tre forme di esposizione:

  1. Attiva: riguarda chi manipola direttamente amianto o materiali che lo contengono, come nelle bonifiche, negli scavi in Pietre Verdi, nella gestione dei rifiuti o in lavori di demolizione e manutenzione.

  2. Passiva: riguarda chi lavora vicino a persone esposte o in locali dove sono presenti materiali con amianto.

  3. Secondaria: riguarda chi respira fibre portate a casa da lavoratori esposti, tramite abiti o capelli.

L’obiettivo della direttiva è ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti e la concentrazione di amianto nell’aria. I datori di lavoro devono valutare tutti i rischi e adottare misure di prevenzione adeguate.

La direttiva elenca vari gruppi di lavoratori a rischio: imprese di bonifica, aziende edili, personale che opera in presenza di Pietre Verdi, impianti di trattamento rifiuti, artigiani che fanno manutenzioni, e squadre di emergenza come vigili del fuoco e protezione civile. Anche chi fa campionamenti e analisi è considerato esposto, perché può liberare fibre durante il lavoro.

Per l’esposizione accidentale, se si scopre amianto durante le attività, il lavoro deve fermarsi subito. Serve una valutazione del rischio prima di riprendere.

In Europa si stima che tra 5 e 7 milioni di lavoratori possano essere esposti. L’80% lavora nel settore delle costruzioni, spesso con esposizioni passive o accidentali. Le esposizioni naturali sono meno frequenti, circa il 6%.

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Microtrasporto urbano

Evoluzione del microtrasporto urbano 2023-2025.INAIL 2025

La micromobilità urbana è in rapida evoluzione tecnica e normativa e, a due anni dal seminario della Commissione Motorismo Ordine Ingegneri Roma e uno dal seminario CTSS, sono intervenute importanti modifiche ed altre sono previste.

Negli ultimi anni lo scenario della micromobilità urbana è evoluto rapidamente. In particolare, negli ultimi due anni il cambiamento è stato ancora più accelerato. Si ritiene, pertanto, che possa essere utile portare un contributo tecnico attraverso il quale fornire alcune indicazioni dedicate, in particolare, alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro connesse al cosiddetto “microtrasporto” urbano.

Per cominciare, occorre ricordare che con il d.m. 229 del 04/06/2019, avviò la circolazione sperimentale sulle strade italiane di Segway®, hoverboard e monopattini, secondo quanto riassunto nella seguente tabella tratta dall’allegato 2 al suddetto decreto.

I monopattini sono stati oggetto dell’attenzione di chi si occupa della sicurezza dei lavoratori, compresi gli autori del presente articolo, che, nei seminari citati, hanno pubblicato i risultati di un confronto dinamico tra una bicicletta e un monopattino, in cui hanno dimostrato che:

1) la posizione di guida in piedi impedisce al conduttore del monopattino di effettuare frenate efficienti;

2) l’effetto giroscopico (stabilizzante) delle piccole ruote del monopattino è dovuto a un momento di quantità di moto 18 volte inferiore rispetto a una bicicletta da passeggio.

Microtrasporto urbano Negli ultimi anni lo scenario della micromobilità urbana è evoluto rapidamente. Scarica documento
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Sostanze ad alta attività

Laboratori: come manipolare in sicurezza le sostanze ad alta attività. SUVA 2025

Questa scheda tematica è rivolta a tutte le persone responsabili dell’organizzazione e della gestione di laboratori che devono pianificare nonché attuare le misure di tutela della salute necessarie per la manipolazione di sostanze ad alta attività.

Le sostanze ad alta attività sono composti chimici che causano forti effetti farmacologici e tossicologici nelle persone già a partire da dosi piccolissime.

Anche l’esposizione a piccole quantità può provocare danni alla salute.

Manipolare in sicurezza queste sostanze richiede conoscenze specialistiche e misure di protezione avanzate.

Cosa sono le sostanze ad alta attività?

Sono sostanze che hanno effetti biologici sul corpo umano anche in piccolissime quantità:
Tossicità acuta: già in dosi minime possono provocare, ad esempio, intossicazioni, danni agli organi o sintomi acuti come nausea o dispnea.
Effetti a lungo termine: molte sostanze ad alta attività possono essere cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (reprotossiche) o causare danni cronici agli organi (a decorso progressivo e insidioso).
Sensibilizzazione: alcune sostanze, soprattutto in caso di esposizione ripetuta, possono risultare sensibilizzanti e causare quindi allergie.

Non esiste una definizione unanime di sostanze ad alta attività o alta efficacia. Per questo, nella presente pubblicazione, si intendono come tali tutte quelle sostanze il cui valore limite sul posto di lavoro, definito a seguito di una valutazione tossicologica, è inferiore a
10µg/m3 o che presentano un effetto terapeutico (ED50) già con dosi inferiori a 170µg/kg

La manipolazione di sostanze altamente attive rappresenta una sfida particolare nei laboratori. Anche piccolissime quantità di queste sostanze possono causare gravi danni alla salute a causa della loro tossicità acuta o degli effetti a lungo termine.
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Questo opuscolo informativo aiuta i responsabili della pianificazione e della gestione dei laboratori a definire misure di protezione efficaci per la manipolazione di sostanze altamente attive. Spiega a cosa prestare particolare attenzione nella valutazione dei rischi, quali misure tecniche, organizzative e personali sono necessarie e come evitare in modo sicuro qualsiasi esposizione. Il documento fornisce indicazioni pratiche per garantire una manipolazione sicura delle sostanze altamente attive e proteggere in modo duraturo la salute sul posto di lavoro

Nuova Norma CEI 11-27

Questa edizione della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva, costituisce la revisione della edizione 2021-09. Essa si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi.

Data Pubblicazione: 2025-10
Inizio validità: 2025-11

La Norma si applica ad impianti eserciti a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Questo documento fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.). La presente Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15. Le principali modifiche rispetto alla precedente edizione riguardano: – un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024; – gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte; – le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione; – le distanze di lavoro; – nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni per l’emergenza”

Le principali novità della Norma CEI 11-27

Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui:

  • Adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024;
    Aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
    Nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
    Revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro;
    Introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza.

Fonte CEI

Sistema di sorveglianza Marel

Sistema di sorveglianza Marel – Rapporto 2019 – 2022. INAIL 2025

La rete MAREL (Malattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) è costituita da ambulatori di Medicina del Lavoro che raccolgono i dati relativi alle visite specialistiche di medicina del lavoro con particolare riferimento alla storia lavorativa e alle esposizioni professionali dei lavoratori.

La rete Marel (Malattie e rischi emergenti sul lavoro) è costituita da ambulatori di medicina del lavoro che raccolgono i dati relativi alle visite specialistiche prestando particolare attenzione alla storia lavorativa e alle esposizioni professionali dei lavoratori.

Le informazioni dedotte dai dati sulle esposizioni professionali rappresentano la chiave del sistema, in costante sviluppo, sia sugli aspetti metodologici sia sull’ ampiamento della rete collaborativa che caratterizza il sistema stesso.

Il presente report è articolato in due parti: nella prima vengono illustrate le metodologie e gli strumenti del sistema di sorveglianza, con i criteri di attribuzione dei nessi di causa all’interno della cartella sanitaria; nella seconda vengono presentate  le statistiche inerenti alle storie lavorative, le malattie e le esposizioni professionali nei dati raccolti nel quadriennio 2019 – 2022.

Infine, con specifica attenzione ai temi di promozione della salute e del Total Worker Health, sono presentati alcuni dati relativi agli stili di vita dei lavoratori con un approfondimento esemplificativo sull’edilizia per la professione dei muratori.

La rete MAREL (Malattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) è costituita da ambulatori di Medicina del Lavoro
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Trattori agricoli Sicurezza

Sicurezza nell’uso dei caricatori frontali per trattori agricoli: il rischio di caduta di oggetti. INAIL 2025

A partire dal 30 aprile 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di esecuzione (UE) 2024/1256, la norma armonizzata EN 12525:2000 + A2:2010 Macchine agricole-Caricatori frontali- Sicurezza non conferisce più una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza e 1.7.4.2, Contenuto delle istruzioni, lettera I), di cui allegato I alla direttiva 2006/42/CE in relazione al rischio di caduta di oggetti.

l 6 giugno 2022 la Germania, dopo diversi incidenti gravi o mortali causati dalla caduta di balle di fieno, ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 12525:2000+A2:2010 Macchine agricole – Caricatori frontali – Sicurezza, sostenendo che questa non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) di cui all’allegato I alla citata direttiva, punto 1.1.2 e punto 1.7.4.2, lettera l).

Ciò in quanto, in riferimento alla caduta di oggetti sulla postazione di guida, la norma definisce solamente misure organizzative e non tecniche. Esaminata la norma armonizzata EN 12525:2000+A2:2010 insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine e del Comitato istituito dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione Europea ha concluso che la norma non soddisfa i RESS di cui all’allegato I alla direttiva 2006/42/CE, punto 1.1.2 e punto 1.7.4.2, lettera l)

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Codice di prevenzione incendi

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi. INAIL 2025

Nella presente pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale esistente utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.11, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.


L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio, per mitigare sino a livelli accettabili il rischio d’incendio valutato, e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.
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Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.