Restrizione Reach “74” diisocianati

Restrizione Reach “74” diisocianati: implicazioni per il commercio e l’uso sicuro. Restrizione REACH N. 74 prevede l’immissione sul mercato di diisocianati solo per concentrazioni inferiore allo 0,1 % in peso oppure se il fornitore garantisce che il destinatario delle sostanze o delle miscele dispone di informazioni adeguate sulla formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali e se sull’imballaggio è esplicitata la restrizione specifica per l’uso con l’obbligo della formazione. INAIL 2025

Il fact sheet illustra le implicazioni della Restrizione lungo la catena di approvvigionamento fino all’uso e le modalità di integrazione delle prescrizioni della Restrizione N. 74 con la normativa sociale, d. lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene agli obblighi formativi.

Secondo la valutazione d’impatto della Commissione europea più di 4 milioni di lavoratori nell’Unione europea (UE) sarebbero esposti a diisocianati con oltre 5000 nuove denunce di malattie professionali ogni anno. Per questo motivo, il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo per avviare una procedura di restrizione sull’immissione in commercio e sull’uso industriale e professionale dei diisocianati.

Il 5 dicembre 2017 il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA ha concluso che, in termini di efficacia nella riduzione dei rischi di esposizione a diisocianati, fosse necessaria una restrizione sul commercio insieme ad una formazione specifica sull’uso, parere poi confermato il 15 marzo 2018 dal Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC).

Il RAC riconosce che una restrizione offre un approccio diretto per affrontare la problematica di esposizione ai diisocianati: l’iter normativo si è concluso il 3 agosto 2020 con l’emanazione del regolamento (UE) 2020/1149 che aggiorna l’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo la voce “74” relativa alla restrizione sul commercio e sull’uso dei diisocianati.

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SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA. DECRETO N. 1817 Del 13/02/2025. APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA. REGIONE LOMBARDIA.


Il presente documento, redatto nell’ambito del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia istituito ai sensi della DGR 6869/2022, aggiorna le “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia” emanate con Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 19 giugno 2012 – N. 5408.

Le novità in campo normativo, in particolare l’emanazione del D. Lgs. n. 44/2020, e quelle in ambito scientifico di cui si è arricchita la letteratura nell’ultimo decennio, ne hanno, infatti, richiesto un aggiornamento.

A tutela della salute dei lavoratori, si forniscono a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai Medici Competenti, ai medici delle ATS, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile della Lombardia, indirizzi su un tema così delicato ed importante, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore.

Le malattie professionali in edilizia si confermano infatti le più numerose tra quelle riconosciute dall’INAIL, nonostante sia nota la sottostima del fenomeno che interessa la totalità dei quadri tecnopatici afferenti tutti i settori produttivi.

Si ricorda che il programma di sorveglianza sanitaria proposto “non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole specifiche situazioni”. Scopo particolare è fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.

Nella redazione del presente documento è stata posta attenzione alla finalità sia della visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, sia delle visite mediche periodiche mirate a monitorare nel tempo le condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al Medico Competente. Il giudizio di idoneità deve stabilire se il lavoratore sia in grado o meno di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati, in modo che ciò non comporti un rischio per la propria salute e sicurezza.

Ciò significa anche conoscere gli stili di vita, le scelte individuali dei lavoratori e indagare la percezione che questi hanno dei rischi per la loro salute. L’espressione della idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività lavorative in ambienti ad alto rischio per la salute, come è il cantiere, rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, anche per la difficoltà connessa all’eventuale reinserimento lavorativo, adeguatamente protetto, del lavoratore con limitazioni per problemi di salute.


LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA. DECRETO N. 1817 Del 13/02/2025. scarica documento
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Movimentare carichi senza sforzi logistica di cantiere

Movimentare i carichi senza affaticare il corpo grazie a una logistica ottimale nei cantieri. Guida per l’esecuzione del progetto. SUVA 2025

  • Lavorare nei cantieri senza affaticare il corpo.
  • Metodologia
  • Esecuzione del progetto
  • Fase del progetto «Aggiudicazione del mandato di pianificazione»
  • Fase del progetto «Pianificazione del progetto»
  • Fase del progetto «Pianificazione esecutiva»
  • Fase del progetto «Realizzazione»
  • Modelli digitali della costruzione (BIM)
  • Fondamenti

Le sollecitazioni biomeccaniche eccessive sono tra le cause più frequenti dei disturbi all’apparato locomotore. Si stima che siano responsabili di circa un terzo di tutti i
giorni di assenza. A causa dei carichi che devono movimentare, i lavoratori dei cantieri sono esposti a sovraccarichi biomeccanici particolarmente elevati che possono causare disturbi muscoloscheletrici.

Pianificazione

Una buona pianificazione rende tutto più semplice, soprattutto quando si tratta di carichi pesanti. La pianificazione comprende i seguenti elementi:
concetto logistico (vie di passaggio, deposito, conferimento e montaggio, restituzione e smaltimento)
concetto di comunicazione (in cantiere e verso l’esterno)
coordinamento interaziendale (ad es. per quanto riguarda i ponteggi, le regole per l’uso dei mezzi ausiliari nei cantieri)
un contratto vincolante e di facile comprensione

Mezzi di trasporto

I cantieri sono spesso caratterizzati da dislivelli che devono essere superati. Per il trasporto verticale, devono essere disponibili ausili di sollevamento adeguati per tutta la durata dei lavori. Il trasporto orizzontale può essere effettuato con mezzi di trasporto come i transpallet.

Movimentare carichi senza sforzi con un’ottimale logistica di cantiere. Guida per l’esecuzione del progetto. SUVA 2025
Documento SUVA 2025

Salute nei luoghi di lavoro della Pubblica amministrazione

Salute nei luoghi di lavoro della Pubblica amministrazione, adottato il documento di indirizzo. Nel testo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, vengono offerti orientamenti per la formulazione di politiche di prevenzione e per il benessere psicofisico dei lavoratori pubblici. Alla sua redazione ha contribuito anche l’Inail.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul “Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione”. Rep. atti n. 17/CSR del 13 febbraio 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO


 Promuovere nel contesto organizzativo della Pubblica amministrazione attività mirate per perseguire obiettivi di tutela della salute nei luoghi di lavoro pubblici. Favorire il coinvolgimento dei dipendenti in iniziative indirizzate alla scelta di stili di vita salutari anche attraverso attività di informazione e comunicazione. Fornire proposte utili per orientare le aziende sanitarie a promuovere azioni e misure secondo il modello Workplace Health Promotion raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, che agisce anche su fattori non specificamente riconducibili al rischio lavorativo. Sono gli obiettivi del documento di indirizzo adottato con l’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni nella seduta del 13 febbraio scorso.

Alla stesura del documento anche l’apporto dell’Inail. Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro intersettoriale e interistituzionale, istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, a cui hanno partecipato anche dirigenti e ricercatori della Direzione centrale prevenzione e del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail. Il testo punta a fornire alle pubbliche amministrazioni anche elementi di policy di sistema e di indirizzo utili a valorizzare e diffondere nei propri ambiti la cultura della promozione della salute e del benessere psicofisico dei lavoratori, in modo da poter progettare e attuare interventi efficaci, trasferibili e replicabili.

Tutela della salute e adozione di stili di vita corretti. Nella visione del documento, l’attuazione di programmi di promozione del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro della Pa può rappresentare una strategia efficace di tutela della salute pubblica in Italia. Le ricadute di un’azione di programmazione in questo settore possono avere effetti di lungo periodo sul benessere dei dipendenti e sulla loro produttività. Promuovendo e adottando stili di vita corretti, è possibile prevenire l’insorgenza e la progressione di malattie favorendo nel tempo efficienza e invecchiamento sano e attivo dei lavoratori.

Analisi di contesto e focus su criticità specifiche. Suddiviso in cinque capitoli, il documento analizza il contesto italiano e internazionale analizzando fattori di rischio, dati epidemiologici e patologie più frequenti.  Individua buone prassi e modelli di intervento per la promozione della salute negli ambienti lavorativi. Formula, inoltre, moduli specifici su alimentazione corretta, incremento dell’attività fisica, contrasto al tabagismo e al consumo rischioso di alcol e sostanze psicotrope, benessere dei lavoratori e stress lavoro correlato.

Il progetto Inail di alimentazione corretta dei lavoratori. Il testo, infine, riporta nell’Appendice B la descrizione del progetto Inail di promozione della corretta alimentazione al lavoro per un programma di prevenzione finalizzato a favorire il cambiamento verso una nutrizione sana e salutare, influenzando anche gli stili di vita in generale. L’iniziativa, che ha riguardato tutti i lavoratori della sede generale, è stata promossa dalla Direzione centrale prevenzione dell’Istituto nell’ambito delle azioni di promozione della salute e di diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Salute nei luoghi di lavoro della Pubblica amministrazione LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO Regioni
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Esposizione ai gas di scarico dei motori diesel

Esposizione ai gas di scarico dei motori diesel: valore limite di esposizione professionale e strategie nella valutazione dell’esposizione. Il D.I. 11 febbraio 2021, modificando gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008, inserisce l’esposizione ai gas di scarico dei motori diesel (DEE) come rischio cancerogeno, recependo la Direttiva UE 2019/130.


I motori diesel sono noti per la loro efficienza ed affidabilità.

Tutt’oggi vengono utilizzati in vari settori: trasporti, edilizia, agricoltura, marittimo, manifatturiero e minerario.

Nel 2012 la IARC (International Agency on Research on Cancer) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel (Diesel Engine Exhaust, DEE) come cancerogeni di gruppo 1 (sostanze per le quali esistono sufficienti evidenze di cancro per l’uomo), mentre la “Roadmap on Carcinogens” (Programma d’azione volontario promosso dalla Commissione Europea, dai Ministeri di diversi Stati membri e da Agenzie Europee come l’Agenzia per le sostanze chimiche), al fine di prevenire l’esposizione agli agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in tutta Europa, ha mostrato l’entità dell’esposizione occupazionale ai DEE, con più di 3.6 milioni di lavoratori esposti e un aumentato rischio del 40% di sviluppare cancro ai polmoni.

Il Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 (D.I. 11 febbraio 2021), che recepisce la Direttiva (UE) 2019/130 tratta del rischio di esposizione alle emissioni dei motori diesel. Questo decreto modifica l’Allegato XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) del d.lgs. 81/2008, inserendo le “emissioni dei gas di scarico dei motori diesel” tra i processi che comportano l’esposizione a cancerogeni.

Inoltre, modifica l’Allegato XLIII (valori limite) con l’introduzione di un valore limite di esposizione professionale inalatoria (VLEP) per i DEE pari a 0.05 mg/m3 , espresso come concentrazione aerodispersa di carbonio elementare nelle 8 ore di lavoro. Tale valore è operativo dal 21 febbraio 2023, ad eccezione dei lavori in sotterraneo, per i quali lo sarà nel 2026.

ESPOSIZIONE AI GAS DI SCARICO DEI MOTORI DIESEL:VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ESTRATEGIE NELLA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
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Registro Nazionale dei Mesoteliomi

L’VIII Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) descrive i risultati della sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri operativi regionali (COR). INAIL 2025

A distanza di oltre 30 anni dall’emanazione della legge n. 257 del 27 marzo 1992, che ha definitivamente messo al bando ogni forma di estrazione, lavorazione, commercializzazione ed esportazione di amianto, il tema della presenza del materiale in molteplici contesti occupazionali ed ambientali è ancora di grande rilevanza per la sanità pubblica, e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Istituto annette allo sviluppo delle attività di ricerca nell’ambito degli effetti sulla salute dell’amianto una importanza centrale sia con riferimento alla ricerca sperimentale e di laboratorio per la caratterizzazione delle fibre nei contesti con presenza di affioramenti naturali, sia per gli aspetti di ricerca epidemiologica.

In questo contesto, la sorveglianza dell’incidenza del mesotelioma nel nostro Paese riveste un ruolo essenziale e il Registro nazionale è riconosciuto nel panorama nazionale ed internazionale come un’esperienza di riferimento per la capillarità della rete di rilevazione e la qualità delle evidenze di ricerca prodotte sistematicamente dalla sua istituzione.

Il Rapporto nazionale è dedicato alla descrizione dell’insieme dei casi raccolti dalla rete nazionale di sorveglianza ed è uno strumento a disposizione dei ricercatori, delle istituzioni e degli operatori della sanità pubblica e della salute e sicurezza del lavoro.

È auspicabile che questo volume possa contribuire allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in tema di malattie amianto correlate, alle attività di prevenzione di ogni occasione di esposizione ed alla tutela dei soggetti ammalati e dei loro familiari.

Registro Nazionale dei Mesoteliomi descrive i risultati della sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di mesotelioma maligno
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Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi

Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, con la quale aggiorna le istruzioni fornite con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, modificando i contenuti riguardanti le misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, e più precisamente accesso e posizionamento medianti funi.

Al riguardo è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico che ha rivisitato i contenuti delle istruzioni e ha ritenuto di apportare modifiche sostanziali nella parte relativa al sistema di ancoraggio e al sistema di accesso e alle relative modalità di installazione, disciplinando i casi eccezionali legati alle esigenze di prevedere l’accesso con una sola fune.


circolare n. 23 del 22 luglio 2016

Come è noto, con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavoro su alberi e ha fornito indicazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.

Tenuto conto che il fenomeno infortunistico, osservato al tempo dell’emanazione della citata circolare n. 23 del 2016, pure avendo registrando un calo sensibile, continua ad essere presente con preoccupante frequenza, e tenuto conto, altresì, che gli infortuni continuano ad interessare i medesimi soggetti, esperti e meno esperti, impegnati in operazioni di raccolta di frutti o di potatura di alberi, senza la garanzia dell’osservanza delle disposizioni previste nel Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si prende atto della necessità, segnalata anche da più parti del settore pubblico e del settore privato, di aggiornare le istruzioni a suo tempo emanate, modificando i contenuti riguardanti le misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, e più precisamente accesso e posizionamento medianti funi.

Al riguardo è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni, del Collegio nazionale delle Guide alpine, nonché rappresentanti delle maggiori associazioni datoriali e sindacali di settore, assieme ad esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Il predetto Gruppo di lavoro tecnico, nel rivisitare i contenuti delle istruzioni di cui alla circolare n. 23 del 2016, ha ritenuto di apportare modifiche sostanziali nella parte relativa al sistema di ancoraggio e al sistema di accesso e alle relative modalità di installazione, disciplinando i casi eccezionali legati alle esigenze di prevedere l’accesso con una sola fune.

Tanto premesso, sentito l’Ufficio legislativo che con nota prot. n. 1283 del 10 febbraio 2025 ha condiviso il contenuto della presente circolare, si forniscono le allegate istruzioni che recano, altresì, nuove definizioni e un elenco dei possibili DPI di maggiore utilizzo nel settore specifico di accesso e posizionamento su alberi mediante funi.
Il documento allegato affronta anche il tema della formazione degli operatori e dei preposti, fornendo indicazioni di massima dei contenuti dei corsi di formazione.

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi

L’allegato alla presente circolare, denominato “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l’allegato di cui alla circolare n. 23 del 2016 che si intende, dunque, superato.

Le predette istruzioni intendono illustrare e chiarire le disposizioni del già richiamato Capo II del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e potranno rappresentare un utile strumento operativo per tutti gli operatori del settore.

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scarica.
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