L’integrazione della UNI EN ISO 45001:2023 nell’art. 30 del d.lgs 81/08, insieme all’evoluzione giurisprudenziale

UNI EN ISO 45001

La valutazione di questi ultimi è fondamentale per prevenire la cosiddetta “colpa in organizzazione” che è la causa di numerose condanne ai sensi del d.lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti). L’integrazione della UNI EN ISO 45001:2023 nell’art. 30 del d.lgs 81/08, insieme all’evoluzione giurisprudenziale, conferma il ruolo dei SGSL e dei MOG-SSL, promossi da decenni dall’Istituto, come strumenti essenziali di prevenzione. INAIL 2026


Il collegamento tra i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/01 rappresenta ormai, da quasi vent’anni, un pilastro del nostro ordinamento. Nonostante ciò, il tema continua a essere oggetto di analisi, interpretazioni non sempre uniformi, applicazioni disomogenee e di una giurisprudenza sempre più articolata, che contribuisce costantemente ad alimentare il dibattito.

Il presente contributo non intende offrire un’analisi esaustiva della materia, ma piuttosto soffermarsi sul ruolo della norma UNI EN ISO 45001:23 nella prevenzione della cosiddetta “colpa di organizzazione”, ossia quell’elemento di rimprovero frequentemente contestato alle imprese quando vengono ritenute responsabili ai sensi del d.lgs. 231/01.

Prima di affrontare tale aspetto, appare opportuno delineare brevemente il contesto giuridico di riferimento.

Il d.lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Tale responsabilità può comportare l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie e interdittive; tuttavia, queste possono essere irrogate all’ente soltanto in relazione a una specifica categoria di illeciti, i cosiddetti “reati presupposto”. Dal 2007 tra questi rientrano anche i reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, ossia l’omicidio colposo e le lesioni personali gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo 231/01 — successivamente richiamato anche dall’art. 30 del d.lgs. 81/08 — stabilisce che l’ente può beneficiare della cosiddetta “efficacia esimente”, vale a dire dell’esclusione della responsabilità amministrativa, qualora abbia adottato e attuato efficacemente un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il modello di organizzazione e gestione (che, in questo ambito, può essere definito MOG-SSL) deve rispettare i requisiti dettagliatamente indicati dall’art. 30 del d.lgs. 81/08. Tra questi assumeva particolare rilievo — nella formulazione vigente fino a pochi mesi fa — il comma 5, che disponeva:

«In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.»

È evidente come tale previsione riconoscesse una vera e propria “presunzione di conformità” ai MOG-SSL elaborati in coerenza con un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro strutturato secondo i due riferimenti citati, fornendo così una chiara indicazione circa l’opportunità di fare riferimento a tali standard nella predisposizione di modelli idonei alla prevenzione di questa categoria di reati. Va tuttavia sottolineato che la presunzione di conformità operava esclusivamente con riferimento a tali standard e non anche per quei MOG-SSL che, pur legittimamente adottati, fossero stati elaborati sulla base di differenti riferimenti.

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