Antincendio, ADR, Salute muscolo-scheletrica, chimici e biologici

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 33 del 17 Ottobre 2025.

Antincendio, ADR, Salute muscolo-scheletrica, chimici e biologici

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PortaleConsulenti.it lancia il suo Canale WhatsApp

Un Nuovo Strumento per rimane informato.

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo Canale WhatsApp ANONIMO dedicato a tutti i professionisti che operano nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, ambiente, qualità, HACCP, formazione, E-learning, etc.

Con questo nuovo strumento, PortaleConsulenti.it intende offrire un canale diretto e rapido per fornire aggiornamenti costantinotizie rilevantinovità normative e contenuti formativi a chiunque sia coinvolto in questi ambiti cruciali. Il nostro obiettivo è semplificare l’accesso a informazioni tempestive e utili per supportare l’aggiornamento e la crescita professionale dei nostri iscritti.… LEGGI TUTTO


Manutentore antincendio

Manutentore antincendio: al via la nuova piattaforma per il rilascio delle abilitazioni I Vigili del Fuoco hanno fornito chiarimenti, con la circolare del 10 settembre 2025 n. 14644, sull’attuazione del …LEGGI TUTTO


Sicurezza ferroviaria

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 il decreto 4 agosto 2025 n. 152, che aggiorna le disposizioni sull’organizzazione del pronto soccorso in ambito ferroviario. Le modifiche introducono …LEGGI TUTTO


Trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva Commissione Ue 2025/1801/Ue. Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – Aggiornamento lista di controllo – Modifica allegati I e II, direttiva 2022/1999/Ue. Adr: novità sui controlli Direttiva …LEGGI TUTTO


TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO

LA DIRETTIVA EUROPEA 2023/2668: CONTENUTI E NOVITÀ SULLA TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO. INAIL 2025 Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (Dit) svolge …LEGGI TUTTO


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I TUMORI NASO-SINUSALI E I TUMORI DEL RINOFARINGE

I tumori naso-sinusali e i tumori del rinofaringe da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro. La monografia analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e … LEGGI TUTTO


ATTREZZATURE A PRESSIONE TRAMITE SISTEMA AEROMOBILE

PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME VISIVO DI SUPERFICI ESTERNE DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRAMITE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO. INAIL 2025 L’esame visivo è un metodo di controllo non distruttivo che …LEGGI TUTTO


Salute muscolo-scheletrica assistenza sanitaria e sociale

La nuova relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro analizza la salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, evidenziando i rischi specifici, i modi per …LEGGI TUTTO


Strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici

Qualità dell’aria indoor negli uffici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici. Rapporti ISTISAN 25/15 La grande importanza delle problematiche connesse con la qualità dell’aria indoor negli edifici pubblici …LEGGI TUTTO


Rifiuti alimentari e tessili, IA nel lavoro, professioni

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 32 del 8 Ottobre 2025. Rifiuti alimentari e tessili, IA nel lavoro, professioni. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti …LEGGI TUTTO


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Antincendio, ADR, Salute muscolo-scheletrica, chimici e biologici.

Trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva Commissione Ue 2025/1801/Ue. Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – Aggiornamento lista di controllo – Modifica allegati I e II, direttiva 2022/1999/Ue. Adr: novità sui controlli

Direttiva che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (Ue) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 13 ottobre 2025, è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 novembre 2025, sostituisce gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/1999, in vigore dal 13 novembre 2022, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

L’allegato I contiene la lista di controllo che gli Stati membri devono utilizzare per effettuare i controlli previsti nella direttiva, mentre l’allegato II riporta l’elenco delle infrazioni dell’ADR, suddivise per categoria di rischio I, II e III.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 giugno 2026 e applicarle a decorrere dal 24 giugno 2026.

Direttiva Commissione Ue 2025/1801/Ue. Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose - Aggiornamento lista di controllo ADR
Download DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE

Consulente Adr

Nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2022, n. 40141 Consulente Adr

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada.

Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo prevede che la nomina del consulente si possa non applicare alle imprese:

• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

DECRETO 13 gennaio 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 2021 Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (21A00674) (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021)

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno».
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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