Corso D.M. 2/9/2021

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021. Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corso di tipo 1 -FOR


corso di livello 1

Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 1-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022, al fine di riunire in forma organica tutte quelle informazioni e quei dati che possono servire per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 1-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

obiettivi didattici

Gli obiettivi didattici derivano dall’attenta analisi dei contenuti da erogare alle figure che sono oggetto dell’intervento formativo. Come per gli altri moduli didattici i contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza.

I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio, a quelli pratici relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati non dal punto di vista tecnico, ma con metodologia prestazionale, cercando per ciascun argomento di approfondirne soprattutto la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

In questa ottica le dispense per i corsi di livello 1 sono state elaborate con riferimento alle misure previste per i “luoghi a basso rischio di incendio”, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021.

D.Lgs. 81/08

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio, trattandosi di corsi destinati ad addetti antincendio di attività con rischi di incendio ridotti, in generale non soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono stati i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l’illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati, con il supporto, per le definizioni e le finalità delle misure antincendio, delle corrispondenti definizioni date dal D.M. 3/8/2015.

L’utilizzo degli strumenti normativi quale base per lo sviluppo degli argomenti è garanzia di conformità dei corsi agli indirizzi dell’amministrazione.

La trattazione è stata corredata di alcuni esempi e di approfondimenti, che vengono forniti sotto forma di note, e che sono complementi utili all’ulteriore sviluppo di esempi da parte dei docenti e ad una migliore comprensione da parte dei discenti.

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Norme tecniche antincendio

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DECRETO 22 novembre 2022

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Le norme tecniche riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Riguardano anche le attività a carattere temporaneo.

Esclusi dall’applicazione:

  • “a) i luoghi non delimitati;
  • b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente”.

Campo di applicazione Norme tecniche antincendi

Le Norme tecniche antincendio di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche alle attivita’ di cui al comma 1 a carattere temporaneo.

Scarica DECRETO 22 novembre 2022

antincendio Norme tecniche. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo.
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antincendio: Entrata in vigore: 01.01.2023

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DM Antincendio proroga

DM Antincendio

Il Ministero dell’interno ha comunicato l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli D.M. 01.09.2021.


Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.

Si informa che e in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 — Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

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DECRETO 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)

Prevenzione degli incendi

Umbria, Inail e Vigili del fuoco lanciano la campagna per la prevenzione degli incendi.


Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, previste per il 25 settembre 2022 la direzione regionale Inail e i Vigili del fuoco dell’Umbria hanno illustrato in una conferenza stampa le principali novità per la prevenzione sui luoghi di lavoro dal rischio incendio.

La campagna di informazione e comunicazione congiunta. La direzione regionale Inail Umbria con i Vigili del fuoco dell’Umbria, nell’ambito dell’Accordo nazionale siglato lo scorso 20 aprile 2022 e alla vigilia dell’entrata in vigore dei tre decreti, hanno dato avvio ad una collaborazione per far conoscere alle aziende e ai professionisti del territorio le principali novità in materia di prevenzione lavorativa da rischio incendi.

Sono stati realizzati in sinergia dei prodotti di comunicazione, per diffondere e far conoscere in modo capillare, completo e smart i nuovi dispositivi di legge introdotti.

In occasione della conferenza stampa tenutasi il 4 luglio 2022 presso la sede dei Vigili del Fuoco Umbria a Perugia i direttori regionali dei due Enti hanno illustrato le logiche alla base della campagna di comunicazione congiunta e annunciato le iniziative ulteriori in programma.

Con l’occasione è stata rilasciata una landing page contenente l’evoluzione normativa in materia nonché le brochure di sintesi e di dettaglio realizzate dal gruppo di lavoro congiunto per richiamare le principali novità e i contenuti di merito dei tre decreti del 2021 che entreranno in vigore a partire dal prossimo 25 settembre 2022.

SCARICA DOCUMENTI:


La normativa madre che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998.

Infatti diversi provvedimenti si sono succeduti dal 1998 ad oggi in materia di prevenzione incendi, tra cui il DM del 3 agosto 2015 rivolti a chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa di riferimento.

Lo stesso D. Lgs. 81/08 all’art. 46 relativo alla prevenzione incendi, affronta la tematica facendo sempre e comunque riferimento ai contenuti del già citato DM 10/03/98 e del successivo DM nr 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Da ultimo sono stati emanati tre nuovi decreti ministeriali che contengono tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Data l’estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:

  1. DM 01/09/2021 ” Decreto controlli “ (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;
  2. DM 02/09/2021 ” Decreto GSA ” (entrata in vigore 4 ottobre 2022) – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008;
  3. DM 03/09/2021 ” Decreto Minicodice ” (entrata in vigore 29 ottobre 2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

Chiarimento Ministero dell’Interno Vigili del Fuoco

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.

Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

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